Decisione (UE) 2016/252 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea1, in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 4,
visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria2, in particolare il punto 11,
vista la proposta della Commissione europea,
Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi.
Per il Fondo è fissato un massimale dell'importo pari a 500 milioni di EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (EU, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio3.
L'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002 prevede che il Fondo possa essere mobilitato per un importo fino ad un massimo di 50000000 EUR per il versamento di anticipi e che i corrispondenti stanziamenti possano essere iscritti nel bilancio generale dell'Unione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea fissato per l'esercizio 2016, una somma pari a 50000000 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata per il versamento di anticipi a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 25 novembre 2015 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente N. Schmit