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Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio del 27 maggio 2016 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC

Testo vigente

Capo V. Settore dei trasporti

Art. 16

1. Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale nonché nel rispetto del diritto internazionale, comprese le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, ispezionano tutti i carichi diretti nella RPDC o provenienti da tale paese nel proprio territorio, inclusi porti, aeroporti e zone di libero scambio, o in transito attraverso tale territorio, o i carichi per i quali la RPDC o suoi cittadini, o persone o entità che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione, o entità dagli stessi possedute o controllate, o persone o entità elencate nell'allegato I, abbiano svolto un ruolo di intermediari o facilitatori, oppure i carichi trasportati su aeromobili o navi battenti bandiera della RPDC, al fine di garantire che nessun prodotto sia trasferito in violazione delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

2. Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale nonché nel rispetto del diritto internazionale, comprese le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, ispezionano tutti i carichi diretti nella RPDC o provenienti da tale paese nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, o in transito attraverso tale territorio, o i carichi per i quali la RPDC o suoi cittadini, o persone o entità che agiscano per loro conto, abbiano svolto un ruolo di intermediari o facilitatori, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.

3.

Gli Stati membri ispezionano navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di tali navi contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati dalla presente decisione.

Se uno Stato membro che è uno Stato di bandiera non acconsente all'ispezione in alto mare, esso ordina alla nave di dirigersi in un porto appropriato e accessibile per essere sottoposta all'ispezione richiesta da parte delle autorità locali ai sensi del punto 18 dell'UNSCR 2270 (2016).

Se lo Stato di bandiera non acconsente all'ispezione in alto mare né ordina alla nave di dirigersi in un porto appropriato e accessibile per l'ispezione richiesta, o se la nave rifiuta di rispettare l'ordine dello Stato di bandiera di consentire l'ispezione in alto mare o di dirigersi in un tale porto, gli Stati membri presentano tempestivamente al comitato delle sanzioni una relazione contenente pertinenti informazioni dettagliate relative all'episodio in questione, alla nave e allo Stato di bandiera.

4.

Gli Stati membri cooperano, conformemente alla loro legislazione nazionale, alle ispezioni ai sensi dei paragrafi da 1 a 3.

Gli Stati membri cooperano, quanto più tempestivamente possibile e in modo appropriato con un altro Stato che dispone di informazioni che lo portano a sospettare che la RPDC stia cercando di fornire, vendere o trasferire o acquisire, in modo diretto o indiretto, merci illecite, qualora tale Stato richieda ulteriori informazioni marittime e sul carico, al fine, fra l'altro, di determinare se il bene, la merce o il prodotto in questione sia originario della RPDC.

5. Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi con destinazione o in provenienza dalla RPDC sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni supplementari preventive all'arrivo e alla partenza per tutte le merci in entrata o in uscita da uno Stato membro.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sequestrare e smaltire, ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione a fini di smaltimento, i prodotti di cui sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), che sono individuati durante le ispezioni, nel rispetto degli obblighi loro incombenti ai sensi del diritto internazionale applicabile.

7. Gli Stati membri negano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave che abbia rifiutato un'ispezione dopo che tale ispezione sia stata autorizzata dallo Stato di bandiera della nave, o se una nave battente bandiera della RPDC ha rifiutato un'ispezione ai sensi del punto 12 della UNSCR 1874 (2009).

8. Il paragrafo 7 non si applica se l'ingresso è richiesto a fini di ispezione o in caso di emergenza o in caso di ritorno al porto di partenza.

9. Gli Stati membri vietano ai loro cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione, alle entità registrate nel loro territorio o soggette alla loro giurisdizione e alle navi battenti la loro bandiera, di facilitare o effettuare trasferimenti da nave a nave verso o da navi battenti bandiera della RPDC di beni o prodotti che vengono forniti, venduti o trasferiti verso la RPDC o dalla RPDC.

Art. 17

1. Gli Stati membri negano l'autorizzazione all'atterraggio, al decollo o al sorvolo del loro territorio a qualsiasi aeromobile esercito da vettori della RPDC o da questa proveniente nel rispetto delle autorità e della legislazione nazionali e nell'osservanza del diritto internazionale e, in particolare, dei pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale.

2. Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di atterraggio a scopo di ispezione.

3. Il paragrafo 1 non si applica qualora lo Stato membro interessato stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della presente decisione.

