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Decisione (UE) 2016/1352 del Consiglio del 4 agosto 2016 relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso l'Agenzia europea per la difesa e che abroga la decisione 2004/677/CE

Testo vigente

Art. 10 Fine del distacco

1. Fatto salvo il paragrafo 2, si può porre fine al distacco su domanda dell'Agenzia o del datore di lavoro dell'END con preavviso di tre mesi, o su domanda dell'END, con lo stesso preavviso e su riserva dell'accordo del datore di lavoro e dell'Agenzia.

2. In talune circostanze eccezionali, il distacco può essere concluso senza preavviso:

  1. a) dal datore di lavoro dell'END, qualora gli interessi essenziali del datore di lavoro lo richiedano;

  2. b) per accordo reciproco tra l'Agenzia e il datore di lavoro, su domanda rivolta dall'END alle due parti, qualora gli interessi essenziali, personali o professionali dell'END lo richiedano;

  3. c) dall'Agenzia, in caso di grave inadempienza degli obblighi stabiliti dalla presente decisione da parte dell'END. L'Agenzia conferisce con la Rappresentanza permanente o la Missione dello Stato interessato e al fine della propria decisione tiene in considerazione le eventuali osservazioni ricevute;

  4. d) dall'Agenzia, in caso di cessazione o cambiamento della posizione amministrativa dell'END quale funzionario permanente o agente contrattuale del datore di lavoro. All'END è data precedentemente la possibilità di presentare osservazioni.

3. Qualora venga posta fine al distacco in virtù del paragrafo 2, lettera c), l'Agenzia ne consulta immediatamente il datore di lavoro e la rappresentanza permanente o missione dello Stato interessato.

Capo II. Condizioni di lavoro

Art. 11 Sicurezza sociale

1. Precedentemente all'inizio del distacco il datore di lavoro certifica all'Agenzia che l'esperto nazionale rimane soggetto, per tutto il periodo del distacco, alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile all'amministrazione pubblica nazionale oppure all'organizzazione o entità da cui dipende. A tal fine, l'amministrazione pubblica pertinente fornisce all'Agenzia l'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («documento portatile A1»). L'organizzazione o entità fornisce all'END un certificato equivalente al documento portatile A1 e dimostra che la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile prevede il rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero.

2. Dal giorno in cui inizia il periodo di distacco l'END è coperto dall'Agenzia contro i rischi di infortunio. L'Agenzia fornisce all'END una copia delle disposizioni applicabili il giorno in cui l'END si presenta al direttore esecutivo dell'Agenzia per espletare le formalità amministrative connesse al distacco.

3. Quando, nel quadro di una missione alla quale l'END partecipa in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 29, sia necessaria un'assicurazione supplementare o specifica, le relative spese sono a carico dell'Agenzia o dell'amministrazione nazionale d'origine nel caso di un END senza spese e di ENFP, previa consultazione dello Stato membro interessato in relazione alla missione.

Art. 12 Orario di lavoro

1. L'END è soggetto alle norme in vigore presso l'Agenzia in materia di orario di lavoro, in funzione delle esigenze del posto cui è assegnato presso l'Agenzia.

2. Per tutta la durata del distacco, l'esperto nazionale lavora a tempo pieno. Su richiesta debitamente giustificata di un direttore, previo ottenimento dell'accordo del datore di lavoro e compatibilmente con gli interessi dell'Agenzia, l'Agenzia può autorizzare un END a lavorare a tempo parziale.

3. In caso di autorizzazione al tempo parziale, l'END presta servizio almeno per la metà della durata normale del tempo di lavoro.

Art. 13 Assenza per malattia o infortunio

1. In caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, l'END avverte tempestivamente il superiore gerarchico, indicando il proprio attuale recapito. L'END è tenuto a presentare un certificato medico per ogni assenza superiore a tre giorni consecutivi e può essere sottoposto a un controllo medico organizzato dall'Agenzia.

