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Decisione di esecuzione (UE) 2016/678 della Commissione del 29 aprile 2016 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un prodotto costituito da un cuscinetto di fiori di lavanda essiccati immesso sul mercato come antitarme (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

Il 28 maggio 2015 la Germania ha chiesto alla Commissione di decidere, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, se un prodotto costituito da un cuscinetto di fiori di lavanda essiccati immesso sul mercato come antitarme sia un biocida o un articolo trattato ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) o l), del medesimo regolamento.

Secondo gli orientamenti concordati dell'Unione2 tutti gli organismi viventi o morti non lavorati (per esempio lievito, batteri liofilizzati) o loro parti (parti del corpo, sangue, rami, foglie, fiori e così via) non sono considerati sostanze, miscele o articoli nel senso esplicitato nel regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio3. I fiori di lavanda essiccati non dovrebbero pertanto essere considerati una sostanza, una miscela o un articolo a termini di tale regolamento e non dovrebbero di conseguenza essere considerati né un biocida né un articolo trattato conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker