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Decisione di esecuzione (UE) 2016/1109 della Commissione del 6 luglio 2016 relativa a una richiesta di deroga presentata dall'Italia in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità [notificata con il numero C(2016) 4137] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità1, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

Scopo della direttiva 98/41/CE è migliorare il livello di sicurezza e accrescere le possibilità di salvataggio dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri e garantire una gestione più efficace delle operazioni di ricerca e salvataggio nonché delle altre conseguenze di eventuali incidenti.

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/41/CE prescrive che siano rilevate determinate informazioni per ogni nave da passeggeri che effettua viaggi di distanza superiore a venti miglia da un qualunque porto di uscita situato in uno Stato membro.

L'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE consente agli Stati membri di chiedere alla Commissione di derogare a tale requisito.

Con lettera del 3 marzo 2015 la Repubblica italiana ha trasmesso alla Commissione una richiesta di derogare al requisito di rilevare le informazioni relative alle persone a bordo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/41/CE per quanto riguarda tutte le navi da passeggeri che viaggiano sulle seguenti rotte: a) Termoli — isole Tremiti e viceversa; b) Terracina — Ponza e viceversa e c) Ponza — Ventotene e viceversa.

Al fine di poter valutare la richiesta, il 4 giugno 2015 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla Repubblica italiana, che ha trasmesso la sua risposta il 10 novembre 2015.

Il 31 marzo 2016 la Repubblica italiana ha modificato la portata della richiesta di deroga in merito ad alcune esenzioni per determinate categorie di persone a bordo il cui numero dovrà essere rilevato.

La Commissione, assistita dall'EMSA, ha valutato la richiesta di deroga in base alle informazioni a sua disposizione.

La Repubblica italiana ha fornito le seguenti informazioni: 1) sulle rotte individuate la probabilità annua che l'onda significativa superi l'altezza di due metri è inferiore al 10 %; 2) le navi cui si applicherebbe la deroga effettuano servizi regolari; 3) i viaggi non superano trenta miglia dal punto di partenza; 4) nei tratti di mare dove operano le navi da passeggeri esistono sistemi costieri di orientamento della navigazione e previsioni meteorologiche affidabili, nonché strutture di ricerca e salvataggio permanenti della guardia costiera italiana; 5) mancano un'infrastruttura di supporto e strutture portuali adeguate per registrare le informazioni sui passeggeri in modo compatibile con l'orario dei viaggi e con la sincronizzazione con il trasporto via terra; 6) la richiesta di deroga si applicherebbe a tutti gli operatori che viaggiano sulle rotte indicate; e 7) la deroga non si applicherebbe alla rilevazione di informazioni in merito al numero di neonati a bordo e, se richiesto dal passeggero, alla necessità di assistenza in caso di emergenza.

L'esito finale della valutazione dimostra che sono soddisfatte tutte le condizioni necessarie per l'approvazione della deroga.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. È approvata la richiesta di deroga presentata dalla Repubblica italiana a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE in merito alla rilevazione delle informazioni relative alle persone a bordo per ogni nave da passeggeri che effettua un servizio regolare sulle seguenti rotte: Termoli — isole Tremiti e viceversa, Terracina — Ponza e viceversa, Ponza — Ventotene e viceversa.

2. La deroga di cui al paragrafo 1 non si applica alla rilevazione di informazioni in merito al numero di neonati a bordo e, se richiesto dal passeggero, alla necessità di assistenza in caso di emergenza.

Art. 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2016 Per la Commissione Violeta Bulc Membro della Commissione