Art. 18

1. Gli Stati membri vietano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave la cui proprietà, il cui esercizio o il cui equipaggio sia della RPDC, o battente bandiera della RPDC.

2. Gli Stati membri vietano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che la nave sia posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona o entità elencata negli allegati I, II, III o V, o contenga carichi la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione.

3. Il paragrafo 1 non si applica in caso di emergenza, in caso di ritorno al porto di partenza della nave, qualora l'ingresso sia necessario a scopo di ispezione o qualora lo Stato membro interessato stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della presente decisione.

4. Il paragrafo 2 non si applica in caso di emergenza, in caso di ritorno al porto di partenza della nave, qualora l'ingresso sia necessario a scopo di ispezione, o qualora il comitato delle sanzioni stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della UNSCR 2270 (2016) o qualora lo Stato membro interessato stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della presente decisione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri degli ingressi che ha concesso.

Art. 18 bis

1. Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata dal comitato delle sanzioni procede, se il comitato delle sanzioni ha così specificato, alla dismissione della bandiera della nave.

2. Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata dal comitato delle sanzioni dirige la nave, se il comitato delle sanzioni ha così specificato, nel porto indicato dallo stesso comitato delle sanzioni, in coordinamento con lo Stato di approdo.

3. Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata dal comitato delle sanzioni procede immediatamente, se il comitato delle sanzioni ha così specificato, alla revoca della registrazione della nave.

4. Gli Stati membri vietano a una nave l'ingresso nei loro porti, se la designazione del comitato delle sanzioni ha così specificato, salvo in caso di emergenza o in caso di ritorno al porto di partenza della nave, oppure a meno che il comitato delle sanzioni non stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) o 2371 (2017).

5. Gli Stati membri assoggettano una nave, se la designazione del comitato delle sanzioni ha così specificato, a un provvedimento di congelamento dei beni.

6. L'allegato IV riporta le navi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo designate dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 12 dell'UNSCR 2321 (2016), al punto 6 dell'UNSCR 2371 (2017) e ai punti 6 e 8 dell'UNSCR 2375 (2017).

Art. 18 ter

1. Gli Stati membri sequestrano, ispezionano e confiscano qualsiasi nave nei loro porti e possono ispezionare, sequestrare e confiscare qualsiasi nave soggetta alla loro giurisdizione nelle rispettive acque territoriali se esistono motivi ragionevoli di ritenere che la nave sia stata utilizzata per attività, o per il trasporto di prodotti, vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) or 2397 (2017).

2. Le disposizioni per la confisca delle navi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi sei mesi dopo la data in cui tale nave è stata confiscata se il comitato delle sanzioni decide, in base a una valutazione caso per caso e su richiesta di uno Stato di bandiera, che siano state prese misure adeguate per evitare che la nave contribuisca a future violazioni delle UNSCR di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri revocano la registrazione di una nave qualora vi siano fondati motivi di ritenere che la nave sia stata coinvolta in attività, o nel trasporto di prodotti, vietati ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017).

4. È vietata la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi di classificazione alle navi elencate nell'allegato VI, se non preventivamente approvata dal comitato delle sanzioni secondo una valutazione caso per caso.

5. È vietata la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi di assicurazione o riassicurazione di navi elencate nell'allegato VI.

6. I paragrafi 4 e 5 non si applicano qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, secondo una valutazione caso per caso, che la nave è impegnata in attività svolte esclusivamente per scopi di sussistenza, che non saranno utilizzate da persone o entità della RPDC per generare entrate, o esclusivamente per scopi umanitari.

7. L'allegato VI contiene le navi di cui ai paragrafi da 4 e 5 del presente articolo se esistono motivi ragionevoli di ritenere che la nave sia stata utilizzata per attività, o per il trasporto di prodotti, vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017).

Art. 19

La prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dal territorio degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi della RPDC è vietata se essi hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che le navi trasportano prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari o finché il carico non sia stato ispezionato e, se necessario, sequestrato e distrutto, in conformità dell'articolo 16, paragrafi da 1, 2, 3 e 6.

Art. 20

1. È vietato dare in locazione o noleggio navi o aeromobili battenti la bandiera degli Stati membri o fornire servizi di equipaggio alla RPDC, a qualsiasi persona o entità elencata negli allegati I, II, III o V, a qualsiasi altra persona o entità della RPDC che, secondo quanto stabilito dallo Stato membro, abbia aiutato ad aggirare le sanzioni o a violare le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione, a qualsiasi persona o entità che agisca per conto o sotto la direzione delle persone ed entità summenzionate, o a qualsiasi entità dalle stesse posseduta o controllata.

2. Il paragrafo 1 non si applica laddove il comitato delle sanzioni conceda preventiva approvazione secondo una valutazione caso per caso.

3.

Art. 20 bis

È vietato l'approvvigionamento di servizi navali o aerei dalla RPDC.

Art. 21

Gli Stati membri revocano la registrazione di qualsiasi nave la cui proprietà, controllo o esercizio sia della RPDC e non registrano alcuna delle navi la cui registrazione sia stata revocata da un altro Stato a norma del paragrafo 24 della UNSCR 2321 (2016), del paragrafo 8 della UNSCR 2375 (2017), o del paragrafo 12 della UNSCR 2397 (2017), se non previa approvazione del comitato delle sanzioni, secondo una valutazione caso per caso.

Art. 22

1. È vietato registrare navi nella RPDC, ottenere per una nave l'autorizzazione a battere bandiera della RPDC, possedere, dare in locazione, esercire o fornire qualsiasi classificazione, certificazione di nave o servizio associato, o assicurare qualsiasi nave battente bandiera della RPDC, ivi compreso il noleggio di tali navi.

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni abbia concesso approvazione in anticipo secondo una valutazione caso per caso.

3. È vietata la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi di assicurazione o riassicurazione di navi la cui proprietà, controllo o esercizio sia della RPDC, incluso con mezzi illeciti.

4. Il paragrafo 3 non si applica qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, secondo una valutazione caso per caso, che la nave è impegnata in attività svolte esclusivamente per scopi di sussistenza, che non saranno utilizzate da persone o entità della RPDC per generare entrate, o esclusivamente per scopi umanitari.

Capo V bis. Restrizioni alla prestazione di servizi

Art. 22 bis

1. È vietata la prestazione di servizi inerenti al settore minerario e la prestazione di servizi inerenti i settori manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri, siano essi originari o meno di detti territori.

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la prestazione di servizi inerenti al settore minerario e la prestazione di servizi inerenti al settore manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione nella misura in cui tali servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione.

3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti servizi che devono essere coperti dai paragrafi 1 e 2.

Art. 22 ter

Il divieto di cui all'articolo 22 bis non pregiudica l'esecuzione, fino al 9 luglio 2017, di contratti conclusi prima dell'8 aprile 2017 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Art. 22 quater

1. È vietata la prestazione di servizi informatici o servizi collegati alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri, siano essi originari o meno di detti territori.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai servizi informatici o ai servizi collegati prestati esclusivamente per essere utilizzati da missioni diplomatiche o consolari o da organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

3. Il paragrafo 1 non si applica ai servizi informatici o ai servizi collegati prestati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione da parte di enti pubblici o di persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri.

4. Nei casi non contemplati dal paragrafo 3 e in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono concedere un'autorizzazione per la prestazione di servizi informatici e di servizi collegati forniti esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione.

5. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti servizi che devono essere coperti dal paragrafo 1.

Art. 22 quinquies

Il divieto di cui all'articolo 22 quater non pregiudica l'esecuzione, fino al 9 luglio 2017, di contratti conclusi prima dell'8 aprile 2017 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Capo VI. Restrizioni in materia di ingresso e soggiorno

Art. 23

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

  1. a) alle persone designate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, delle politiche della RPDC in relazione ai suoi programmi legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, nonché ai familiari di tali persone o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, elencati nell'allegato I;

  2. b) alle persone che non figurano nell'allegato I, elencate nell'allegato II, che:

    1. i) sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione;

    2. ii) prestano servizi finanziari o il trasferimento verso, attraverso o dal territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari ubicati nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

    3. iii) sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o nella fornitura alla RPDC di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

  3. c) alle persone che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017) o della presente decisione, come elencate nell'allegato III della presente decisione;

  4. d) alle persone che agiscono per conto o sotto la direzione di entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea che il Consiglio accerta che sono associate a programmi della RDPC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), non figuranti negli allegati I, II o III, come elencate nell'allegato V della presente decisione.

2. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se, in una valutazione caso per caso, il comitato delle sanzioni stabilisce che il viaggio è giustificato da motivi umanitari, inclusi gli obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisca altrimenti al conseguimento degli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017).

3. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel territorio nazionale.

4. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i casi in cui lo Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

  1. a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;

  2. b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;

  3. c) in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;

  4. d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

5. Si considera applicabile il paragrafo 4 anche qualora lo Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

6. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 4 o 5.

7. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1, lettera b), se il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative nonché quelle promosse o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nella RPDC.

8. Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

9. Il paragrafo 1, lettera c), non si applica in caso di transito di rappresentanti del governo della RPDC verso la sede delle Nazioni Unite per esercitare attività relative alle Nazioni Unite.

10. Nei casi in cui lo Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 4, 5, 7 e 9, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate negli allegati I, II o III, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone per cui è rilasciata.

11. Gli Stati membri vigilano e limitano l'ingresso o il transito nel loro territorio di persone che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità designate di cui all'allegato I.

12. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per limitare l'ingresso o il transito nel loro territorio di membri del governo della RPDC, funzionari di tale governo e membri delle forze armate della RPDC, se tali membri o funzionari sono associati ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) e 2321 (2016).

Art. 24

1. Conformemente alla legislazione nazionale applicabile e al diritto internazionale, gli Stati membri allontanano dal proprio territorio ai fini del rimpatrio nella RPDC i cittadini della RPDC che, in base a quanto da essi accertato, lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate nell'allegato I o II, oppure che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione.

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora la presenza di una persona sia richiesta ai fini di un procedimento giudiziario o esclusivamente a fini medici o di sicurezza o ad altri fini umanitari.

Art. 24 bis

1. Qualora uno Stato membro stabilisca che una persona lavora per conto o sotto la direzione di un istituto bancario o finanziario della RPDC, lo Stato membro espelle la persona dal proprio territorio al fine di rimpatriarla nello Stato di cittadinanza, conformemente al diritto applicabile.

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora la presenza della persona sia richiesta ai fini di un procedimento giudiziario o esclusivamente a fini medici o di sicurezza o ad altri fini umanitari, ovvero qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito, in una valutazione caso per caso, che l'espulsione della persona sarebbe contrario agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) e 2321 (2016).

Art. 25

1. Conformemente alla legislazione nazionale applicabile e al diritto internazionale, gli Stati membri espellono dal proprio territorio ai fini del rimpatrio nella RPDC diplomatici, rappresentanti di governo o altri cittadini della RPDC che agiscono in veste ufficiale i quali, in base a quanto da essi accertato, lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I, II o III, o di una persona o di entità che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione.

2. Il paragrafo 1 non si applica in caso di transito di rappresentanti del governo della RPDC verso la sede delle Nazioni Unite o altre strutture delle Nazioni Unite per esercitare attività relative a tale organizzazione.

3. Il paragrafo 1 non si applica qualora la presenza di una persona sia richiesta ai fini di un procedimento giudiziario o esclusivamente a fini medici o di sicurezza o ad altri fini umanitari, ovvero qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito in una valutazione caso per caso che l'espulsione della persona sarebbe contraria agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016), o lo Stato membro interessato abbia stabilito in una valutazione caso per caso che l'espulsione della persona sarebbe contraria agli obiettivi della presente decisione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle decisioni di espellere la persona di cui al paragrafo 1.

Art. 26

1. Conformemente alla legislazione nazionale applicabile e al diritto internazionale, gli Stati membri espellono dal proprio territorio ai fini del rimpatrio nello stato di cittadinanza della persona, i cittadini di paesi terzi che, in base a quanto da essi accertato, lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate nell'allegato I o II, che aiutano a eludere le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione.

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora la presenza di una persona sia richiesta ai fini di un procedimento giudiziario o esclusivamente a fini medici o di sicurezza o ad altri fini umanitari, ovvero qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito in una valutazione caso per caso che l'allontanamento della persona sarebbe contrario agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016), o se lo Stato membro interessato abbia stabilito in una valutazione caso per caso che l'espulsione della persona sarebbe contraria agli obiettivi della presente decisione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle decisioni di espellere la persona di cui al paragrafo 1.

3. Il paragrafo 1 non si applica in caso di transito di rappresentanti del governo della RPDC verso la sede delle Nazioni Unite o altre strutture delle Nazioni Unite per esercitare attività relative a tale organizzazione.

