Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea del 9 febbraio 2016 recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/2) (rifusione)
Testo vigente
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,
vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea1, in particolare l'articolo 19,
La decisione BCE/2007/52 è stata modificata diverse volte e ha subito modifiche sostanziali significative. Poiché ora essa deve essere nuovamente modificata, è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
La Banca centrale europea (BCE) è tenuta all'osservanza del principio di efficienza in termini di costi e persegue il miglior rapporto qualità prezzo negli appalti di prodotti, servizi e lavori.
La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 è stata sostituita dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4. Né questa direttiva né il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio5 si applicano alla BCE.
La BCE si attiene ai principi generali della normativa sugli appalti contenuti nella direttiva 2014/24/UE e nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
L'articolo 6 del regolamento del Consiglio n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea6 dispone che le istituzioni dell'Unione possono determinare nei propri regolamenti interni quali lingue ufficiali sono da utilizzare in casi specifici.
La decisione BCE/2008/177 definisce il quadro per l'appalto congiunto dell'Eurosistema,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Capo I. Regole generali
Art. 1 Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1) per «appalti» si intendono i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra la BCE e uno o più fornitori aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
2) per «appalti di forniture» si intendono gli appalti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato «un appalto di forniture»;
3) per «appalti di servizi» si intendono gli appalti, diversi da quelli di cui al punto 2, aventi per oggetto la prestazione di servizi. Un appalto avente per oggetto la prestazione di servizi che preveda attività legate ai lavori solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto è considerato un appalto di servizi;
4) per «appalti di lavori» si intendono gli appalti, diversi da quelli di cui ai punti 2 e 3, aventi per oggetto l'esecuzione o congiuntamente la progettazione e l'esecuzione di lavori. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;
5) per «appalti di concessione» si intendono gli appalti aventi per oggetto la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori, il cui compenso consiste principalmente in un permesso concesso dalla BCE di gestire tali opere o di prestare servizi ad altri;
6) per «prestazioni» si intendono i lavori da eseguire, i servizi da prestare o i prodotti da fornire in forza di un appalto;
7) per «partenariato per l'innovazione» si intende una procedura alla quale qualsiasi fornitore può chiedere di partecipare e nella quale la BCE instaura un partenariato con uno o più candidati ammessi a tale procedura con l'obiettivo di sviluppare e acquistare prodotti, servizi o lavori innovativi;
8) per «sistema dinamico di acquisizione» si intende un processo di acquisizione interamente elettronico per l’acquisto di prestazioni di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze della BCE;
9) per «accordo quadro» si intende un accordo concluso tra la BCE ed uno o più fornitori, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli specifici appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
10) per «fornitore» si intende una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
11) per «candidato» si intende un fornitore che ha presentato una domanda di partecipazione ad una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione;
12) per «offerente» si intende un fornitore che ha presentato un'offerta;
13) per «appalti di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza delle banconote» si intendono gli appalti aventi per oggetto lavoro teorico o sperimentazione pratica, analisi o ricerca condotte sotto condizioni controllate:
per acquisire nuove conoscenze o per sviluppare nuovi materiali, processi di fabbricazione o dispositivi per l'originazione, la produzione, il trasporto, l'emissione, l'autenticazione e la distruzione delle banconote in euro (compresi i materiali per la loro originazione), o migliorare quelli esistenti, o
per avviare la produzione di nuovi materiali, prodotti o dispositivi per l'originazione, la produzione, il trasporto, l'emissione, l'autenticazione e la distruzione delle banconote in euro (compresi i materiali per la loro originazione), o migliorare quelli esistenti.
Gli appalti di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza delle banconote non comprendono gli appalti per la stampa di prototipi di banconote in euro;
14) per «procedura aperta» si intende una procedura nella quale ogni fornitore interessato può presentare un'offerta;
15) per «procedura ristretta» si intende una procedura nella quale ciascun fornitore può chiedere di partecipare, ma in cui soltanto i candidati invitati dalla BCE possono presentare un'offerta;
16) per «procedura negoziata» si intende una procedura nella quale la BCE consulta i fornitori da essa scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;
17) per «dialogo competitivo» si intende una procedura alla quale qualsiasi fornitore può chiedere di partecipare e nella quale la BCE avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità;
18) per «asta elettronica» si intende un processo per fasi successive basato su un sistema elettronico dove si presentano nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte, permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;
19) per «invito ad offrire» si intende l'invito trasmesso a candidati o fornitori a presentare un'offerta e che precisa la procedura, le esigenze della BCE e i termini e le condizioni contrattuali;
20) per «giorni» si intendono i giorni di calendario;
21) per «scritto» o «per iscritto» si intende qualsiasi espressione composta da parole o cifre che può essere letta, riprodotta e poi comunicata, comprese informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;
22) per «invito a manifestare interesse» si intende una procedura volta a costituire un elenco di fornitori idonei che possono essere invitati a partecipare nelle procedure di appalto.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. La BCE svolge procedure di appalto di fornitura, servizi, lavori e concessione per conto proprio in conformità alla presente decisione.
