Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
Instaurare la fiducia negli ambienti online è fondamentale per lo sviluppo economico e sociale. La mancanza di fiducia, dovuta in particolare a una percepita assenza di certezza giuridica, scoraggia i consumatori, le imprese e le autorità pubbliche dall’effettuare transazioni per via elettronica e dall’adottare nuovi servizi.
Il presente regolamento mira a rafforzare la fiducia nelle transazioni elettroniche nel mercato interno fornendo una base comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e autorità pubbliche, in modo da migliorare l’efficacia dei servizi elettronici pubblici e privati, nonché dell’eBusiness e del commercio elettronico, nell’Unione europea.
La direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 trattava le firme elettroniche senza fornire un quadro transfrontaliero e transettoriale completo per transazioni elettroniche sicure, affidabili e di facile impiego. Il presente regolamento rafforza ed estende l’acquis di tale direttiva.
La comunicazione della Commissione del 26 agosto 2010, dal titolo «Agenda digitale europea» ha individuato nella frammentazione del mercato digitale, nella mancanza di interoperabilità e nell’aumento della criminalità cibernetica i grandi ostacoli al circolo virtuoso dell’economia digitale. Nella relazione 2010 sulla cittadinanza dell’UE, intitolata «Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione», la Commissione ha ulteriormente sottolineato la necessità di risolvere i principali problemi che impediscono ai cittadini dell’Unione di godere dei vantaggi di un mercato unico digitale e di servizi digitali transfrontalieri.
Nelle conclusioni del 4 febbraio 2011 e del 23 ottobre 2011 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a creare un mercato unico digitale entro il 2015, a fare rapidi progressi in settori essenziali dell’economia digitale e a promuovere un mercato unico digitale pienamente integrato favorendo l’impiego transfrontaliero dei servizi online, con particolare riguardo all’agevolazione dell’identificazione e dell’autenticazione elettronica sicura.
Nelle conclusioni del 27 maggio 2011, il Consiglio ha invitato la Commissione a contribuire al mercato unico digitale creando le condizioni adatte per il riconoscimento reciproco transfrontaliero di funzioni essenziali quali l’identificazione elettronica, i documenti elettronici, le firme elettroniche e i servizi elettronici di recapito, nonché per l’interoperabilità dei servizi di eGovernment in tutta l’Unione europea.
Nella risoluzione del 21 settembre 2010 sul completamento del mercato interno per il commercio elettronico4, il Parlamento europeo ha sottolineato l’importanza della sicurezza dei servizi elettronici, in particolare delle firme elettroniche, e della necessità di creare un’infrastruttura pubblica essenziale a livello paneuropeo ed ha invitato la Commissione ad allestire un Portale europeo delle autorità di convalida per garantire l’interoperabilità transfrontaliera delle firme elettroniche e per aumentare la sicurezza delle transazioni effettuate utilizzando Internet.
La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5 dispone che gli Stati membri creino «sportelli unici» per garantire che tutte le procedure e formalità relative all’accesso a un’attività di servizi ed al suo svolgimento possano essere facilmente espletate a distanza ed elettronicamente attraverso lo sportello unico corrispondente e con le autorità competenti. Numerosi servizi online accessibili presso gli sportelli unici richiedono l’identificazione, l’autenticazione e la firma elettroniche.
In molti casi i cittadini non possono valersi della loro identificazione elettronica per autenticarsi in un altro Stato membro perché i regimi nazionali di identificazione elettronica del loro paese non sono riconosciuti in altri Stati membri. Tale barriera elettronica impedisce ai prestatori di servizi di godere pienamente dei vantaggi del mercato interno. Disporre di mezzi di identificazione elettronica riconosciuti reciprocamente permetterà di agevolare la fornitura transfrontaliera di numerosi servizi nel mercato interno e consentirà alle imprese di operare su base transfrontaliera evitando molti ostacoli nelle interazioni con le autorità pubbliche.
La direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio6 istituisce una rete di autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria online. Per migliorare la sicurezza e la continuità dell’assistenza sanitaria transfrontaliera, tale rete deve elaborare orientamenti sull’accesso transfrontaliero ai dati e ai servizi elettronici, anche sostenendo «misure comuni di identificazione e autenticazione per agevolare la trasferibilità dei dati nell’assistenza sanitaria transfrontaliera». Il riconoscimento reciproco dell’identificazione e dell’autenticazione elettronica è un fattore essenziale per realizzare l’assistenza sanitaria transfrontaliera per i cittadini europei. Quando i cittadini viaggiano per ottenere assistenza medica, la loro cartella clinica deve essere accessibile nel paese in cui si sottopongono alle cure. Ciò richiede un quadro di identificazione elettronica solido, sicuro e affidabile.
Il presente regolamento dovrebbe essere applicato nel pieno rispetto dei principi relativi alla protezione dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7. A tale riguardo, per quanto concerne il principio del riconoscimento reciproco stabilito dal presente regolamento, l’autenticazione in un servizio online dovrebbe riguardare esclusivamente il trattamento di dati di identificazione che siano adeguati, pertinenti e non eccedenti per garantire l’accesso a detto servizio online. Inoltre, gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE in materia di riservatezza e sicurezza dei trattamenti dovrebbero essere rispettati dai prestatori di servizi fiduciari e dagli organismi di vigilanza.
Un obiettivo del presente regolamento è l’eliminazione delle barriere esistenti all’impiego transfrontaliero dei mezzi di identificazione elettronica utilizzati negli Stati membri almeno per l’autenticazione nei servizi pubblici. Il presente regolamento non intende intervenire riguardo ai sistemi di gestione dell’identità elettronica e relative infrastrutture istituiti negli Stati membri. Lo scopo del presente regolamento è garantire che per accedere ai servizi online transfrontalieri offerti dagli Stati membri si possa disporre di un’identificazione e un’autenticazione elettronica sicura.
È opportuno che gli Stati membri rimangano liberi di utilizzare o di introdurre mezzi propri di accesso ai servizi online, a fini di identificazione elettronica, e che possano decidere dell’eventuale partecipazione del settore privato nell’offerta di tali mezzi. È opportuno che gli Stati membri non abbiano l’obbligo di notificare i loro regimi di identificazione elettronica alla Commissione. Spetta agli Stati membri decidere se notificare alla Commissione tutti, alcuni o nessuno dei regimi di identificazione elettronica utilizzati a livello nazionale per l’accesso almeno ai servizi pubblici online o a servizi specifici.
Occorre che il presente regolamento fissi talune condizioni in merito all’obbligo di riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica e alle modalità di notifica dei regimi di identificazione elettronica. È opportuno che tali condizioni aiutino gli Stati membri a costruire la necessaria fiducia nei rispettivi regimi di identificazione elettronica e a riconoscere reciprocamente i mezzi di identificazione elettronica che fanno parte dei regimi notificati. È opportuno che il principio del riconoscimento reciproco si applichi ove il regime di identificazione elettronica dello Stato membro notificante soddisfi le condizioni di notifica e la notifica sia stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, il principio del riconoscimento reciproco dovrebbe riguardare esclusivamente l’autenticazione nei servizi online. È opportuno che l’accesso a tali servizi online e la loro fornitura finale al richiedente siano strettamente collegati al diritto a usufruire di tali servizi alle condizioni fissate nel diritto nazionale.
L’obbligo di riconoscere i mezzi di identificazione elettronica dovrebbe riferirsi esclusivamente ai mezzi il cui livello di garanzia dell’identità corrisponde a un livello pari o superiore a quello richiesto per il servizio online in questione. Inoltre, tale obbligo dovrebbe applicarsi solo qualora l’organismo del settore pubblico in questione utilizzi il livello di garanzia «significativo» o «elevato» in relazione all’accesso a tale servizio online. È opportuno che gli Stati membri mantengano la libertà, conformemente al diritto comunitario, di riconoscere mezzi di identificazione elettronica aventi livelli di garanzia dell’identità inferiori.
I livelli di garanzia dovrebbero caratterizzare il grado di sicurezza con cui i mezzi di identificazione elettronica stabiliscono l’identità di una persona, fornendo così la garanzia che la persona che pretende di avere una determinata identità è effettivamente la persona cui tale identità è stata assegnata. Il livello di garanzia dipende dal grado di sicurezza fornito dai mezzi di identificazione elettronica riguardo all’identità pretesa o dichiarata di una persona tenendo conto dei procedimenti (ad esempio, controllo e verifica dell’identità, e autenticazione), delle attività di gestione (ad esempio, l’entità che rilascia i mezzi di identificazione elettronica e la procedura di rilascio di tali mezzi) e dei controlli tecnici messi in atto. Come risultato dei progetti pilota su larga scala finanziati dall’Unione, della normazione e di attività a livello internazionale, esistono varie definizioni e descrizioni tecniche dei livelli di garanzia. In particolare, il progetto pilota su larga scala STORK e la norma ISO 29115 fanno riferimento, tra l’altro, ai livelli 2, 3 e 4, che dovrebbero essere tenuti nella massima considerazione all’atto di stabilire le norme, le procedure e i requisiti tecnici minimi per i livelli di garanzia basso, significativo ed elevato ai sensi del presente regolamento, assicurando al contempo l’applicazione coerente del presente regolamento in particolare per quanto riguarda il livello di garanzia elevato in relazione al controllo dell’identità ai fini del rilascio di certificati qualificati. I requisiti stabiliti dovrebbero essere neutrali dal punto di vista tecnologico. Dovrebbe essere possibile soddisfare i requisiti di sicurezza necessari attraverso tecnologie differenti.
