Decisione (UE) 2016/870 del Consiglio del 24 maggio 2016 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo1,
Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1801/2006 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania2 («accordo di partenariato»).
L'ultimo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato è giunto a scadenza il 16 dicembre 2014.
L'Unione e la Repubblica islamica di Mauritania hanno negoziato un nuovo protocollo3 dell'accordo di partenariato («protocollo»).
Tale protocollo è stato firmato conformemente alla decisione (UE) 2015/21914 e si applica provvisoriamente a decorrere dal 16 novembre 2015.
L'articolo 10 dell'accordo di partenariato ha istituito una commissione mista incaricata di controllare l'applicazione dell'accordo di partenariato e di garantirne l'esecuzione. Inoltre, conformemente al protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvare dette modifiche seguendo una procedura semplificata.
È opportuno approvare il protocollo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni è approvato a nome dell'Unione5.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 17 del protocollo.
Art. 3
Nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni enunciate nell'allegato della presente decisione, la Commissione è abilitata, a nome dell'Unione, ad approvare, in sede di commissione mista, modifiche del protocollo.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2016 Per il Consiglio Il presidente A.G. Koenders