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Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea del 9 febbraio 2016 recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/2) (rifusione)

Testo vigente

Art. 8 Modifiche dei contratti durante il periodo di validità

1.

La BCE può modificare un appalto ove la modifica, a prescindere dal valore di essa, è stata prevista nei documenti di gara iniziali in clausole di revisione chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione del prezzo, o in opzioni

  1. a) i documenti di gara contengano chiare e specifiche clausole di revisione o di opzione che prevedono prodotti e, servizi o lavori supplementari; e

  2. b) i prodotti, i servizi o i lavori supplementari siano stati presi in considerazione nel calcolare il valore dell'appalto conformemente all'articolo 5.

Le clausole fissano la portata e la natura di eventuali revisioni od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non possono prevedere revisioni o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto iniziale.

2.

La BCE può modificare un appalto nel caso in cui la modifica, a prescindere dal valore di essa, non sia sostanziale.

Le modifiche sono considerate sostanziali se cambiano la natura generale del contratto, in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

  1. a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura d'appalto;

  2. b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in un modo non previsto nel contratto iniziale;

  3. c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

  4. d) un nuovo appaltatore sostituisce quello a cui l'appalto è stato inizialmente aggiudicato in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 4.

In ogni caso, le modifiche sono ritenute non sostanziali se il loro valore complessivo rimane inferiore a) alla relativa soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 3; e b) al 10 per cento del valore iniziale dell'appalto per gli appalti di forniture e di servizi o al 15 per cento del valore iniziale dell'appalto per gli appalti di lavori.

3. Inoltre, la BCE può modificare un contratto nei seguenti casi:

  1. a) qualora la modifica si renda necessaria a seguito di circostanze che la BCE, agendo diligentemente, non avrebbe potuto prevedere, a condizione che la modifica non alteri la natura complessiva del contratto iniziale, o

  2. b) qualora si siano resi necessari prodotti, servizi o lavori supplementari che non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto iniziale senza gravi inconvenienti o una consistente duplicazione dei costi.

Tuttavia, in ogni singolo caso l’aumento di prezzo non può eccedere il 50 % del valore iniziale del contratto.

4. Un contratto può essere modificato sostituendo l'appaltatore a cui esso è stato aggiudicato con un altro appaltatore, a seguito di una delle seguenti circostanze:

  1. a) una inequivocabile, chiara e precisa clausola di revisione o di opzione;

  2. b) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro fornitore che soddisfi gli stessi criteri inizialmente applicati alla selezione dell'aggiudicatario iniziale, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente decisione; o

  3. c) la BCE si assume gli obblighi nei confronti dei subappaltatori dell'aggiudicatario, compreso l'obbligo di effettuare pagamenti direttamente ai subappaltatori, se ciò è previsto nel contratto.

5. In relazione ai contratti iniziali aggiudicati a norma del capitolo II, la BCE pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale in merito a qualsiasi ordine di prodotti, servizi o lavori supplementari ai sensi del paragrafo 3 se il valore totale dei prodotti, servizi o lavori supplementari ordinati in forza di tale contratto eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

6. Per apportare al contratto originario modifiche diverse da quelle di cui ai paragrafi da 1 a 5 durante il periodo di validità si richiede una nuova procedura di appalto.

Capo II. Procedure pubbliche di aggiudicazione

Art. 9 Aspetti generali

1. La BCE aggiudica gli appalti il cui valore stimato è uguale o superiore alle soglie di cui all’articolo 4, paragrafo 3 mediante procedura aperta o ristretta. In casi motivati, la BCE può ricorrere a una procedura negoziata, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l’innovazione alle condizioni stabilite agli articoli da 12 a 14.

2. La BCE può predisporre accordi quadro o sistemi dinamici di acquisizione aggiudicando in tal modo appalti in conformità delle condizioni definite rispettivamente agli articoli 18 e 19.

3. Le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere integrate attraverso un'asta elettronica come descritto all'articolo 16.

4. La BCE può bandire concorsi di progettazione. La procedura per un concorso di progettazione è definita nel bando di concorso pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Essa soddisfa i principi generali previsti per i concorsi di progettazione, compresa la pubblicità, la trasparenza e la non discriminazione nonché l'integrità e l'indipendenza della commissione giudicatrice. I criteri da utilizzare in concorsi di progettazione possono comprendere, in particolare, criteri relativi al valore artistico di un concetto di progettazione e la sua conformità al bilancio.

5. La BCE aggiudica gli appalti di concessione a norma dell'articolo 20 e dei principi generali di cui all'articolo 3. La procedura di aggiudicazione è stabilita nel bando di gara.

