Decisione (UE) 2016/547 della Commissione del 7 aprile 2016 che approva, a nome dell'Unione europea, la modifica del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione 2013/785/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco1, in particolare l'articolo 3,
L'articolo 10 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco2, in appresso denominato «l'accordo», approvato dal regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio3, istituisce una commissione mista incaricata di sorvegliare l'applicazione di tale accordo, in particolare l'esecuzione, l'interpretazione e la corretta applicazione. L'articolo 5 del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, di seguito «il protocollo», approvato dalla decisione 2013/785/UE, autorizza la commissione mista ad adottare modifiche del protocollo.
È previsto che la commissione mista si riunisca a Bruxelles dal 14 al 16 ottobre 2015, al fine di adottare la modifica di alcune delle misure tecniche necessarie all'attuazione del protocollo, vale a dire la ripartizione del numero e della stazza dei pescherecci con palangari autorizzati nella categoria «pesca demersale», a seguito della constatazione di una sottoutilizzazione di questa sottocategoria, nonché la composizione delle catture per la categoria «pesca pelagica industriale», al fine di garantire la continuità dell'attività di pesca in tale categoria.
La Commissione ha trasmesso al Consiglio, prima della suddetta riunione della commissione mista, un documento preparatorio contenente i dettagli della posizione da esprimere a nome dell'Unione.
La posizione da esprimere a nome dell'Unione è stata approvata dal Consiglio a norma del punto 3 dell'allegato della decisione 2013/785/UE.
Le misure relative alla ripartizione del numero e della stazza dei pescherecci con palangari sono state iscritte nel processo verbale della suddetta riunione della commissione mista, mentre quelle sulla composizione delle catture nella categoria «pesca pelagica industriale» sono state confermate con lettera n. 510/11 del 13 novembre 2015 del ministero dell'agricoltura e della pesca marittima del Marocco.
L'aumento del tasso di catture del gruppo di specie sardine-sardinelle è compensato da una corrispondente riduzione del tasso di catture del gruppo di specie suri/sgombri/acciughe, mentre la percentuale di catture accessorie resta invariata.
È opportuno che tali modifiche siano approvate a nome dell'Unione europea.
È necessario prevedere l'applicazione retroattiva di tali disposizioni a decorrere dal 13 novembre 2015,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Le modifiche delle schede tecniche n. 4 e 6 del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, adottate dalla commissione mista istituita dall'articolo 10 dell'accordo e derivanti dall'estratto del processo verbale e dall'estratto della lettera n. 510/11, che figurano negli allegati I e II della presente decisione, sono approvate a nome dell'Unione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 13 novembre 2015.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker