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Decisione (UE) 2016/619 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2016/000 TA 2016 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/20061, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria2, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire un sostegno ai lavoratori in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale o a causa di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

Il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio3.

Il regolamento (UE) n. 1309/2013 stabilisce che lo 0,5 % dell'importo annuo massimo del FEG può essere utilizzato annualmente per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

È dunque opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per concedere un importo pari a 380000 EUR al fine di fornire assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2016, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l'importo di 380000 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 13 aprile 2016 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente J.A. Hennis-Plasschaert