Decisione (UE) 2016/1112 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,
Le relazioni tra l'Unione europea («Unione») e la Repubblica tunisina («Tunisia») si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato (PEV). Il 17 luglio 1995 la Tunisia è stato il primo paese mediterraneo a firmare un accordo di associazione2 con l'Unione che è entrato in vigore il 1o marzo 1998. In virtù di tale accordo, nel 2008 la Tunisia ha completato lo smantellamento dei dazi tariffari sui prodotti industriali, divenendo così il primo paese mediterraneo a instaurare una zona di libero scambio con l'Unione. Il dialogo politico bilaterale e la cooperazione economica si sono sviluppate ulteriormente nell'ambito dei piani d'azione della PEV, il più recente dei quali copre il periodo 2013-2017.
Dopo la rivoluzione e la destituzione, il 14 gennaio 2011, del presidente Ben Ali, il 23 ottobre 2011 si sono tenute in Tunisia le prime elezioni libere e democratiche. Nel gennaio 2014 è stata adottata la nuova costituzione e nell'ultimo trimestre del 2014 si sono tenute le elezioni parlamentari e presidenziali, mentre i principali attori politici hanno concertato i loro sforzi per portare avanti riforme volte a creare un sistema pienamente democratico.
Parallelamente a questo processo di transizione politica, l'economia tunisina ha subito gli effetti negativi generati dalle persistenti turbolenze interne, dall'instabilità regionale (in particolare l'impatto del conflitto in Libia) e da un contesto internazionale debole (soprattutto nell'Unione, il principale partner commerciale della Tunisia). Tali sviluppi sfavorevoli hanno indebolito in modo sostanziale la crescita economica, le finanze pubbliche e la bilancia dei pagamenti.
Dal 2011, a seguito dei cambiamenti politici in Tunisia, l'Unione si è impegnata esplicitamente a sostenere la Tunisia nel processo di riforme economiche e politiche. Ha aumentato il sostegno finanziario alla Tunisia rafforzando la cooperazione in vari settori fra cui la società civile, il sistema elettorale, la sicurezza, lo sviluppo regionale e le riforme sociali ed economiche. L'Unione ha inoltre offerto al paese la possibilità di concludere un accordo di libero scambio globale e approfondito, i cui negoziati sono stati avviati nell'ottobre 2014.
In questo difficile contesto economico e finanziario, le autorità tunisine e il Fondo monetario internazionale (FMI) hanno stipulato nell'aprile 2013 un accordo stand-by non cautelare di durata triennale per un importo pari a 1146 milioni di DSP (diritti speciali di prelievo) a sostegno del programma di riforma e aggiustamento economico della Tunisia, programma poi esteso fino alla fine del 2015. In totale, nel quadro del programma dell'FMI sono stati concessi 1500 milioni di USD a seguito di sei valutazioni complete del programma.
Nell'agosto del 2013 la Tunisia ha chiesto all'Unione un'assistenza macrofinanziaria supplementare. In risposta, nel maggio del 2014 l'Unione ha adottato una decisione che concedeva un'assistenza macrofinanziaria di 300 milioni di EUR sotto forma di prestiti (AMF-I)3. Il protocollo d'intesa che definisce le condizioni relative all'AFM-I è entrato in vigore il 4 marzo 2015. Dopo l'attuazione delle misure di politica concordate, il 7 maggio 2015 è stata erogata la prima rata dell'AFM-I e il 1o dicembre 2015 la seconda.
L'Unione ha messo a disposizione 524 milioni di EUR in sovvenzioni per il periodo 2011-2015 nell'ambito del programma di cooperazione ordinaria a sostegno dell'agenda di riforme economiche e politiche della Tunisia. Inoltre, nel periodo 2011-2013 sono stati stanziati alla Tunisia 155 milioni di EUR nell'ambito del programma «Sostegno al partenariato, alle riforme e alla crescita inclusiva» (SPRING) e, nel periodo 2014-2015, sono stati stanziati 122 milioni di EUR nell'ambito del programma «Umbrella». Inoltre, dal 2011 la Banca europea per gli investimenti ha erogato prestiti per un importo di 1338 milioni di EUR.