È opportuno che gli Stati membri incoraggino il settore privato a impiegare volontariamente mezzi di identificazione elettronica nell’ambito di un regime notificato a fini di identificazione ove necessario per servizi online o transazioni elettroniche. La facoltà di ricorrere a tali mezzi di identificazione elettronica consentirebbe al settore privato di avvalersi dell’identificazione e autenticazione elettroniche già ampiamente impiegate in molti Stati membri almeno per i servizi pubblici e di agevolare alle imprese e ai cittadini l’accesso transfrontaliero ai loro servizi online. Per facilitare l’impiego transfrontaliero di tali mezzi di identificazione elettronica da parte del settore privato, è opportuno che la possibilità di autenticazione offerta da uno Stato membro sia disponibile alle parti del settore privato facenti affidamento sulla certificazione stabilite al di fuori del territorio di detto Stato membro alle stesse condizioni applicate alle parti del settore privato facenti affidamento sulla certificazione stabilite nel suddetto Stato membro. Di conseguenza, per quanto riguarda le parti del settore privato facenti affidamento sulla certificazione, lo Stato membro notificante può definire termini di accesso ai mezzi di autenticazione. Detti termini di accesso possono indicare se i mezzi di autenticazione relativi al regime notificato sono attualmente disponibili alle parti del settore privato facenti affidamento sulla certificazione.
Il presente regolamento dovrebbe prevedere la responsabilità dello Stato membro notificante, della parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica e della parte che gestisce la procedura di autenticazione per mancato rispetto degli obblighi pertinenti a norma del presente regolamento. Tuttavia, il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente alle norme nazionali in materia di responsabilità. Pertanto esso non pregiudica tali norme nazionali in ordine, ad esempio, alla definizione dei danni o alle pertinenti norme procedurali applicabili, incluso l’onere della prova.
La sicurezza dei regimi di identificazione elettronica è fondamentale per un affidabile riconoscimento reciproco transfrontaliero dei mezzi di identificazione elettronica. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero cooperare in materia di sicurezza e interoperabilità dei regimi di identificazione elettronica a livello dell’Unione. Ogniqualvolta i regimi di identificazione elettronica richiedano alle parti che fanno affidamento sulla certificazione di utilizzare hardware o software specifici a livello nazionale, l’interoperabilità transfrontaliera richiede che tali Stati membri non impongano tali requisiti e le spese relative alle parti facenti affidamento sulla certificazione stabilite al di fuori del loro territorio. In tal caso si dovrebbero esaminare ed elaborare soluzioni appropriate nell’ambito del quadro di interoperabilità. Tuttavia, sono inevitabili i requisiti tecnici derivanti dalle specifiche inerenti ai mezzi di identificazione elettronica nazionali e suscettibili di avere ripercussioni per i detentori di tali mezzi elettronici (ad esempio, le smart card).
È opportuno che la cooperazione degli Stati membri agevoli l’interoperabilità tecnica dei regimi di identificazione elettronica notificati, al fine di promuovere un elevato livello di fiducia e sicurezza, in funzione del grado di rischio. È opportuno che lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori prassi fra Stati membri, finalizzati al riconoscimento reciproco dei regimi, facilitino tale cooperazione.
È anche opportuno che il presente regolamento istituisca un quadro giuridico generale per l’impiego dei servizi fiduciari. Tuttavia, non è opportuno che istituisca un obbligo generale di farne uso o che installi un punto di accesso per tutti i servizi fiduciari esistenti. In particolare, non è auspicabile che il regolamento copra la prestazione di servizi fiduciari usati esclusivamente nell’ambito di sistemi chiusi da un insieme definito di partecipanti che non hanno ripercussioni su terzi. Ad esempio, i sistemi istituiti in imprese o amministrazioni pubbliche per la gestione delle procedure interne che fanno uso di servizi fiduciari non dovrebbero essere soggetti ai requisiti previsti dal presente regolamento. Solo i servizi fiduciari prestati al pubblico aventi ripercussioni su terzi dovrebbero soddisfare i requisiti previsti dal presente regolamento. Non è neanche auspicabile che il presente regolamento copra aspetti legati alla conclusione e alla validità di contratti o di altri vincoli giuridici nei casi in cui la normativa nazionale o unionale stabilisca obblighi quanto alla forma. Inoltre, non dovrebbe avere ripercussioni sugli obblighi di forma nazionali relativi ai registri pubblici, in particolare i registri commerciali e catastali.
Al fine di contribuire al loro impiego transfrontaliero generale, è opportuno che sia possibile utilizzare i servizi fiduciari come prove in procedimenti giudiziali in tutti gli Stati membri. Spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici dei servizi fiduciari, salvo che il presente regolamento provveda altrimenti.
Nella misura in cui il presente regolamento disponga l’obbligo di riconoscere un servizio fiduciario, tale servizio fiduciario può essere rifiutato solo qualora il destinatario dell’obbligo non sia in grado di leggerlo o verificarlo per motivi tecnici che sfuggono al suo immediato controllo. Tuttavia, tale obbligo non dovrebbe di per se stesso esigere che un organismo pubblico ottenga l’hardware e il software necessari per la leggibilità tecnica di tutti i servizi fiduciari esistenti.
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali, conformemente al diritto dell’Unione, in materia di servizi fiduciari, nella misura in cui detti servizi non siano pienamente armonizzati dal presente regolamento. Tuttavia, i servizi fiduciari conformi al presente regolamento dovrebbero godere della libera circolazione nel mercato interno.
È opportuno che gli Stati membri mantengano la libertà di definire altri tipi di servizi fiduciari oltre a quelli inseriti nell’elenco ristretto di servizi fiduciari di cui al presente regolamento, ai fini del loro riconoscimento a livello nazionale quali servizi fiduciari qualificati.
In considerazione del ritmo dei mutamenti tecnologici, occorre che il presente regolamento adotti un approccio aperto all’innovazione.
È opportuno che il presente regolamento sia neutrale sotto il profilo tecnologico. È auspicabile che gli effetti giuridici prodotti dal presente regolamento siano ottenibili mediante qualsiasi modalità tecnica, purché siano soddisfatti i requisiti da esso previsti.
Al fine di migliorare in particolare la fiducia delle piccole e medie imprese (PMI) e dei consumatori nel mercato interno e di promuovere l’impiego dei servizi e prodotti fiduciari, è opportuno introdurre le nozioni di servizi fiduciari qualificati e di prestatori di servizi fiduciari qualificati, per precisare i requisiti e gli obblighi che garantiscano un elevato livello di sicurezza di tutti i servizi e prodotti fiduciari qualificati impiegati o prestati.
In linea con gli obblighi assunti a norma della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità, approvata con decisione 2010/48/CE del Consiglio8, in particolare l’articolo 9 della Convenzione, le persone con disabilità dovrebbero poter utilizzare servizi fiduciari e prodotti destinati al consumatore finale impiegati nella prestazione di tali servizi alle stesse condizioni degli altri consumatori. Ove fattibile, pertanto, i servizi fiduciari prestati e i prodotti destinati all’utilizzatore finale impiegati per la prestazione di detti servizi dovrebbero essere resi accessibili alle persone con disabilità. La valutazione di fattibilità dovrebbe includere considerazioni tecniche ed economiche.
Gli Stati membri dovrebbero designare uno o più organismi di vigilanza per lo svolgimento delle attività di vigilanza previste dal presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero altresì avere facoltà di decidere, di comune accordo con un altro Stato membro, di designare un organismo di vigilanza nel territorio di tale altro Stato membro.
Gli organismi di vigilanza dovrebbero cooperare con le autorità di protezione dei dati, ad esempio informandole in merito ai risultati di verifiche di prestatori di servizi fiduciari qualificati, laddove siano state rilevate violazioni delle norme di protezione dei dati personali. In particolare, è opportuno che la trasmissione di informazioni copra gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali.
È opportuno che tutti i prestatori di servizi fiduciari adottino buone prassi di sicurezza in funzione dei rischi connessi con le loro attività, in modo da migliorare la fiducia degli utilizzatori nel mercato unico.
È opportuno che le disposizioni sull’uso degli pseudonimi nei certificati non impediscano agli Stati membri di chiedere l’identificazione delle persone in base alla normativa unionale o nazionale.
È opportuno che tutti gli Stati membri si adeguino a requisiti essenziali comuni di vigilanza per garantire un livello paragonabile di sicurezza dei servizi fiduciari qualificati. Per facilitare l’applicazione coerente di tali requisiti in tutta l’Unione occorre che gli Stati membri adottino procedure paragonabili e scambino informazioni sulle loro attività di vigilanza e sulle migliori prassi del settore.
Tutti i prestatori di servizi fiduciari dovrebbero essere soggetti ai requisiti del presente regolamento, in particolare a quelli in materia di sicurezza e responsabilità, al fine di garantire la dovuta diligenza, la trasparenza e l’attendibilità delle loro operazioni e servizi. Tuttavia, tenendo conto del tipo di servizi fornito dai prestatori di servizi fiduciari, per quanto riguarda tali requisiti è opportuno distinguere tra servizi fiduciari qualificati e non qualificati.
L’istituzione di un regime di vigilanza per tutti i prestatori di servizi fiduciari dovrebbe assicurare parità di condizioni per la sicurezza e l’attendibilità delle loro operazioni e servizi, contribuendo in tal modo alla tutela degli utenti e al funzionamento del mercato interno. I prestatori di servizi fiduciari non qualificati dovrebbero essere soggetti ad attività di vigilanza ex post semplificate e reattive, giustificate dalla natura dei loro servizi e delle loro operazioni. Pertanto l’organismo di sorveglianza non dovrebbe avere un obbligo generale di vigilanza sui prestatori di servizi non qualificati. L’organismo di sorveglianza dovrebbe adottare misure solo quando viene informato (ad esempio, dallo stesso prestatore di servizi fiduciari non qualificati, da un altro organismo di sorveglianza, mediante la notifica di un utente o di un partner commerciale o in base a sue indagine proprie) che un prestatore di servizi fiduciari non qualificato non soddisfa i requisiti del presente regolamento.
