Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio del 27 maggio 2016 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC
Testo vigente
Art. 8
1. È vietata la vendita o la fornitura di carburante per l'aviazione, tra cui benzina avio, jet fuel del tipo nafta, jet fuel del tipo cherosene e propellente per razzi del tipo cherosene alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano questi prodotti originari o meno del territorio degli Stati membri.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni ha approvato in anticipo in via eccezionale secondo una valutazione caso per caso il trasferimento alla RPDC di tali prodotti per esigenze umanitarie essenziali verificate e fatti salvi accordi specifici per un controllo efficace in materia di consegna e utilizzo.
3. Il paragrafo 1 non si applica alla vendita o fornitura di carburante per l'aviazione ad aeromobili civili passeggeri al di fuori della RPDC esclusivamente per il consumo durante il volo verso tale paese e il volo di ritorno.
Art. 9
1. Sono vietati l'importazione, l'acquisto o il trasferimento dalla RPDC di prodotti petroliferi.
2. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di tutti i prodotti petroliferi raffinati alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri, attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso, ovvero mediante navi, aeromobili, oleodotti, linee ferroviarie o veicoli battenti bandiera degli Stati membri, siano o meno tali prodotti petroliferi raffinati originari dei territori di tali Stati membri.
3. In deroga al divieto di cui al paragrafo 2, qualora il volume dei prodotti petroliferi raffinati, compresi il diesel e il cherosene, forniti, venduti o trasferiti alla RPDC non superi i 500000 barili durante un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1o gennaio 2018 e, successivamente, per periodi di dodici mesi, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare, caso per caso, la fornitura, la vendita o il trasferimento alla RPDC di prodotti petroliferi raffinati qualora l'autorità competente abbia stabilito che tale fornitura, vendita o trasferimento hanno esclusivamente scopi umanitari e a condizione che:
a) lo Stato membro notifichi al comitato delle sanzioni ogni trenta giorni il volume di tale fornitura, vendita o trasferimento di prodotti petroliferi raffinati alla RPDC, unitamente a informazioni su tutte le parti dell'operazione;
b) la fornitura, la vendita o il trasferimento di detti prodotti petroliferi raffinati non coinvolgano persone o entità associate ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), comprese le persone o le entità designate; e
c) la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti petroliferi raffinati non siano collegati alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017).
4. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.
Art. 9 bis
1. È vietata ai cittadini degli Stati membri l'acquisizione nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di prodotti ittici, siano tali beni originari o meno del territorio della RPDC, nonché l'acquisto di diritti di pesca della RPDC.
2. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal paragrafo 1, che comprendono pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici in tutte le forme.
Art. 9 ter
1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di tutto il petrolio greggio alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri, o attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso, ovvero mediante navi, aeromobili, oleodotti, linee ferroviarie o veicoli degli Stati membri, siano tali beni originari o meno del territorio degli Stati membri.
2. In deroga al paragrafo 1, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui uno Stato membro stabilisca che la fornitura, la vendita o il trasferimento di petrolio greggio alla RPDC hanno esclusivamente scopi umanitari e il comitato delle sanzioni abbia approvato preventivamente il carico, secondo una valutazione caso per caso, conformemente al paragrafo 4 della UNSCR 2397 (2017).
3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti pertinenti contemplati dal presente articolo.
Art. 9 quater
Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC, da parte di cittadini degli Stati membri o attraverso i territori degli Stati membri o in provenienza dai medesimi, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di tutti i condensati e liquidi di gas naturale, siano essi originari o meno del territorio degli Stati membri. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.
Art. 9 quinquies
1. È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi, in modo diretto o indiretto, nella RPDC o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di prodotti alimentari e agricoli, macchinari e apparecchi elettrici, terre e pietre, comprese magnesite e magnesia, legno e navi, siano tali beni originari o meno del territorio della RPDC.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'esecuzione fino al 21 gennaio 2018 di contratti conclusi prima del 22 dicembre 2017. I dettagli relativi a qualsiasi carico sono notificati al comitato delle sanzioni entro il 5 febbraio 2018.
3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti pertinenti contemplati dal paragrafo 1.
Art. 9 sexies
1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o attraverso il territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi, aeromobili, oleodotti, linee ferroviarie o veicoli di questi ultimi, di tutti i macchinari industriali, veicoli di trasporto, nonché ghisa, ferro, acciaio e altri metalli, siano tali beni originari o meno del loro territorio.
2. In deroga al paragrafo 1, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica qualora uno Stato membro stabilisca che la fornitura di pezzi di ricambio è necessaria per garantire l'impiego in sicurezza degli aeromobili per passeggeri della RPDC.