Nel 2015, l'economia tunisina è stata segnata in modo particolare da vari attentati terroristici che hanno preso di mira attività economiche chiave come il turismo e i trasporti, e volti a ostacolare il consolidamento della transizione politica. Tali attentati hanno avuto ripercussioni negative sulla ripresa economica che iniziava a profilarsi in Tunisia. Insieme al persistere dell'instabilità nella regione (segnata anche dalla ripresa del conflitto libico), in un contesto economico europeo e mondiale ancora debole, tali eventi hanno ulteriormente indebolito la già fragile bilancia dei pagamenti e i conti pubblici. Ciò ha portato a gravi disavanzi di bilancio e di finanziamento estero.
In questo difficile contesto, l'Unione ha ribadito il proprio impegno a sostenere la Tunisia nel processo di riforme economiche e politiche. In particolare, tale impegno è stato espresso nelle conclusioni della riunione del Consiglio di associazione UE-Tunisia che si è tenuta nel marzo 2015 nonché nelle conclusioni del Consiglio del 20 luglio 2015 svoltosi dopo l'attentato terroristico presso Sousse del giugno 2015. Il sostegno politico ed economico dell'Unione al processo di riforme della Tunisia è conforme alla politica dell'Unione nella regione del Mediterraneo meridionale, stabilita nell'ambito della PEV.
A seguito del deterioramento della situazione economica e finanziaria del paese, l'FMI e la Tunisia hanno avviato discussioni in vista di un nuovo accordo per un importo più elevato, che potrebbe assumere la forma di un meccanismo di finanziamento ampliato («programma dell'FMI»), tale da coprire un periodo di quattro anni a partire dalla primavera del 2016. Il nuovo programma dell'FMI consentirebbe di alleviare le difficoltà a breve termine a livello della bilancia dei pagamenti, incoraggiando allo stesso tempo l'attuazione di misure vigorose di risanamento.
Visto l'aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche, nell'agosto 2015 la Tunisia ha chiesto all'Unione la concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare.
La Tunisia, in quanto paese coperto dalla PEV, dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.
L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, destinato a coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni del beneficiario e che dovrebbe sostenere l'attuazione di un programma politico composto da misure di risanamento e di riforma strutturale vigorose e immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti.
Dato che la bilancia dei pagamenti tunisina presenta ancora un ingente disavanzo finanziario residuo con l'estero, superiore alle risorse fornite dall'FMI e da altre istituzioni multilaterali, l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione da fornire alla Tunisia è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali, una risposta adeguata alla richiesta del paese di sostenere la stabilizzazione economica congiuntamente al programma dell'FMI. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione andrebbe a sostenere la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell'accordo finanziario con l'FMI.
L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe promuovere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna della Tunisia, contribuendo così allo sviluppo economico e sociale del paese.
La determinazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione si basa su una valutazione quantitativa completa del fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Tunisia e tiene conto della capacità del paese di autofinanziarsi con risorse proprie, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse fornite dall'FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell'importo dell'assistenza tiene anche conto dei previsti contributi finanziari dei donatori multilaterali e della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori, nonché della preesistente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell'Unione in Tunisia e del valore aggiunto dell'intervento complessivo dell'Unione.
La Commissione dovrebbe garantire che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali, gli obiettivi e le misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e con le altre politiche pertinenti dell'Unione.
L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione nei confronti della Tunisia. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza.
È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sostenga l'impegno della Tunisia nei confronti dei valori condivisi con l'Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.
È opportuno subordinare la concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla condizione preliminare del rispetto, da parte della Tunisia, di meccanismi democratici effettivi, compresi il pluralismo parlamentare, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. Inoltre, è opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Tunisia e promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile ed inclusiva, la creazione di posti di lavoro e il risanamento di bilancio. Il rispetto delle precondizioni e il conseguimento di tali obiettivi dovrebbero essere oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna.
Per assicurare una tutela efficiente degli interessi finanziari dell'Unione legati all'assistenza macrofinanziaria da parte di quest'ultima, la Tunisia dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza. Inoltre, è opportuno prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti.
L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto autorità di bilancio.
Gli importi delle dotazioni richieste per l'assistenza macrofinanziaria dovrebbero essere coerenti con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.
È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l'attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente decisione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio4.