Il presente regolamento dovrebbe prevedere la responsabilità di tutti i prestatori di servizi fiduciari. In particolare, stabilisce il regime di responsabilità in base al quale tutti i prestatori di servizi fiduciari dovrebbero essere responsabili dei danni provocati a persone fisiche o giuridiche a causa del mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento. Al fine di agevolare la valutazione del rischio finanziario che i prestatori di servizi fiduciari possano dover sostenere o che debbano coprire con polizze assicurative, il presente regolamento autorizza i prestatori di servizi fiduciari a stabilire limiti, a talune condizioni, all’uso dei servizi da essi prestati e non essere pertanto responsabili dei danni derivanti dall’uso dei servizi oltre i suddetti limiti. I clienti dovrebbero essere debitamente e anticipatamente informati di tali limiti. Tali limiti dovrebbero essere riconoscibili per i terzi, ad esempio inserendo informazioni sui limiti nei termini e nelle condizioni del servizio prestato o attraverso altri mezzi riconoscibili. Allo scopo di dare effetto a tali principi, il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente alle norme nazionali sulla responsabilità. Pertanto, il presente regolamento non pregiudica tali norme nazionali in ordine, ad esempio, alla definizione dei danni, del dolo, della negligenza o alle pertinenti norme procedurali applicabili.
La notifica delle violazioni di sicurezza e delle valutazioni di rischio per la sicurezza è essenziale per fornire informazioni adeguate alle parti interessate in caso di violazione di sicurezza o perdita di integrità.
Per consentire alla Commissione e agli Stati membri di valutare l’efficacia del meccanismo di notifica delle violazioni di cui al presente regolamento, è opportuno imporre l’obbligo agli organismi di vigilanza di fornire informazioni riassuntive alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA).
Per consentire alla Commissione e agli Stati membri di valutare l’efficacia del meccanismo di vigilanza perfezionato di cui al presente regolamento, è opportuno chiedere agli organismi di vigilanza di riferire sulle loro attività. Ciò servirebbe ad agevolare lo scambio di buone prassi fra organismi di vigilanza e consentirebbe di verificare l’applicazione coerente ed efficiente dei requisiti essenziali di vigilanza in tutti gli Stati membri.
Per garantire che i servizi fiduciari qualificati siano sostenibili e duraturi e migliorare la fiducia degli utilizzatori nella continuità di detti servizi, è opportuno che gli organismi di vigilanza verifichino l’esistenza e la corretta applicazione delle disposizioni sui piani di cessazione nel caso in cui prestatori di servizi fiduciari qualificati cessino le loro attività.
Per facilitare la vigilanza sui prestatori di servizi fiduciari qualificati, ad esempio allorché un prestatore offre i suoi servizi sul territorio di uno Stato membro in cui non è soggetto a vigilanza o qualora i computer di un prestatore siano situati nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui il prestatore è stabilito, è opportuno istituire un sistema di assistenza mutua fra gli organismi di vigilanza negli Stati membri.
Al fine di assicurare la conformità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati e dei servizi da essi prestati ai requisiti stabiliti dal presente regolamento, un organismo di valutazione della conformità dovrebbe effettuare una valutazione della conformità; i prestatori di servizi fiduciari qualificati dovrebbero trasmettere all’organismo di vigilanza le relazioni di valutazione di conformità risultanti. Ogniqualvolta l’organismo di vigilanza richieda a un prestatore di servizi fiduciari qualificato di presentare una relazione di valutazione di conformità ad hoc, l’organismo di vigilanza dovrebbe rispettare in particolare i principi di buona amministrazione, compreso l’obbligo di fornire le motivazioni delle sue decisioni, nonché il principio di proporzionalità. Pertanto, l’organismo di vigilanza dovrebbe debitamente giustificare la propria decisione di imporre una valutazione di conformità ad hoc.
Il presente regolamento mira a garantire un quadro coerente affinché i servizi fiduciari siano dotati di un livello elevato di sicurezza e certezza giuridica. A tale riguardo, nel trattare la valutazione di conformità di prodotti e servizi, la Commissione dovrebbe, ove opportuno, cercare sinergie con i pertinenti regimi europei e internazionali vigenti, quali il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio9 che sancisce gli obblighi in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e vigilanza del mercato di prodotti.
Per consentire un processo di avviamento efficiente, che conduca all’inclusione dei prestatori di servizi fiduciari qualificati e dei servizi fiduciari qualificati da essi offerti negli elenchi di fiducia, è opportuno incoraggiare interazioni preliminari fra gli aspiranti prestatori di servizi fiduciari qualificati e l’organismo di vigilanza competente, in vista di facilitare l’esercizio della dovuta diligenza nell’offerta di servizi fiduciari qualificati.
Gli elenchi di fiducia sono elementi essenziali nel costruire la fiducia fra operatori di mercato perché indicano la condizione qualificata del prestatore di servizi al momento della vigilanza.
La fiducia nei servizi online e la loro agevolezza sono essenziali perché gli utilizzatori possano beneficiare a pieno dei servizi elettronici e avvalersi consapevolmente di essi. A tale scopo si dovrebbe creare un marchio di fiducia UE per individuare i servizi fiduciari qualificati prestati da prestatori di servizi fiduciari qualificati. Tale marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati distinguerebbe chiaramente i servizi fiduciari qualificati da altri servizi fiduciari, contribuendo così alla trasparenza sul mercato. L’utilizzo di un marchio di fiducia UE da parte dei prestatori di servizi fiduciari qualificati dovrebbe essere volontario e non dovrebbe implicare requisiti aggiuntivi diversi da quelli previsti dal presente regolamento.
Sebbene sia necessario un elevato livello di sicurezza per garantire il riconoscimento reciproco delle firme elettroniche, in casi specifici come nel contesto della decisione 2009/767/CE della Commissione10, è opportuno che siano accettate anche firme elettroniche con una garanzia di sicurezza più debole.
Il presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa.
Poiché attualmente le autorità competenti negli Stati membri utilizzano formati diversi di firme elettroniche avanzate per firmare elettronicamente i loro documenti, occorre garantire che almeno alcuni formati di firma elettronica possano essere supportati tecnicamente dagli Stati membri allorché ricevono documenti firmati elettronicamente. Analogamente, allorché le autorità competenti negli Stati membri fanno uso di sigilli elettronici, occorre garantire che supportino almeno alcuni formati di sigillo elettronico avanzato.
È opportuno che il firmatario possa affidare a terzi i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata, purché siano rispettati appropriati meccanismi e procedure per garantire che il firmatario mantenga il controllo esclusivo sull’uso dei suoi dati di creazione di firma elettronica e l’uso del dispositivo soddisfi i requisiti della firma elettronica qualificata.
Visti i suoi molteplici vantaggi economici, sarà ulteriormente sviluppata la creazione di firme elettroniche a distanza, qualora l’ambiente di creazione di firma elettronica sia gestito da un prestatore di servizi fiduciari a nome del firmatario. Tuttavia, per garantire che alle firme elettroniche sia attribuito lo stesso riconoscimento giuridico delle firme elettroniche create con un ambiente interamente gestito dall’utente, i prestatori che offrono servizi di firma elettronica a distanza dovrebbero applicare procedure di sicurezza di gestione e amministrative specifiche e utilizzare sistemi e prodotti affidabili, che in particolare comprendano canali di comunicazione elettronici sicuri per garantire l’affidabilità dell’ambiente di creazione di firma elettronica e assicurare che sia utilizzato sotto il controllo esclusivo del firmatario. Nel caso di una firma elettronica qualificata creata mediante un dispositivo di creazione di firma elettronica a distanza, dovrebbero applicarsi i requisiti applicabili ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, stabiliti dal presente regolamento.
La sospensione dei certificati qualificati è una prassi operativa abituale dei prestatori di servizi fiduciari in una serie di Stati membri, che è diversa dalla revoca e comporta la perdita di validità temporanea di un certificato. La certezza del diritto richiede che la situazione di sospensione di un certificato sia sempre indicata chiaramente. A tale scopo i prestatori di servizi fiduciari dovrebbero avere la responsabilità di indicare chiaramente la situazione del certificato e, in caso di sospensione, il periodo di tempo esatto durante il quale il certificato è sospeso. È opportuno che il presente regolamento non imponga ai prestatori di servizi fiduciari o agli Stati membri l’utilizzo della sospensione, ma preveda norme di trasparenza nei casi in cui tale prassi è disponibile.
L’interoperabilità transfrontaliera e il riconoscimento dei certificati qualificati è una condizione essenziale per il riconoscimento transfrontaliero delle firme elettroniche qualificate. Pertanto, i certificati qualificati non dovrebbero essere soggetti a requisiti obbligatori oltre ai requisiti di cui al presente regolamento. Tuttavia, a livello nazionale, dovrebbe essere consentita l’inclusione di attributi specifici, quali identificatori unici, nei certificati qualificati, purché tali attributi specifici non ostacolino l’interoperabilità transfrontaliera e il riconoscimento dei certificati e delle firme elettroniche qualificati.
La certificazione della sicurezza delle tecnologie d’informazione basata su norme internazionali, come l’ISO 15408 e i metodi di valutazione e le disposizioni di riconoscimento reciproco connessi, è uno strumento importante per verificare la sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata e dovrebbe essere promossa. Soluzioni e servizi innovativi, quali la firma in cloud e la firma mobile, tuttavia, si basano su soluzioni tecniche e organizzative per dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata per i quali possono non essere ancora disponibili norme di sicurezza o per i quali può essere in corso la prima certificazione della sicurezza delle tecnologie d’informazione. Il livello di sicurezza di tali dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata potrebbe essere valutato utilizzando procedure alternative solo se tali norme di sicurezza non sono disponibili o se la prima certificazione della sicurezza delle tecnologie d’informazione è in corso. Tali processi dovrebbero essere comparabili alle norme per la certificazione della sicurezza delle tecnologie d’informazione sempre che i livelli di sicurezza siano equivalenti. Tali processi potrebbero essere agevolati da una revisione tra pari.
Il presente regolamento dovrebbe stabilire i requisiti relativi a dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata al fine di assicurare la funzionalità delle firme elettroniche avanzate. Il presente regolamento non dovrebbe contemplare la globalità dell’ambiente del sistema in cui tali dispositivi operano. Pertanto, l’ambito di applicazione della certificazione dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata dovrebbe essere limitato all’hardware e al software di sistema utilizzato per gestire e proteggere i dati per la creazione di una firma elettronica creati, memorizzati o trattati nel dispositivo di creazione di una firma. Come specificato nelle norme pertinenti, l’ambito di applicazione dell’obbligo di certificazione dovrebbe escludere le applicazioni relative alla creazione di una firma.
Per garantire la certezza giuridica della validità della firma, è essenziale specificare i componenti di una firma elettronica qualificata, che dovrebbero essere valutati dalla parte facente affidamento sulla certificazione che effettua la convalida. Inoltre, è opportuno che attraverso la specificazione degli obblighi dei prestatori di servizi fiduciari qualificati che possono offrire un servizio di convalida qualificata a parti facenti affidamento sulla certificazione che non vogliono o non possono effettuare esse stesse la convalida di firme elettroniche qualificate siano stimolati gli investimenti del settore privato e pubblico in tali servizi. È opportuno che entrambi gli elementi rendano la convalida delle firme elettroniche qualificate semplice e agevole per tutte le parti a livello dell’Unione.
Qualora una transazione richieda un sigillo elettronico qualificato di una persona giuridica, è opportuno che sia accettabile anche la firma elettronica qualificata del rappresentante autorizzato della persona giuridica.
È opportuno che i sigilli elettronici fungano da prova dell’emissione di un documento elettronico da parte di una determinata persona giuridica, dando la certezza dell’origine e dell’integrità del documento stesso.
I prestatori di servizi fiduciari che rilasciano certificati qualificati di sigilli elettronici dovrebbero attuare le misure necessarie per poter stabilire l’identità della persona giuridica rappresentante la persona fisica cui è fornito il certificato qualificato di sigillo elettronico, quando tale identificazione è necessaria a livello nazionale nel contesto di procedimenti giudiziari o amministrativi.
È opportuno che il presente regolamento garantisca la conservazione a lungo termine delle informazioni, al fine di assicurare la validità giuridica delle firme elettroniche e dei sigilli elettronici nel lungo periodo, garantendo che possano essere convalidati indipendentemente da futuri mutamenti tecnologici.
Al fine di garantire la sicurezza della validazione temporale elettronica qualificata, il presente regolamento dovrebbe richiedere l’uso di un sigillo elettronico avanzato o di una firma elettronica avanzata o di altri metodi equivalenti. È prevedibile che l’innovazione produca nuove tecnologie in grado di assicurare alla validazione temporale un livello di sicurezza equivalente. Ogni qualvolta venga utilizzato un metodo diverso dal sigillo elettronico avanzato o dalla firma elettronica avanzata, dovrebbe spettare al prestatore di servizi fiduciari qualificato dimostrare, nella relazione di valutazione di conformità, che tale metodo garantisce un livello equivalente di sicurezza e soddisfa gli obblighi previsti nel presente regolamento.
I documenti elettronici sono importanti per l’evoluzione futura delle transazioni elettroniche transfrontaliere nel mercato interno. Il presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo cui a un documento elettronico non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo nella sua forma elettronica al fine di assicurare che una transazione elettronica non possa essere respinta per il solo motivo che un documento è in forma elettronica.
Nel trattare i formati delle firme e dei sigilli elettronici avanzati, la Commissione dovrebbe basarsi sulle prassi, sulle norme e sulla legislazione esistente, in particolare la decisione 2011/130/UE della Commissione11.
Oltre ad autenticare il documento rilasciato dalla persona giuridica, i sigilli elettronici possono anche servire ad autenticare qualsiasi bene digitale della persona giuridica stessa, quali codici di software o server.
È essenziale prevedere un quadro giuridico per agevolare il riconoscimento transfrontaliero tra gli ordinamenti giuridici nazionali esistenti relativi ai servizi elettronici di recapito certificato. Tale quadro potrebbe aprire inoltre per i prestatori di servizi fiduciari dell’Unione nuove opportunità di mercato per l’offerta di nuovi servizi elettronici di recapito certificati paneuropei.
I servizi di autenticazione dei siti web prevedono un mezzo tramite il quale il visitatore di un sito può accertarsi che dietro a quel sito web vi è un’entità reale e legittima. Tali servizi contribuiscono a diffondere sicurezza e fiducia nelle transazioni commerciali on line, in quanto gli utenti si fideranno di un sito web che è stato autenticato. La fornitura e l’uso di servizi di autenticazione dei siti web sono interamente volontari. Tuttavia, affinché l’autenticazione dei siti web divenga un mezzo per rafforzare la fiducia, fornire un’esperienza migliore all’utente e promuovere la crescita nel mercato interno, è opportuno che il presente regolamento stabilisca obblighi minimi in materia di sicurezza e responsabilità per i prestatori e i loro servizi. A tal fine, si è tenuto conto dei risultati delle iniziative industriali esistenti, ad esempio, il Forum Autorità di certificazione/Browser (CA/B Forum). Inoltre, il presente regolamento non dovrebbe impedire l’uso di altri mezzi o metodi di autenticazione di un sito web non rientranti nel presente regolamento e non dovrebbe vietare ai prestatori di servizi di autenticazione dei siti web di paesi terzi di prestare i propri servizi ai clienti dell’Unione. Tuttavia, i servizi di autenticazione dei siti web di un prestatore di un paese terzo dovrebbero essere riconosciuti come qualificati ai sensi del presente regolamento solo se è stato concluso un accordo internazionale tra l’Unione e il paese di stabilimento di detto prestatore.
La nozione di «persone giuridiche» secondo le disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in materia di stabilimento lascia agli operatori la libertà di scegliere la forma giuridica che ritengono opportuna per svolgere la loro attività. Di conseguenza, per «persone giuridiche» ai sensi del TFUE si intendono tutte le entità costituite conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinate, a prescindere dalla loro forma giuridica.
Le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione sono incoraggiate a riconoscere l’identificazione elettronica e i servizi fiduciari contemplati dal presente regolamento ai fini dell’amministrazione cooperativa facendo tesoro, in particolare, delle buone prassi esistenti e dei risultati dei progetti in corso nei settori contemplati dal presente regolamento.
Al fine di completare determinati aspetti tecnici dettagliati del presente regolamento in modo flessibile e veloce, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo ai criteri che devono soddisfare gli organismi responsabili della certificazione dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione, in particolare per specificare i numeri di riferimento delle norme il cui impiego conferisce una presunzione di adempimento di determinati requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio12.
In sede di elaborazione degli atti delegati o di esecuzione, la Commissione dovrebbe tenere debito conto delle norme e delle specifiche tecniche elaborate da organizzazioni e organismi di normalizzazione europei e internazionali, in particolare il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), l’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI), l’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza e interoperabilità dell’identificazione elettronica e dei servizi fiduciari.
Per motivi di certezza del diritto e di chiarezza è opportuno abrogare la direttiva 1999/93/CE.
Per garantire la certezza giuridica per operatori di mercato che già fanno uso di certificati qualificati rilasciati a persone fisiche a norma della direttiva 1999/93/CE, è necessario prevedere un idoneo periodo transitorio. Analogamente, dovrebbero essere stabilite misure transitorie per i dispositivi per la creazione di una firma sicura, la cui conformità sia stata determinata ai sensi della direttiva 1999/93/CE, nonché per i prestatori di servizi di certificazione che rilasciano certificati qualificati entro il 1o luglio 2016. Infine, è altresì necessario dotare la Commissione dei mezzi per adottare atti di esecuzione e atti delegati prima di tale data.
Le date di applicazione stabilite nel presente regolamento non pregiudicano gli obblighi esistenti già contratti dagli Stati membri in base al diritto dell’Unione, in particolare della direttiva 2006/123/CE.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata dell’azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio13 e ha espresso un parere il 27 settembre 201214,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno e a fornire un adeguato livello di sicurezza dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari utilizzati in tutta l’Unione, al fine di consentire e facilitare l’esercizio, da parte delle persone fisiche e giuridiche, del diritto di partecipare in modo sicuro alla società digitale e di accedere ai servizi pubblici e privati online in tutta l’Unione. A tal fine, il presente regolamento:
a) fissa le condizioni alle quali gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche, che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro e forniscono e riconoscono i portafogli europei di identità digitale;
b) stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari, in particolare per le transazioni elettroniche;
c) istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato, i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web, l’archiviazione elettronica, gli attestati elettronici di attributi, i dispositivi per la creazione di una firma elettronica, i dispositivi per la creazione di sigilli elettronici e i registri elettronici.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai regimi di identificazione elettronica notificati da uno Stato membro, ai portafogli europei di identità digitale forniti da uno Stato membro e ai prestatori di servizi fiduciari stabiliti nell’Unione.
