Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio del 27 maggio 2016 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 22 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/800/PESC1 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»), che, fra l'altro, ha attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 1718 (2006) e 1874 (2009).
Il 7 marzo 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la UNSCR 2094 (2013), in cui condanna con la massima fermezza il test nucleare eseguito il 12 febbraio 2013 dalla RPDC, che ha così violato e disatteso in modo flagrante le pertinenti UNSCR.
Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC2 che ha sostituito la decisione 2010/800/PESC e che, fra l'altro, ha attuato le UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013).
Il 2 marzo 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la UNSCR 2270 (2016), in cui esprime la sua più profonda preoccupazione per il test nucleare eseguito dalla RPDC il 6 gennaio 2016 in violazione delle pertinenti risoluzioni delle UNSCR, condanna ulteriormente il lancio effettuato dalla RPDC il 7 febbraio 2016, che si è avvalso della tecnologia dei missili balistici violando gravemente le pertinenti UNSCR, e accerta il persistere di una chiara minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione e al di fuori di essa.
Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/4763 che ha modificato la decisione 2013/183/PESC e ha attuato la UNSCR 2270 (2016).
Visto che le azioni della RPDC all'inizio di quest'anno sono considerate una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione e al di fuori di essa, il Consiglio ha deciso di imporre ulteriori misure restrittive.
La UNSCR 2270 (2016), che esprime grande preoccupazione per il fatto che le vendite di armi della RPDC abbiano generato entrate che sono sottratte per perseguire programmi legati al nucleare e ai missili balistici, stabilisce che le restrizioni sulle armi debbano riguardare tutte le armi e il materiale correlato, incluse le armi leggere e di piccolo calibro e il relativo materiale correlato. Essa proroga ulteriormente i divieti di trasferimento e di approvvigionamento di ogni prodotto che possa contribuire allo sviluppo delle capacità operative delle forze armate della RPDC, o a esportazioni che sostengono o rafforzano le capacità operative delle forze armate di un altro Stato membro delle Nazioni Unite al di fuori della RPDC.
La UNSCR 2270 (2016) precisa che il divieto di approvvigionamento in materia di assistenza tecnica in relazione alle armi vieta agli Stati membri delle Nazioni Unite di impegnarsi a ospitare formatori, consulenti o altri funzionari a fini di formazione militare, paramilitare o collegata alle forze di polizia.
La UNSCR 2270 (2016) afferma che i divieti di trasferimento, approvvigionamento e fornitura dell'assistenza tecnica connessa a taluni beni si applicano anche alla spedizione di prodotti destinati alla RPDC o da essa provenienti, per riparazione, servizi di assistenza, rimessa a nuovo, collaudo, ingegneria inversa (reverse-engineering) e commercializzazione, a prescindere dal trasferimento o meno della proprietà o del controllo, e sottolinea che le misure riguardanti il divieto di visto devono applicarsi anche a qualsiasi persona che viaggi per tali finalità.
Il Consiglio ritiene opportuno vietare la fornitura, la vendita o il trasferimento alla RPDC di altri prodotti, materiali, attrezzature relativi a beni e tecnologie a duplice uso.
La UNSCR 2270 (2016) amplia l'elenco di persone ed entità oggetto delle misure di congelamento dei beni e di divieto di visto e stabilisce che il congelamento dei beni deve applicarsi in relazione a entità del governo della RPDC o del Partito dei lavoratori della Corea, qualora gli Stati membri della Nazioni Unite accertino che le stesse siano associate ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle pertinenti UNSCR.
La UNSCR 2270 (2016), che esprime preoccupazione per il fatto che la RPDC stia abusando dei privilegi e delle immunità concessile ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, stabilisce misure aggiuntive volte a impedire che diplomatici o rappresentanti di governo della RPDC o cittadini di paesi terzi agiscano per conto o sotto la direzione di persone o entità designate o svolgano attività vietate.
La UNSCR 2270 (2016) precisa ulteriormente la portata dell'obbligo degli Stati membri delle Nazioni Unite di impedire formazioni specialistiche a cittadini della RPDC in talune discipline sensibili.
La UNSCR 2270 (2016) estende inoltre la portata delle misure applicabili ai settori dei trasporti e finanziario.
Nel contesto delle misure applicabili al settore finanziario, il Consiglio ritiene opportuno vietare il trasferimento di fondi da e verso la RPDC, salvo previa autorizzazione specifica, nonché gli investimenti della RPDC nei territori sotto la giurisdizione degli Stati membri e gli investimenti di cittadini o entità degli Stati membri nella RPDC.
Oltre alle misure di cui alle pertinenti UNSCR, gli Stati membri dovrebbero negare l'autorizzazione all'atterraggio, al decollo o al sorvolo del loro territorio a qualsiasi aeromobile esercito da vettori della RPDC o da questa proveniente. Gli Stati membri dovrebbero altresì vietare l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave la cui proprietà, il cui esercizio o il cui equipaggio sia della RPDC.