6. La BCE può decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati e può determinare l’entità e l’oggetto di tali lotti.

7. Per il calcolo dei periodi di tempo, delle date e dei termini, si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio3.

Sezione 1. Tipologie di procedura e loro svolgimento

Art. 10 Procedura aperta

1. Una volta pubblicato un bando di gara, tutti i fornitori interessati possono richiedere l'invito a offrire se questo non è reso disponibile attraverso mezzi elettronici. La BCE fornisce l'invito a offrire entro sei giorni dal ricevimento della richiesta laddove la stessa sia stata effettuata in tempo utile prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. I fornitori interessati presentano le proprie offerte entro la scadenza prevista dalla BCE allegando tutta la documentazione richiesta dalla BCE.

3. La BCE aggiudica l'appalto all'offerente la cui offerta meglio soddisfa i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara o nell'invito a offrire.

Art. 11 Procedura ristretta

1.

2. Una volta pubblicato un bando di gara, i fornitori interessati possono presentare domanda di partecipazione alla procedura ristretta. Essi devono presentare le proprie domande entro il termine specificato nel bando di gara e produrre la documentazione richiesta dalla BCE.

3. La BCE verifica l'idoneità dei candidati e valuta le domande di partecipazione in base ai criteri di selezione definiti nel bando di gara. La BCE invita a presentare un'offerta almeno cinque candidati idonei, se sussiste un numero sufficiente di candidati che soddisfano i criteri di selezione.

4. I candidati invitati presentano la propria offerta entro la scadenza stabilita dalla BCE e producono tutta la documentazione da questa richiesta.

5. La BCE aggiudica l'appalto all'offerente la cui offerta meglio soddisfa i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara o nell'invito a offrire.

Art. 12 Procedura negoziata

1. La BCE può utilizzare una procedura negoziata se:

  1. a) le esigenze della BCE non possono essere soddisfatte senza l'adattamento di soluzioni immediatamente disponibili o implicano progettazione o soluzioni innovative;

  2. b) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa della natura specifica delle prestazioni, della loro complessità, della loro impostazione giuridica e finanziaria e dei rischi connessi; o

  3. c) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione con riferimento a una norma o un riferimento tecnici.

2. La BCE può anche ricorrere alla procedura negoziata se ha ricevuto solo offerte irregolari o inaccettabili in risposta ad una procedura aperta o ristretta o a un dialogo competitivo. La BCE non è tenuta alla pubblicazione di un nuovo bando di gara se essa include nella procedura negoziata tutti, e soltanto, gli offerenti che hanno preso parte alla procedura iniziale, che erano idonei, che hanno soddisfatto i criteri di selezione e che hanno presentato le proprie offerte conformemente ai requisiti formali di gara. In mancanza di offerte o di offerte adeguate, la BCE può anche avviare una nuova procedura negoziata senza pubblicare un nuovo bando e senza inviare nuovi documenti di gara agli offerenti, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano modificate in maniera significativa.

3. Una volta pubblicato un bando di gara, i fornitori interessati possono presentare domanda di partecipazione alla procedura negoziata. Essi devono presentare le proprie domande entro il termine specificato nel bando di gara e produrre la documentazione richiesta dalla BCE.

4. La BCE verifica l'idoneità dei candidati e valuta le domande di partecipazione in base ai criteri di selezione definiti nel bando di gara. Essa invita a presentare un'offerta almeno tre candidati idonei, se sussiste un numero sufficiente di candidati che soddisfano i criteri di selezione.

5.

A seguito della valutazione delle offerte, la BCE può negoziare con gli offerenti al fine di ricondurre le loro offerte in linea con le sue necessità. La BCE può avviare le negoziazioni:

  1. a) con l'offerente che occupa il primo posto in graduatoria. Se le negoziazioni con quest'ultimo falliscono, la BCE può ricominciare le negoziazioni con l'offerente che occupa il successivo posto in graduatoria; o

  2. b) simultaneamente con diversi offerenti le cui offerte meglio soddisfano i criteri di aggiudicazione. Il numero di offerenti ammessi alle negoziazioni può essere ridotto in fasi successive a seguito dell'applicazione dei criteri di aggiudicazione definiti nel bando di gara o nell'invito a offrire.

La BCE può aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione.

6. Le negoziazioni possono riguardare le offerte tecniche, le offerte finanziarie degli offerenti, nonché i termini e le condizioni contrattuali, purché l'ambito della procedura di aggiudicazione non sia sostanzialmente modificato. La BCE può altresì invitare gli offerenti a presentare un'offerta modificata. Durante le negoziazioni, la BCE garantisce parità di trattamento a tutti gli offerenti invitati.

7. Una volta chiuse le negoziazioni, la BCE aggiudica l'appalto all'offerente la cui offerta meglio soddisfa i criteri di aggiudicazione definiti nel bando di gara o nell'invito a offrire.

Art. 13 Dialogo competitivo

1. La BCE può utilizzare un dialogo competitivo nei casi definiti all'articolo 12, paragrafo 1.

2. Una volta pubblicato il bando di gara, i fornitori interessati possono presentare domanda di partecipazione al dialogo. Essi devono presentare le proprie domande entro il termine specificato nel bando di gara e produrre la documentazione richiesta dalla BCE.

3. La BCE verifica l'idoneità dei candidati e valuta le domande di partecipazione in base ai criteri di selezione definiti nel bando di gara. La BCE invita almeno tre candidati idonei a partecipare al dialogo e trasmette loro la richiesta di proposta che precisa le necessità della BCE. Lo scopo del dialogo è di identificare e definire la soluzione più idonea a soddisfare le necessità della BCE. La BCE può discutere tutti gli aspetti dell'appalto con i candidati. Il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Se il numero è inferiore al numero minimo, la BCE può proseguire la procedura con tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione.

4. Il dialogo è condotto secondo il calendario definito nel bando di gara. Durante il dialogo, la BCE garantisce la parità di trattamento di tutti i partecipanti. La BCE non può fornire alcune informazioni che possano avvantaggiare alcuni partecipanti rispetto ad altri o rivelare ad altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato che partecipa al dialogo competitivo senza il suo consenso scritto.

5. Se previsto nel bando di gara, la BCE può condurre il dialogo in fasi successive al fine di ridurre il numero delle soluzioni da discutere durante la fase di dialogo. La BCE prosegue il dialogo fino a che essa non sia in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possono soddisfare le sue necessità. La BCE seleziona le soluzioni da esaminare attraverso l'applicazione dei criteri di aggiudicazione definiti nel bando di gara o nella richiesta di proposta.

6. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo, la BCE invita i candidati che vi hanno preso parte a presentare le proprie offerte definitive sulla base delle soluzioni presentate e precisate durante il dialogo. La BCE può richiedere agli offerenti di chiarire, precisare o perfezionare taluni aspetti delle loro offerte o di confermare gli impegni in esse contenuti, purché ciò non abbia l'effetto di modificare aspetti sostanziali dell'offerta e non rischi di falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

7. La BCE valuta le offerte ricevute in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara o nella richiesta di proposta. Una volta completata la valutazione, la BCE aggiudica l'appalto all'offerente la cui offerta meglio soddisfa i criteri di aggiudicazione, che devono includere profili qualitativi.

Art. 14 Partenariato per l'innovazione

1. La BCE può applicare una procedura di partenariato per l'innovazione per lo sviluppo di prodotti, servizi o lavori innovativi non disponibili sul mercato e il loro successivo acquisto, a condizione che essi rispettino il livello di prestazione e i costi massimi concordati tra la BCE e i partecipanti al partenariato.

2. Una volta pubblicato il bando di gara, i fornitori interessati possono presentare domanda di partecipazione al partenariato per l'innovazione. Essi devono presentare le proprie domande entro il termine specificato nel bando di gara e produrre la documentazione richiesta dalla BCE.

3. La BCE verifica l'idoneità dei candidati e valuta le domande di partecipazione in base ai criteri di selezione definiti nel bando di gara. La BCE invita almeno tre candidati idonei a partecipare alla procedura e trasmette loro la richiesta di proposta che precisa le necessità della BCE. Il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Se il numero è inferiore al minimo, la BCE può proseguire la procedura con tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione.

4. La BCE può decidere di instaurare un partenariato per l'innovazione con un solo partner o con più partner che conducono attività di ricerca e sviluppo separate.

5. Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione di prodotti, la prestazione di servizi o la realizzazione di lavori. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che i partner devono raggiungere e prevede pagamenti mediante rate. Se così previsto nei documenti di gara, la BCE può decidere, dopo ogni fase, di porre termine al partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più partner, di ridurre il numero dei partner ponendo termine ai singoli contratti.

6. Se così previsto nei documenti di gara, le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l'innovazione possono svolgersi in fasi successive, applicando i criteri di aggiudicazione specificati, al fine di ridurre il numero di offerte da negoziare. La BCE negozia con gli offerenti l'offerta iniziale e tutte le offerte successive da loro presentate, tranne che l'offerta finale, e le modifiche alle specifiche tecniche vengono comunicate agli offerenti per permettere loro di modificare e ripresentare le offerte modificate. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.

7. L'articolo 13, paragrafo 4, si applica di conseguenza.

Sezione 2. Appalti elettronici

Art. 15 Procedure di aggiudicazione per via elettronica

La BCE può condurre procedure di aggiudicazione per via elettronica in linea con i requisiti generali stabiliti per gli appalti elettronici, come precisato nell'articolo 22 della direttiva 2014/24/UE in combinato disposto con l'allegato IV della medesima. In tali casi, il bando di gara specifica, in particolare, i requisiti formali che i candidati o gli offerenti devono soddisfare e la modalità di accesso alla piattaforma elettronica. La BCE può stabilire che vengano accettate solo domande di partecipazione e offerte presentate per via elettronica, a meno che motivi tecnici collegati alla parità di accesso, all'operabilità o alla sicurezza rendano impraticabile tale decisione.

Art. 16 Aste elettroniche

1.

Per le procedure aperte, ristrette e negoziate, la BCE può utilizzare un'asta elettronica, purché le specifiche dell'appalto possano essere fissate in maniera precisa.

L'asta elettronica riguarda:

  1. a) unicamente i prezzi quando l'appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo; oppure

  2. b) i prezzi e/o i nuovi valori riguardanti gli elementi delle offerte indicati nel capitolato d'oneri, se l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

2. Se la BCE intende ricorrere a un'asta elettronica, lo indica nel bando di gara. I documenti di gara comprendono, tra l'altro, le seguenti informazioni:

  1. a) gli elementi e i valori che sono oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;

  2. b) tutti i limiti eventuali dei valori che possono essere presentati, che risultano dal capitolato d'oneri;

  3. c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;

  4. d) tutte le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;

  5. e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; e

  6. f) tutte le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato, nonché sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

3. L'asta elettronica può essere avviata solo dopo la presentazione e la valutazione iniziale delle offerte. Tutti gli offerenti idonei che soddisfano i criteri di selezione e le cui offerte sono conformi alle specifiche tecniche e non sono irregolari, inaccettabili ovvero inadeguate sono invitati simultaneamente a offrire nuovi prezzi e/o nuovi valori.

4. L'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta in questione. Esso precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica e specifica le istruzioni per il collegamento individuale al dispositivo elettronico. L'asta elettronica non ha inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. L'invito precisa altresì la formula matematica da utilizzare nell'asta elettronica per determinare le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o nei documenti di gara. A tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

5. L'asta elettronica può svolgersi in fasi successive. Nel corso di ogni fase, la BCE comunica in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni sufficienti a consentire loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Essa può anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nei documenti di gara. Essa può inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti ad una fase specifica dell'asta. In nessun caso, tuttavia, la BCE può rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

6. La BCE dichiara conclusa un'asta elettronica alla scadenza del termine precisato nell'invito a partecipare all'asta. Il termine può consistere in una data e un'ora determinate oppure in un lasso di tempo che deve trascorrere dalla presentazione dell'ultima offerta contenente nuovi prezzi o nuovi valori. La BCE specifica nell'invito il calendario delle aste articolate in fasi.

7. Dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, la BCE aggiudica l'appalto in funzione del risultato dell'asta elettronica.

Art. 17 Cataloghi elettronici

1. Nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, la BCE può esigere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico.

2. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di catalogo elettronico è accettata o richiesta, la BCE:

  1. a) lo indica nel bando di gara;

  2. b) indica nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità tecniche di connessione e alle specifiche per il catalogo.

3. I cataloghi elettronici sono stabiliti dai candidati o dagli offerenti in vista della partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabilito dalla BCE e nel rispetto dei requisiti previsti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonché degli eventuali requisiti supplementari stabiliti dalla BCE conformemente all'articolo 22 della direttiva 2014/24/UE.

4.

Quando un accordo quadro è concluso con più fornitori tramite cataloghi elettronici, una riapertura del confronto competitivo per appalti specifici può avvenire sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso la BCE può:

  1. a) invitare gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze dell'appalto in questione; oppure

  2. b) se i documenti di gara lo prevedono, comunicare agli offerenti che la BCE intende avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte per l'appalto in questione.

Se il confronto competitivo è riaperto ai sensi della lettera b), la BCE notifica agli offerenti la data e l'ora in cui procederà alla raccolta e dà loro la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni. La BCE prevede un adeguato lasso di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni. Prima che la BCE aggiudichi l'appalto, l'offerente interessato deve avere la possibilità di confermare che l'offerta così costituita non contiene errori materiali.