2. Il presente regolamento non si applica alla prestazione di servizi fiduciari che sono utilizzati esclusivamente nell’ambito di sistemi chiusi contemplati dal diritto nazionale o da accordi conclusi tra un insieme definito di partecipanti.
3. Il presente regolamento non pregiudica il diritto nazionale o dell’Unione legato alla conclusione e alla validità di contratti, altri vincoli giuridici o procedurali relativi alla forma, o requisiti settoriali relativi alla forma.
4. Il presente regolamento non pregiudica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «identificazione elettronica», il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che rappresentano un’unica persona fisica o giuridica, o un’unica persona fisica che rappresenta un’altra persona fisica o una persona giuridica;
2) «mezzi di identificazione elettronica», un’unità materiale e/o immateriale contenente dati di identificazione personale e utilizzata per l’autenticazione per un servizio online o, se del caso, per un servizio offline;
3) «dati di identificazione personale», un insieme di dati che è rilasciato conformemente al diritto dell’Unione o nazionale e che consente di stabilire l’identità di una persona fisica o giuridica, o di una persona fisica che rappresenta un’altra persona fisica o una persona giuridica;
4) «regime di identificazione elettronica», un sistema di identificazione elettronica per mezzo del quale si forniscono mezzi di identificazione elettronica alle persone fisiche o giuridiche, o alle persone fisiche che rappresentano altre persone fisiche o persone giuridiche;
5) «autenticazione», un processo elettronico che consente di confermare l’identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica, oppure di confermare l’origine e l’integrità di dati in forma elettronica;
5 bis) «utente», una persona fisica o giuridica, o una persona fisica che rappresenta un’altra persona fisica o una persona giuridica, che utilizza servizi fiduciari o mezzi di identificazione elettronica, forniti a norma del presente regolamento;
6) «parte facente affidamento sulla certificazione», una persona fisica o giuridica che fa affidamento sull’identificazione elettronica, sui portafogli europei di identità digitale o su altri mezzi di identificazione elettronica, oppure su un servizio fiduciario;
7) «organismo del settore pubblico», un’autorità statale, regionale o locale, un organismo di diritto pubblico o un’associazione formata da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico, oppure un soggetto privato incaricato da almeno un’autorità, un organismo o un’associazione di cui sopra di fornire servizi pubblici, quando agisce in base a tale mandato;
8) «organismo di diritto pubblico», un organismo definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1;
9) «firmatario», una persona fisica che crea una firma elettronica;
10) «firma elettronica», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare;
11) «firma elettronica avanzata», una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 26;
12) «firma elettronica qualificata», una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche;
13) «dati per la creazione di una firma elettronica», i dati unici utilizzati dal firmatario per creare una firma elettronica;
14) «certificato di firma elettronica», un attestato elettronico che collega i dati di convalida di una firma elettronica a una persona fisica e conferma almeno il nome o lo pseudonimo di tale persona;
15) «certificato qualificato di firma elettronica», un certificato di firma elettronica che è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all’allegato I;
16) «servizio fiduciario», un servizio elettronico prestato normalmente dietro remunerazione e consistente in uno qualsiasi degli elementi seguenti:
a) il rilascio di certificati di firma elettronica, certificati di sigilli elettronici, certificati di autenticazione di siti web o certificati di prestazione di altri servizi fiduciari;
b) la convalida di certificati di firma elettronica, certificati di sigilli elettronici, certificati di autenticazione di siti web o certificati di prestazione di altri servizi fiduciari;
c) la creazione di firme elettroniche o sigilli elettronici;
d) la convalida di firme elettroniche o sigilli elettronici;
e) la conservazione di firme elettroniche, sigilli elettronici, certificati di firme elettroniche o certificati di sigilli elettronici;
f) la gestione di dispositivi per la creazione di una firma elettronica a distanza o di dispositivi per la creazione di un sigillo elettronico a distanza;
g) il rilascio di attestati elettronici di attributi;
h) la convalida di attestati elettronici di attributi;
i) la creazione di validazioni temporali elettroniche;
j) la convalida di validazioni temporali elettroniche;
k) la prestazione di servizi elettronici di recapito certificato;
l) la convalida dei dati trasmessi tramite servizi elettronici di recapito certificato e relative prove;
m) l’archiviazione elettronica di dati elettronici e di documenti elettronici;
n) la registrazione di dati elettronici in un registro elettronico;
17) «servizio fiduciario qualificato», un servizio fiduciario che soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti nel presente regolamento;
18) «organismo di valutazione della conformità», un organismo di valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento (CE) n. 765/2008, che è accreditato a norma di tale regolamento come competente a effettuare la valutazione della conformità del prestatore di servizi fiduciari qualificato e dei servizi fiduciari qualificati da esso prestati o come competente a effettuare la certificazione dei portafogli europei di identità digitale o dei mezzi di identificazione elettronica;
19) «prestatore di servizi fiduciari», una persona fisica o giuridica che presta uno o più servizi fiduciari, o come prestatore di servizi fiduciari qualificato o come prestatore di servizi fiduciari non qualificato;
20) «prestatore di servizi fiduciari qualificato», un prestatore di servizi fiduciari che presta uno o più servizi fiduciari qualificati e cui l’organismo di vigilanza assegna la qualifica di prestatore di servizi fiduciari qualificato;
21) «prodotto», un hardware o software o i pertinenti componenti di hardware o software destinati a essere utilizzati per la prestazione di servizi di identificazione elettronica e servizi fiduciari;
22) «dispositivo per la creazione di una firma elettronica», un software o hardware configurato utilizzato per creare una firma elettronica;
23) «dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata», un dispositivo per la creazione di una firma elettronica che soddisfa i requisiti di cui all’allegato II;
23 bis) «dispositivo qualificato per la creazione di una firma elettronica a distanza», un dispositivo qualificato per la creazione di una firma elettronica, che è gestito da un prestatore di servizi fiduciari qualificato conformemente all’articolo 29 bis per conto di un firmatario;
23 ter) «dispositivo qualificato per la creazione di un sigillo elettronico a distanza», un dispositivo qualificato per la creazione di un sigillo elettronico, che è gestito da un prestatore di servizi fiduciari qualificato conformemente all’articolo 39 bis per conto di un creatore di un sigillo;
24) «creatore di un sigillo», una persona giuridica che crea un sigillo elettronico;
25) «sigillo elettronico», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantire l’origine e l’integrità di questi ultimi;
26) «sigillo elettronico avanzato», un sigillo elettronico che soddisfi i requisiti sanciti all’articolo 36;
27) «sigillo elettronico qualificato», un sigillo elettronico avanzato creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato e basato su un certificato qualificato per sigilli elettronici;
28) «dati per la creazione di un sigillo elettronico», i dati unici utilizzati dal creatore del sigillo elettronico per creare un sigillo elettronico;
29) «certificato di sigillo elettronico», un attestato elettronico che collega i dati di convalida di un sigillo elettronico a una persona giuridica e conferma il nome di tale persona;
30) «certificato qualificato di sigillo elettronico», un certificato di sigillo elettronico che è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all’allegato III;
31) «dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico», un software o hardware configurato utilizzato per creare un sigillo elettronico;
32) «dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato», un dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico che soddisfa mutatis mutandis i requisiti di cui all’allegato II;
33) «validazione temporale elettronica», dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento;
34) «validazione temporale elettronica qualificata», una validazione temporale elettronica che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 42;
35) «documento elettronico», qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
36) «servizio elettronico di recapito certificato», un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate;
37) «servizio elettronico di recapito certificato qualificato», un servizio elettronico di recapito certificato che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 44;
38) «certificato di autenticazione di sito web», un attestato elettronico che consente di autenticare un sito web e collega il sito alla persona fisica o giuridica a cui il certificato è rilasciato;
39) «certificato qualificato di autenticazione di sito web», un certificato di autenticazione di sito web che è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all’allegato IV;
40) «dati di convalida», dati utilizzati per convalidare una firma elettronica o un sigillo elettronico;
41) «convalida», il processo di verifica e conferma della validità dei dati in forma elettronica conformemente al presente regolamento;
42) «Portafoglio europeo di identità digitale», un mezzo di identificazione elettronica che consente all’utente di conservare, gestire e convalidare in modo sicuro dati di identità personale e attestati elettronici di attributi al fine di fornirli alle parti facenti affidamento sulla certificazione e agli altri utenti dei portafogli europei di identità digitale, e di firmare mediante firme elettroniche qualificate o apporre sigilli mediante sigilli elettronici qualificati;
43) «attributo», la caratteristica, la qualità, il diritto o l’autorizzazione di una persona fisica o giuridica o di un oggetto;
44) «attestato elettronico di attributi», un attestato in forma elettronica che consente l’autenticazione di attributi;
45) «attestato elettronico di attributi qualificato», un attestato elettronico di attributi che è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e soddisfa i requisiti di cui all’allegato V;
46) «attestato elettronico di attributi rilasciato da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto», un attestato elettronico di attributi rilasciato da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o da un organismo del settore pubblico designato dallo Stato membro per rilasciare tali attestati di attributi per conto di organismi del settore pubblico responsabili di fonti autentiche in conformità dell’articolo 45 septies e che soddisfa i requisiti di cui all’allegato VII;
47) «fonte autentica», un archivio o un sistema, tenuto sotto la responsabilità di un organismo del settore pubblico o di un soggetto privato, che contiene e fornisce gli attributi relativi a una persona fisica o giuridica o a un oggetto e che è considerato una fonte primaria di tali informazioni o la cui autenticità è riconosciuta conformemente al diritto dell’Unione o nazionale, inclusa la prassi amministrativa;
48) «archiviazione elettronica», un servizio che consente la ricezione, la conservazione, la consultazione e la cancellazione di dati elettronici e documenti elettronici al fine di garantirne la durabilità e leggibilità nonché di preservarne l’integrità, la riservatezza e la prova dell’origine per tutto il periodo di conservazione;
49) «servizio di archiviazione elettronica qualificato», un servizio di archiviazione elettronica fornito da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 45 undecies;
50) «marchio di fiducia UE per i portafogli di identità digitale», un’indicazione verificabile, semplice e riconoscibile, comunicata in modo chiaro, del fatto che un portafoglio europeo di identità digitale è stato fornito conformemente al presente regolamento;
51) «autenticazione forte dell’utente», un’autenticazione basata sull’uso di almeno due fattori di autenticazione appartenenti a diverse categorie, della conoscenza qualcosa che solo l’utente conosce, del possesso, qualcosa che solo l’utente possiede, o dell’inerenza, qualcosa che caratterizza l’utente, che sono indipendenti, in modo tale che la violazione di uno degli elementi non comprometta l’affidabilità degli altri, e progettata in maniera tale da proteggere la riservatezza dei dati di autenticazione;
52) «registro elettronico», una sequenza di registrazioni di dati elettronici che garantisce l’integrità di tali registrazioni e l’accuratezza dell’ordine cronologico di tali registrazioni;
53) «registro elettronico qualificato», un registro elettronico fornito da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 45 terdecies;
54) «dati personali», qualsiasi informazione quale definita all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;
55) «corrispondenza dell’identità», un processo in cui i dati di identificazione personale o i mezzi di identificazione elettronica sono abbinati o collegati a un account esistente appartenente alla stessa persona;
56) «registrazione di dati», dati elettronici registrati con i metadati connessi che supportano il trattamento dei dati;
57) «modalità offline», per quanto riguarda l’uso dei portafogli europei di identità digitale, un’interazione tra un utente e un terzo in un luogo fisico per mezzo di tecnologie di prossimità, laddove il portafoglio europeo di identità digitale non è tenuto ad accedere a sistemi a distanza tramite reti di comunicazione elettronica ai fini dell’interazione.
