Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio del 27 maggio 2016 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC
Testo vigente
Art. 26 bis
1. Gli Stati membri non rilasciano permessi di lavoro ai cittadini della RPDC nella loro giurisdizione in relazione all'ammissione nei loro territori.
2. Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni stabilisca preventivamente, secondo una valutazione caso per caso, che l'impiego di cittadini della RPDC in uno Stato membro sia necessario per l'inoltro di aiuti umanitari, la denuclearizzazione o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017).
3. Il paragrafo 1 non si applica per quanto riguarda i permessi di lavoro per i quali sono stati conclusi contratti scritti prima dell'11 settembre 2017.
4. Al fine di eliminare le rimesse nella RPDC e nel rispetto degli obblighi e degli adempimenti giuridici nazionali applicabili, gli Stati membri non rinnovano i permessi di lavoro per i cittadini della RPDC presenti nel loro territorio, salvo per rifugiati e altre persone che beneficiano della protezione internazionale.
5. Gli Stati membri rimpatriano nella RPDC tutti i cittadini nordcoreani che percepiscono redditi in tale Stato membro e tutti gli addetti alla sicurezza del governo della RPDC che controllano i lavoratori nordcoreani all'estero immediatamente, e comunque entro il 21 dicembre 2019, a meno che lo Stato membro stabilisca che un cittadino della RPDC sia cittadino di uno Stato membro o che si tratti di un cittadino della RPDC il cui rimpatrio è vietato in base al diritto nazionale e internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale dei rifugiati e il diritto internazionale dei diritti umani, nonché dall'accordo sulla sede delle Nazioni Unite e dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.
Capo VII. Congelamento di fondi e risorse economiche
Art. 27
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone ed entità seguenti:
a) persone ed entità designate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con mezzi illeciti, a programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti, elencate nell'allegato I;
b) persone ed entità che non figurano nell'allegato I, elencate nell'allegato II, che:
i) sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti;
ii) prestano servizi finanziari o il trasferimento verso, attraverso o dal territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari ubicati nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate;
iii) sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o nella fornitura alla RPDC di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;
c) persone ed entità che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o persone che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017) o della presente decisione, come elencate nell'allegato III della presente decisione;
d) entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, oppure entità da essi possedute o controllate, che il Consiglio accerta che sono associate a programmi della RDPC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017), e non figuranti negli allegati I, II o III, come elencate nell'allegato V della presente decisione.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione o va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o entità di cui al paragrafo 1.
3. Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:
a) necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi e delle risorse economiche congelati,
purché lo Stato membro interessato abbia notificato, se del caso, al comitato delle sanzioni, l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia adottato una decisione contraria entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.
4. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono:
a) necessari per coprire spese straordinarie. Se del caso, lo Stato membro interessato ne dà previa notifica al comitato delle sanzioni e ottiene l'approvazione; o
b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale vincolo o decisione, purché il vincolo sia stato contratto o la decisione sia stata emessa anteriormente alla data in cui le persone o entità di cui al paragrafo 1 sono state designate dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio, e non vada a beneficio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1. Se del caso, lo Stato membro interessato ne dà precedentemente notifica al comitato delle sanzioni.
5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
b) pagamenti dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
6. Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità designata di cui agli allegati II, III o V, effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima del suo inserimento in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che:
a) il contratto non riguardi prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui all'articolo 1;
b) il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una delle persone o entità di cui al paragrafo 1,
e purché lo Stato membro interessato abbia notificato l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, se del caso, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tale fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.
7. Fatto salvo il paragrafo 8, il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2 non si applica:
a) qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito, in una valutazione caso per caso, che un’esenzione è necessaria per agevolare il lavoro delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile;
b) alle transazioni finanziarie con la Foreign Trade Bank o con la Korean National Insurance Company (KNIC) qualora tali transazioni riguardino esclusivamente le attività delle missioni diplomatiche nell'RPDC o le attività umanitarie svolte dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.
8. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:
a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
b) da organizzazioni internazionali;
c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o
f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera a), e il paragrafo 2 nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal Consiglio per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere b), c) e d), e il paragrafo 2 nella misura in cui si riferisce alle persone e alle entità di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).
Art. 28
Fatti salvi l'articolo 27, paragrafo 8, l'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 27, paragrafo 2, nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), non si applica in relazione a fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche che sono necessari per svolgere le attività delle missioni della RPDC presso le Nazioni Unite e le loro agenzie specializzate e relative organizzazioni o altre missioni diplomatiche e consolari della RPDC, o a qualsiasi fondo, altre attività finanziarie o risorse economiche che, secondo quanto stabilito in anticipo dal comitato delle sanzioni in una valutazione caso per caso, sono necessari per l'inoltro di aiuti umanitari, la denuclearizzazione e qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi dell'UNSCR 2270 (2016).
Art. 29
1. Gli uffici di rappresentanza delle entità elencate nell'allegato I sono chiusi.
2. È vietata la partecipazione diretta o indiretta a imprese in partecipazione o a qualsiasi altro accordo commerciale da parte delle entità elencate nell'allegato I, nonché di persone o entità che agiscono per loro conto.
Capo VIII. Altre misure restrittive
Art. 30
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vigilare al fine di impedire che a cittadini della RPDC sia impartita, nel proprio territorio o da propri cittadini, un'istruzione o una formazione specialistica in discipline che contribuirebbero ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di vettori di armi nucleari da parte della RPDC, compresa un'istruzione o una formazione in fisica avanzata, simulazione al computer avanzata e relative scienze informatiche, navigazione geospaziale, ingegneria nucleare, ingegneria aerospaziale, ingegneria aeronautica e relative discipline, scienza dei materiali avanzata, ingegneria chimica avanzata, ingegneria meccanica avanzata, ingegneria elettrica avanzata e ingegneria industriale avanzata.
2. Gli Stati membri sospendono la cooperazione scientifica e tecnica con persone o gruppi patrocinati a titolo ufficiale dalla RPDC o in rappresentanza della RPDC, fatta eccezione per gli scambi di natura medica, a meno che:
a) nei casi di cooperazione scientifica o tecnica nei settori della scienza e della tecnologia nucleari, dell'ingegneria e tecnologia aerospaziale e aeronautica, o delle tecniche e metodi di produzione industriale avanzati, il comitato per le sanzioni abbia stabilito, in una valutazione caso per caso, che una determinata attività non contribuirà alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o ai programmi in relazione ai missili balistici della RPDC; o
b) in tutti gli altri casi di cooperazione scientifica o tecnica, lo Stato membro impegnato nella cooperazione scientifica o tecnica stabilisca che l'attività in questione non contribuirà alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o ai programmi in relazione ai missili balistici della RPDC e notifichi in anticipo al comitato delle sanzioni tale decisione.
Art. 31
Gli Stati membri, conformemente al diritto internazionale, intensificano la sorveglianza del personale diplomatico della RPDC al fine di impedire che esso contribuisca ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette UNSCR o dalla presente decisione.
Art. 31 bis
È vietato a una rappresentanza diplomatica o a un ufficio consolare della RPDC, nonché ai loro membri della RPDC, possedere o controllare conti bancari nell'Unione, a esclusione di un conto nello Stato membro o negli Stati membri in cui la missione o l'ufficio è ospitato o presso il quale i loro membri sono accreditati.
Art. 31 ter
1. È vietato dare in locazione beni immobili alla RPDC o metterli altrimenti a sua disposizione, o l'utilizzo di beni immobili da parte della RPDC o a suo beneficio, per fini diversi dalle attività diplomatiche o consolari.
2. È inoltre vietato prendere in locazione dalla medesima beni immobili situati al di fuori del territorio della RPDC.
Capo IX. Disposizioni generali e finali
Art. 32
Non è concesso alcun diritto, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure istituite ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richieste da tale attuazione o a essa connesse, o le misure contemplate dalla presente decisione, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
a) persone o entità designate di cui agli allegati I, II, III, IV, V o VI;
b) qualsiasi altra persona o entità nella RPDC, compresi il governo della RPDC, e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;
c) qualsiasi persona o entità che agisce tramite o per conto di una di tali persone o entità di cui alle lettere a) o b); o
d) qualsiasi armatore o noleggiatore di una nave che sia stata sequestrata o confiscata ai sensi del dell'articolo 18 ter, paragrafo 1, o cancellata dal registro ai sensi dell'articolo 18 ter, paragrafo 3, o elencata nell'allegato VI.
Art. 32 bis
Le misure imposte dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) e 2397 (2017) se impediscono in qualsiasi modo le attività delle missioni diplomatiche o consolare nella RPDC a norma delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari.
Art. 33
1. Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I e IV sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o dal comitato delle sanzioni.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige gli elenchi contenuti negli allegati II, III, V e VI e adotta le relative modifiche.
Art. 34
1. Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inserisca in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato I.
2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 18 ter, paragrafi 4 o 5, all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b), c) o d), o all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) o d), modifica di conseguenza gli allegati II, III, V o VI.
3. Il Consiglio trasmette la sua decisione alla persona o all'entità di cui ai paragrafi 1 e 2, inclusi i motivi dell'inserimento nell'elenco, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.
4. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità.
Art. 35
1. Gli allegati I, II, III, IV, V e VI riportano i motivi dell'inserimento in elenco delle persone, entità e navi forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo agli allegati I e IV.
2. Gli allegati I, II, III, IV, V e VI riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone, entità o navi interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo agli allegati I e IV. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I riporta inoltre la data della designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni.
Art. 36
1. La presente decisione è riesaminata e, se necessario, modificata, in particolare per quanto attiene alle categorie di persone, entità o prodotti o ulteriori persone, entità o prodotti da includere nell'ambito delle misure restrittive ovvero in conformità delle pertinenti UNSCR.
2. Le misure di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 4 e 5, all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono riesaminate a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi nei confronti delle persone e delle entità interessate se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, che le condizioni per la loro applicazione non sono più soddisfatte.
3. L’esenzione di cui all'articolo 27, paragrafo 8, per quanto riguarda l'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e l'articolo 27, paragrafo 2, nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) e d), è riesaminata a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi.
Art. 36 bis
In deroga alle misure imposte dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), purché il comitato delle sanzioni abbia accertato che la deroga è necessaria per agevolare il lavoro delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile della RPDC o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle UNSCR, l'autorità competente di uno Stato membro concede l'autorizzazione necessaria.
Art. 37
La decisione 2013/183/PESC è abrogata.
Art. 38
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2016 Per il Consiglio Il presidente A.G. Koenders