L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da stabilire in un protocollo d'intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità tunisine sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerato l'impatto potenzialmente rilevante di un'assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d'esame per le operazioni al di sopra di tale soglia. In considerazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Tunisia, si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame per l'adozione del protocollo d'intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento dell'assistenza,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. L'Unione mette a disposizione della Tunisia un'assistenza macrofinanziaria («assistenza macrofinanziaria dell'Unione») per un importo massimo di 500 milioni di EUR al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma di riforme sostanziali nel paese. L'assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti tunisina rilevato dal programma dell'FMI.
2. L'intero importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogato alla Tunisia in forma di prestiti. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito, per conto dell'Unione, i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari e a prestarli alla Tunisia. La durata massima dei prestiti è in media di quindici anni.
3. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese conclusi tra l'FMI e la Tunisia e ai principi e agli obiettivi fondamentali delle riforme economiche stabiliti nell'accordo di associazione UE-Tunisia. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a dette istituzioni.
4. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
5. Qualora il fabbisogno di finanziamento della Tunisia diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la cancella.
Art. 2
1. La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata alla precondizione del rispetto, da parte della Tunisia, di meccanismi democratici effettivi, compresi il pluralismo parlamentare, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani.
2. La Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna monitorano il rispetto della precondizione di cui al paragrafo 1 durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio5.
Art. 3
1. La Commissione concorda con le autorità tunisine, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, condizioni di politica economica e condizioni finanziarie chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, da stabilire in un protocollo d'intesa («protocollo d'intesa»). Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa sono coerenti con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dalla Tunisia con il sostegno dell'FMI.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Tunisia, anche ai fini del ricorso all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità della politica esterna dell'Unione. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione.
3. Le condizioni finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e le autorità tunisine.
4. La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, continuino ad essere soddisfatte, appurando anche se le politiche economiche della Tunisia siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.
Art. 4
1. Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in tre rate. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.
2. Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio6.
3.
La Commissione decide di versare le rate purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
a) la precondizione di cui all'articolo 2;
b) la realizzazione costantemente soddisfacente di un programma strategico che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l'FMI; e
c) l'attuazione soddisfacente, secondo un calendario specifico, delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa.
Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata. In linea di massima, il versamento della terza rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della seconda rata.
4. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, non siano costantemente soddisfatte, la Commissione sospende o cancella temporaneamente l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni di tale sospensione o cancellazione.
5. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca centrale di Tunisia. Alle condizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al ministero delle finanze della Tunisia come beneficiario finale.
Art. 5
1. Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti relative all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano a carico dell'Unione cambiamenti di scadenza, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali.
2. Se le circostanze lo consentono e qualora la Tunisia ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie per garantire che una clausola di rimborso anticipato sia inserita nelle condizioni di prestito e che a questa clausola corrisponda una clausola analoga nelle condizioni per le operazioni di assunzione di prestiti.
3. Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sul prestito e la Tunisia ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere a un rifinanziamento della totalità o di parte dei suoi prestiti iniziali o ad una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della durata dei prestiti in questione, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
4. Tutte le spese sostenute dall'Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Tunisia.
5. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Art. 6
1. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio7 e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione8.
2. L'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è soggetta a gestione diretta.
3. L'accordo di prestito di cui all'articolo 3, paragrafo 3, contiene disposizioni:
a) che assicurano che la Tunisia verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione siano stati utilizzati correttamente, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che siano stati oggetto di appropriazione indebita;
b) che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio9, al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio10 e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio11;
c) che autorizzano espressamente la Commissione, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode o i suoi rappresentanti, a effettuare controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco;
d) che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, comprese le verifiche contabili documentali e in loco, come le valutazioni operative;
e) che garantiscano che l'Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Tunisia è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
4. Prima dell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione la Commissione analizza, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Tunisia che sono pertinenti ai fini dell'assistenza.
Art. 7
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Art. 8
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione di tale attuazione. La relazione:
a) esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione;
b) valuta la situazione economica e le prospettive della Tunisia, nonché i progressi ottenuti nell'attuazione delle misure di politica di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
c) indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Tunisia in corso e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.
2. Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.
Art. 9
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 6 luglio 2016 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente I. Korčok