5. Quando è utilizzato un sistema dinamico di acquisizione, la BCE può esigere che una richiesta di partecipazione sia accompagnata da un catalogo elettronico sulla base del quale possono essere aggiudicati appalti specifici, con offerte costituite conformemente al paragrafo 4, lettera b). In tal caso, la BCE informa i candidati della sua intenzione di costituire offerte tramite tale procedura e i candidati completano i cataloghi elettronici presentati. In alternativa, la BCE può richiedere che le offerte per uno specifico appalto siano presentate nel formato di un catalogo elettronico.

Sezione 3. Regole speciali per alcuni tipi di appalti

Art. 18 Accordi quadro

1. La BCE può ricorrere ad accordi quadro quando conclude regolarmente appalti di prodotti, servizi o lavori analoghi senza essere in grado di definire esattamente le quantità, i tempi di consegna o le necessità in dettaglio.

2.

Ai fini della conclusione di un accordo quadro, la BCE segue le procedure di cui agli articoli da 10 a 14. Il bando di gara precisa l’ambito e il numero di accordi quadro da aggiudicare.

Gli appalti specifici basati su un accordo quadro sono aggiudicati in conformità delle procedure definite nel presente articolo.

3. Quando un accordo quadro è concluso con un unico fornitore, gli appalti specifici basati su tale accordo sono aggiudicati nei limiti delle condizioni fissate dall'accordo quadro. Nella misura in cui ciò sia necessario, la BCE può richiedere per iscritto al fornitore di integrare l'offerta inizialmente presentata. Tali offerte integrative non devono comportare variazioni sostanziali dei termini e delle condizioni dell'accordo quadro.

4.

Quando gli accordi quadro sono conclusi con diversi fornitori, gli appalti specifici possono essere aggiudicati:

  1. a) applicando i criteri stabiliti negli accordi quadro senza riaprire una gara; o

  2. b) qualora tali criteri non siano precisati, riaprendo una gara tra i fornitori con i quali sia in essere un accordo quadro, oppure

  3. c) applicando in taluni casi i criteri stabiliti negli accordi quadro senza riaprire il confronto competitivo conformemente alla lettera a) e in altri casi riaprendo una gara tra i fornitori con i quali sia in essere un accordo quadro conformemente alla lettera b), purché i documenti di gara per l'accordo quadro prevedano la possibilità di scegliere tra le due opzioni, contengano criteri oggettivi vincolanti che disciplinano tale scelta e specifichino le disposizioni che possono formare l'oggetto della riapertura del confronto competitivo.

Se una gara è riaperta conformemente alla lettera b), la BCE aggiudica un appalto specifico secondo la seguente procedura:

la BCE invita i fornitori per iscritto a presentare un'offerta nei termini specificati nella richiesta di proposta. I documenti di gara per l'accordo quadro precisano i criteri sulla base dei quali l'appalto specifico sarà aggiudicato, integrati, ove necessario da maggiori dettagli nella richiesta di proposta,

i fornitori devono presentare le proprie offerte per iscritto entro il termine stabilito dalla BCE, e

la BCE aggiudica l'appalto specifico all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione precisati nella richiesta di proposta.

Ogni volta che il confronto competitivo è riaperto conformemente alle lettere b) o c), l'articolo 36, paragrafi 1 e 2 si applica di conseguenza.

Art. 19 Sistemi dinamici di acquisizione

1. La BCE può procurare prodotti, servizi e lavori standard e immediatamente disponibili attraverso i sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono interamente elettronici, liberamente accessibili e gratuiti per i fornitori. Se non diversamente specificato nel presente articolo, la procedura segue le regole che disciplinano le procedure ristrette stabilite all'articolo 11.

2. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, la BCE:

  1. a) pubblica un bando di gara che precisa che si utilizza un sistema dinamico di acquisizione, indicando la natura degli acquisti previsti mediante tale sistema, il suo periodo di validità, i criteri di selezione e aggiudicazione e tutte le informazioni necessarie relative al dispositivo elettronico utilizzato e alle modalità e specifiche tecniche di collegamento. Il bando precisa un termine non inferiore a 30 giorni entro cui i fornitori possono fare domanda di partecipazione; e

  2. b) offre attraverso mezzi elettronici, a partire dalla pubblicazione del bando e fino al termine del sistema, l'accesso libero, diretto e completo alle condizioni d'offerta e a qualsiasi documento complementare.

3. Per tutta la sua durata, il sistema è aperto a qualsivoglia fornitore che soddisfi i criteri di selezione e abbia presentato una domanda di partecipazione conforme alle condizioni d'offerta. Non si applicano termini ulteriori per la ricezione delle domande. Gli offerenti possono migliorare le proprie domande in ogni momento, purché queste continuino a soddisfare le condizioni d'offerta. Essi informano la BCE senza indebito ritardo di ogni modifica sostanziale che influisca sulla loro idoneità o capacità di eseguire l'appalto. La BCE può richiedere agli offerenti di presentare elementi di prova aggiornati con riguardo alla loro idoneità.

