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Decisione di esecuzione (UE) 2016/771 della Commissione del 13 maggio 2016 che autorizza temporaneamente la Spagna ad approvare a fini di commercializzazione sementi della specie Pinus radiata D. Don, importate dalla Nuova Zelanda, che non soddisfano i requisiti della direttiva 1999/105/CE del Consiglio relativamente all'identificazione e all'etichettatura, nonché postime ottenuto da dette sementi [notificata con il numero C(2016) 2784] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione1, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dalla Spagna,

In Spagna la produzione di sementi, e di postime ottenuto da tali sementi, della specie Pinus radiata che soddisfa i requisiti per materiali forestali di moltiplicazione di cui alla direttiva 1999/105/CE, è attualmente insufficiente e non soddisfa la domanda degli utenti finali. Il materiale di moltiplicazione necessario non può essere fornito da altri Stati membri: gli Stati membri che potrebbero fornire tali sementi non dispongono infatti di una quantità di materiale sufficiente a coprire le esigenze della Spagna.

La Nuova Zelanda è in grado di fornire un quantitativo sufficiente di materiale di moltiplicazione della specie interessata, che verrebbe destinato alla produzione di postime. Tali sementi, tuttavia, non soddisfano i requisiti di identificazione e di etichettatura stabiliti dalla direttiva 1999/105/CE. In particolare, tale materiale non è classificato in una o più delle categorie di commercializzazione fissate dalla direttiva 1999/105/CE.

La Spagna ha perciò chiesto alla Commissione l'autorizzazione all'immissione in commercio per un periodo di tempo limitato di sementi di Pinus radiata provenienti dalla Nuova Zelanda e di postime prodotto da tali sementi.

La Spagna sta piantando arboreti da seme per giungere a coprire in modo autonomo la domanda di postime. A causa tuttavia dei tempi di produzione più lunghi necessari alle sementi forestali, l'attuale carenza persisterà probabilmente per i prossimi 5 anni. Il fabbisogno annuo massimo stimato di sementi di Pinus radiata si situerebbe intorno ai 400 kg.

Non esistono indicazioni secondo cui le sementi o il postime di Pinus radiata provenienti dalla Nuova Zelanda presentino problemi o rischi sul piano della sanità, della qualità o della vigoria.

Poiché la Spagna è l'unico Stato membro in temporanee difficoltà di approvvigionamento di sementi e postime della specie Pinus radiata destinati a utenti finali, é auspicabile limitare l'autorizzazione all'immissione in commercio al territorio della Spagna.

Per risolvere questa carenza, è perciò opportuno autorizzare la Spagna a commercializzare, per un periodo di tempo limitato, sementi e postime prodotti a partire da sementi della specie Pinus radiata, che soddisfano requisiti di identificazione e di etichettatura meno rigorosi di quelli elencati agli articoli 13 e 14 della direttiva 1999/105/CE. È opportuno che l'autorizzazione si limiti a un quantitativo massimo di 400 kg di sementi all'anno e resti in vigore fino al 31 marzo 2021.

Sementi e postime in questione saranno commercializzati solo se accompagnati da un documento contenente informazioni sulla loro identificazione. È pertanto opportuno che la presente decisione prescriva requisiti di identificazione e di etichettatura.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Fino alla data del 31 marzo 2021, la Spagna è autorizzata, in conformità ai requisiti stabiliti nell'allegato, ad approvare la commercializzazione all'interno del suo territorio di un quantitativo massimo di 400 kg l'anno di sementi di Pinus radiata D. Don, provenienti dalla Nuova Zelanda, destinate alla produzione di postime e che non soddisfano i requisiti di identificazione ed etichettatura di cui agli articoli 13 e 14 della direttiva 1999/105/CE.

2. Fino alla data del 31 marzo 2021, la Spagna è autorizzata, in conformità ai requisiti stabiliti nell'allegato, ad approvare la commercializzazione all'interno del suo territorio di postime prodotto a partire da sementi la cui commercializzazione sia approvata ai sensi del paragrafo 1 e che non soddisfa i requisiti di identificazione e di etichettatura di cui agli articoli 13 e 14 della direttiva 1999/105/CE.

Art. 2

La Spagna informerà immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di ogni decisione presa ai sensi della presente decisione.

Art. 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2016 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione