Decisione (UE) 2016/810 della Banca centrale europea del 28 aprile 2016 su una seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2016/10)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, nonché l'articolo 12.1, il secondo trattino dell'articolo 18.1 e il secondo trattino dell'articolo 34.1,
La decisione BCE/2014/341 prevede una serie di operazione mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT) da effettuarsi nell'arco di due anni dal 2014 al 2016.
In data 10 marzo 2016, nel perseguimento del proprio mandato di mantenimento della stabilità dei prezzi, il Consiglio direttivo ha deciso di lanciare una nuova serie di quattro operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-II), allo scopo di allentare ulteriormente le condizioni di erogazione del credito al settore privato e stimolare l'offerta del credito. Le OMRLT-II mirano a migliorare la trasmissione della politica monetaria incentivando ulteriormente l'erogazione di prestiti bancari a favore del settore privato non finanziario, ossia famiglie e società non finanziarie, negli Stati membri la cui moneta è l'euro. Questa misura non è intesa a sostenere i prestiti bancari alle famiglie per l'acquisto di abitazioni. Dai prestiti idonei al settore privato non finanziario nel contesto della presente misura sono esclusi, pertanto, i prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni. Le OMRLT-II, in combinazione con altre misure non convenzionali in atto, mirano a contribuire a riportare i tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 per cento nel medio termine.
Quanto alla prima serie di OMRLT, al fine di agevolare la partecipazione di enti che, per motivi organizzativi, ricorrono ai finanziamenti dell'Eurosistema attraverso una struttura di gruppo, la partecipazione alle OMRLT-II sarà possibile a livello di gruppo laddove esista una base istituzionale per un regime di gruppo. La partecipazione a livello di gruppo avverrà attraverso uno specifico componente del gruppo, ove risultino soddisfatte le condizioni prescritte. Inoltre, al fine di fronteggiare le problematiche connesse alla distribuzione della liquidità all'interno del gruppo, in caso di gruppi costituiti sulla base di stretti legami tra i suoi membri, tutti i componenti del gruppo dovranno dare formale conferma scritta della loro partecipazione al gruppo. Un gruppo OMRLT riconosciuto ai fini delle OMRLT ai sensi della Decisione BCE/2014/34 può partecipare alle OMRLT-II come gruppo OMRLT-II fatte salve specifiche procedure relative alla notifica e al riconoscimento.
L'importo complessivo che può essere preso in prestito nel quadro delle OMRLT-II sarà stabilito sulla base del complessivo ammontare dei prestiti idonei erogati dal partecipante al settore privato non finanziario in essere alla data del 31 gennaio 2016, detratti gli importi precedentemente presi in prestito dal partecipante alle OMRLT-II nell'ambito delle prime due OMRLT effettuate nel settembre e nel dicembre 2014 ai sensi della Decisione BCE/2014/34 e ancora in essere alla data dei regolamento di una OMRLT-II.
Il tasso di interesse applicabile a ciascuna OMRLT-II sarà stabilito sulla base dei prestiti erogati dal partecipante nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2016 e il 31 gennaio 2018 in conformità ai principi dettati dalla presente decisione.
Decorsi 24 mesi dal regolamento di ciascuna OMRLT-II, è data ai partecipanti la facoltà di restituire gli importi assegnati conformemente alle procedure prescritte su base trimestrale.
Gli enti che intendono partecipare alle ORLT-II saranno assoggettati a obblighi di segnalazione. I dati segnalati saranno utilizzati: a) per determinare il limite di finanziamento; b) per calcolare il livello di riferimento applicabile; c) per valutare la performance dei partecipanti rispetto ai rispettivi livelli di riferimento e d) per altri scopi analitici secondo quanto richiesto per l'assolvimento dei compiti dell'Eurosistema. Si prevede altresì che le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito le «BCN») che ricevono i dati segnalati possano scambiarli nell'ambito dell'Eurosistema nella misura e al livello necessario per la corretta attuazione del regime delle OMRLT-II, nonché per l'analisi della sua efficacia e per altri scopi analitici dell'Eurosistema. I dati segnalati possono essere condivisi nell'ambito dell'Eurosistema al fine di convalidare i dati forniti.
Al fine di dare agli enti creditizi tempo sufficiente per prepararsi organizzativamente alla prima ORLT-II, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore senza indebito ritardo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
(1) per «livello di riferimento dei prestiti netti» s'intende l'importo dei prestiti netti idonei che un partecipante deve superare nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2016 e il 31 gennaio 2018 per ottenere un tasso d'interesse sul finanziamento erogato al partecipante a titolo di OMRLT-II inferiore a quello applicato inizialmente, calcolato in conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 4 e all'allegato I;
(2) per «livello di riferimento delle consistenze in essere» s'intende la somma dei prestiti idonei di un partecipante in essere alla data del 31 gennaio 2016 e del livello di riferimento dei prestiti netti del partecipante calcolato in conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 4 e all'allegato I;
(3) per «limite di offerta» si intende l'importo massimo che può essere preso in prestito da un partecipante in ogni OMRLT-II calcolato in conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 4 e all'allegato I;
(4) per «limite di finanziamento» si intende l'importo complessivo che può essere preso in prestito da un partecipante in tutte le OMRLT-II calcolato in conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 4 e all'allegato I;
(5) per «ente creditizio» si intende un ente creditizio come definito nell'articolo 2, punto 14), dell'Indirizzo (UE) n. 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60)2;
(6) per «prestiti idonei» s'intendono i prestiti a società non finanziarie e famiglie (incluse le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) residenti in Stati membri la cui moneta è l'euro, ad eccezione dei prestiti a famiglie per l'acquisto di abitazioni secondo quanto specificato nell'allegato II; a tali fini, il termine «residente» va inteso nell'accezione di cui all'articolo 1, punto 4), del Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio3;
(7) per «prestiti netti idonei» si intendono i prestiti lordi sotto forma di prestiti idonei al netto dei rimborsi delle consistenze in essere dei prestiti idonei nel corso di un periodo determinato, come specificato nell'allegato II;
(8) per «primo periodo di riferimento» si intende il periodo compreso tra il 1o febbraio 2015 e il 31 gennaio 2016;
(9) per «istituzione finanziaria monetaria» (IFM) s'intende un istituzione finanziaria monetaria come definita nell'articolo 1, lettera a), del Regolamento (EU) No 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33)4;
(10) per «codice IFM» s'intende un codice identificativo unico per una IFM che si trova nell'elenco di IFM redatto e pubblicato dalla Banca centrale europea (BCE) a fini statistici ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33);
(11) per «consistenze in essere dei prestiti idonei» s'intendono le consistenze in essere dei prestiti idonei iscritti a bilancio, ad esclusione dei prestiti idonei cartolarizzati o altrimenti trasferiti senza cancellazione dal bilancio, come ulteriormente specificato nell'allegato II;
(12) per «partecipante» s'intende una controparte idonea a operazioni di mercato aperto di politica monetaria dell'Eurosistema in conformità all'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), che presenta offerte nell'ambito di procedure d'asta relative a OMRLT-II individualmente o a livello di gruppo come capofila e che è soggetta a tutti i diritti e gli obblighi associati alla sua partecipazione alla procedure d'asta relative a OMRLT-II.
(13) per «BCN competente» s'intende, rispetto a un determinato partecipante, la BCN dello Stato membro in cui il partecipante ha sede;
(14) per «secondo periodo di riferimento» si intende il periodo compreso tra il 1o febbraio 2016 e il 31 gennaio 2018;
Art. 2 La seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine
1. L'Eurosistema conduce quattro OMRLT-II secondo il calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE.
2. Ciascuna OMRLT-II viene a scadenza quattro anni dopo la rispettiva data di regolamento, in data coincidente con la data di regolamento di un'operazione di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE;
3. LE OMRLT-II sono:
(a) operazioni temporanee di finanziamento;
(b) effettuate a livello decentrato dalle singole BCN;
(c) effettuate mediante aste standard; e
(d) effettuate mediante procedure d'asta a tasso fisso.
4. Alle OMRLT-II si applicano le condizioni standard alle quali le BCN sono disponibili a effettuare operazioni di finanziamento, se non diversamente specificato nella presente decisione. Tali condizioni includono le procedure per la conduzione di operazioni di mercato aperto, i criteri di idoneità delle controparti e delle garanzie ai fini delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema e le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di controparte. Ciascuna di queste condizioni è prevista dal quadro normativo generale e da quello temporaneo applicabile alle operazioni di rifinanziamento, come attuato mediante disposizioni contrattuali e/o regolamentari adottate dalle BCN a livello nazionale.
5. In caso di discrepanze tra la presente decisione e l'Indirizzo BCE/2015/510 (BCE/2014/60) o gli altri atti giuridici della BCE che dettano la disciplina giuridica applicabile alle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine e/o misure attuative e a livello nazionale, la presente decisione prevale.
Art. 3 Partecipazione
1. Gli enti possono partecipare alle OMRLT-II individualmente, se sono controparti idonee per le operazioni di politica monetaria di mercato aperto dell'Eurosistema.
2. Gli enti possono partecipare alle OMRLT-II a livello di gruppo costituendo un gruppo OMRLT-II. La partecipazione a livello di gruppo è rilevante ai fini del calcolo dei limiti di finanziamento e dei livelli di riferimento applicabili di cui all'articolo 4 e dei connessi obblighi di segnalazione di cui all'articolo 7. La partecipazione a livello di gruppo è soggetta alle seguenti limitazioni:
a) un'ente non può far parte di più di un gruppo OMRLT-II;
b) un ente partecipante a OMRLT-II a livello di gruppo non può parteciparvi individualmente;
c) l'ente designato come capofila è il solo componente del gruppo OMRLT-II ammesso a partecipare alle procedure d'asta relative a OMRLT-II; e
d) la composizione e l'ente capofila di un gruppo OMRLT-II rimangono invariate per tutte le OMRLT-II, salvo quanto disposto ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo.
3.
Al fine di partecipare a OMRLT-II mediante un gruppo OMRLT-II, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni.
a) Con effetto dall'ultimo giorno del mese precedente la domanda di cui al punto d) del presente paragrafo, ciascun componente del gruppo:
i) ha uno stretto legame con un altro componente del gruppo nell'accezione di «stretto legame» specificata nell'articolo 138 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); i riferimenti a «controparte», «garante», «emittente» o «debitore» s'intendono riferiti a un componente del gruppo; ovvero
ii) detiene riserve obbligatorie minime presso l'Eurosistema conformemente al Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9)5 in maniera indiretta tramite un altro componente del gruppo o è utilizzato da un altro componente del gruppo al fine di detenere riserve obbligatorie minime presso l'Eurosistema in maniera indiretta.
b) Il gruppo nomina un proprio membro ente capofila del gruppo. L'ente capofila è una controparte idonea per le operazioni di politica monetaria di mercato aperto dell'Eurosistema.
c) Ciascun componente del gruppo OMRLT-II è un ente creditizio con sede in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, e soddisfa i criteri di cui ai punti a), b) e c) dell'articolo 55 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
d) Salvo quanto disposto al punto e), l'ente capofila presenta domanda di partecipazione a livello di gruppo alla propria BCN secondo il calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE. La domanda indica:
i) la denominazione dell'ente capofila;
ii) l'elenco dei codici IFM e la denominazione di tutti gli enti da includere nel gruppo OMRLT-II;
iii) una spiegazione dei presupposti per una domanda a livello di gruppo, compreso un elenco degli stretti legami e/o dei rapporti di detenzione indiretta di riserve minime tra componenti del gruppo, identificando ogni membro con il rispettivo codice IFM;
iv) in caso di componenti del gruppo che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a), punto ii): una conferma scritta dell'ente capofila che certifichi che ciascun membro del suo gruppo OMRLT-II ha deciso formalmente di aderire al gruppo OMRLT-II in questione e ha rinunciato a partecipare a OMRLT-II come controparte individuale o componente di un altro gruppo OMRLT-II, nonché la prova idonea della sottoscrizione della conferma scritta dell'ente capofila da parte di firmatari debitamente autorizzati. Un ente capofila può fornire la conferma richiesta in relazione ai componenti del proprio gruppo OMRLT-II in presenza di accordi, come quelli per la detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), che prevedano espressamente la partecipazione a operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema dei componenti del gruppo interessati esclusivamente mediante l'ente capofila. LA BCN competente, in collaborazione con le BCN dei componenti del gruppo interessati, può verificare la validità della suddetta conferma scritta; e
v) in caso di componenti del gruppo cui si applica la lettera a), punto i): 1) una conferma scritta del componente del gruppo interessato della sua decisione formale di aderire al gruppo OMRLT-II in questione e di non partecipare a OMRLT-II come controparte individuale o membro di altri gruppi OMRLT-II; e 2) prova idonea, confermata dalla BCN del componente del gruppo interessato, che tale decisione formale è stata presa massimo livello decisionale della struttura societaria del componente, come il consiglio di amministrazione o altro organismo decisionale equipollente in conformità alla normativa applicabile.