4. La BCE verifica, entro 10 giorni dalla ricezione, l'idoneità degli offerenti e il soddisfacimento dei criteri di selezione sulla base delle loro domande. Essa controlla anche se le domande soddisfano le condizioni d'offerta. La BCE informa gli offerenti al più presto se sono stati ammessi o meno al sistema dinamico di acquisizione.

5. Ogni specifico appalto il cui valore è uguale o superiore alla soglia definita all'articolo 4, paragrafo 3, è oggetto di un separato invito ad offrire. La BCE invita tutti gli offerenti ammessi al sistema a presentare un'offerta entro un termine ragionevole di durata non inferiore a 15 giorni. La BCE aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara. Se del caso, questi criteri possono essere formulati più precisamente nell'invito a offrire.

6. Se il valore di uno specifico appalto è inferiore alla soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 3, la BCE può invitare tre o cinque offerenti ammessi al sistema a presentare un'offerta conformemente alla procedura definita nell'articolo 35.

7. Un sistema dinamico di acquisizione non può durare più di quattro anni, salvo che una durata più lunga sia debitamente giustificata e prevista nel bando di gara.

Art. 20 Appalti di concessione

La procedura di aggiudicazione per appalti di concessione è disciplinata dalla presente decisione fatte salve le seguenti modifiche:

  1. a) il calcolo del valore stimato degli appalti di concessione tiene conto del fatturato totale stimato, al netto dell'IVA, generato dall'appaltatore attraverso l'esecuzione del contratto di concessione per la sua durata;

  2. b) i contratti di concessione hanno sempre una durata limitata. La durata non può superare il periodo ragionevolmente considerato necessario affinché un concessionario recuperi gli investimenti effettuati e ne ricavi un rendimento finanziario.

Sezione 4. Avviamento della procedura di appalto

Art. 21 Pubblicazione di opportunità di appalto

1. Quando la BCE decide di realizzare una procedura di aggiudicazione conformemente alle regole definite nel presente capitolo pubblica un bando di gara nella Gazzetta ufficiale e sul sito Internet della BCE. Se del caso, la BCE ne dà pubblicità su altri mezzi di comunicazione idonei. Gli annunci sul sito Internet della BCE e su altri mezzi di comunicazione non devono precedere la pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale. In caso di discrepanze tra le diverse versioni del bando, si considera facente fede e prevalente rispetto alle altre la versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

2. La BCE può pubblicare un avviso di preinformazione indicando il valore stimato complessivo degli appalti, per categoria di servizi o gruppi di prodotti, e le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori che essa intende aggiudicare durante un esercizio di bilancio.

3. Fatte salve le altre disposizioni della presente decisione, ogni avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale contiene almeno le informazioni indicate nella parte pertinente dell'allegato V alla direttiva 2014/24/UE. I bandi di gara indicano se l'appalto sarà aggiudicato in base il prezzo più basso.

Art. 22 Invito a manifestare interesse

1. La BCE può utilizzare l'invito a manifestare interesse se intende aggiudicare diversi appalti che riguardano il medesimo oggetto o oggetti simili. Se non diversamente specificato nel presente articolo, la procedura segue le regole che disciplinano le procedure ristrette stabilite all'articolo 11.

2. Al fine di istituire un elenco di fornitori idonei, la BCE pubblica un bando di gara nella Gazzetta ufficiale specificando come minimo l'oggetto degli appalti da aggiudicare, la durata, i criteri di idoneità e selezione e il termine per la ricezione delle domande da doversi prendere in considerazione per la costituzione di un elenco di fornitori idonei.

3. L'elenco è valido per non più di quattro anni dalla data di trasmissione del bando di gara alla Gazzetta ufficiale. Un fornitore può richiedere di essere incluso nell'elenco in ogni momento fino a tre mesi prima della scadenza dello stesso. La domanda è accompagnata dalla documentazione specificata nel bando di gara. I fornitori inviano la loro domanda entro il termine specificato nel bando di gara.

4. In seguito alla ricezione delle domande, la BCE verifica l'idoneità dei candidati e valuta le domande di partecipazione in base ai criteri di selezione definiti nel bando di gara. La BCE include nell'elenco tutti i candidati che soddisfano i criteri di idoneità e di selezione. La BCE informa i candidati al più presto se sono stati inclusi o meno nell'elenco.