2. Se le assenze per malattia o infortunio di durata non superiore a tre giorni superano, nell'arco di 12 mesi, un totale di 12 giorni, l'END è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia o incidente.

3. Se un'assenza per malattia o infortunio è superiore a un mese o al periodo di servizio prestato dall'END, prendendo in considerazione unicamente il più lungo di tali due periodi, le indennità previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, vengono automaticamente sospese. Il presente paragrafo non si applica in caso di malattia connessa a una gravidanza. L'assenza per malattia o infortunio non può essere prorogata oltre la durata del distacco dell'interessato.

4. Tuttavia, nel caso in cui sia vittima di un infortunio connesso al suo lavoro e verificatosi durante il periodo di distacco, l'END continua a ricevere per intero le indennità di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, per tutto il periodo in cui è inabile al lavoro e fino al termine del distacco.

Art. 14 Congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi

1. Fatte salve specifiche disposizioni della presente decisione, l'END è soggetto alle norme in vigore presso l'Agenzia in materia di congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi.

2. Il congedo è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'unità a cui l'END è assegnato.

3. Su richiesta debitamente motivata del datore di lavoro, l'Agenzia può concedere fino a un massimo di due giorni di congedo speciale per ogni periodo di dodici mesi. Le richieste sono esaminate caso per caso.

4. I giorni di congedo annuale non fruiti al termine del periodo di distacco non possono essere in alcun modo recuperati.

5. All'END il cui distacco sia di durata inferiore a sei mesi può essere accordato, previa sua richiesta motivata, un congedo speciale su decisione del direttore esecutivo dell'Agenzia. Tale congedo speciale non può essere superiore a tre giorni per l'intero periodo di distacco. Prima di accordare tale congedo, il direttore interessato procede ad una consultazione preventiva con l'unità delle Risorse umane dell'Agenzia.

Art. 15 Congedo speciale per motivi di formazione

In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, all'END il cui periodo di distacco è pari o superiore a sei mesi l'Agenzia può concedere un congedo speciale supplementare per motivi di formazione da parte del datore di lavoro, su richiesta debitamente motivata di quest'ultimo in vista della reintegrazione dell'END.

Art. 16 Congedo di maternità e paternità

1. L'END è soggetto alle norme in vigore presso l'Agenzia in materia di congedo di maternità e paternità.

2. Qualora la legislazione nazionale applicabile al datore di lavoro preveda un congedo di maternità più lungo, su richiesta dell'END e previo accordo del datore di lavoro, il distacco viene sospeso per un periodo equivalente alla differenza tra questo congedo e quello concesso dall'Agenzia. In tal caso, un periodo equivalente al periodo di sospensione può essere aggiunto al termine del distacco se l'interesse dell'Agenzia lo giustifica.

3. In deroga al paragrafo 1, l'END può chiedere una sospensione del distacco di durata pari all'intero periodo concesso per il congedo di maternità, previo accordo del datore di lavoro. In tal caso, un periodo equivalente al periodo di sospensione può essere aggiunto al termine del distacco se l'interesse dell'Agenzia lo giustifica.

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano anche in caso di adozione.

5. In caso di allattamento, l'END nazionale può ottenere su sua richiesta, corredata da un certificato medico attestante il fatto, un congedo speciale di una durata massima di quattro settimane a decorrere dal termine del congedo di maternità; durante tale periodo l'END beneficia delle indennità di cui all'articolo 19.

Art. 17 Gestione e controllo

La gestione e il controllo dell'orario di lavoro e delle assenze sono assicurati, in conformità delle norme e procedure in vigore presso l'Agenzia, dall'unità delle Risorse umane e dalla direzione o unità a cui l'END è assegnato.

Capo III. Indennità e spese

Art. 18 Calcolo delle indennità e delle spese di viaggio

1. Ai fini della presente decisione, il luogo di assunzione, di distacco e di ritorno dell'END sono determinati dall'Agenzia in termini di posizione geografica di detti luoghi, basandosi su latitudine e longitudine, e calcolati dall'unità delle Risorse umane.