e) Un gruppo OMRLT riconosciuto ai fini delle OMRLT ai sensi della Decisione BCE/2014/34 può partecipare a OMRLT-II come gruppo OMRLT-II a condizione che l'ente capofila ne dia comunicazione scritta alla BCN competente in conformità al calendario indicativo per le per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE. La notifica include:
i) un elenco dei componenti del gruppo OMRLT che hanno adottato una decisione formale di aderire al gruppo OMRLT-II in questione e di non partecipare come controparti individuali o componenti di altri gruppi OMRLT-II. In caso di componenti del gruppo che soddisfano le condizioni imposte alla lettera a), punto ii), l'ente capofila può presentare la richiesta comunicazione in presenza di accordi, come richiamati alla lettera d), punto iv), che prevedano espressamente la partecipazione dei componenti del gruppo a operazioni di mercato aperto esclusivamente mediante l'ente capofila. La BCN competente, in collaborazione con le BCN dei componenti del gruppo interessati, può verificare la validità dell'elenco; e
ii) la prova idonea, come richiesta dalla BCN dell'ente capofila, della sottoscrizione da parte di firmatari debitamente autorizzati.
f) L'ente capofila riceve conferma dalla propria BCN del riconoscimento del gruppo OMRLT-II. Prima di darne conferma, la BCN competente può richiedere all'ente capofila di fornire tutte le informazioni supplementari rilevanti per la valutazione del potenziale gruppo OMRLT-II. Nella valutazione di una domanda di gruppo, la BCN competente tiene conto altresì delle valutazioni effettuate dalle BCN dei componenti del gruppo che possano risultare necessarie, ad esempio la verifica della documentazione fornita ai sensi delle lettere d) o e), secondo il caso.
Ai fini della presente decisione, anche gli enti creditizi soggetti a vigilanza su base consolidata, incluse le filiali dello stesso ente creditizio, sono considerati richiedenti idonei ai fini del riconoscimento del gruppo OMRLT-II e sono tenuti a rispettare, mutatis mutandis, le condizioni previste nel presente articolo. Ciò agevola la formazione di gruppi OMRLT-II tra tali enti, ove questi facciano parte della stessa entità giuridica. Ai fini della conferma della costituzione di un gruppo OMRLT-II o di cambiamenti nella sua composizione, si applicano, rispettivamente, il paragrafo 3, lettera d), punto iv), e il paragrafo 6, lettera b), punto ii), numero 4.
4. Se uno o più enti indicati nella domanda per il riconoscimento del gruppo OMRLT-II non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3, la BCN competente può respingere parzialmente la domanda del gruppo proposto. In tal caso, gli enti che presentano la domanda possono decidere di operare come gruppo OMRLT-II con partecipazione limitata ai componenti che soddisfano le condizioni necessarie o ritirare la domanda di riconoscimento del gruppo OMRLT-II.
5. In casi eccezionali, in presenza di ragioni oggettive, il Consiglio direttivo può decidere di derogare alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
6. Salvo il paragrafo 5, la composizione di un gruppo riconosciuto in conformità al paragrafo 3 può mutare in presenza delle seguenti circostanze:
a) un componente è escluso dal gruppo OMRLT-II se non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 3, lettere a) o c). La BCN del componente del gruppo interessato informa l'ente capofila della mancata integrazione dei requisiti necessari da parte del componente del gruppo. In tali casi, l'ente capofila interessato notifica alla BCN competente il cambiamento di status di componente del gruppo.