5. I fornitori inclusi nell'elenco informano la BCE senza ingiustificato ritardo di ogni modifica che influisca sulla loro idoneità o capacità di eseguire l'appalto. Inoltre, tali fornitori possono fornire alla BCE documentazione aggiornata o integrativa, se lo ritengono necessario.

6. Se la BCE intende aggiudicare un appalto il cui valore stimato è al di sotto della soglia stabilita nell'articolo 4, paragrafo 3, invita il numero obbligatorio di fornitori inclusi nell'elenco, se disponibili, a inviare un'offerta in conformità della procedura stabilita nell'articolo 35. La BCE invita i fornitori le cui offerte meglio soddisfano i criteri di selezione stabiliti nel bando di gara tenuto conto dell'appalto da aggiudicare.

7. Se la BCE intende aggiudicare un appalto il cui valore stimato è uguale o superiore alle soglie stabilite nell'articolo 4, paragrafo 3, pubblica un bando di gara semplificato nella Gazzetta ufficiale descrivendo l'oggetto di tale specifico contratto. I fornitori interessati non ancora inclusi nell'elenco possono inviare una domanda per essere inclusi nell'elenco entro il termine specificato nel bando di gara semplificato, che non dovrà essere inferiore a 15 giorni dalla data in cui il bando di gara semplificato è inviato per la pubblicazione. A seguito della valutazione delle domande ricevute, la BCE invita almeno cinque fornitori idonei inclusi nell'elenco a inviare offerte, ammesso che sia disponibile un numero sufficiente di fornitori. La BCE seleziona i fornitori le cui offerte meglio soddisfano i criteri di selezione stabiliti nel bando di gara tenuto conto dell'appalto da aggiudicare. L'articolo 11, paragrafi 4 e 5, si applica conseguentemente.

8. Nei casi descritti ai paragrafi 6 e 7 la BCE può richiedere ai fornitori inclusi nella lista di fornire informazioni aggiornate e documentazione rilevante per il rispetto dei criteri di idoneità e di selezione.

Art. 23 Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, la BCE tiene conto, in particolare, della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla Gazzetta ufficiale.

3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per l'innovazione e nei concorsi di progettazione:

  1. a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla Gazzetta ufficiale; e

  2. b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data dell'invio dell'invito a offrire agli offerenti.

4. Nei casi in cui è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale un avviso di preinformazione contenente le informazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 2 della direttiva 2014/24/UE, che è stato trasmesso nel periodo compreso tra 35 giorni e 12 mesi prima del bando di gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto, di norma, a 15 giorni per le procedure aperte e a 10 giorni per le procedure ristrette.

5. I termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte possono essere ridotti di cinque giorni in caso di procedure d'appalto interamente informatizzate, a meno che si applichi il paragrafo 4.

6. Nelle procedure aperte, nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, qualora un'urgenza debitamente motivata renda impossibile rispettare i termini previsti nel presente articolo, la BCE può ricorrere a una procedura accelerata. In tali casi si applicano i seguenti termini minimi:

  1. a) per le procedure aperte un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara; e

  2. b) per le procedure ristrette e le procedure negoziate un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara e un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni dalla data dell'invio dell'invito a offrire agli offerenti.

7. Prima della scadenza, la BCE può prorogare i termini stabiliti dal bando di gara o nei documenti di gara, nel caso in cui essa modifichi in modo sostanziale i documenti di gara o in altri casi debitamente motivati, fatto salvo il principio della parità di trattamento.

Art. 24 Invito ad offrire

1.

2. L'invito ad offrire contiene almeno:

  1. a) un riferimento al bando di gara;

  2. b) informazioni esaustive, se del caso, sulla disponibilità e sull'accesso per via elettronica dei documenti di gara;

  3. c) i requisiti formali di gara, in particolare il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale le offerte devono essere inviate, la lingua o le lingue nelle quali le offerte devono essere predisposte, il formato nel quale l'offerta deve essere presentata e il periodo di validità di un'offerta;

  4. d) le opzioni relative ai prodotti, ai servizi e ai lavori supplementari, nonché il numero di possibili rinnovi e proroghe del contratto, laddove previsti;

  5. e) l'elenco dei documenti che gli offerenti sono tenuti a presentare; e

  6. f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto o, se del caso, l'ordine di importanza decrescente di tali criteri, se questi non sono precisati nel bando di gara.

3. All'invito a offrire sono inoltre allegati:

  1. a) una copia del capitolato d'oneri che definisca i requisiti della BCE o, nel caso di dialogo competitivo o di partenariato per l'innovazione, una copia della richiesta di proposta che definisca le necessità della BCE;

  2. b) una copia della bozza di contratto, delle condizioni generali di contratto della BCE oppure del documento che specifichi le caratteristiche fondamentali del contratto; e

  3. c) qualsiasi altro documento che la BCE consideri rilevante.