2. Conformemente alla presente decisione, la BCE può anche realizzare procedure comuni di aggiudicazione per conto proprio e per conto di una o più banche centrali nazionali (BCN), autorità nazionali di vigilanza, istituzioni e organi dell'Unione e/o organizzazioni internazionali. In tali ipotesi, la BCE precisa nei documenti di gara: (a) le altre amministrazioni aggiudicatrici partecipanti; e (b) lo schema delle relazioni contrattuali previsto.
3. La presente decisione non si applica a:
a) gli accordi di cooperazione:
i) utili allo svolgimento delle funzioni pubbliche connesse all'Eurosistema o al Sistema europeo di banche centrali, stipulati tra la BCE e le BCN; o
ii) utili allo svolgimento delle funzioni pubbliche, stipulati tra la BCE e altre istituzioni e organi dell'Unione, organizzazioni internazionali o autorità pubbliche;
quando la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico, in particolare al raggiungimento di obiettivi comuni non commerciali, e le parti svolgono meno del 20 per cento delle attività interessate sul mercato aperto;
b) le procedure di appalto a cui la BCE partecipa, che siano organizzate da uno dei seguenti soggetti: i) istituzioni e organi dell'Unione; ii) organizzazioni internazionali; o iii) autorità pubbliche, comunque a condizione che le norme che regolano tali procedure di appalto siano in linea con i principi generali della normativa dell'Unione in materia di appalti;
c) gli appalti di banconote che sono regolati dall'indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44)8;
d) l'emissione, la vendita, l'acquisto o il trasferimento di titoli o altri strumenti e i servizi finanziari relativi a tali operazioni;
e) l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o di diritti su tali beni;
f) i contratti di lavoro tra la BCE e il suo personale stipulati conformemente alle condizioni di impiego della BCE;
g) i servizi di arbitrato e di conciliazione;
h) i servizi di ricerca e sviluppo, a meno che i risultati derivanti da tali servizi siano destinati esclusivamente ad uso della BCE e i servizi siano totalmente retribuiti da quest’ultima;
i) appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi audiovisivi o radiofonici;
j) appalti concernenti la rappresentanza legale della BCE nel corso o in preparazione di (i) procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali, oppure (ii) procedimenti di arbitrato; e appalti per i servizi esclusivi di notai, fiduciari e personale giudiziario;
k) i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
4. La presente decisione non si applica agli appalti tra la BCE e una persona giuridica di diritto privato o pubblico su cui la BCE eserciti un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie unità operative, ove oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica siano effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla BCE e non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati tale da assicurare una partecipazione di controllo in tale persona giuridica.
5. In casi eccezionali, la BCE può seguire procedure finalizzate alla selezione di persone fisiche per svolgere il ruolo di membri di comitati consultivi di alto livello che assistono la BCE nello svolgimento dei suoi compiti. Tali esperti percepiscono un'indennità fissa prestabilita, non eccedente per ciascun esperto la soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a). Essi sono selezionati in base alla loro competenza professionale, utilizzando criteri di selezione conformi ai principi generali di cui all'articolo 3. La BCE può adottare una decisione specifica che definisce in modo più dettagliato le procedure e le condizioni per la selezione.
6.
La presente decisione si applica ai seguenti appalti sovvenzionati direttamente dalla BCE in misura superiore al 50 per cento:
a) appalti di lavori il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 3 per gli appalti di lavori e che abbiano per oggetto attività di genio civile o lavori di edilizia per strutture da utilizzare per finalità di tipo amministrativo, sportivo, di salute, ricreativo e per il tempo libero, o scolastico e universitario;
b) appalti di servizi connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a) il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 3 per gli appalti di servizi.
La BCE garantisce che tali appalti siano aggiudicati nel rispetto della presente decisione, anche se l'aggiudicazione sia effettuata da un altro ente o dalla BCE in nome e per conto di altri enti.