La UNSCR 2270 (2016) vieta l'approvvigionamento di determinati minerali e l'esportazione di carburante per l'aviazione.
Il Consiglio ritiene che il divieto di esportare beni di lusso debba essere esteso all'importazione di tali beni dalla RPDC.
La UNSCR 2270 (2016) estende ulteriormente i divieti relativi alla fornitura di sostegno finanziario per gli scambi commerciali con la RPDC.
Inoltre, il Consiglio ritiene opportuno estendere i divieti relativi al sostegno finanziario pubblico per gli scambi commerciali con la RPDC, in particolare per evitare qualsiasi sostegno finanziario che contribuisca ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione, o allo sviluppo di vettori di armi nucleari.
La UNSCR 2270 (2016) ricorda che il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha invitato i paesi a rafforzare le misure di adeguata verifica e ad applicare contromisure efficaci per proteggere le loro giurisdizioni dall'attività finanziaria illecita svolta dalla RPDC ed esorta gli Stati membri delle Nazioni Unite ad applicare la raccomandazione n. 7 del GAFI, la sua nota interpretativa e i relativi orientamenti per attuare efficacemente le sanzioni finanziarie mirate connesse alla proliferazione.
La UNSCR 2270 (2016) sottolinea inoltre che le misure ivi imposte non sono destinate ad avere conseguenze umanitarie avverse per la popolazione civile della RPDC o a influire negativamente su attività che non sono vietate dalle pertinenti risoluzioni UNSCR e sui lavori delle organizzazioni internazionali e delle organizzazioni non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile.
La UNSCR 2270 (2016) esprime l'impegno per una soluzione pacifica, diplomatica e politica della situazione. Essa ribadisce il sostegno ai colloqui a sei, chiedendone la ripresa.
La UNSCR 2270 (2016) afferma che le azioni della RPDC devono essere oggetto di costante riesame e che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è disposto a rafforzare, modificare, sospendere o revocare le misure in funzione della necessità, alla luce dell'osservanza da parte della RPDC, ed è determinato ad adottare altre misure significative nel caso di un ulteriore lancio o test nucleare da parte della RPDC.
Nel febbraio 2016 il Consiglio ha effettuato un riesame conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, della decisione 2013/183/PESC nonché all'articolo 6, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento (CE) n. 329/20074 e ha confermato che le persone e le entità che figurano nell'allegato II di tale decisione e nell'allegato V del regolamento dovrebbero permanere nell'elenco.
La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. La presente decisione dovrebbe essere applicata conformemente a tali diritti e principi.
La presente decisione rispetta inoltre pienamente gli obblighi contratti dagli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura giuridicamente vincolante delle UNRC.
Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione 2013/183/PESC e sostituirla con una nuova decisione.
È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Capo I. Restrizioni alle esportazioni e alle importazioni
Art. 1
1. Sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti alla RPDC dei seguenti prodotti e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano tali prodotti e tecnologie originari o meno del territorio degli Stati membri:
a) armi e materiale correlato di tutti i tipi, compresi armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, attrezzature paramilitari e relativi pezzi di ricambio, ad eccezione dei veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica e che sono adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri nella RPDC;
b) tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato istituito a norma del punto 12 dell'UNSCR 1718 (2006) («comitato delle sanzioni») conformemente al punto 8, lettera a), punto ii), dell'UNSCR 1718 (2006), al punto 5, lettera b), della UNSCR 2087 (2013), al punto 20 dell'UNSCR 2094 (2013), al punto 25 dell'UNSCR 2270 (2016) e al punto 4 dell'UNSCR2375 (2017), che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;
c) taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o che potrebbero contribuire alle sue attività militari, inclusi tutti i beni e le tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/20095;
d) ogni altro prodotto, materiale e attrezzatura connessi a beni e tecnologie a duplice uso; l'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti pertinenti che devono essere contemplati dal presente punto;
e) talune componenti chiave del settore dei missili balistici, quali determinati tipi di alluminio utilizzati nei sistemi legati ai missili balistici; l'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente punto;
f) qualsiasi altro prodotto che possa contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altri programmi legati alle armi di distruzione di massa, ad attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette UNSCR o dalla presente decisione; l'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente punto;
g) qualsiasi altro prodotto, eccettuati alimenti o medicinali, qualora lo Stato membro stabilisca che lo stesso possa contribuire direttamente allo sviluppo delle capacità operative delle forze armate della RPDC, o alle esportazioni che sostengono o rafforzano le capacità operative delle forze armate di un altro Stato al di fuori della RPDC.
h) taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie elencati a norma del punto 4 della UNSCR 2321 (2016);
i) qualsiasi altro prodotto figurante nell'elenco delle armi convenzionali a duplice uso adottato dal comitato delle sanzioni ai sensi del punto 7 dell'UNSCR 2321 (2016) e del punto 5 dell'UNSCR 2375 (2017).