Art. 26 bis

1. Gli Stati membri non rilasciano permessi di lavoro ai cittadini della RPDC nella loro giurisdizione in relazione all'ammissione nei loro territori.

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni stabilisca preventivamente, secondo una valutazione caso per caso, che l'impiego di cittadini della RPDC in uno Stato membro sia necessario per l'inoltro di aiuti umanitari, la denuclearizzazione o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017).

3. Il paragrafo 1 non si applica per quanto riguarda i permessi di lavoro per i quali sono stati conclusi contratti scritti prima dell'11 settembre 2017.

4. Al fine di eliminare le rimesse nella RPDC e nel rispetto degli obblighi e degli adempimenti giuridici nazionali applicabili, gli Stati membri non rinnovano i permessi di lavoro per i cittadini della RPDC presenti nel loro territorio, salvo per rifugiati e altre persone che beneficiano della protezione internazionale.

5. Gli Stati membri rimpatriano nella RPDC tutti i cittadini nordcoreani che percepiscono redditi in tale Stato membro e tutti gli addetti alla sicurezza del governo della RPDC che controllano i lavoratori nordcoreani all'estero immediatamente, e comunque entro il 21 dicembre 2019, a meno che lo Stato membro stabilisca che un cittadino della RPDC sia cittadino di uno Stato membro o che si tratti di un cittadino della RPDC il cui rimpatrio è vietato in base al diritto nazionale e internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale dei rifugiati e il diritto internazionale dei diritti umani, nonché dall'accordo sulla sede delle Nazioni Unite e dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

Capo VII. Congelamento di fondi e risorse economiche

Art. 27

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone ed entità seguenti:

  1. a) persone ed entità designate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con mezzi illeciti, a programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti, elencate nell'allegato I;

  2. b) persone ed entità che non figurano nell'allegato I, elencate nell'allegato II, che:

    1. i) sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti;

    2. ii) prestano servizi finanziari o il trasferimento verso, attraverso o dal territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari ubicati nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate;

    3. iii) sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o nella fornitura alla RPDC di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

  3. c) persone ed entità che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o persone che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017) o della presente decisione, come elencate nell'allegato III della presente decisione;

  4. d) entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, oppure entità da essi possedute o controllate, che il Consiglio accerta che sono associate a programmi della RDPC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017), e non figuranti negli allegati I, II o III, come elencate nell'allegato V della presente decisione.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione o va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o entità di cui al paragrafo 1.

3. Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

  1. a) necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

  2. b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o

  3. c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi e delle risorse economiche congelati,

purché lo Stato membro interessato abbia notificato, se del caso, al comitato delle sanzioni, l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia adottato una decisione contraria entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

4. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono:

  1. a) necessari per coprire spese straordinarie. Se del caso, lo Stato membro interessato ne dà previa notifica al comitato delle sanzioni e ottiene l'approvazione; o

  2. b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale vincolo o decisione, purché il vincolo sia stato contratto o la decisione sia stata emessa anteriormente alla data in cui le persone o entità di cui al paragrafo 1 sono state designate dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio, e non vada a beneficio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1. Se del caso, lo Stato membro interessato ne dà precedentemente notifica al comitato delle sanzioni.

5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

  1. a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

  2. b) pagamenti dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

6. Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità designata di cui agli allegati II, III o V, effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima del suo inserimento in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che:

  1. a) il contratto non riguardi prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui all'articolo 1;

  2. b) il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una delle persone o entità di cui al paragrafo 1,

e purché lo Stato membro interessato abbia notificato l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, se del caso, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tale fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

7. Fatto salvo il paragrafo 8, il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2 non si applica:

  1. a) qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito, in una valutazione caso per caso, che un’esenzione è necessaria per agevolare il lavoro delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile;

  2. b) alle transazioni finanziarie con la Foreign Trade Bank o con la Korean National Insurance Company (KNIC) qualora tali transazioni riguardino esclusivamente le attività delle missioni diplomatiche nell'RPDC o le attività umanitarie svolte dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.

8. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

  1. a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  2. b) da organizzazioni internazionali;

  3. c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

  4. d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  5. e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

  6. f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera a), e il paragrafo 2 nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal Consiglio per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere b), c) e d), e il paragrafo 2 nella misura in cui si riferisce alle persone e alle entità di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).