Art. 25 Specifiche

1. La BCE stabilisce le proprie specifiche tecniche nei documenti di gara, in conformità al diritto applicabile e alle norme tecniche.

2. Le specifiche possono richiedere un prodotto, una provenienza o un procedimento di produzione specifici solo se una descrizione generale sufficientemente precisa dell'oggetto dell'appalto non è possibile e se ai candidati è data la possibilità di offrire altri prodotti equivalenti.

3. La BCE precisa le tipologie di prova, come etichettature, certificati e valutazioni di conformità, in particolare certificati ambientali, richiesti ai candidati per dimostrare la conformità con le specifiche. Tali prove devono potere essere ottenute in maniera trasparente. Sono accettate altre prove tecnicamente equivalenti.

4. Le specifiche e le prove richieste devono essere necessarie e proporzionate per raggiungere gli obiettivi dell'appalto, e devono essere basate su considerazioni oggettive e non discriminatorie che evitino qualsiasi ostacolo ingiustificato alla concorrenza.

5. La BCE può consentire la presentazione di varianti che si discostano dalle specifiche. In tal caso, essa fornisce informazioni chiare sulla portata consentita delle varianti, sui requisiti formali e sostanziali per le varianti, e sulla metodologia con cui saranno confrontati i meriti delle offerte principali e delle varianti.

Sezione 5. Scambio di informazioni

Art. 26 Comunicazioni a candidati e offerenti

1. Durante la procedura di aggiudicazione, i candidati e gli offerenti comunicano solo con la(e) persona(e) di riferimento indicata(e) dalla BCE. I mezzi di comunicazione sono comunemente disponibili e di carattere non discriminatorio.

2. I candidati e gli offerenti presentano le proprie domande di partecipazione e le loro offerte per iscritto conformemente ai requisiti stabiliti nel bando di gara o nell'invito a offrire.

3. I candidati o gli offerenti possono sottoporre alla BCE, per iscritto, domande concernenti il bando di gara, l'invito a offrire o la documentazione da allegare in conformità della procedura definita nel bando di gara o nell'invito a offrire. La BCE risponde a tali quesiti entro un termine ragionevole e comunica le risposte a tutti i candidati o offerenti in maniera anonima se tali risposte sono rilevanti per ciascuno di essi.

4. La BCE garantisce che le informazioni fornite dai candidati e dagli offerenti siano trattate e conservate in conformità ai principi di riservatezza ed integrità e, nella misura in cui siano trattati dati personali, in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio4.

Art. 27 Richieste di documentazione e chiarimenti integrativi

Dopo l'apertura delle domande di partecipazione o delle offerte, la BCE può richiedere ai candidati e agli offerenti di presentare, integrare, chiarire o completare, entro un termine adeguato, le informazioni o la documentazione che sono o sembrano mancanti, incomplete o erronee. Tali richieste sono fatte nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza; in particolare, esse non devono comportare alcun trattamento preferenziale, fornire un vantaggio competitivo, o alterare le condizioni di una domanda di partecipazione o di una offerta.

Art. 28 Rettifica dei documenti di gara, termine per le obiezioni e preclusione delle obiezioni

1. La BCE, ove rilevi un’imprecisione, un’omissione o qualunque altro tipo di errore nel testo del bando di gara, nell’invito ad offrire o nella documentazione allegata, rettifica l’errore e informa tutti i candidati o offerenti per iscritto.

2. Se i candidati o gli offerenti ritengono incompleti, incoerenti o illegittimi i requisiti stabiliti dalla BCE nel bando di gara, nell’invito ad offrire o nella documentazione allegata, oppure ritengono che la BCE o un altro candidato o offerente abbia violato le norme applicabili in materia di appalti, notificano le proprie obiezioni alla BCE entro 15 giorni dal momento in cui vengono a conoscenza di tale irregolarità. Se l’irregolarità riguarda l’invito a offrire o altri documenti inviati dalla BCE, il termine decorre dalla data di ricevimento dei documenti. Negli altri casi, il termine decorre dal momento in cui i candidati o gli offerenti sono venuti a conoscenza o avrebbero potuto ragionevolmente venire a conoscenza dell’irregolarità. La BCE può quindi correggere o integrare i requisiti o porre rimedio all’irregolarità, ovvero rigettare la richiesta indicandone i motivi. Le obiezioni che non siano comunicate alla BCE entro il termine stabilito non possono essere sollevate in un momento successivo e ai candidati o agli offerenti è precluso di sollevarle in una procedura di impugnazione ai sensi dell’articolo 39, nonché nei procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.