Decisione (UE) 2016/187 della Banca centrale europea dell'11 dicembre 2015 che modifica la Decisione BCE/2013/1 che definisce l'infrastruttura a chiavi pubbliche del Sistema europeo di banche centrali (BCE/2015/46)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.1, in combinato disposto con gli articoli 3.1, 5 e 12.3 e gli articoli 12.3, da 16 a 24 e 34,
Il Regolamento (UE) n. 910/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio1 ha abrogato la Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 con effetto dal 1o luglio 2016. Pertanto, nella Decisione BCE/2013/13 è opportuno fare riferimento al Regolamento (UE) n. 910/2014.
È necessario aggiornare le informazioni concernenti l'ente certificatore del PKI-SEBC, ivi inclusa la sua identità e le sue componenti tecniche, di cui all'allegato alla Decisione BCE/2013/1.
Pertanto, è opportuno modificare la Decisione BCE/2013/1 di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Modifiche
La Decisione BCE/2013/1 è modificata come segue:
1. All'articolo 1, il punto 10 è sostituito dal seguente: «10. per “ente certificatore del PKI-SEBC” si intende l'ente riconosciuto dagli utenti per l'emissione, la gestione, la revoca e il rinnovo dei certificati PKI-SEBC conformemente alla disciplina del SEBC/SSM in materia di accreditamento dei certificati;»;
2. All'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Il manuale operativo per la certificazione PKI-SEBC è un insieme di regole che disciplina la vita dei certificati elettronici, dalla richiesta iniziale alla concessione o alla revoca, nonché le relazioni tra i richiedenti e i titolari, l'ente certificatore del PKI-SEBC e gli altri destinatari del servizio di certificazione. Il manuale disciplina i certificati elettronici che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/93/CE e del Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio4, nonché i certificati al di fuori di tale ambito. Esso dispone pure i ruoli e i compiti di tutte le parti e stabilisce le procedure relative all'emissione e alla gestione dei certificati. È allegato all'accordo tra livello 2 e livello 3.
3. all'articolo 10, la dichiarazione introduttiva e la lettera a) del paragrafo 1 sono sostituiti dai seguenti: «1 Salvo che provino di non avere agito con negligenza, le banche centrali dell'Eurosistema sono responsabili conformemente alle proprie funzioni e ai propri compiti nel PKI-SEBC per ogni danno causato a un utente che faccia ragionevole affidamento su un certificato qualificato, come definito nella Direttiva 1999/93/CE e nel Regolamento (UE) N. 910/2014, relativamente a quanto segue: a) per quanto riguarda l'esattezza, al momento del rilascio, di tutte le informazioni contenute nel certificato qualificato e il fatto che esso contenga tutti i dati prescritti per i certificati qualificati, secondo la definizione di cui alla direttiva 1999/93/CE e al Regolamento (UE) N. 910/2014;»;
4. l'allegato è sostituito dall'allegato alla presente decisione.
Art. 2 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 dicembre 2015 Il Presidente della BCE Mario Draghi