Decisione (UE) 2015/2218 della Banca centrale europea del 20 novembre 2015 sulla procedura di esclusione dei membri del personale dalla presunzione di avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente creditizio vigilato (BCE/2015/38)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6, e l'articolo 132,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
Nell'ambito del quadro stabilito ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) ha competenza esclusiva nell'assolvimento dei compiti attribuiti alla stessa dall'articolo 4 del regolamento medesimo, relativi a enti creditizi stabilti negli Stati membri partecipanti o alle succursali stabilite in Stati membri partecipanti da parte di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti.
Al fine di perseguire gli obiettivi dell'unione bancaria a seguito della conclusione del Consiglio europeo, del 19 ottobre 2012, secondo cui il processo di approfondimento dell'unione economica e monetaria dovrebbe essere basato sul quadro istituzionale e giuridico dell'Unione, è opportuno istituire un quadro giuridico armonizzato nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico.
Il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17)2 istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la BCE e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate. In particolare la parte III, Titolo 2, detta disposizioni generali relative alle garanzie procedurali per l'adozione di decisioni in materia di vigilanza della BCE.
Il quadro sulla vigilanza prudenziale stabilito dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio3 richiede che gli enti identifichino tutti i membri del personale le cui attività professionali abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente. Qualsiasi criterio utilizzato a tale scopo deve assicurare che l'identificazione del personale le cui attività professionali abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente rifletta il livello di rischio delle differenti attività all'interno dell'ente.
La BCE ha il compito di assicurare, nell'ambito del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione4, che gli enti soggetti alla sua diretta vigilanza applichino le norme sull'identificazione del personale avente un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente in una maniera coerente che salvaguardi la correttezza di tale identificazione. La presente decisione stabilisce, pertanto, una procedura in relazione all'applicazione dei criteri quantitativi stabiliti nell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 604/2014,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Ambito di applicazione
La presente decisione stabilisce gli obblighi procedurali per la richiesta di approvazione preventiva che gli enti creditizi vigilati presentano alla BCE al fine di escludere membri del personale o categorie di personale dalla presunzione di essere personale identificato in base ai criteri quantitativi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 2021/923 della Commissione1.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente decisione:
1) per «ente creditizio vigilato» si intende un soggetto vigilato significativo come definito all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), o un gruppo vigilato significativo come definito all'articolo 2, paragrafo 22, del medesimo regolamento;
2) «decisione di vigilanza della BCE» ha lo stesso significato di cui all'articolo 2, paragrafo 26, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);
3) per «personale identificato» si intendono: a) tutti i membri del personale e le categorie di personale di un ente creditizio vigilato le cui attività professionali abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente creditizio e che sono precisati nelle lettere da a) a c) dell'articolo 92, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE; e b) tutti gli altri membri del personale e le categorie di personale che non sono espressamente precisati nelle lettere da a) a c) dell'articolo 92, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE e le cui attività professionali abbiano un impatto sul profilo di rischio dell'ente creditizio vigilato comparativamente altrettanto rilevante di quello dei membri del personale o delle categorie di personale di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2021/923.
Art. 3 Informazioni generali da fornire alla BCE
1. Una richiesta di approvazione preventiva di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923 deve contenere le seguenti informazioni relative alla fine dell’esercizio finanziario precedente e all'esercizio finanziario in corso:
a) la data di riferimento;
b) il codice identificativo del soggetto giuridico (legal entity identifier, LEI) dell'ente creditizio vigilato;
c) il numero dei dipendenti equivalenti a tempo pieno;
d) il numero dei membri del personale identificato;
e) il numero dei membri del personale identificato in base ai criteri qualitativi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE e all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 2021/923;
f) il numero dei membri del personale identificato esclusivamente in base ai criteri quantitativi stabiliti nell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2013/36/UE e nell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 2021/923, unitamente all'indicazione della categoria, tra quelle specificate nell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2013/36/UE o nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento delegato (UE) n. 2021/923, alla quale appartiene ciascun membro del personale identificato;
g) il numero dei membri del personale identificato esclusivamente in base a criteri ulteriori stabiliti dall'ente creditizio vigilato.
2. Una richiesta di approvazione preventiva di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923 deve contenere le seguenti informazioni per ciascun membro del personale per cui è effettuata la richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/923:
a) nome del membro del personale, ente di appartenenza, unità operativa/aziendale, dipartimento, funzione e linea di segnalazione gerarchica, unitamente al numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno sottoposti alla direzione del membro del personale;
b) appartenenza o meno del membro del personale a una funzione di assunzione dei rischi o di controllo dei rischi e, in caso affermativo, la soglia in milioni di euro di posizioni di rischio che è consentito a tale funzione di assumere;
c) appartenenza o meno del membro del personale a comitati e, in caso affermativo, il nome del comitato, il suo livello nella linea di segnalazione gerarchica e il suo grado di potere di assumere decisioni di rischio, espresso in termini di percentuale del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1);
d) l'ammontare totale della remunerazione in euro e il rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione attribuita al membro del personale nell'anno di riferimento;
e) i principali indicatori di performance per la componente variabile della remunerazione del membro del personale;
f) i criteri quantitativi in base ai quali il membro del personale è stato valutato come personale identificato [articolo 6, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento delegato (UE) n. 2021/923];
g) i criteri in base ai quali è richiesta l’approvazione preventiva ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923 per quanto riguarda il membro del personale [articolo 6, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento delegato (UE) 2021/923].