Art. 4 Principio del mercato interno
1. Non sono imposte restrizioni alla prestazione di servizi fiduciari nel territorio di uno Stato membro da parte di un prestatore di servizi fiduciari stabilito in un altro Stato membro per motivi che rientrano negli ambiti di applicazione del presente regolamento.
2. I prodotti e i servizi fiduciari conformi al presente regolamento godono della libera circolazione nel mercato interno.
Art. 5 Pseudonimi nelle transazioni elettroniche
Fatti salvi le norme specifiche del diritto dell’Unione o nazionale che impongono agli utenti di identificarsi o gli effetti giuridici che il diritto nazionale attribuisce agli pseudonimi, l’uso di pseudonimi scelti dall’utente non è vietato.
Capo II. Identificazione elettronica
Sezione 1. Portafoglio europeo di identità digitale
Art. 5 bis Portafogli europei di identità digitale
1. Al fine di garantire che tutte le persone fisiche e giuridiche nell’Unione abbiano un accesso transfrontaliero sicuro, affidabile e senza soluzione di continuità a servizi pubblici e privati, mantenendo nel contempo il pieno controllo dei loro dati, ciascuno Stato membro fornisce almeno un portafoglio europeo di identità digitale entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 23 del presente articolo e all’articolo 5 quater, paragrafo 6.
2. I portafogli europei di identità digitale sono forniti in almeno uno dei modi seguenti:
a) direttamente da uno Stato membro;
b) su incarico di uno Stato membro;
c) indipendentemente da uno Stato membro pur essendo riconosciuti da quest’ultimo.
3. Il codice sorgente dei componenti software dell’applicazione dei portafogli europei di identità digitale è caratterizzato da una licenza open source. Gli Stati membri possono prevedere che, per motivi debitamente giustificati, il codice sorgente di componenti specifici diversi da quelli installati sui dispositivi degli utenti non sia divulgato.
4. I portafogli europei di identità digitale consentono all’utente, in modo intuitivo, trasparente e tracciabile da quest’ultimo, di:
a) richiedere, ottenere, selezionare, combinare, conservare, cancellare, condividere e presentare in modo sicuro, con il controllo esclusivo dell’utente, dati di identificazione personale e, se del caso, in combinazione con attestati elettronici di attributi, necessari per l’autenticazione delle parti facenti affidamento sulla certificazione online e, se del caso, in modalità offline, al fine di accedere ai servizi pubblici e privati, garantendo nel contempo che sia possibile la divulgazione selettiva dei dati;
b) generare pseudonimi e conservarli in modo cifrato e locale all’interno del portafoglio europeo di identità digitale;
c) autenticare in modo sicuro il portafoglio europeo di identità digitale di un’altra persona e ricevere e condividere dati di identificazione personale e attestati elettronici di attributi in modo sicuro tra i due portafogli europei di identità digitale;
d) accedere a un registro di tutte le transazioni effettuate mediante il portafoglio europeo di identità digitale attraverso un pannello di gestione comune che consente all’utente di:
i) visualizzare un elenco aggiornato delle parti facenti affidamento sulla certificazione con le quali l’utente ha stabilito una connessione e, se del caso, tutti i dati scambiati;
ii) chiedere facilmente che una parte facente affidamento sulla certificazione cancelli i dati personali a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679;
iii) segnalare facilmente la parte facente affidamento sulla certificazione all’autorità nazionale di protezione dei dati competente qualora sia ricevuta una richiesta di dati personali presumibilmente illecita o sospetta;
e) firmare mediante firme elettroniche qualificate o apporre sigilli mediante sigilli elettronici qualificati;
f) scaricare, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, i dati dell’utente, gli attestati elettronici di attributi e le configurazioni;
g) esercitare il diritto dell’utente alla portabilità dei dati.
5.
In particolare, i portafogli europei di identità digitale:
a) sostengono protocolli e interfacce comuni:
i) per il rilascio di dati di identificazione personale, attestati elettronici qualificati e non qualificati di attributi o certificati qualificati e non qualificati al portafoglio europeo di identità digitale;
ii) per le parti facenti affidamento sulla certificazione ai fini della richiesta e della convalida dei dati di identificazione personale e degli attestati elettronici di attributi;
iii) per la condivisione e la presentazione alle parti facenti affidamento sulla certificazione di dati di identificazione personale, attestati elettronici di attributi o dati correlati divulgati selettivamente online e, se del caso, in modalità offline;
iv) affinché l’utente possa consentire l’interazione con il portafoglio europeo di identità digitale e visualizzare un marchio di fiducia UE per i portafogli di identità digitale;
v) per garantire in modo sicuro l’onboarding dell’utente utilizzando mezzi di identificazione elettronica a norma dell’articolo 5 bis, paragrafo 24;
vi) per l’interazione tra i portafogli europei di identità digitale di due persone, al fine di ricevere, convalidare e condividere dati di identificazione personale e attestati elettronici di attributi in modo sicuro;
vii) per l’autenticazione e l’identificazione delle parti facenti affidamento sulla certificazione mediante l’attuazione di meccanismi di autenticazione a norma dell’articolo 5 ter;
viii) affinché le parti facenti affidamento sulla certificazione verifichino l’autenticità e la validità dei portafogli europei di identità digitale;
ix) per chiedere a una parte facente affidamento sulla certificazione la cancellazione dei dati personali a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679;
x) per segnalare una parte facente affidamento sulla certificazione all’autorità nazionale di protezione dei dati competente in caso di ricezione di una richiesta di dati presumibilmente illecita o sospetta;
xi) per la creazione, mediante dispositivi per la creazione di firme elettroniche qualificate o sigilli elettronici qualificati, di sigilli elettronici qualificati o firme elettroniche qualificate;
b) non forniscono ai prestatori di servizi fiduciari che forniscono attestati elettronici di attributi alcuna informazione sull’uso di tali attestati elettronici;
c) garantiscono che l’identità delle parti facenti affidamento sulla certificazione possa essere autenticata e identificata mediante l’attuazione di meccanismi di autenticazione a norma dell’articolo 5 ter;
d) soddisfano i requisiti di cui all’articolo 8 per quanto riguarda il livello di garanzia elevato, in particolare in relazione ai requisiti per il controllo e la verifica dell’identità e alla gestione e autenticazione dei mezzi di identificazione elettronica;
e) nel caso di attestato elettronico di attributi con politiche di divulgazione incorporate, attuano il meccanismo appropriato per informare l’utente che la parte facente affidamento sulla certificazione o l’utente del portafoglio europeo di identità digitale che richiede tale attestato elettronico di attributi ha il permesso di accedervi;
f) garantiscono che i dati di identificazione personale, disponibili dal regime di identificazione elettronica nell’ambito del quale è fornito il portafoglio europeo di identità digitale, rappresentino in modo univoco la persona fisica, la persona giuridica o la persona fisica che le rappresenta e siano associati a tale portafoglio europeo di identità digitale;
g) offrono a tutte le persone fisiche la possibilità di firmare mediante firme elettroniche qualificate per impostazione predefinita e gratuitamente.
Fatto salvo il primo comma, lettera g), gli Stati membri possono prevedere misure proporzionate per garantire che l’uso gratuito di firme elettroniche qualificate da parte di persone fisiche sia limitato a scopi non professionali.