3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti pertinenti contemplati dal presente articolo.
Capo II. Restrizioni al sostegno finanziario per gli scambi commerciali
Art. 10
1. È proibita la fornitura di sostegno finanziario pubblico o privato per gli scambi commerciali con la RPDC, compresa la concessione di crediti all'esportazione, garanzie o assicurazioni ai cittadini o a entità partecipanti in tali scambi della RPDC.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni ha concesso l'approvazione in anticipo, secondo una valutazione caso per caso, la fornitura di sostegno finanziario.
3.
Capo III. Restrizioni agli investimenti
Art. 11
1. Sono vietati gli investimenti nei territori sotto la giurisdizione degli Stati membri da parte della RPDC, suoi cittadini o entità registrate nella RPDC o soggette alla sua giurisdizione, o da parte di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da esse possedute o controllate.
2. Sono vietati:
a) l'acquisizione, il mantenimento o l'aumento di una partecipazione in qualsiasi entità nella RPDC, o in entità della RPDC o entità di proprietà della RPDC al di fuori della RPDC, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni o altri titoli a carattere partecipativo, o in attività o beni nella RPDC;
b) la concessione di finanziamenti o assistenza finanziaria a entità nella RPDC o a entità della RPDC o entità di proprietà della RPDC al di fuori della RPDC, o per il fine documentato di finanziare tali entità nella RPDC;
c) l'apertura, il mantenimento e l'esercizio di imprese in partecipazione o entità cooperative, nuove ed esistenti, da parte di cittadini degli Stati membri o nei loro territori con entità o persone della RPDC, che le stesse agiscano o meno per conto del governo della RPDC; e
d) la fornitura di servizi di investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a c).
3. Il paragrafo 2, lettera c), non si applica alle imprese in partecipazione o alle entità cooperative, in particolare quelle consistenti in progetti infrastrutturali di pubblica utilità non commerciali che non generano profitti, approvate preventivamente dal comitato delle sanzioni secondo una valutazione caso per caso.
4. Gli Stati membri chiudono le imprese in partecipazione o entità cooperative esistenti di detto tipo entro il 9 gennaio 2018 se l'impresa in partecipazione o l'entità cooperativa non è stata approvata dal comitato delle sanzioni secondo una valutazione caso per caso. Lo Stato membro chiude altresì l'impresa in partecipazione o entità cooperativa esistente di detto tipo entro 120 giorni dal rigetto di una richiesta di approvazione da parte del comitato delle sanzioni.
5. Il paragrafo 2, lettera a), non si applica agli investimenti di cui l'autorità competente dello Stato membro interessato ha stabilito che hanno esclusivamente scopi umanitari e a condizione che non siano nei settori minerario, della raffinazione e delle industrie chimiche, della metallurgia e della lavorazione dei metalli, nonché nel settore aerospaziale.
Capo IV. Settore finanziario
Art. 12
Gli Stati membri non contraggono nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati alla RPDC, neanche tramite la loro partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali, eccetto per scopi umanitari e di sviluppo riguardanti direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione. Gli Stati membri vigilano altresì affinché siano ridotti gli impegni attuali e, se possibile, si provveda a porvi fine.
Art. 13
Al fine di impedire la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o a favore o da parte di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari nell'ambito della loro giurisdizione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo, comprese grandi masse di contanti, che potrebbero contribuire ai programmi o alle attività della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni o dalla presente decisione, si applica quanto segue:
1) Non ha luogo alcun trasferimento o compensazione di fondi da o verso la RDPC, eccetto le operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del punto 3) e sono state autorizzate in conformità del punto 4).
2) Gli istituti finanziari sotto la giurisdizione degli Stati membri non effettuano né continuano a partecipare ad operazioni con:
a) banche domiciliate nella RPDC, compresa la banca centrale della RPDC;
b) succursali o filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC;
c) succursali o filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC;
d) entità finanziarie non domiciliate nella RPDC rientranti nella giurisdizione degli Stati membri ma controllate da persone o entità domiciliate nella RPDC; o
e) entità finanziarie non domiciliate nella RPDC o non rientranti nella giurisdizione degli Stati membri ma controllate da persone o entità domiciliate nella RPDC, salvo che tali operazioni rientrino nell'ambito di applicazione dei paragrafi 2 e 3 e siano state autorizzate in conformità del punto 4).
