Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio del 27 maggio 2016 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC
Testo vigente
Art. 29
1. Gli uffici di rappresentanza delle entità elencate nell'allegato I sono chiusi.
2. È vietata la partecipazione diretta o indiretta a imprese in partecipazione o a qualsiasi altro accordo commerciale da parte delle entità elencate nell'allegato I, nonché di persone o entità che agiscono per loro conto.
Capo VIII. Altre misure restrittive
Art. 30
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vigilare al fine di impedire che a cittadini della RPDC sia impartita, nel proprio territorio o da propri cittadini, un'istruzione o una formazione specialistica in discipline che contribuirebbero ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di vettori di armi nucleari da parte della RPDC, compresa un'istruzione o una formazione in fisica avanzata, simulazione al computer avanzata e relative scienze informatiche, navigazione geospaziale, ingegneria nucleare, ingegneria aerospaziale, ingegneria aeronautica e relative discipline, scienza dei materiali avanzata, ingegneria chimica avanzata, ingegneria meccanica avanzata, ingegneria elettrica avanzata e ingegneria industriale avanzata.
2. Gli Stati membri sospendono la cooperazione scientifica e tecnica con persone o gruppi patrocinati a titolo ufficiale dalla RPDC o in rappresentanza della RPDC, fatta eccezione per gli scambi di natura medica, a meno che:
a) nei casi di cooperazione scientifica o tecnica nei settori della scienza e della tecnologia nucleari, dell'ingegneria e tecnologia aerospaziale e aeronautica, o delle tecniche e metodi di produzione industriale avanzati, il comitato per le sanzioni abbia stabilito, in una valutazione caso per caso, che una determinata attività non contribuirà alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o ai programmi in relazione ai missili balistici della RPDC; o
b) in tutti gli altri casi di cooperazione scientifica o tecnica, lo Stato membro impegnato nella cooperazione scientifica o tecnica stabilisca che l'attività in questione non contribuirà alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o ai programmi in relazione ai missili balistici della RPDC e notifichi in anticipo al comitato delle sanzioni tale decisione.
Art. 31
Gli Stati membri, conformemente al diritto internazionale, intensificano la sorveglianza del personale diplomatico della RPDC al fine di impedire che esso contribuisca ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette UNSCR o dalla presente decisione.
Art. 31 bis
È vietato a una rappresentanza diplomatica o a un ufficio consolare della RPDC, nonché ai loro membri della RPDC, possedere o controllare conti bancari nell'Unione, a esclusione di un conto nello Stato membro o negli Stati membri in cui la missione o l'ufficio è ospitato o presso il quale i loro membri sono accreditati.
Art. 31 ter
1. È vietato dare in locazione beni immobili alla RPDC o metterli altrimenti a sua disposizione, o l'utilizzo di beni immobili da parte della RPDC o a suo beneficio, per fini diversi dalle attività diplomatiche o consolari.
2. È inoltre vietato prendere in locazione dalla medesima beni immobili situati al di fuori del territorio della RPDC.
Capo IX. Disposizioni generali e finali
Art. 32
Non è concesso alcun diritto, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure istituite ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richieste da tale attuazione o a essa connesse, o le misure contemplate dalla presente decisione, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
a) persone o entità designate di cui agli allegati I, II, III, IV, V o VI;
b) qualsiasi altra persona o entità nella RPDC, compresi il governo della RPDC, e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;
c) qualsiasi persona o entità che agisce tramite o per conto di una di tali persone o entità di cui alle lettere a) o b); o
d) qualsiasi armatore o noleggiatore di una nave che sia stata sequestrata o confiscata ai sensi del dell'articolo 18 ter, paragrafo 1, o cancellata dal registro ai sensi dell'articolo 18 ter, paragrafo 3, o elencata nell'allegato VI.
Art. 32 bis
Le misure imposte dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) e 2397 (2017) se impediscono in qualsiasi modo le attività delle missioni diplomatiche o consolare nella RPDC a norma delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari.
Art. 33
1. Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I e IV sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o dal comitato delle sanzioni.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige gli elenchi contenuti negli allegati II, III, V e VI e adotta le relative modifiche.
Art. 34
1. Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inserisca in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato I.
2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 18 ter, paragrafi 4 o 5, all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b), c) o d), o all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) o d), modifica di conseguenza gli allegati II, III, V o VI.
3. Il Consiglio trasmette la sua decisione alla persona o all'entità di cui ai paragrafi 1 e 2, inclusi i motivi dell'inserimento nell'elenco, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.
4. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità.
Art. 35
1. Gli allegati I, II, III, IV, V e VI riportano i motivi dell'inserimento in elenco delle persone, entità e navi forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo agli allegati I e IV.
2. Gli allegati I, II, III, IV, V e VI riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone, entità o navi interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo agli allegati I e IV. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I riporta inoltre la data della designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni.
Art. 36
1. La presente decisione è riesaminata e, se necessario, modificata, in particolare per quanto attiene alle categorie di persone, entità o prodotti o ulteriori persone, entità o prodotti da includere nell'ambito delle misure restrittive ovvero in conformità delle pertinenti UNSCR.
2. Le misure di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 4 e 5, all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono riesaminate a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi nei confronti delle persone e delle entità interessate se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, che le condizioni per la loro applicazione non sono più soddisfatte.
3. L’esenzione di cui all'articolo 27, paragrafo 8, per quanto riguarda l'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e l'articolo 27, paragrafo 2, nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) e d), è riesaminata a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi.
Art. 36 bis
In deroga alle misure imposte dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), purché il comitato delle sanzioni abbia accertato che la deroga è necessaria per agevolare il lavoro delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile della RPDC o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle UNSCR, l'autorità competente di uno Stato membro concede l'autorizzazione necessaria.
Art. 37
La decisione 2013/183/PESC è abrogata.
Art. 38
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2016 Per il Consiglio Il presidente A.G. Koenders