6. Gli Stati membri informano gli utenti, senza indebito ritardo, di eventuali violazioni della sicurezza che potrebbero aver compromesso in tutto o in parte il loro portafoglio europeo di identità digitale o i relativi contenuti e, in particolare, se il loro portafoglio europei di identità digitale è stato sospeso o revocato a norma dell’articolo 5 sexies.
7. Fatto salvo l’articolo 5 septies, gli Stati membri possono prevedere, conformemente al diritto nazionale, funzionalità aggiuntive dei portafogli europei di identità digitale, compresa l’interoperabilità con i mezzi nazionali di identificazione elettronica esistenti. Tali funzionalità aggiuntive sono conformi al presente articolo.
8. Gli Stati membri prevedono meccanismi di convalida gratuiti per:
a) garantire che sia possibile verificare l’autenticità e la validità dei portafogli europei di identità digitale;
b) consentire agli utenti di verificare l’autenticità e la validità dell’identità delle parti facenti affidamento sulla certificazione registrate a norma dell’articolo 5 ter.
9. Gli Stati membri provvedono affinché la validità del portafoglio europeo di identità digitale possa essere revocata nelle circostanze seguenti:
a) su esplicita richiesta dell’utente;
b) qualora la sicurezza del portafoglio europeo di identità digitale sia stata compromessa;
c) alla morte dell’utente o alla cessazione dell’attività della persona giuridica.
10. I fornitori dei portafogli europei di identità digitale garantiscono che gli utenti possano facilmente richiedere assistenza tecnica e segnalare problemi tecnici o qualsiasi altro incidente che abbia un impatto negativo sull’uso del portafoglio europeo di identità digitale.
11. I portafogli europei di identità digitale sono forniti nell’ambito di un regime di identificazione elettronica il cui livello di garanzia è elevato.
12. I portafogli europei di identità digitale garantiscono la sicurezza fin dalla progettazione.
13. I portafogli europei di identità digitale sono emessi, utilizzati e revocati gratuitamente a tutte le persone fisiche.
14. Gli utenti hanno il pieno controllo dell’uso del loro portafoglio europeo di identità digitale e dei dati in esso contenuti. Il fornitore del portafoglio europeo di identità digitale non raccoglie informazioni relative all’uso del portafoglio europeo di identità digitale che non sono necessarie per la prestazione dei servizi del portafoglio europeo di identità digitale, né combina i dati di identificazione personale o gli altri dati personali conservati nel portafoglio europeo di identità digitale o relativi al suo uso con i dati personali provenienti da altri servizi offerti da tale fornitore o da servizi di terzi che non sono necessari per la prestazione dei servizi del portafoglio europeo di identità digitale, a meno che l’utente non l’abbia richiesto espressamente. I dati personali relativi alla fornitura del portafoglio europeo di identità digitale sono tenuti logicamente separati dagli altri dati detenuti dal fornitore del portafoglio europeo di identità digitale. Se il portafoglio europeo di identità digitale è fornito da soggetti privati conformemente al paragrafo 2, lettere b) e c), del presente articolo, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui all’articolo 45 nonies, paragrafo 3.
15. L’uso dei portafogli europei di identità digitale è facoltativo. L’accesso ai servizi pubblici e privati e al mercato del lavoro nonché la libertà d’impresa non sono in alcun modo limitati o resi svantaggiosi per le persone fisiche o giuridiche che non utilizzano i portafogli europei di identità digitale. Resta possibile accedere ai servizi pubblici e privati con altri mezzi di identificazione e autenticazione esistenti.
16. Il quadro tecnico del portafoglio europeo di identità digitale:
a) non consente ai fornitori di attestati elettronici di attributi o a qualsiasi altra parte, dopo il rilascio dell’attestato di attributi, di ottenere dati che consentano di tracciare, collegare o correlare le transazioni o il comportamento dell’utente o di venirne in altro modo a conoscenza, salvo esplicita autorizzazione dell’utente;
b) rende possibili tecniche di tutela della vita privata che impediscono i collegamenti, laddove l’attestato di attributi non richieda l’identificazione dell’utente.
17. Il trattamento di dati personali effettuato dagli Stati membri o per loro conto da organismi o parti responsabili della fornitura dei portafogli europei di identità digitale come mezzo di identificazione elettronica è effettuato nel rispetto di misure di protezione dei dati adeguate ed efficaci. Si deve dimostrare la conformità al regolamento (UE) 2016/679 di tale trattamento. Gli Stati membri possono introdurre disposizioni nazionali per specificare ulteriormente l’applicazione di tali misure.
18.
Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indebito ritardo, informazioni riguardanti:
a) l’organismo responsabile dell’elaborazione e del mantenimento dell’elenco delle parti facenti affidamento sulla certificazione registrate che si avvalgono dei portafogli europei di identità digitale a norma dell’articolo 5 ter, paragrafo 5, e l’ubicazione di tale elenco;
b) gli organismi responsabili della fornitura dei portafogli europei di identità digitale a norma dell’articolo 5 bis, paragrafo 1;
c) gli organismi responsabili di garantire che i dati di identificazione personale siano associati al portafoglio europeo di identità digitale a norma dell’articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera f);
d) il meccanismo che consente la convalida dei dati di identificazione personale di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera f), e dell’identità delle parti facenti affidamento sulla certificazione;
e) il meccanismo di convalida dell’autenticità e della validità dei portafogli europei di identità digitale.
La Commissione mette a disposizione del pubblico le informazioni notificate a norma del presente comma attraverso un canale sicuro, in forma firmata o sigillata elettronicamente e adatta al trattamento automatizzato.
19. Fatto salvo il paragrafo 22 del presente articolo, l’articolo 11 si applica, mutatis mutandis, al portafoglio europeo di identità digitale.
20. L’articolo 24, paragrafo 2, lettera b) e lettere da d) a h), si applica, mutatis mutandis, ai fornitori dei portafogli europei di identità digitale.
21. I portafogli europei di identità digitale sono resi accessibili per l’uso da parte delle persone con disabilità, in condizioni di parità con gli altri utenti, conformemente alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio3.
22. Ai fini della fornitura dei portafogli europei di identità digitale, i portafogli europei di identità digitale e i regimi di identificazione elettronica nell’ambito dei quali sono forniti non sono soggetti ai requisiti di cui agli articoli 7, 9, 10, 12 e 12 bis.
23. Entro il 21 novembre 2024 la Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un elenco di norme di riferimento e, se necessario, stabilisce specifiche e procedure applicabili ai requisiti di cui ai paragrafi 4, 5, 8 e 18 del presente articolo relativamente all’attuazione del portafoglio europeo di identità digitale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
24. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un elenco di norme di riferimento e, se necessario, stabilisce specifiche e procedure per facilitare l’onboarding degli utenti nel portafoglio europeo di identità digitale tramite mezzi di identificazione elettronica conformi al livello di garanzia elevato o mezzi di identificazione elettronica conformi al livello di garanzia significativo unitamente a ulteriori procedure di onboarding a distanza che, insieme, soddisfano i requisiti del livello di garanzia elevato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
Art. 5 ter Parti facenti affidamento sulla certificazione dei portafogli europei di identità digitale
1. Qualora intenda avvalersi dei portafogli europei di identità digitale per la fornitura di servizi pubblici o privati mediante interazione digitale, la parte facente affidamento sulla certificazione si registra nello Stato membro in cui è stabilita .
2. La procedura di registrazione è efficace sotto il profilo dei costi e proporzionata al rischio. La parte facente affidamento sulla certificazione fornisce almeno:
a) le informazioni necessarie per autenticarsi nei portafogli europei di identità digitale, che comprendono almeno:
i) lo Stato membro in cui la parte facente affidamento sulla certificazione è stabilita; e
ii) il nome della parte facente affidamento sulla certificazione e, se del caso, il suo numero di registrazione quale appare in un documento ufficiale, unitamente ai dati di identificazione di tale documento ufficiale;
b) i dati di contatto della parte facente affidamento sulla certificazione;
c) l’uso previsto dei portafogli europei di identità digitale, compresa una indicazione dei dati che la parte facente affidamento sulla certificazione deve richiedere agli utenti.
3. Le parti facenti affidamento sulla certificazione non chiedono agli utenti di fornire dati diversi da quelli di cui all’indicazione fornita a norma del paragrafo 2, lettera c).
4. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicato il diritto dell’Unione o nazionale applicabile alla prestazione di servizi specifici.
5. Gli Stati membri rendono pubbliche online le informazioni di cui al paragrafo 2, in forma firmata o sigillata elettronicamente e adatta al trattamento automatizzato.
6. Le parti facenti affidamento sulla certificazione registrate a norma del presente articolo informano senza indugio gli Stati membri in merito alle modifiche delle informazioni fornite nella registrazione a norma del paragrafo 2.
7. Gli Stati membri prevedono un meccanismo comune che consente l’identificazione e l’autenticazione delle parti facenti affidamento sulla certificazione, secondo quanto previsto all’articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera c).
8. Qualora intendano avvalersi dei portafogli europei di identità digitale, le parti facenti affidamento sulla certificazione si identificano nei confronti dell’utente.
9. Le parti facenti affidamento sulla certificazione sono responsabili dell’esecuzione della procedura di autenticazione e di convalida dei dati di identificazione personale e degli attestati elettronici di attributi richiesti dai portafogli europei di identità digitale. Le parti facenti affidamento sulla certificazione non rifiutano l’uso di pseudonimi se l’identificazione dell’utente non è richiesta dal diritto dell’Unione o nazionale.
10. Gli intermediari che agiscono per conto delle parti facenti affidamento sulla certificazione sono considerati parti facenti affidamento sulla certificazione e non conservano dati sul contenuto della transazione.