3) Possono essere eseguite, previa autorizzazione di cui al punto 4), le seguenti operazioni:
a) operazioni relative a generi alimentari, assistenza sanitaria o attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari;
b) operazioni relative a rimesse personali;
c) operazioni relative all'esecuzione delle deroghe previste dalla presente decisione;
d) operazioni connesse a uno specifico contratto commerciale non vietate ai sensi della presente decisione;
e) operazioni relative a una missione diplomatica o consolare o a un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali operazioni siano destinate ad essere utilizzate per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale;
f) operazioni richieste esclusivamente per l'attuazione di progetti finanziati dall'Unione o dai suoi Stati membri per scopi di sviluppo riguardanti direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione;
g) operazioni relative a pagamenti intesi a soddisfare pretese nei confronti della RPDC o di persone o entità della RPDC, caso per caso e fatta salva la notifica dieci giorni prima dell'autorizzazione, e operazioni di natura analoga che non contribuiscono alle attività vietate ai sensi della presente decisione.
4) I trasferimenti di fondi verso o dalla RPDC per le operazioni di cui al punto 3), lettere a) e da c) a g) necessitano della previa autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro interessato se sono di importo superiore a 15000 EUR. I trasferimenti di fondi verso o dalla RPDC per le operazioni di cui al punto 3), lettera b), necessitano della previa autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro interessato se sono di importo superiore a 5000 EUR. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse.
5) La previa autorizzazione di cui al punto 4) non è necessaria per i trasferimenti di fondi o le operazioni necessarie per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare di uno Stato membro nella RPDC o di un'organizzazione interazionale o che gode di immunità nella Corea del Nord conformemente al diritto internazionale.
6) Nelle attività con le banche e gli istituti finanziari di cui al punto 2, gli istituti finanziari sono tenuti a:
a) esercitare una vigilanza costante sull'attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
b) imporre che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario dell'operazione in questione, nonché a rifiutare l'operazione se tali informazioni non sono fornite;
c) conservare tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, metterle a disposizione delle autorità nazionali;
d) riferire prontamente i loro sospetti all'unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi contribuiscano ai programmi o alle attività della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, l'UIF, o altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, e in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e di polizia necessarie per assolvere correttamente a tale funzione, ivi comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette.
Art. 13 bis
Le imprese che erogano servizi finanziari equivalenti a quelli forniti dalle banche sono considerate dagli Stati membri istituzioni finanziarie ai fini dell'applicazione degli articoli 13, 14 e 24 bis.
Art. 14
1. È vietata l'apertura di succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche della RPDC, compresa la banca centrale della RPDC, sue succursali e filiali, e di altre entità finanziarie di cui all'articolo 13, punto 2), nel territorio degli Stati membri.
2. Le succursali, filiali o uffici di rappresentanza delle entità di cui al paragrafo 1 esistenti nel territorio degli Stati membri sono chiusi entro novanta giorni dall'adozione della UNSCR 2270 (2016).
3. A meno che sia stato approvato in anticipo dal comitato delle sanzioni, è vietato alle banche della RPDC, compresa la banca centrale della RPDC, sue succursali e filiali, e ad altre entità finanziarie di cui all'articolo 13, punto 2):
a) creare nuove imprese in partecipazione con banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;
b) acquisire diritti di proprietà in banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;
c) stabilire o mantenere relazioni bancarie di corrispondenza con banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;
4. Le imprese in partecipazione, i diritti di proprietà e le relazioni bancarie di corrispondenza ancora esistenti con banche della RPDC cessano entro novanta giorni dall'adozione della UNSCR 2270 (2016).
5. È vietata l'apertura di uffici di rappresentanza, succursali, filiali o conti bancari nella RPDC a istituti finanziari ubicati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione.
6. Gli uffici di rappresentanza, le succursali o i conti bancari esistenti nella RPDC sono chiusi entro novanta giorni dall'adozione della UNSCR 2321 (2016).
7. Il paragrafo 6 non si applica se il comitato delle sanzioni stabilisce, in una valutazione caso per caso, che tali uffici, succursali o conti sono necessari per l'inoltro di aiuti umanitari o per le attività di missioni diplomatiche nella RPDC a norma delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, per le attività delle Nazioni Unite o delle sue agenzie specializzate o relative organizzazioni, o per ogni eventuale altro fine in conformità con le UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016).
8.
9.
Art. 15
Sono vietati la vendita o l'acquisto diretti o indiretti, nonché l'intermediazione o l'assistenza all'emissione, di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche della RPDC emesse dopo il 18 febbraio 2013 verso o dal governo della RPDC e verso o da suoi enti, imprese e agenzie pubblici, banca centrale della RPDC o banche domiciliate nella RPDC o succursali e filiali, all'interno o al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC o entità finanziarie non domiciliate nella RPDC né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, ma controllati da persone o entità domiciliate nella RPDC, nonché persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate.