7. Gli appalti misti comprendenti prestazioni riconducibili a diverse tipologie di appalto sono aggiudicati secondo le regole e le disposizioni applicabili alla prestazione che ne costituisce l'oggetto principale. L'oggetto principale di un appalto misto è determinato dalla prestazione dal valore stimato più elevato, a meno che ricorrano circostanze eccezionali per cui un'altra prestazione, in ragione delle sue caratteristiche specifiche, costituisca l'oggetto principale dell'appalto.
Art. 3 Principi generali
1. Le procedure di appalto sono condotte in conformità dei principi generali di trasparenza e pubblicità, proporzionalità, parità di accesso e di trattamento, non discriminazione e leale concorrenza.
2. La BCE conduce le procedure di appalto in inglese, a meno circostanze eccezionali relative alla procedura o all'oggetto dell'appalto richiedano l'uso di lingue diverse. La BCE deve documentare tali circostanze.
Art. 4 Soglie relative al valore dell'appalto
1. Gli appalti il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore alle soglie di cui al paragrafo 3, sono aggiudicati in conformità delle procedure previste al capitolo II.
2. Gli appalti il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia inferiore alle soglie di cui al paragrafo 3, sono aggiudicati in conformità delle procedure previste al capitolo III. Gli appalti con un valore stimato inferiore a 20000 EUR sono aggiudicati in base alle disposizioni dell'articolo 37.
3. Si applicano le seguenti soglie:
a) per gli appalti di forniture e servizi: la soglia per gli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 4, punto c), della direttiva 2014/24/UE;
b) per gli appalti di lavori: la soglia per gli appalti pubblici di lavori di cui all’articolo 4, punto a) della direttiva 2014/24/UE;
c) per i contratti di concessione: la soglia per i contratti di concessione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2.
Art. 5 Calcolo del valore stimato di un appalto
1. Il calcolo del valore stimato di un appalto si basa sull'importo complessivo dovuto, al netto dell'IVA, come valutato dalla BCE, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi stabiliti nel bando di gara. Il calcolo include tutti i costi accessori, in particolare le retribuzioni premio, gli onorari, gli interessi, le commissioni, le spese di viaggio e alloggio e i premi, i pagamenti e ogni altra forma di remunerazione a candidati o offerenti.
2. La stima deve risultare valida al momento in cui la BCE decide il tipo di procedura di appalto da utilizzare.
3. Non è consentito frazionare un appalto al fine di eludere l'applicazione delle procedure previste nella presente decisione. Il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatto con l'intenzione di escluderlo dall'applicazione delle procedure di cui al capitolo II o all'articolo 35.
4. Per il calcolo del valore stimato degli appalti di lavori, si tiene conto dei costi totali legati all'esecuzione dei lavori, incluso il valore dei prodotti necessari per l'esecuzione dei lavori che la BCE mette a disposizione dell'appaltatore. Sono inclusi anche i costi legati alla progettazione e alla pianificazione dei lavori se fanno parte dell'appalto di lavori.
5. In relazione ai contratti per la fornitura continuativa di prodotti e servizi, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:
a) nel caso di appalti di durata determinata, il valore complessivo per la loro intera durata;
b) nel caso di appalti di durata indeterminata, il valore mensile moltiplicato per 48.
6. Nel caso di appalti successivi di forniture, servizi o lavori della stessa tipologia, il calcolo del valore stimato dell'appalto si basa sul valore complessivo attuale degli appalti successivi aggiudicati nel corso dei 12 mesi precedenti. La stima tiene in considerazione le variazioni quantitative o di valore attese nei 12 mesi successivi al completamento dell'appalto iniziale.
7. Se un appalto è suddiviso in più lotti, o se diversi appalti da aggiudicare sono strettamente connessi tra loro e hanno lo stesso oggetto, si considera il valore complessivo di tutti i lotti o singoli appalti. Se il valore complessivo è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 3, la procedura definita nel capitolo II della presente decisione si applica a tutti i lotti e appalti. La BCE può ricorrere, tuttavia, alla procedura di cui all'articolo 35 o, se applicabile, a quella di cui all'articolo 37, in relazione a singoli lotti e appalti il cui valore stimato sia inferiore a 80000 EUR, al netto dell'IVA, per appalti di forniture e di servizi, e inferiore a 1 milione di EUR, al netto dell'IVA, per appalti di lavori, purché il valore stimato complessivo di tutti i lotti aggiudicati secondo le procedure previste agli articoli 35 and 37 non ecceda il 20 per cento del valore stimato complessivo di tutti i lotti.
8. Il valore di un partenariato per l'innovazione è calcolato prendendo in considerazione il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché dei prodotti, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.
9. Il valore degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione è calcolato sulla base del valore massimo stimato, al netto dell'IVA, del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
Art. 6 Eccezioni
1.
Nelle ipotesi che seguono la BCE può derogare a specifici obblighi procedurali o aggiudicare un appalto direttamente ad un fornitore:
a) se, per ragioni inderogabili e in conformità a criteri oggettivi, l'appalto può essere affidato solamente ad uno specifico fornitore. Tali ragioni possono essere di natura tecnica, artistica o giuridica, incluso l'esercizio di diritti esclusivi stabiliti conformemente al diritto applicabile, ma non di natura economica;
b) se, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi non prevedibili dalla BCE, i termini per la procedura di appalto non possono essere rispettati;
c) se la BCE ha classificato l'appalto come segreto o se l'esecuzione dell'appalto è corredata dall'adozione di speciali misure di sicurezza, conformemente a quanto stabilito dalle regole di sicurezza della BCE, ovvero se ciò è necessario a tutela di interessi essenziali della BCE. Gli appalti di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza delle banconote richiedono speciali misure di sicurezza e pertanto sono esonerati dagli obblighi stabiliti nella presente decisione;
d) in caso di appalti di forniture, se i prodotti di cui si tratta sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo; la presente disposizione non si estende alla produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale o ad ammortizzare i costi di ricerca e sviluppo;
e) se le prestazioni oggetto dell'appalto sono acquistate a condizioni particolarmente vantaggiose da un fornitore che sta liquidando in maniera definitiva la propria attività, dal curatore fallimentare o dal liquidatore nominato a seguito di un fallimento, di un concordato con i creditori o di una procedura analoga prevista da leggi o regolamenti nazionali;
f) nel caso di prodotti supplementari acquistati nell'ambito di un contratto di fornitura che sostituiscono o ampliano i prodotti o gli impianti iniziali, se un cambiamento di fornitore comporta difficoltà sproporzionate nell'impiego e nella manutenzione. La durata degli appalti relativi a tali prodotti supplementari non può essere superiore a tre anni; e
g) negli altri casi espressamente previsti dalla presente decisione
In tutte le ipotesi di cui al primo comma la BCE, quando è possibile, preserva la concorrenza tra diversi fornitori idonei.
2. Indipendentemente dal valore dell'appalto, la BCE può aggiudicare un appalto conformemente all'articolo 35 se l'oggetto principale dell'appalto è uno dei servizi elencati nell'allegato I.
Art. 7 Durata e proroghe degli appalti
1. La durata di un appalto, comprese eventuali proroghe, non supera i quattro anni, salvo che il suo oggetto o un altro motivo legittimo giustifichi una durata più lunga.
2. Se un appalto è a tempo determinato, la sua durata può essere prorogata rispetto alla scadenza iniziale se sussistono le seguenti condizioni:
a) il bando di gara o, nel caso di una procedura a norma del capitolo III, la richiesta di offerta, prevedono la possibilità di proroga;
b) la proroga è debitamente motivata; e
c) le proroghe sono state prese in considerazione nel determinare la procedura applicabile ai sensi dell'articolo 4.
3. Altrimenti, la durata di un appalto a tempo determinato può essere prorogata solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
Art. 8 Modifiche dei contratti durante il periodo di validità
1.
La BCE può modificare un appalto ove la modifica, a prescindere dal valore di essa, è stata prevista nei documenti di gara iniziali in clausole di revisione chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione del prezzo, o in opzioni
a) i documenti di gara contengano chiare e specifiche clausole di revisione o di opzione che prevedono prodotti e, servizi o lavori supplementari; e
b) i prodotti, i servizi o i lavori supplementari siano stati presi in considerazione nel calcolare il valore dell'appalto conformemente all'articolo 5.
Le clausole fissano la portata e la natura di eventuali revisioni od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non possono prevedere revisioni o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto iniziale.
2.
La BCE può modificare un appalto nel caso in cui la modifica, a prescindere dal valore di essa, non sia sostanziale.
Le modifiche sono considerate sostanziali se cambiano la natura generale del contratto, in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura d'appalto;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in un modo non previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
d) un nuovo appaltatore sostituisce quello a cui l'appalto è stato inizialmente aggiudicato in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 4.
In ogni caso, le modifiche sono ritenute non sostanziali se il loro valore complessivo rimane inferiore a) alla relativa soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 3; e b) al 10 per cento del valore iniziale dell'appalto per gli appalti di forniture e di servizi o al 15 per cento del valore iniziale dell'appalto per gli appalti di lavori.