11. Entro 21 novembre 2024 la Commissione, mediante atti di esecuzione relativi all’attuazione dei portafogli europei di identità digitale di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 23, stabilisce specifiche e procedure tecniche per i requisiti di cui ai paragrafi 2, 5 e da 6a 9 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
Art. 5 quater Certificazione dei portafogli europei di identità digitale
1. La conformità dei portafogli europei di identità digitale e dei regimi di identificazione elettronica nell’ambito dei quali sono forniti ai requisiti di cui all’articolo 5 bis, paragrafi 4, 5 e 8, al requisito della separazione logica di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 14, e, se del caso, alle norme e alle specifiche tecniche di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 24, è certificata da organismi di valutazione della conformità designati dagli Stati membri.
2. La certificazione della conformità dei portafogli europei di identità digitale ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o di parti di essi, che sono pertinenti in materia di cibersicurezza, è effettuata in conformità dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza adottati a norma del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e menzionati negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 6 del presente articolo.
3. Gli Stati membri istituiscono sistemi nazionali di certificazione secondo i requisiti stabiliti negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 6 del presente articolo per i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo che non sono pertinenti in materia di cibersicurezza e per i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo che sono pertinenti in materia di cibersicurezza nella misura in cui i sistemi di certificazione della cibersicurezza di cui al paragrafo 2 del presente articolo non contemplino, o contemplino solo parzialmente, tali requisiti di cibersicurezza, anche per tali requisiti. Gli Stati membri trasmettono i loro progetti di sistemi nazionali di certificazione al gruppo di cooperazione per l’identità digitale europea istituito a norma dell’articolo 46 sexies, paragrafo 1 (“gruppo di cooperazione”). Il gruppo di cooperazione può formulare pareri e raccomandazioni.
4. La certificazione a norma del paragrafo 1 è valida fino a cinque anni, a condizione che sia effettuata una valutazione di vulnerabilità ogni due anni. Qualora sia individuata una vulnerabilità a cui non è posto rimedio ‘in modo tempestivo, la certificazione è annullata.
5. La conformità ai requisiti di cui all’articolo 5 bis relativi ai trattamenti dei dati personali può essere certificata a norma del regolamento (UE) 2016/679.
6. Entro il 21 novembre 2024 la Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un elenco di norme di riferimento e, se necessario, stabilisce specifiche e procedure applicabili alla certificazione dei portafogli europei di identità digitale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi degli organismi di valutazione della conformità di cui al paragrafo 1. La Commissione mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 47, che fissano criteri specifici che gli organismi di valutazione della conformità designati di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono soddisfare.
Art. 5 quinquies Pubblicazione di un elenco dei portafogli europei di identità digitale certificati
1. Gli Stati membri informano senza indebito ritardo la Commissione e il gruppo di cooperazione istituito a norma dell’articolo 46 sexies, paragrafo 1, in merito ai portafogli europei di identità digitale che sono stati forniti a norma dell’articolo 5 bis e certificati dagli organismi di valutazione della conformità di cui all’articolo 5 quater, paragrafo 1. Essi informano senza indebito ritardo la Commissione e il gruppo di cooperazione istituito a norma dell’articolo 46 sexies, paragrafo 1, dell’eventuale annullamento di una certificazione e ne indicano i motivi.
2. Fatto salvo l’articolo 5 bis, paragrafo 18, le informazioni fornite dagli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono almeno:
a) il certificato e la relazione di valutazione della certificazione del portafoglio europeo di identità digitale certificato;
b) una descrizione del regime di identificazione elettronica nell’ambito del quale è fornito il portafoglio europeo di identità digitale;
c) il regime di vigilanza applicabile e informazioni sul regime di responsabilità per quanto riguarda la parte che fornisce il portafoglio europeo di identità digitale;
d) l’autorità o le autorità responsabili del regime di identificazione elettronica;
e) disposizioni per la sospensione o la revoca del regime di identificazione elettronica o dell’autenticazione oppure di parti compromesse dell’uno o dell’altra.
3. Sulla base delle informazioni pervenutele a norma del paragrafo 1, la Commissione redige, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e mantiene, in un formato leggibile meccanicamente, un elenco dei portafogli europei di identità digitale certificati.
4. Uno Stato membro può presentare alla Commissione una richiesta di eliminazione, dall’elenco di cui al paragrafo 3, di un portafoglio europeo di identità digitale e del regime di identificazione elettronica nell’ambito del quale è fornito.
5. Qualora le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 subiscano modifiche, lo Stato membro fornisce alla Commissione informazioni aggiornate.
6. La Commissione tiene aggiornato l’elenco di cui al paragrafo 3 pubblicando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le corrispondenti modifiche dell’elenco entro un mese dalla ricezione di una richiesta a norma del paragrafo 4 o di informazioni aggiornate a norma del paragrafo 5.
7. Entro il 21 novembre 2024 la Commissione, mediante atti di esecuzione relativo all’attuazione dei portafogli europei di identità digitale di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 23, stabilisce i formati e le procedure applicabili ai fini dei paragrafi 1, 4 e 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
Art. 5 sexies Violazione della sicurezza dei portafogli europei di identità digitale
1.
In caso di violazione o parziale compromissione dei portafogli europei di identità digitale forniti a norma dell’articolo 5 bis, dei meccanismi di convalida di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 8, o del regime di identificazione elettronica nell’ambito del quale sono forniti i portafogli europei di identità digitale, tale da pregiudicare la loro affidabilità o l’affidabilità di altri portafogli europei di identità digitale, lo Stato membro che ha fornito i portafogli europei di identità digitale sospende senza indebito ritardo la fornitura e l’uso di portafogli europei di identità digitale.
Se giustificato dalla gravità della violazione della sicurezza o della compromissione di cui al primo comma, lo Stato membro ritira i portafogli europei di identità digitale senza indebito ritardo.
Lo Stato membro informa di conseguenza gli utenti interessati, i punti di contatto unici designati a norma dell’articolo 46 quater, paragrafo 1, le parti facenti affidamento sulla certificazione e la Commissione.
2. Qualora non sia posto rimedio alla violazione della sicurezza o alla compromissione di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo entro tre mesi dalla sospensione, lo Stato membro che ha fornito i portafogli europei di identità digitale ritira i portafogli europei di identità digitale e ne revoca la validità. Lo Stato membro informa di conseguenza gli utenti interessati, i punti di contatto unici designati a norma dell’articolo 46 quater, paragrafo 1, le parti facenti affidamento sulla certificazione e la Commissione in merito alla revoca.
3. Una volta posto rimedio alla violazione della sicurezza o alla compromissione di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, lo Stato membro fornitore ripristina la fornitura e l’utilizzo dei portafogli europei di identità digitale e informa senza indebito ritardo gli utenti interessati e le parti facenti affidamento sulla certificazione, i punti di contatto unici designati a norma dell’articolo 46 quater, paragrafo 1, e la Commissione.
4. La Commissione pubblica senza indebito ritardo le corrispondenti modifiche dell’elenco di cui all’articolo 5 quinquies nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5. Entro il 21 novembre 2024 la Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un elenco di norme di riferimento e, se necessario, stabilisce specifiche e procedure applicabili alle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
Art. 5 septies Ricorso transfrontaliero ai portafogli europei di identità digitale
1. Qualora gli Stati membri richiedano l’identificazione e l’autenticazione elettroniche per accedere a servizi online prestati da un organismo del settore pubblico, essi accettano anche i portafogli europei di identità digitale forniti conformemente al presente regolamento.
2. Qualora a norma del diritto dell’Unione o nazionale le parti private facenti affidamento sulla certificazione che forniscono servizi, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese quali definite all’articolo 2 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione5, siano tenute a utilizzare l’autenticazione forte dell’utente per l’identificazione online, o qualora l’identificazione forte dell’utente per l’identificazione online sia richiesta per obbligo contrattuale, anche nei settori dei trasporti, dell’energia, delle banche, dei servizi finanziari, della sicurezza sociale, della sanità, dell’acqua potabile, dei servizi postali, dell’infrastruttura digitale, dell’istruzione o delle telecomunicazioni, tali parti private facenti affidamento sulla certificazione accettano, entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 23, e all’articolo 5 quater, paragrafo 6, e solo su richiesta volontaria dell’utente, anche i portafogli europei di identità digitale forniti conformemente al presente regolamento.
3. Qualora i fornitori delle piattaforme online di dimensioni molto grandi di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio6 richiedano l’autenticazione degli utenti per l’accesso ai servizi online, essi accettano e agevolano anche l’uso dei portafogli europei di identità digitale forniti conformemente al presente regolamento per l’autenticazione degli utenti, esclusivamente su richiesta volontaria dell’utente e nel rispetto dei dati minimi necessari per lo specifico servizio online per il quale è richiesta l’autenticazione.
4. In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione facilita l’elaborazione di codici di condotta in stretta cooperazione con tutti i pertinenti portatori di interessi, compresa la società civile, per contribuire all’ampia disponibilità e utilizzabilità dei portafogli europei di identità digitale che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento nonché per incoraggiare i prestatori di servizi a ultimare l’elaborazione dei codici di condotta.
5. Entro 24 mesi dall’introduzione dei portafogli europei di identità digitale la Commissione valuta la domanda di portafogli europei di identità digitale, nonché la loro disponibilità e utilizzabilità, tenendo conto di criteri quali l’adozione da parte degli utenti, la presenza transfrontaliera dei prestatori di servizi, gli sviluppi tecnologici, l’evoluzione dei modelli di utilizzo e la domanda dei consumatori.