Capo V. Settore dei trasporti
Art. 16
1. Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale nonché nel rispetto del diritto internazionale, comprese le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, ispezionano tutti i carichi diretti nella RPDC o provenienti da tale paese nel proprio territorio, inclusi porti, aeroporti e zone di libero scambio, o in transito attraverso tale territorio, o i carichi per i quali la RPDC o suoi cittadini, o persone o entità che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione, o entità dagli stessi possedute o controllate, o persone o entità elencate nell'allegato I, abbiano svolto un ruolo di intermediari o facilitatori, oppure i carichi trasportati su aeromobili o navi battenti bandiera della RPDC, al fine di garantire che nessun prodotto sia trasferito in violazione delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).
2. Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale nonché nel rispetto del diritto internazionale, comprese le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, ispezionano tutti i carichi diretti nella RPDC o provenienti da tale paese nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, o in transito attraverso tale territorio, o i carichi per i quali la RPDC o suoi cittadini, o persone o entità che agiscano per loro conto, abbiano svolto un ruolo di intermediari o facilitatori, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.
3.
Gli Stati membri ispezionano navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di tali navi contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati dalla presente decisione.
Se uno Stato membro che è uno Stato di bandiera non acconsente all'ispezione in alto mare, esso ordina alla nave di dirigersi in un porto appropriato e accessibile per essere sottoposta all'ispezione richiesta da parte delle autorità locali ai sensi del punto 18 dell'UNSCR 2270 (2016).
Se lo Stato di bandiera non acconsente all'ispezione in alto mare né ordina alla nave di dirigersi in un porto appropriato e accessibile per l'ispezione richiesta, o se la nave rifiuta di rispettare l'ordine dello Stato di bandiera di consentire l'ispezione in alto mare o di dirigersi in un tale porto, gli Stati membri presentano tempestivamente al comitato delle sanzioni una relazione contenente pertinenti informazioni dettagliate relative all'episodio in questione, alla nave e allo Stato di bandiera.
4.
Gli Stati membri cooperano, conformemente alla loro legislazione nazionale, alle ispezioni ai sensi dei paragrafi da 1 a 3.
Gli Stati membri cooperano, quanto più tempestivamente possibile e in modo appropriato con un altro Stato che dispone di informazioni che lo portano a sospettare che la RPDC stia cercando di fornire, vendere o trasferire o acquisire, in modo diretto o indiretto, merci illecite, qualora tale Stato richieda ulteriori informazioni marittime e sul carico, al fine, fra l'altro, di determinare se il bene, la merce o il prodotto in questione sia originario della RPDC.
5. Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi con destinazione o in provenienza dalla RPDC sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni supplementari preventive all'arrivo e alla partenza per tutte le merci in entrata o in uscita da uno Stato membro.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sequestrare e smaltire, ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione a fini di smaltimento, i prodotti di cui sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), che sono individuati durante le ispezioni, nel rispetto degli obblighi loro incombenti ai sensi del diritto internazionale applicabile.
7. Gli Stati membri negano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave che abbia rifiutato un'ispezione dopo che tale ispezione sia stata autorizzata dallo Stato di bandiera della nave, o se una nave battente bandiera della RPDC ha rifiutato un'ispezione ai sensi del punto 12 della UNSCR 1874 (2009).
8. Il paragrafo 7 non si applica se l'ingresso è richiesto a fini di ispezione o in caso di emergenza o in caso di ritorno al porto di partenza.
9. Gli Stati membri vietano ai loro cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione, alle entità registrate nel loro territorio o soggette alla loro giurisdizione e alle navi battenti la loro bandiera, di facilitare o effettuare trasferimenti da nave a nave verso o da navi battenti bandiera della RPDC di beni o prodotti che vengono forniti, venduti o trasferiti verso la RPDC o dalla RPDC.
Art. 17
1. Gli Stati membri negano l'autorizzazione all'atterraggio, al decollo o al sorvolo del loro territorio a qualsiasi aeromobile esercito da vettori della RPDC o da questa proveniente nel rispetto delle autorità e della legislazione nazionali e nell'osservanza del diritto internazionale e, in particolare, dei pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale.
2. Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di atterraggio a scopo di ispezione.
3. Il paragrafo 1 non si applica qualora lo Stato membro interessato stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della presente decisione.
Art. 18
1. Gli Stati membri vietano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave la cui proprietà, il cui esercizio o il cui equipaggio sia della RPDC, o battente bandiera della RPDC.
