Decisione di esecuzione (UE) 2015/2444 della Commissione del 17 dicembre 2015 che stabilisce prescrizioni uniformi per la presentazione da parte degli Stati membri dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi in vista di un finanziamento dell'Unione e che abroga la decisione 2008/425/CE [notificata con il numero C(2015) 9192] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio1, in particolare l'articolo 36, paragrafo 5,
Il regolamento (UE) n. 652/2014 fissa, tra l'altro, disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare e alla sanità animale nonché prescrizioni relative alla presentazione e al contenuto dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi.
L'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014 stabilisce che entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione i programmi nazionali il cui inizio è previsto l'anno successivo, per i quali intendono presentare la domanda di sovvenzione.
La decisione 2008/425/CE della Commissione2 stabilisce che le domande degli Stati membri volte a ottenere un finanziamento dell'Unione a favore di programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza di alcune malattie animali contengono almeno le informazioni minime di cui agli allegati da I a V di tale decisione.
A seguito dell'adozione del regolamento (UE) n. 652/2014, le prescrizioni uniformi relative al contenuto e alla presentazione da parte degli Stati membri dei programmi nazionali quali definiti all'articolo 9 di tale regolamento dovrebbero essere riviste per rispettare pienamente le prescrizioni dell'articolo 12 del medesimo regolamento.
Le prescrizioni uniformi relative al contenuto e alla presentazione da parte degli Stati membri dei programmi nazionali quali definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 652/2014 dovrebbero inoltre essere conformi ai criteri applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza fissati dalla decisione 2008/341/CE della Commissione3.
Per essere in linea con l'evolversi della legislazione dell'Unione, è opportuno utilizzare per determinate malattie i modelli elettronici standard forniti online sul sito web della Commissione per facilitare le necessarie modifiche o l'inserimento di ulteriori informazioni. La Commissione comunicherà e discuterà con gli Stati membri tutte le necessarie modifiche dei modelli elettronici standard nell'ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. I modelli elettronici standard rivisti saranno inviati a tutti gli Stati membri al più tardi entro l'inizio di marzo dell'anno interessato.
Per altre malattie non incluse nei modelli elettronici standard e per malattie connesse all'acquacoltura l'uso dei modelli standard non elettronici è considerato lo strumento appropriato per presentare i programmi nazionali, dato che lo scarso numero di presentazioni nel corso degli ultimi anni non giustifica l'elaborazione di modelli elettronici specifici.
Per motivi di chiarezza, la decisione 2008/425/CE dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita dalla presente decisione.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Oltre al contenuto previsto all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 652/2014, i programmi nazionali contengono le informazioni indicate negli allegati della presente decisione.
Art. 2
I programmi nazionali definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 652/2014 sono presentati online utilizzando i rispettivi modelli elettronici standard indicati negli allegati da I a IV della presente decisione, o per posta utilizzando i rispettivi modelli standard che figurano nell'allegato V della presente decisione per le malattie non incluse nei modelli elettronici e nell'allegato VI della presente decisione per le malattie connesse all'acquacoltura.
Art. 3
La decisione 2008/425/CE è abrogata.
Art. 4
La presente decisione si applica alla presentazione dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza per il 2017 e per gli anni successivi.
Art. 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione