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Decisione (UE) 2016/1022 del Consiglio del 17 giugno 2016 che abroga la decisione 2010/401/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Cipro

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

Il 13 luglio 2010, con decisione 2010/401/UE del Consiglio1, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che a Cipro esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che, stando ai dati notificati dalle autorità cipriote nell'aprile 2010, nel 2009 il disavanzo pubblico di Cipro ha raggiunto il 6,1 % del PIL, superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato. Si prevedeva che il debito pubblico lordo avrebbe raggiunto il 62 % del PIL nel 2010, superando quindi il valore di riferimento del 60 % del PIL previsto dal trattato.

Il 13 luglio 2010, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/972, il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, aveva destinato a Cipro una raccomandazione, al fine di porre termine alla situazione di disavanzo pubblico eccessivo entro il 2012. Tale raccomandazione del Consiglio è stata resa pubblica.

Il 27 gennaio 2011, la Commissione ha concluso che, sulla base delle informazioni disponibili in quel momento, Cipro aveva adottato misure che costituivano progressi adeguati verso la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato dal Consiglio. L'11 gennaio 2012, la Commissione ha confermato nuovamente che Cipro aveva adottato misure efficaci verso una correzione tempestiva e duratura del disavanzo eccessivo.

Le autorità cipriote hanno chiesto assistenza finanziaria all'Unione, agli Stati membri la cui moneta è l'euro e al Fondo monetario internazionale (FMI) per favorire il ritorno dell'economia di Cipro a una crescita sostenibile. Il 25 aprile 2013, il Consiglio ha adottato la decisione 2013/236/UE3, destinata a Cipro, riguardante misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile. Parallelamente, il Meccanismo europeo di stabilità (MES) ha concesso a Cipro uno strumento di assistenza finanziaria. In tale contesto, il 26 aprile 2013 le autorità cipriote e la Commissione, per conto del MES, hanno firmato un memorandum d'intesa sulle condizioni specifiche di politica economica.

Il 16 maggio 2013, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio ha concluso che Cipro aveva adottato misure efficaci ma che si erano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione della raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010. Il Consiglio ha pertanto concluso, su raccomandazione della Commissione, che sussistevano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97 e ha adottato una nuova raccomandazione destinata a Cipro, a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2016.

Il 6 settembre 2013, la Commissione ha concluso che Cipro aveva adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2016, come raccomandato dal Consiglio il 16 maggio 2013.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e dell Consiglio4, Cipro è stata esonerata dall'obbligo di presentare relazioni distinte nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi e ha invece presentato relazioni nell'ambito del suo programma di aggiustamento macroeconomico.

Nel marzo 2016 Cipro è uscita dal suo programma di aggiustamento macroeconomico triennale, che comprendeva l'attuazione di un ambizioso programma di riforme e ha contribuito a garantire la stabilità finanziaria, a migliorare le finanze pubbliche e a ripristinare una crescita economica sostenibile.

A norma dell'articolo 4 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato dell'Unione europea e al TFUE, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri devono notificare due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento CE) n. 479/2009 del Consiglio5.

Il Consiglio deve adottare una decisione per abrogare una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati notificati. Inoltre, una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento previsto dal trattato del 3 % del PIL nel periodo oggetto delle previsioni6.

Sulla base dei dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009, a seguito dei dati notificati da Cipro nell'aprile 2016, il programma di stabilità 2016 e le previsioni di primavera 2016 della Commissione giustificano le conclusioni seguenti.

Nel 2015 il disavanzo pubblico è stato pari all'1 % del PIL, portando il disavanzo al di sotto del valore di riferimento previsto dal trattato del 3 % del PIL, con un anno di anticipo rispetto al termine fissato dal Consiglio. Questo miglioramento è dovuto all'impegno profuso per risanare il bilancio e alla progressiva attenuazione degli effetti una tantum delle misure volte a stabilizzare il settore finanziario sul disavanzo del 2014.

Il programma di stabilità 2016 presentato dal governo cipriota il 13 maggio 2016 prevede un disavanzo pubblico pari allo 0,4 % del PIL nel 2016 e allo 0,5 % del PIL nel 2017. Le previsioni di primavera 2016 della Commissione prospettano, a politiche invariate, un saldo nominale di – 0,4 % del PIL nel 2016 e dello 0 % del PIL nel 2017. Pertanto, nel periodo oggetto della previsione il disavanzo dovrebbe attestarsi a livelli inferiori al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato.

Secondo la Commissione, il saldo strutturale, ossia il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, è migliorato del 6,6 % del PIL nel periodo 2013-2015.

Il rapporto debito pubblico lordo/PIL è salito al 108,9 % nel 2015 rispetto al 102,5 % del 2013 a seguito del sostegno pubblico concesso al settore finanziario e della contrazione del PIL nominale. Secondo le previsioni di primavera 2016 della Commissione, il debito pubblico lordo dovrebbe rimanere stabile nel 2016 per poi scendere al 105,4 % del PIL nel 2017, soprattutto a causa dell'aumento del PIL nominale.

A partire dal 2016, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, Cipro è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe assicurare il rispetto sia con del suo obiettivo a medio termine, compreso il rispetto del parametro di riferimento per la spesa, e compiere sufficienti progressi verso il rispetto del criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97. In tale contesto, si prevede che nel 2016 Cipro rispetti il suo obiettivo a medio termine, mentre per il 2017 si prospetta una qualche deviazione. Il saldo strutturale di Cipro dovrebbe registrare un deterioramento superiore a quanto consentito dalla regola del debito transitoria. Nel 2017 saranno necessarie ulteriori misure.

A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.

Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo di Cipro sia stato corretto e che la decisione 2010/401/UE debba pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo a Cipro è stata corretta.

Art. 2

La decisione 2010/401/UE è abrogata.

Art. 3

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2016 Per il Consiglio Il presidente J.R.V.A. Dijsselbloem