2. Sono altresì vietati:
a) la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione o altri servizi prestati da intermediari relativi ai prodotti o alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all'uso di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nella RPDC o destinati ad essere utilizzati nella RPDC;
b) il finanziamento o l'assistenza finanziaria relativi ai prodotti o alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti o tecnologie ovvero per la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nella RPDC o destinati ad essere utilizzati nella RPDC;
c) la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l'aggiramento del divieto di cui alle lettere a) e b).
3. È altresì vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, dei prodotti e delle tecnologie di cui al paragrafo 1, così come è vietata la fornitura ai cittadini degli Stati membri, da parte della RPDC, di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza, finanziamento o assistenza finanziaria di cui al paragrafo 2, siano essi originari o meno del territorio di tale paese.
Art. 2
Le misure previste dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), non si applicano alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di un prodotto, o al suo approvvigionamento, qualora:
a) lo Stato membro stabilisca che tale attività sia svolta esclusivamente per scopi umanitari o esclusivamente per scopi di sussistenza, che non sarà utilizzata da persone o entità della RPDC per generare entrate e non sia connessa ad alcuna attività vietata dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, a condizione che lo Stato membro notifichi in anticipo al comitato delle sanzioni tale decisione e lo informi anche delle misure adottate per impedire lo sviamento del prodotto per tali altri scopi; o
b) il comitato delle sanzioni abbia stabilito in una valutazione caso per caso che una particolare fornitura o vendita o un particolare trasferimento non siano contrari agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).
Art. 3
1. Sono vietati la vendita, l'acquisto, il trasporto o l'intermediazione — diretti o indiretti — di oro e metalli preziosi e di diamanti a, da o per conto del governo dell'RPDC, di suoi enti, imprese e agenzie pubblici, o della banca centrale dell'RPDC, nonché di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da essi possedute o controllate.
2. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti contemplati dal presente articolo.
Art. 4
1. È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di oro, minerali di titanio, minerali di vanadio, altri minerali di terre rare, rame, nichel, argento e zinco, siano essi originari o meno del territorio della RPDC.
2. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.
Art. 5
È vietata la consegna alla banca centrale della RPDC o a suo beneficio di banconote e monete della RPDC recentemente stampate o coniate o non emesse.
Art. 6
1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di beni di lusso alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri, o attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano tali beni originari o meno del territorio degli Stati membri.
2. Sono vietati l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di beni di lusso dalla RPDC.
3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dai paragrafi 1 e 2.
Art. 6 bis
1. È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di statue, siano esse originarie o meno del territorio della RPDC.
2. Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni abbia dato la sua approvazione in anticipo secondo una valutazione caso per caso.
3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.
Art. 6 ter
1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di elicotteri e navi, siano tali beni originari o meno del territorio degli Stati membri.
2. Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni abbia dato la sua approvazione in anticipo secondo una valutazione caso per caso.
3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.
Art. 6 quater
1. È vietato l'approvvigionamento nella RPDC, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di tessili (tra cui, ma non solo, tessuti e prodotti di abbigliamento parzialmente o completamente finiti), siano essi originari o meno del territorio della RPDC.
2. Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni abbia dato la sua approvazione preventiva secondo una valutazione caso per caso.
3. Gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di tessili (tra cui, ma non solo, tessuti e prodotti di abbigliamento parzialmente o completamente finiti) relativamente ai quali sono stati conclusi contratti scritti prima dell'11 settembre 2017 e fino al 10 dicembre 2017, purché tali importazioni e i relativi dettagli siano notificati al comitato delle sanzioni entro il 24 gennaio 2018.
Art. 7
1. È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di carbone, ferro e minerali di ferro, siano essi originari o meno del territorio della RPDC.
2. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal paragrafo 1.
3. Il paragrafo 1 non si applica al carbone che, come confermato dallo Stato membro approvvigionante sulla base di informazioni credibili, sia originario di un territorio al di fuori della RPDC e trasportato attraverso tale paese solo per l'esportazione dal porto di Rajin (Rason), a condizione che lo Stato membro informi in anticipo il comitato delle sanzioni e che tali operazioni non siano collegate alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) o 2356 (2017) o dalla presente decisione.
4. È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di piombo e minerali di piombo, siano essi originari o meno del territorio della RPDC.
5. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal paragrafo 4.
Art. 8
1. È vietata la vendita o la fornitura di carburante per l'aviazione, tra cui benzina avio, jet fuel del tipo nafta, jet fuel del tipo cherosene e propellente per razzi del tipo cherosene alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano questi prodotti originari o meno del territorio degli Stati membri.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni ha approvato in anticipo in via eccezionale secondo una valutazione caso per caso il trasferimento alla RPDC di tali prodotti per esigenze umanitarie essenziali verificate e fatti salvi accordi specifici per un controllo efficace in materia di consegna e utilizzo.
3. Il paragrafo 1 non si applica alla vendita o fornitura di carburante per l'aviazione ad aeromobili civili passeggeri al di fuori della RPDC esclusivamente per il consumo durante il volo verso tale paese e il volo di ritorno.