b) Se, in relazione al gruppo OMRLT-II, dopo l'ultimo giorno del mese precedente la domanda di cui al paragrafo 3, lettera d), sono instaurati ulteriori stretti legami o rapporti per la detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime presso l'Eurosistema, la composizione del gruppo OMRLT-II può mutare per rispecchiare l'ingresso di un nuovo componente a condizione che:
i) l'ente capofila presenti alla propria BCN domanda di riconoscimento della modifica nella composizione del gruppo OMRLT-II in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE;
ii) la domanda di cui al punto i) includa:
1) la denominazione dell'ente capofila;
2) l'elenco dei codici IFM e le denominazioni di tutti gli enti che si intende includere nella nuova composizione del gruppo OMRLT-II;
3) una spiegazione dei presupposti della domanda, comprese informazioni dettagliate sui cambiamenti occorsi riguardo agli stretti legami e/o ai rapporti per la detenzione indiretta delle riserve minime tra i componenti del gruppo, identificando ogni membro con il rispettivo codice IFM;
4) in caso di componenti del gruppo cui si applica il paragrafo 3, lettera a), punto ii): una conferma scritta dell'ente capofila che certifica la decisione formale di ciascun membro del suo gruppo OMRLT-II di aderire al gruppo OMRLT-II in questione e di non partecipare alle OMRLT-II come controparte individuale o membro di altro gruppo OMRLT-II. Un'ente capofila può fornire la certificazione richiesta in relazione ai componenti del proprio gruppo OMRLT-II in presenza di accordi, come quelli per la detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), che prevedano espressamente la partecipazione dei componenti del gruppo interessati a operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema esclusivamente mediante l'ente capofila. LA BCN competente, in collaborazione con le BCN dei componenti del gruppo interessati, può verificare la validità di tale conferma scritta; e
5) nel caso di componenti del gruppo cui si applica il paragrafo 3, lettera a), punto i), una conferma scritta di ciascun membro aggiuntivo della sua decisione formale di aderire al gruppo OMRLT-II in questione e di non partecipare a OMRLT-II come controparte individuale o componente di altro gruppo OMRLT-II, e una conferma scritta di ciascun componente del gruppo OMRLT-II incluso nella vecchia e nella nuova composizione della sua decisione formale di accettare la nuova composizione del gruppo OMRLT-II nonché la prova idonea, confermata dalla BCN del componente del gruppo interessato, di cui paragrafo 3, lettera d), punto v); e
iii) l'ente capofila ha ricevuto conferma da parte della propria BCN che il gruppo OMRLT-II modificato è stato riconosciuto. Prima di darne conferma, la BCN competente può richiedere all'ente capofila di fornire tutte le informazioni supplementari rilevanti per la valutazione della composizione del nuovo gruppo OMRLT-II. Nella sua valutazione di una domanda di gruppo, la BCN competente deve tener conto anche di ogni necessaria valutazione effettuata dalle BCN dei componenti del gruppo, come la verifica della documentazione fornita in conformità al punto ii).
c) Se, in relazione al gruppo OMRLT-II, una fusione, un'acquisizione o uno scorporo che interessa i componenti del gruppo OMRLT-II si verifica dopo l'ultimo giorno del mese precedente la domanda di cui al paragrafo 3, lettera d), e tale operazione non comporta alcuna variazione nella serie di prestiti idonei, la composizione del gruppo OMRLT-II può cambiare per rispecchiare, secondo il caso, la fusione, l'acquisizione o lo scorporo purché siano soddisfatte le condizioni elencate alla lettera b).
7. Ove i cambiamenti nella composizione di un gruppo OMRLT-II siano state accettate dal Consiglio direttivo in conformità al paragrafo 5 o i cambiamenti nella composizione di gruppi OMRLT-II siano avvenuti in conformità al paragrafo 6, salva diversa decisione del Consiglio direttivo, si applicano le seguenti disposizioni:
a) in relazione ai cambiamenti cui si applicano il paragrafo 5, il paragrafo 6, lettera b), o il paragrafo 6, lettera c), l'ente capofila può partecipare a una OMRLT-II con il gruppo OMRLT-II nella nuova composizione solo dopo aver ricevuto conferma dalla propria BCN che la nuova composizione del gruppo OMRLT-II è stata riconosciuta; e
b) un ente che non faccia più parte di un gruppo OMRLT-II non può partecipare ad alcuna ulteriore OMRLT-II, né individualmente né come componente di un altro gruppo OMRLT-II, a meno che non presenti una nuova domanda di partecipazione in conformità a paragrafi 1, 3 o 6.
8. Ove venga meno l'idoneità di un ente capofila come controparte per operazioni di politica monetaria di mercato aperto dell'Eurosistema, il suo gruppo OMRLT-II non è più riconosciuto e l'ente capofila è tenuto a rimborsare gli importi presi in prestito nell'ambito delle OMRLT-II.