3. Una richiesta di approvazione preventiva di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923 deve contenere la relazione annuale di valutazione da parte dell'audit, interno o esterno, sul processo di individuazione del personale identificato e sui suoi risultati, per quanto riguarda ciascun membro del personale per cui è effettuata una richiesta di approvazione preventiva di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923.
Art. 4 Documentazione richiesta per dimostrare che il membro del personale o la categoria di personale esercitano esclusivamente attività professionali e hanno poteri esclusivamente in un’unità operativa/aziendale che non è un’unità operativa/aziendale rilevante
1. Nel presentare una richiesta di approvazione preventiva di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923, gli enti creditizi vigilati forniscono alla BCE la seguente documentazione, al fine di dimostrare che un membro del personale, o la categoria di personale cui questo appartiene, esercitano esclusivamente attività professionali e hanno poteri in unità operative/aziendali che non sono unità operative/aziendali rilevanti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2021/923:
a) una descrizione dettagliata ed esauriente dei compiti e delle responsabilità del membro del personale interessato o della categoria di personale cui questo appartiene;
b) un organigramma dell'unità operativa/aziendale rilevante che illustri la struttura gerarchica e le linee di segnalazione gerarchica, incluso il membro del personale interessato o la categoria di personale cui appartiene;
c) una descrizione dettagliata dell'allocazione del capitale interno all'unità operativa/aziendale interessata ai sensi dell'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE per l'esercizio finanziario corrente e per i due esercizi finanziari precedenti;
d) un quadro generale dell'allocazione del capitale interno a tutte le unità operative/aziendali, in conformità all'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE, per l'esercizio finanziario corrente e per i due esercizi finanziari precedenti;
d bis) una dichiarazione che giustifichi le ragioni per cui si ritiene che un’unità operativa/aziendale non abbia altrimenti un impatto sostanziale sul capitale interno dell'ente creditizio vigilato;
e) una dichiarazione esplicativa delle ragioni per cui l'ente creditizio vigilato abbia attribuito al membro del personale, o alla categoria di personale cui questo appartiene, una remunerazione che soddisfa i criteri stabiliti nell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/923, sebbene il membro del personale, o la categoria di personale cui questo appartiene, eserciti attività professionali in un'unità operativa/aziendale non rilevante;
f) una dichiarazione motivata, esplicativa delle ragioni per cui il membro del personale, o la categoria di personale cui questo appartiene, non soddisfa i criteri qualitativi stabiliti nelle lettere a) e b) dell’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE e nell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2021/923;
g) una dichiarazione dettagliata ed esaustiva, esplicativa delle ragioni per cui l’unità operativa/aziendale non è una funzione essenziale come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2 ovvero come definita in qualsiasi atto delegato che la Commissione può adottare ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva.
2. Qualora la definizione delle unità operative/aziendali all'interno dell'ente creditizio vigilato sia cambiata nell'esercizio finanziario corrente o nei due esercizi precedenti, l'ente creditizio vigilato fornisce le ragioni di tale modifica.
3. La BCE può richiedere all'ente creditizio vigilato di fornire ulteriori informazioni a supporto della richiesta.
Art. 5 Documentazione richiesta per dimostrare che le attività professionali di un membro del personale o di una categoria di personale non hanno impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante
1. Nel presentare una richiesta di approvazione preventiva di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923, gli enti creditizi vigilati forniscono alla BCE la seguente documentazione, al fine di dimostrare che le attività professionali di un membro del personale, o di una categoria di personale cui questo appartiene, non hanno alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2021/923:
a) una descrizione dettagliata ed esauriente dei compiti e delle responsabilità del membro del personale interessato o della categoria di personale cui questo appartiene;
b) un organigramma dell'unità operativa/aziendale rilevante che illustri la struttura gerarchica e le linee di segnalazione gerarchica, incluso il membro del personale interessato o la categoria di personale cui appartiene;
c) una descrizione dettagliata dei criteri stabiliti nell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/923 che sono stati utilizzati per valutare che le attività professionali del membro del personale interessato, o della categoria di personale cui questo appartiene, non hanno alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante, specificando come tali criteri siano stati applicati e in che modo siano stati presi in considerazione tutti i pertinenti indicatori di rischio e di performance utilizzati ai fini della misurazione interna del rischio;
d) una dichiarazione esplicativa delle ragioni per cui l'ente creditizio vigilato abbia attribuito al membro del personale, o alla categoria di personale cui questo appartiene, una remunerazione che risponde ai criteri stabiliti nell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/923, sebbene il membro del personale non abbia alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un’unità operativa/aziendale rilevante;
e) una dichiarazione motivata, esplicativa delle ragioni per cui il membro del personale interessato, o la categoria di personale cui questo appartiene, non soddisfa i criteri qualitativi stabiliti alle lettere a) e b) dell’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE e all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2021/923.