2. Gli Stati membri vietano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che la nave sia posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona o entità elencata negli allegati I, II, III o V, o contenga carichi la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione.
3. Il paragrafo 1 non si applica in caso di emergenza, in caso di ritorno al porto di partenza della nave, qualora l'ingresso sia necessario a scopo di ispezione o qualora lo Stato membro interessato stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della presente decisione.
4. Il paragrafo 2 non si applica in caso di emergenza, in caso di ritorno al porto di partenza della nave, qualora l'ingresso sia necessario a scopo di ispezione, o qualora il comitato delle sanzioni stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della UNSCR 2270 (2016) o qualora lo Stato membro interessato stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della presente decisione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri degli ingressi che ha concesso.
Art. 18 bis
1. Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata dal comitato delle sanzioni procede, se il comitato delle sanzioni ha così specificato, alla dismissione della bandiera della nave.
2. Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata dal comitato delle sanzioni dirige la nave, se il comitato delle sanzioni ha così specificato, nel porto indicato dallo stesso comitato delle sanzioni, in coordinamento con lo Stato di approdo.
3. Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata dal comitato delle sanzioni procede immediatamente, se il comitato delle sanzioni ha così specificato, alla revoca della registrazione della nave.
4. Gli Stati membri vietano a una nave l'ingresso nei loro porti, se la designazione del comitato delle sanzioni ha così specificato, salvo in caso di emergenza o in caso di ritorno al porto di partenza della nave, oppure a meno che il comitato delle sanzioni non stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) o 2371 (2017).
5. Gli Stati membri assoggettano una nave, se la designazione del comitato delle sanzioni ha così specificato, a un provvedimento di congelamento dei beni.
6. L'allegato IV riporta le navi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo designate dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 12 dell'UNSCR 2321 (2016), al punto 6 dell'UNSCR 2371 (2017) e ai punti 6 e 8 dell'UNSCR 2375 (2017).
Art. 18 ter
1. Gli Stati membri sequestrano, ispezionano e confiscano qualsiasi nave nei loro porti e possono ispezionare, sequestrare e confiscare qualsiasi nave soggetta alla loro giurisdizione nelle rispettive acque territoriali se esistono motivi ragionevoli di ritenere che la nave sia stata utilizzata per attività, o per il trasporto di prodotti, vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) or 2397 (2017).
2. Le disposizioni per la confisca delle navi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi sei mesi dopo la data in cui tale nave è stata confiscata se il comitato delle sanzioni decide, in base a una valutazione caso per caso e su richiesta di uno Stato di bandiera, che siano state prese misure adeguate per evitare che la nave contribuisca a future violazioni delle UNSCR di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri revocano la registrazione di una nave qualora vi siano fondati motivi di ritenere che la nave sia stata coinvolta in attività, o nel trasporto di prodotti, vietati ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017).
4. È vietata la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi di classificazione alle navi elencate nell'allegato VI, se non preventivamente approvata dal comitato delle sanzioni secondo una valutazione caso per caso.
5. È vietata la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi di assicurazione o riassicurazione di navi elencate nell'allegato VI.
6. I paragrafi 4 e 5 non si applicano qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, secondo una valutazione caso per caso, che la nave è impegnata in attività svolte esclusivamente per scopi di sussistenza, che non saranno utilizzate da persone o entità della RPDC per generare entrate, o esclusivamente per scopi umanitari.
7. L'allegato VI contiene le navi di cui ai paragrafi da 4 e 5 del presente articolo se esistono motivi ragionevoli di ritenere che la nave sia stata utilizzata per attività, o per il trasporto di prodotti, vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017).
Art. 19
La prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dal territorio degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi della RPDC è vietata se essi hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che le navi trasportano prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari o finché il carico non sia stato ispezionato e, se necessario, sequestrato e distrutto, in conformità dell'articolo 16, paragrafi da 1, 2, 3 e 6.
Art. 20
1. È vietato dare in locazione o noleggio navi o aeromobili battenti la bandiera degli Stati membri o fornire servizi di equipaggio alla RPDC, a qualsiasi persona o entità elencata negli allegati I, II, III o V, a qualsiasi altra persona o entità della RPDC che, secondo quanto stabilito dallo Stato membro, abbia aiutato ad aggirare le sanzioni o a violare le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione, a qualsiasi persona o entità che agisca per conto o sotto la direzione delle persone ed entità summenzionate, o a qualsiasi entità dalle stesse posseduta o controllata.
2. Il paragrafo 1 non si applica laddove il comitato delle sanzioni conceda preventiva approvazione secondo una valutazione caso per caso.
3.