3. Inoltre, la BCE può modificare un contratto nei seguenti casi:
a) qualora la modifica si renda necessaria a seguito di circostanze che la BCE, agendo diligentemente, non avrebbe potuto prevedere, a condizione che la modifica non alteri la natura complessiva del contratto iniziale, o
b) qualora si siano resi necessari prodotti, servizi o lavori supplementari che non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto iniziale senza gravi inconvenienti o una consistente duplicazione dei costi.
Tuttavia, in ogni singolo caso l’aumento di prezzo non può eccedere il 50 % del valore iniziale del contratto.
4. Un contratto può essere modificato sostituendo l'appaltatore a cui esso è stato aggiudicato con un altro appaltatore, a seguito di una delle seguenti circostanze:
a) una inequivocabile, chiara e precisa clausola di revisione o di opzione;
b) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro fornitore che soddisfi gli stessi criteri inizialmente applicati alla selezione dell'aggiudicatario iniziale, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente decisione; o
c) la BCE si assume gli obblighi nei confronti dei subappaltatori dell'aggiudicatario, compreso l'obbligo di effettuare pagamenti direttamente ai subappaltatori, se ciò è previsto nel contratto.
5. In relazione ai contratti iniziali aggiudicati a norma del capitolo II, la BCE pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale in merito a qualsiasi ordine di prodotti, servizi o lavori supplementari ai sensi del paragrafo 3 se il valore totale dei prodotti, servizi o lavori supplementari ordinati in forza di tale contratto eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.
6. Per apportare al contratto originario modifiche diverse da quelle di cui ai paragrafi da 1 a 5 durante il periodo di validità si richiede una nuova procedura di appalto.
Capo II. Procedure pubbliche di aggiudicazione
Art. 9 Aspetti generali
1. La BCE aggiudica gli appalti il cui valore stimato è uguale o superiore alle soglie di cui all’articolo 4, paragrafo 3 mediante procedura aperta o ristretta. In casi motivati, la BCE può ricorrere a una procedura negoziata, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l’innovazione alle condizioni stabilite agli articoli da 12 a 14.
2. La BCE può predisporre accordi quadro o sistemi dinamici di acquisizione aggiudicando in tal modo appalti in conformità delle condizioni definite rispettivamente agli articoli 18 e 19.
3. Le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere integrate attraverso un'asta elettronica come descritto all'articolo 16.
4. La BCE può bandire concorsi di progettazione. La procedura per un concorso di progettazione è definita nel bando di concorso pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Essa soddisfa i principi generali previsti per i concorsi di progettazione, compresa la pubblicità, la trasparenza e la non discriminazione nonché l'integrità e l'indipendenza della commissione giudicatrice. I criteri da utilizzare in concorsi di progettazione possono comprendere, in particolare, criteri relativi al valore artistico di un concetto di progettazione e la sua conformità al bilancio.
5. La BCE aggiudica gli appalti di concessione a norma dell'articolo 20 e dei principi generali di cui all'articolo 3. La procedura di aggiudicazione è stabilita nel bando di gara.
6. La BCE può decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati e può determinare l’entità e l’oggetto di tali lotti.
7. Per il calcolo dei periodi di tempo, delle date e dei termini, si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio3.
Sezione 1. Tipologie di procedura e loro svolgimento
Art. 10 Procedura aperta
1. Una volta pubblicato un bando di gara, tutti i fornitori interessati possono richiedere l'invito a offrire se questo non è reso disponibile attraverso mezzi elettronici. La BCE fornisce l'invito a offrire entro sei giorni dal ricevimento della richiesta laddove la stessa sia stata effettuata in tempo utile prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. I fornitori interessati presentano le proprie offerte entro la scadenza prevista dalla BCE allegando tutta la documentazione richiesta dalla BCE.
3. La BCE aggiudica l'appalto all'offerente la cui offerta meglio soddisfa i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara o nell'invito a offrire.
Art. 11 Procedura ristretta
1.
2. Una volta pubblicato un bando di gara, i fornitori interessati possono presentare domanda di partecipazione alla procedura ristretta. Essi devono presentare le proprie domande entro il termine specificato nel bando di gara e produrre la documentazione richiesta dalla BCE.
3. La BCE verifica l'idoneità dei candidati e valuta le domande di partecipazione in base ai criteri di selezione definiti nel bando di gara. La BCE invita a presentare un'offerta almeno cinque candidati idonei, se sussiste un numero sufficiente di candidati che soddisfano i criteri di selezione.
4. I candidati invitati presentano la propria offerta entro la scadenza stabilita dalla BCE e producono tutta la documentazione da questa richiesta.
5. La BCE aggiudica l'appalto all'offerente la cui offerta meglio soddisfa i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara o nell'invito a offrire.