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Decisione (UE) 2015/2289 del Consiglio del 3 dicembre 2015 che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea con riguardo all'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea1 («accordo») è entrato in vigore il 1o dicembre 2014.

L'articolo 10 dell'accordo dispone che un comitato misto debba essere istituito dalle parti. Dispone inoltre che compito del comitato misto è, in particolare, quello di controllare l'applicazione dell'accordo.

Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio2 ha istituito le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel territorio degli Stati membri.

Per garantire che i consolati della Repubblica del Capo Verde e degli Stati membri attuino l'accordo in modo del tutto armonizzato e per chiarire la relazione fra le disposizioni dell'accordo e le disposizioni della legislazione delle parti dell'accordo che continuano ad applicarsi alle questioni in materia di visti non contemplate dall'accordo sono necessari orientamenti comuni.

È pertanto opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto, con riguardo all'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea, con riguardo all'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo, è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015 Per il Consiglio Il presidente F. Braz