Decisione (UE) 2016/1145 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, presentata dal Belgio)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/20061, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,
visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria2, in particolare il punto 13,
vista la proposta della Commissione europea,
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio3.
Il 17 dicembre 2015 il Belgio ha presentato la domanda EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery per un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero effettuati nel settore economico classificato alla divisione 28 della NACE Rev. 2 (Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.) nella regione di livello NUTS 2 di Hainaut (BE32) in Belgio. Essa è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG, a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, il Belgio ha deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG anche a 300 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET).
A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la domanda del Belgio è considerata ricevibile, in quanto gli esuberi hanno un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale, regionale e nazionale.
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1824041 EUR in relazione alla domanda presentata del Belgio.
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 1824041 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 6 luglio 2016.
Fatto a Strasburgo, il 6 luglio 2016 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente I. Korčok