2.

Ai fini della presente decisione:

  1. a) il luogo di assunzione è il luogo in cui l'END esercitava le sue funzioni per il suo datore di lavoro prima del distacco;

  2. b) la sede di distacco è Bruxelles;

  3. c) il luogo di ritorno è il luogo in cui l'END eserciterà la sua attività principale dopo la fine del distacco.

Il luogo di assunzione è stabilito nello scambio di lettere di cui all'articolo 4.

3. Ai fini del presente articolo le circostanze derivanti dal lavoro svolto dagli END per uno Stato diverso da quello della sede di distacco non vengono prese in considerazione.

Art. 19 Indennità

1. L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità di soggiorno giornaliera in base agli stessi criteri dell'indennità di dislocazione per agenti temporanei di cui all'articolo 4 dell'allegato IV dello statuto dell'Agenzia. Se tali criteri sono soddisfatti, l'indennità di soggiorno giornaliera è pari a 128,67 EUR. In caso contrario è pari a 32,18 EUR. Essa à equivalente all'indennità corrisposta ad un esperto nazionale distaccato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

2. L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità mensile supplementare conformemente alla seguente tabella:

Distanza geografica tra il luogo di assunzione e la sede di distacco (in km)Importo in EUR
0-1500,00
> 15082,70
> 300147,03
> 500238,95
> 800385,98
> 1300606,55
> 2000726,04

3. Le indennità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono destinate a coprire anche le spese sostenute per il trasloco degli END ed eventuali spese di viaggio annuali sostenute nel corso del periodo di distacco. Esse sono versate anche per i periodi di missione, congedo annuale, congedo di maternità, paternità o di adozione, congedo speciale, nonché per i giorni festivi ufficiali dell'Agenzia, fatti salvi gli articoli 14, 15 e 16. In caso di autorizzazione al tempo parziale, l'END ha diritto a indennità ridotte su base proporzionale.

4. Al momento in cui inizia il periodo di distacco, l'END ha diritto al versamento — tramite anticipo — di un importo pari a 75 giorni di indennità di soggiorno. Tale versamento comporta l'estinzione di qualsivoglia diritto ad ulteriori indennità a titolo del periodo cui corrisponde. In caso di cessazione definitiva del distacco presso l'Agenzia prima dello scadere del periodo considerato per il calcolo dell'anticipo, la frazione dell'importo di tale versamento corrispondente al periodo rimanente è soggetta a ripetizione dell'indebito.

5. In occasione dello scambio di lettere di cui all'articolo 4, il datore di lavoro informa l'Agenzia in merito ad eventuali indennità percepite dall'END analoghe a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli importi di tali indennità vengono detratti dalle corrispondenti indennità versate dall'Agenzia all'END.

6. L'aggiornamento delle retribuzioni e indennità adottato in applicazione dell'articolo 60 dello statuto dell'Agenzia si applica automaticamente alle indennità mensili e di soggiorno nel mese successivo alla sua adozione, senza effetto retroattivo. In caso di adeguamento, i nuovi importi sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 20 Spese di viaggio

1. All'inizio del periodo di distacco l'END ha diritto, per se stesso, a un rimborso forfettario delle spese di viaggio.

2. Il rimborso forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra il luogo di assunzione e la sede di distacco. L'indennità chilometrica è determinata conformemente all'articolo 7 dell'allegato IV dello statuto dell'Agenzia.

3. L'END ha diritto, per se stesso, al rimborso delle spese di viaggio verso il luogo di ritorno alla fine del periodo di distacco. In nessun caso potrà essere rimborsato un importo superiore a quello a cui l'END avrebbe avuto diritto se fosse ritornato nel luogo di assunzione.

4. Le spese di viaggio dei familiari dell'END non sono rimborsate.

Art. 21 Missioni e spese di missione

1. L'END può essere inviato in missione.

2. Le spese di missione vengono liquidate conformemente alle disposizioni in vigore presso l'Agenzia.

Art. 22 Formazione

L'END può assistere ai corsi di formazione organizzati dall'Agenzia qualora l'interesse di quest'ultima lo giustifichi. Nell'autorizzare la partecipazione a un corso si tiene conto dell'interesse ragionevole dell'END, con particolare riguardo allo svolgimento della sua carriera professionale successivamente al periodo di distacco.

Art. 23 Disposizioni amministrative

1. L'END è tenuto a presentarsi il primo giorno del suo distacco all'unità delle Risorse umane competente per l'espletamento delle formalità amministrative necessarie. L'assunzione delle funzioni interviene il primo ovvero il sedicesimo giorno del mese.

2. I pagamenti sono effettuati in euro dall'Agenzia.

Capo IV. Esperti distaccati senza spese

Art. 24 Esperti distaccati senza spese

1.

L'esperto nazionale può essere distaccato presso l'Agenzia in qualità di END senza spese durante il periodo di distacco.

Tale distacco non implica per l'Agenzia il pagamento di alcuna indennità o spesa, tranne eventualmente quelle previste all'articolo 25.

2.

Gli articoli 18, 19 e 20 non si applicano agli END senza spese.

Fatto salvo l'articolo 8, l'END senza spese tiene sempre un comportamento consono al fatto di essere distaccato presso l'Agenzia e adeguato alla dignità della sua funzione presso l'Agenzia.

Art. 25 Missioni

1. L'END senza spese che partecipa a missioni al di fuori della sede di distacco ottiene il rimborso conformemente alle norme vigenti per il rimborso delle missioni degli agenti, salve modalità diverse convenute fra l'Agenzia e il datore di lavoro.

2. Se per una data missione l'Agenzia offre agli agenti un'assicurazione speciale per «alto rischio», il beneficio è esteso anche all'END senza spese che partecipa alla medesima missione.

3 L'END senza spese che partecipa ad una missione al di fuori del territorio dell'Unione è sottoposto al regime di sicurezza vigente presso l'Agenzia per tali missioni.

Art. 26

Gli END senza spese non sono inclusi nella tabella dell'organico. Tuttavia, ai fini di trasparenza e informazione, il loro numero è trasmesso al comitato direttivo nell'ambito della relazione annuale del direttore esecutivo.

Capo V. END retribuiti a titolo dei bilanci relativi a progetti o programmi ad hoc

Art. 27

La presente decisione si applica anche agli END le cui indennità sono corrisposte a titolo dei bilanci relativi a progetti o programmi ad hoc dell'Agenzia, di cui agli articoli 19 e 20 della decisione (PESC) 2015/1835 («END ad hoc»).

Art. 28

Gli END ad hoc sono assegnati esclusivamente ai progetti o programmi ad hoc il cui bilancio finanzi le rispettive indennità e spese.

L'assunzione di END ad hoc è soggetta alla previa approvazione dei pertinenti Stati membri contributori, sulla base di una proposta comprensiva del progetto di avviso di posto vacante associato a ciascun incarico, da parte di uno o più Stati membri contributori pertinenti o dell'Agenzia.

Art. 29

Gli END ad hoc non sono inclusi nella tabella dell'organico. Tuttavia, ai fini di trasparenza e informazione, il loro numero è trasmesso al comitato direttivo nell'ambito del rapporto annuale del direttore esecutivo.

Art. 30

I bilanci relativi a progetti o programmi ad hoc che coprono le indennità e spese degli END ad hoc possono essere costituiti da contributi di paesi terzi che partecipano a tali progetti e programmi, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 5 della decisione (PESC) 2015/1835.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, secondo comma, detti contributi non autorizzano i cittadini dei paesi terzi interessati ad essere considerati ammissibili nelle procedure di assunzione di END ad hoc.