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Decisione (PESC) 2016/478 del Consiglio del 31 marzo 2016 che modifica la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/13331.

Il 16 marzo 2015 il Consiglio ha ricordato che solo una soluzione politica può offrire un percorso sostenibile e contribuire alla pace e alla stabilità in Libia e ha fatto riferimento, tra l'altro, all'importanza di astenersi da azioni che potrebbero inasprire le attuali divisioni.

Il Consiglio continua a nutrire profonda preoccupazione per la situazione in Libia, in particolare in relazione ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Libia e che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, quali gli atti che ostacolano l'attuazione dell'accordo politico libico del 17 dicembre 2015 e la costituzione di un governo di intesa nazionale, compresa una ripetuta mancanza di azioni da parte delle persone politicamente influenti in Libia.

Tenuto conto della gravità della situazione in Libia, altre tre persone dovrebbero essere inserite per un periodo di sei mesi nell'elenco delle persone soggette a misure restrittive di cui agli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:

  1. 1) le persone elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte nell'elenco riportato negli allegati II e IV;

  2. 2) all'articolo 17 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3. Le misure previste all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle persone di cui alle voci 16, 17 e 18 dell'allegato II fino al 2 ottobre 2016. 4. Le misure previste all'articolo 9, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle persone di cui alle voci 21, 22 e 23 dell'allegato IV fino al 2 ottobre 2016.»

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2016 Per il Consiglio Il presidente A.G. Koenders