Art. 4 Limite di finanziamento, limite di offerta e livelli di riferimento
1. Il limite di finanziamento applicabile a un partecipante individuale è calcolato sulla base dei dati relativi ai prestiti in relazione alla consistenze in essere dei prestiti idonei del partecipante individuale. Il limite di finanziamento applicabile a un partecipante ente capofila di un gruppo OMRLT-II è calcolato sulla base dei dati aggregati relativi ai prestiti in relazione alle consistenze in essere dei prestiti idonei di tutti i componenti del gruppo OMRLT-II.
2. Il limite di finanziamento di ciascun partecipante è pari al 30 per cento del totale delle consistenze in essere dei prestiti idonei al 31 gennaio 2016, detratti gli importi precedentemente presi in prestito dal partecipante alle OMRLT-II nell'ambito delle prime due OMRLT condotte nel settembre e nel dicembre 2014 ai sensi della Decisione BCE/2014/34 e ancora in essere alla data di regolamento di una OMRLT-II, tenuto conto di ogni notifica giuridicamente vincolante per il rimborso anticipato effettuata dal partecipante in conformità all'articolo 6 della Decisione BCE/2014/34 o di ogni notifica giuridicamente vincolante per il rimborso anticipato obbligatorio disposto dalla BCN competente in conformità all'articolo 7 della Decisione BCE/2014/34. Le relative modalità tecniche di calcolo sono descritte nell'allegato I.
3. Se un membro di un gruppo OMRLT riconosciuto ai fini di OMRLT ai sensi della Decisione BCE/2014/34 non intende aderire al rispettivo gruppo OMRLT-II, ai fini del calcolo del limite di finanziamento per OMRLT-II per tale ente creditizio come partecipante a titolo individuale, si considera che esso abbia preso in prestito, nell'ambito delle OMRLT condotte nel settembre e nel dicembre 2014, un importo pari a quello preso in prestito dall'ente capofila del gruppo OMRLT in tali operazioni e ancora in essere alla data di regolamento di una OMRLT-II, moltiplicato per la quota di prestiti idonei del componente di tale gruppo OMRLT al 30 aprile 2014. Quest'ultimo importo sarà detratto da quello che si considera preso in prestito dal rispettivo gruppo OMRLT-II nell'ambito delle OMRLT condotte nel settembre e nel dicembre 2014 ai fini del calcolo del limite di finanziamento per l'OMRLT-II dell'ente capofila.
4. Il limite di offerta di ciascun partecipante è pari al rispettivo limite di finanziamento detratti gli importi presi in prestito nell'ambito di precedenti OMRLT-II. Tale importo è considerato il limite massimo di offerta per ciascun partecipante e trovano applicazione le norme relative alle offerte che superano il limite massimo di offerta, di cui all'articolo 36 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Le relative modalità tecniche di calcolo sono descritte nell'allegato I.
5.
Il livello di riferimento dei prestiti netti di un partecipante è determinato sulla base dei prestiti netti idonei nel primo periodo di riferimento come segue:
a) per i partecipanti che segnalano prestiti netti idonei di segno positivo o pari a zero nel primo periodo di riferimento, il livello di riferimento dei prestiti netti è pari a zero;
b) per i partecipanti che segnalano prestiti netti idonei di segno negativo nel primo periodo di riferimento, il livello di riferimento dei prestiti netti di riferimento è pari ai prestiti netti idonei per il primo periodo di riferimento.
I relativi calcoli tecnici sono descritti nell'allegato I. Il livello di riferimenti dei prestiti netti per i partecipanti cui sia stata concessa una licenza bancaria dopo il 31 gennaio 2015 è pari a zero, salvo che il Consiglio direttivo, in presenza di giustificazioni obiettive, abbia deciso altrimenti.
6. Il livello di riferimento delle consistenze in essere di un partecipante corrisponde alla somma dei prestiti idonei in essere al 31 gennaio 2016 e del livello di riferimento dei prestiti netti. Le relative modalità tecniche di calcolo sono descritte nell'allegato I.
Art. 5 Interessi
1. Salvo il paragrafo 2, il tasso di interesse applicabile all'importo preso in prestito nell'ambito di ciascuna OMRLT-II è quello applicato all'operazione di rifinanziamento principale al momento dell'aggiudicazione della relativa OMRLT-II.
2. Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dai partecipanti i cui prestiti netti idonei nel secondo periodo di riferimento superano il livello di riferimento dei prestiti netti è altresì correlato al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale al momento dell'aggiudicazione di ciascuna OMRLT-II in conformità alle disposizioni di dettaglio e alle modalità di calcolo di cui all'allegato I. Il tasso di interesse è comunicato ai partecipanti prima della data del primo rimborso anticipato nel giugno 2018 secondo il calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE.
3. Gli interessi sono regolati posticipatamente alla scadenza di ciascuna OMRLT-II ovvero o al momento del rimborso anticipato di cui all'articolo 6, secondo il caso.
4. Se, in conseguenza dell'esercizio dei rimedi esperibili dalla BCN in forza delle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari, un partecipante è tenuto a rimborsare le consistenze in essere di OMRLT-II prima che il tasso di interesse applicabile gli sia comunicato, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito di ciascuna OMRLT-II è quello dell'operazione di rifinanziamento principale al momento dell'aggiudicazione della relativa OMRLT-II.
Art. 6 Rimborso anticipato
1. Decorsi 24 mesi dal regolamento di ciascuna OMRLT-II i partecipanti hanno la facoltà di rimborsare, con cadenza trimestrale, integralmente o parzialment la relativa OMRLT-II prima della scadenza.
2. Le date di rimborso anticipato coincidono quelle di regolamento di un'operazione di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, secondo quanto specificato dall'Eurosistema.
3. Al fine di potersi avvalere della procedura di rimborso anticipato, un partecipante notifica alla BCN competente che intende effettuare un rimborso avvalendosi della procedura di rimborso anticipato alla data di rimborso anticipato, almeno due settimane prima di tale data.
4. La notifica di cui al paragrafo 3 diviene vincolante per il partecipante interessato due settimane prima della data di rimborso anticipato cui fa riferimento. Il mancato regolamento, integrale o parziale, da parte del partecipante, dell'importo dovuto nell'ambito della procedura di rimborso anticipato alla data del rimborso può comportare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria applicabile è calcolata in conformità all'allegato VII all'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e corrisponde alla sanzione pecuniaria applicata in caso di inadempimento dell'obbligo di garantire adeguatamente e regolare l'importo assegnato alla controparte in relazione a operazioni temporanee a fini di politica monetaria. L'irrogazione di una sanzione pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN di adottare le misure previste in caso di inadempimento di cui all'articolo 166 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
Art. 7 Obblighi di segnalazione
1. Ciascun partecipante a OMRLT-II fornisce alla BCN competente i dati indicati nel modello di segnalazione di cui all'allegato II, con le modalità di seguito indicate:
a) dati relativi al primo periodo di riferimento al fine di stabilire il limite di finanziamento del partecipante, limiti di offerta e livelli di riferimento (di seguito, la «prima relazione»); e
b) dati relativi al secondo periodo di riferimento al fine di stabilire i tassi di interesse applicabili (di seguito, la «seconda relazione»).
2. The data shall be provided in accordance with:
a) il calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE;
b) le indicazioni di cui allegato II; e
c) i requisiti minimi richiesti per l'accuratezza e la conformità concettuale di cui all'allegato IV del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).
3. I termini utilizzati nella relazione presentata dai partecipanti sono interpretati in conformità alle corrispondenti definizioni di essi di cui al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).
4. Gli enti capofila di gruppi OMRLT-II presentano relazioni dei dati che rispecchiamo i dati aggregati relativi a tutti i componenti del gruppo OMRLT-II. Inoltre, la BCN dell'ente capofila o la BCN di un membro di un gruppo OMRLT-II può, in coordinamento con la BCN dell'ente capofila, richiedere che l'ente capofila presenti dati disaggregati per ogni singolo componente del gruppo.
5.
Ciascun partecipante si assicura che la qualità dei dati forniti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sia valutata da un revisore estero in conformità alle seguenti regole:
a) il revisore può valutare i dati contenuti nella prima relazione nel contesto della revisione dei bilanci annuali del partecipante e l'esito della valutazione del revisore è presentato entro il termine indicato nel calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE;
b) l'esito della valutazione del revisore in merito alla seconda relazione è presentato unitamente a quest'ultima salvo che, ricorrendo circostanze eccezionali, la BCE competente abbia approvato un diverso termine; in tal caso, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dal partecipante che ha richiesto la proroga sono comunicati solo dopo la presentazione dell'esito della valutazione del revisore; se, a seguito dell'approvazione da parte della BCN competente, il partecipante decide di rimborsare integralmente o parzilmente l'importo della propria OMRLT-II prima di presentare l'esito della valutazione del revisore, il tasso di interesse applicabile agli importi da rimborsare da parte del partecipante è quello dell'operazione di rifinanziamento principale al momento dell'aggiudicazione della relativa OMRLT-II.
c) le valutazioni del revisore sono incentrate sui requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3. In particolare, il revisore:
i) valuta l'accuratezza dei dati forniti verificando che la serie dei prestiti idonei del partecipante, compresi, nel caso di ente capofila, i prestiti dei componenti del relativo gruppo OMRLT-II, soddisfi i criteri di idoneità;
ii) verifica che i dati segnalati siano conformi alle linee guida di cui all'allegato II e con i concetti introdotti dal Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33);
iii) verifica che i dati segnalati siano coerenti con quelli compilati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33); e
iv) verifica la presenza di controlli e procedure di convalida dell'integrità, dell'accuratezza e della coerenza dei dati.
In caso di partecipazione a livello di gruppo, l'esito delle verifiche del revisore è condiviso con le BCN degli altri componenti del gruppo OMRLT-II. Gli esiti dettagliati delle verifiche eseguite ai sensi di questo paragrafo sono forniti alla BCN del partecipante che ne faccia richiesta e, in caso di partecipazione a livello di gruppo, successivamente condivisi con le BCN dei componenti del gruppo.
L'Eurosistema può fornire ulteriori indicazioni sulle modalità con le quali la valutazione del revisore deve essere condotta, nel qual caso i partecipanti si assicurano che i revisori effettuino la valutazione nel rispetto di tali indicazioni.
6. A seguito di un cambiamento nella composizione del gruppo OMRLT-II o di una rioganizzazione societaria come una fusione, un'acquisizione o uno scorporo, che incida sulla serie dei prestiti idonei del partecipante, è presentata una prima relazione riveduta in conformità alle istruzioni ricevute dalla BCN del partecipante. La BCN competente valuta l'impatto della revisione e adotta misure appropriate. Tali misure possono includere l'obbligo di rimborso delle somme prese in prestito che, tenuto conto delle modifiche nella composizione del gruppo OMRLT-II o della riorganizzazione societaria, eccedono il relativo limite di finanziamento. Il partecipante interessato (che può consistere in un ente di nuova costituzione a seguito la riorganizzazione societaria) fornisce tutte le informazioni supplementari richieste dalla BCN competente funzionali alla valutazione dell'impatto della revisione.
7. I dati forniti dai partecipanti ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati dall'Eurosistema per l'attuazione del regime delle OMRLT-II nonché per l'analisi della relativa efficacia e per altri fini di analisi.
Art. 8 Inosservanza degli obblighi di segnalazione
1. Ove un partecipante ometta di presentare una relazione o di rispettare gli obblighi di revisione, ovvero siano riscontrati errori nei dati segnalati, si applicano le seguenti norme:
a) Se un partecipante omette di presentare la prima relazione entro il relativo termine, il suo limite di finanziamento è ridotto a zero.
b) Se un partecipante omette di presentare la seconda relazione entro il relativo termine o di rispettare gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafi 5 o 6, il tasso di interesse sull'operazione di rifinanziamento principale al tempo dell'aggiudicazione della relativa OMRLT-II si applica agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-II.
c) Se un partecipante, in connessione con la revisione di cui all'articolo 7, paragrafo 5, o altrimenti, riscontra errori nei dati presentati nelle relazioni, incluse imprecisioni e lacune, esso ne dàcomunicazione alla BCN competente quanto prima. Ove la BCN competente riceva una comunicazione in merito a tali errori o ne venga altrimenti a conoscenza: (i) il partecipante fornisce le informazioni supplementari richieste dalla BCE competente funzionali alla valutazione dell'impatto dell'errore in questione, e (ii) la BCN competente può adottare misure adeguate, che possono includere l'aggiustamento del tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito di OMRLT-II e l'obbligo di rimborsare gli importi presi in prestito che, in conseguenza dell'errore, eccedono il limite di finanziamento del partecipante.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve eventuali sanzioni che possono essere irrogate a norma della Decisione BCE/2010/10 della Banca centrale europea6 in relazione agli obblighi di segnalazione di cui al Regolamento (CE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).
Art. 9 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 3 maggio 2016
Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 aprile 2016. Il presidente della BCE Mario Draghi