2. La BCE può richiedere all'ente creditizio vigilato di fornire ulteriori informazioni a supporto della richiesta.
Art. 6 Documentazione supplementare a supporto delle richieste relative a membri del personale cui è attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 1000000 di EUR
1. Nel presentare una richiesta di approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923, in relazione ad un membro del personale cui sia stata attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 1000000 di euro nel precedente esercizio finanziario o per esso, gli enti creditizi vigilati forniscono alla BCE la seguente documentazione, al fine di dimostrare le circostanze eccezionali di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2021/923:
a) una descrizione dettagliata delle circostanze eccezionali legate all'attività professionale del membro del personale interessato e il loro impatto sul profilo di rischio dell'ente creditizio vigilato. Una situazione altamente competitiva non può essere considerata come una circostanza eccezionale;
b) una descrizione dettagliata di qualsiasi circostanza eccezionale legata al membro del personale interessato che spieghi la ragione per cui l’ente creditizio vigilato abbia attribuito al membro del personale una remunerazione pari o superiore a 1000000 di euro, sebbene, secondo quanto affermato, il membro del personale non abbia alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente creditizio vigilato.
2. La BCE può richiedere all'ente creditizio vigilato di fornire ulteriori informazioni a supporto della richiesta.
Art. 7 Periodo per l'effettuazione delle notifiche
Art. 8 Periodo per la presentazione di richieste di approvazione preventiva
Le richieste di approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923 sono presentate senza indugio e al massimo entro sei mesi dalla fine del precedente esercizio finanziario.
Art. 9 Valutazione della BCE
1. Sulla base delle informazioni contenute in una richiesta di approvazione preventiva di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923, la BCE valuta:
a) la completezza della documentazione;
b) le basi sulle quali l'ente creditizio vigilato ha determinato che il membro del personale interessato, o la categoria di personale cui questo appartiene, soddisfi una delle condizioni stabilite nell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/923;
c) se il membro del personale, o la categoria di personale cui questo appartiene, non abbia alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante attraverso le attività professionali esercitate, verificando:
i) se l'ente creditizio vigilato abbia debitamente tenuto in considerazione le condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2021/923 o all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2021/923, a seconda dei casi; e
ii) se l'ente creditizio vigilato abbia dimostrato che il membro del personale interessato, o la categoria di personale a cui questo appartiene, per il quale la richiesta di approvazione preventiva di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923 è presentata, non abbiano un impatto sul profilo di rischio dell'ente creditizio vigilato comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale precisate all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a), b) o c), della direttiva 2013/36/UE;
d) per quanto riguarda le richieste di approvazione preventiva per i membri del personale cui sia stata attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 1000000 di euro, se ricorrano circostanze eccezionali. In tali casi la BCE informa l’Autorità bancaria europea dei risultati della valutazione iniziale prima di adottare qualsiasi decisione.
2. La BCE emette una decisione entro tre mesi dalla ricezione della documentazione completa.
3.
Art. 10 Durata dell'approvazione preventiva concessa
1. L'approvazione preventiva concessa dalla BCE ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923 è limitata alla prestazione del membro del personale durante l'esercizio finanziario successivo all'anno in cui la decisione di vigilanza della BCE contenente l'approvazione è stata notificata all'ente creditizio vigilato.
2. Nel caso di prima richiesta per un membro del personale interessato, l'approvazione è concessa per la prestazione del membro del personale durante l'esercizio finanziario in cui la decisione di vigilanza della BCE contenente l'approvazione è stata notificata all'ente creditizio vigilato, nonché per la prestazione del membro del personale durante l'esercizio finanziario successivo. La presente disposizione è applicabile unicamente in riferimento alle richieste presentate successivamente all'entrata in vigore della presente decisione.
Art. 11 Disposizioni transitorie
1. La presente decisione si applica all'effettuazione di notifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 o alle richieste di approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento presentate successivamente alla sua entrata in vigore.
2. In via di eccezione, la presentazione di notifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 o di richieste di approvazione preventiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento, basate su informazioni relative al 2014, deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2015.
3. Le approvazioni concesse dalla BCE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 sulla base delle presenti disposizioni transitorie si applicano alla prestazione del membro del personale durante gli esercizi finanziari del 2015 e del 2016.