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Decisione (UE) 2016/1315 del Consiglio del 18 luglio 2016 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito ad una modifica temporanea del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa quale risposta in favore dei rifugiati che fuggono dal conflitto in Siria

Testo vigente

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra1 («accordo») è entrato in vigore il 1o maggio 2002. A norma dell'articolo 89 dell'accordo, è stato istituito un consiglio di associazione, incaricato di esaminare qualsiasi questione importante inerente all'accordo o ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

A norma dell'articolo 92 dell'accordo, è stato istituito un comitato di associazione, responsabile dell'attuazione dell'accordo e a cui il consiglio di associazione può delegare la totalità o una parte delle proprie competenze.

A norma dell'articolo 94, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di associazione deve essere competente ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché nei settori per i quali il consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze.

A norma dell'articolo 2 della decisione 2002/357/CE, CECA del Consiglio e della Commissione2, la posizione che l'Unione deve adottare in sede di comitato di associazione deve essere stabilita dal Consiglio su proposta della Commissione.

A norma dell'articolo 39 del protocollo n. 3 dell'accordo, modificato dalla decisione n. 1/2006 del consiglio di associazione UE-Giordania3, il comitato di associazione può decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo.

Il Regno hascemita di Giordania («Giordania») ha presentato alla comunità internazionale proposte per un approccio olistico al fine di dare una risposta economica alla crisi dei rifugiati siriani.

Nel quadro della conferenza internazionale sul sostegno alla Siria e alla regione, tenutasi a Londra il 4 febbraio 2016, la Giordania ha dichiarato la sua intenzione di permettere ai rifugiati siriani di partecipare al mercato del lavoro formale nel paese e ha stabilito una serie di azioni che avrebbe intrapreso a tal fine, in particolare con l'obiettivo di creare approssimativamente 200000 opportunità di impiego per i rifugiati siriani.

In relazione a tale iniziativa, il 12 dicembre 2015 la Giordania ha richiesto un allentamento temporaneo delle norme di origine nell'ambito dell'accordo, al fine di rafforzare le esportazioni giordane nell'Unione e di creare ulteriori opportunità di impiego, in particolare per i rifugiati siriani.

A seguito dell'esame della richiesta della Giordania il Consiglio, a nome dell'Unione, ritiene giustificato approvare ulteriori norme di origine che, alle condizioni specificate nell'allegato del progetto di decisione del comitato di associazione allegato alla presente decisione («progetto di decisione del comitato di associazione»), in particolare per quanto riguarda i pertinenti prodotti e zone di produzione e la creazione di posti di lavoro aggiuntivi per i rifugiati siriani, dovrebbero essere rese disponibili in alternativa a quelle di cui all'allegato II del protocollo n. 3 dell'accordo per le esportazioni dalla Giordania e dovrebbero essere le stesse che l'Unione applica alle importazioni dai paesi meno avanzati nel quadro del sistema di preferenze generalizzate/iniziativa «tutto tranne le armi».

L'allegato del progetto di decisione del comitato di associazione dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2026 ed è opportuno effettuare una revisione intermedia per consentire alle parti di realizzare adeguamenti mediante una decisione del comitato di associazione, se necessario.

Il conseguimento da parte della Giordania del suo obiettivo di creare circa 200000 opportunità di impiego per i rifugiati siriani rappresenterebbe una tappa significativa anche per l'attuazione del progetto di decisione del comitato di associazione. Di conseguenza, una volta raggiunto tale obiettivo, l'Unione e la Giordania prenderanno in considerazione l'ulteriore semplificazione delle condizioni per i produttori in Giordania al fine di beneficiare della decisione del comitato di associazione.

L'applicazione dell'allegato della decisione del comitato di associazione dovrebbe essere corredata di un adeguato monitoraggio e di obblighi di rendicontazione periodica e dovrebbe essere possibile sospendere l'applicazione dell'allegato della decisione del comitato di associazione se le condizioni per la relativa applicazione non sono più soddisfatte o qualora siano soddisfatte le condizioni per l'istituzione di misure di salvaguardia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione UE-Giordania, istituito a norma dell'articolo 92 dell'accordo, in merito alla modifica temporanea del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, si basa sul progetto di decisione di tale comitato di associazione, accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato di associazione possono concordare modifiche tecniche minori del progetto di decisione del comitato di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 2

Una volta adottata, la decisione del comitato di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini