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Decisione (UE) 2016/1352 del Consiglio del 4 agosto 2016 relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso l'Agenzia europea per la difesa e che abroga la decisione 2004/677/CE

Testo vigente

Art. 19 Indennità

1. L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità di soggiorno giornaliera in base agli stessi criteri dell'indennità di dislocazione per agenti temporanei di cui all'articolo 4 dell'allegato IV dello statuto dell'Agenzia. Se tali criteri sono soddisfatti, l'indennità di soggiorno giornaliera è pari a 128,67 EUR. In caso contrario è pari a 32,18 EUR. Essa à equivalente all'indennità corrisposta ad un esperto nazionale distaccato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

2. L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità mensile supplementare conformemente alla seguente tabella:

Distanza geografica tra il luogo di assunzione e la sede di distacco (in km)Importo in EUR
0-1500,00
> 15082,70
> 300147,03
> 500238,95
> 800385,98
> 1300606,55
> 2000726,04

3. Le indennità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono destinate a coprire anche le spese sostenute per il trasloco degli END ed eventuali spese di viaggio annuali sostenute nel corso del periodo di distacco. Esse sono versate anche per i periodi di missione, congedo annuale, congedo di maternità, paternità o di adozione, congedo speciale, nonché per i giorni festivi ufficiali dell'Agenzia, fatti salvi gli articoli 14, 15 e 16. In caso di autorizzazione al tempo parziale, l'END ha diritto a indennità ridotte su base proporzionale.

4. Al momento in cui inizia il periodo di distacco, l'END ha diritto al versamento — tramite anticipo — di un importo pari a 75 giorni di indennità di soggiorno. Tale versamento comporta l'estinzione di qualsivoglia diritto ad ulteriori indennità a titolo del periodo cui corrisponde. In caso di cessazione definitiva del distacco presso l'Agenzia prima dello scadere del periodo considerato per il calcolo dell'anticipo, la frazione dell'importo di tale versamento corrispondente al periodo rimanente è soggetta a ripetizione dell'indebito.

5. In occasione dello scambio di lettere di cui all'articolo 4, il datore di lavoro informa l'Agenzia in merito ad eventuali indennità percepite dall'END analoghe a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli importi di tali indennità vengono detratti dalle corrispondenti indennità versate dall'Agenzia all'END.

6. L'aggiornamento delle retribuzioni e indennità adottato in applicazione dell'articolo 60 dello statuto dell'Agenzia si applica automaticamente alle indennità mensili e di soggiorno nel mese successivo alla sua adozione, senza effetto retroattivo. In caso di adeguamento, i nuovi importi sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 20 Spese di viaggio

1. All'inizio del periodo di distacco l'END ha diritto, per se stesso, a un rimborso forfettario delle spese di viaggio.

2. Il rimborso forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra il luogo di assunzione e la sede di distacco. L'indennità chilometrica è determinata conformemente all'articolo 7 dell'allegato IV dello statuto dell'Agenzia.

3. L'END ha diritto, per se stesso, al rimborso delle spese di viaggio verso il luogo di ritorno alla fine del periodo di distacco. In nessun caso potrà essere rimborsato un importo superiore a quello a cui l'END avrebbe avuto diritto se fosse ritornato nel luogo di assunzione.

4. Le spese di viaggio dei familiari dell'END non sono rimborsate.

Art. 21 Missioni e spese di missione

1. L'END può essere inviato in missione.

2. Le spese di missione vengono liquidate conformemente alle disposizioni in vigore presso l'Agenzia.

Art. 22 Formazione

L'END può assistere ai corsi di formazione organizzati dall'Agenzia qualora l'interesse di quest'ultima lo giustifichi. Nell'autorizzare la partecipazione a un corso si tiene conto dell'interesse ragionevole dell'END, con particolare riguardo allo svolgimento della sua carriera professionale successivamente al periodo di distacco.

Art. 23 Disposizioni amministrative

1. L'END è tenuto a presentarsi il primo giorno del suo distacco all'unità delle Risorse umane competente per l'espletamento delle formalità amministrative necessarie. L'assunzione delle funzioni interviene il primo ovvero il sedicesimo giorno del mese.

2. I pagamenti sono effettuati in euro dall'Agenzia.

Capo IV. Esperti distaccati senza spese

Art. 24 Esperti distaccati senza spese

1.

L'esperto nazionale può essere distaccato presso l'Agenzia in qualità di END senza spese durante il periodo di distacco.

Tale distacco non implica per l'Agenzia il pagamento di alcuna indennità o spesa, tranne eventualmente quelle previste all'articolo 25.

2.

Gli articoli 18, 19 e 20 non si applicano agli END senza spese.

Fatto salvo l'articolo 8, l'END senza spese tiene sempre un comportamento consono al fatto di essere distaccato presso l'Agenzia e adeguato alla dignità della sua funzione presso l'Agenzia.

Art. 25 Missioni

1. L'END senza spese che partecipa a missioni al di fuori della sede di distacco ottiene il rimborso conformemente alle norme vigenti per il rimborso delle missioni degli agenti, salve modalità diverse convenute fra l'Agenzia e il datore di lavoro.

2. Se per una data missione l'Agenzia offre agli agenti un'assicurazione speciale per «alto rischio», il beneficio è esteso anche all'END senza spese che partecipa alla medesima missione.

3 L'END senza spese che partecipa ad una missione al di fuori del territorio dell'Unione è sottoposto al regime di sicurezza vigente presso l'Agenzia per tali missioni.

Art. 26

Gli END senza spese non sono inclusi nella tabella dell'organico. Tuttavia, ai fini di trasparenza e informazione, il loro numero è trasmesso al comitato direttivo nell'ambito della relazione annuale del direttore esecutivo.

Capo V. END retribuiti a titolo dei bilanci relativi a progetti o programmi ad hoc

Art. 27

La presente decisione si applica anche agli END le cui indennità sono corrisposte a titolo dei bilanci relativi a progetti o programmi ad hoc dell'Agenzia, di cui agli articoli 19 e 20 della decisione (PESC) 2015/1835 («END ad hoc»).

Art. 28

Gli END ad hoc sono assegnati esclusivamente ai progetti o programmi ad hoc il cui bilancio finanzi le rispettive indennità e spese.

L'assunzione di END ad hoc è soggetta alla previa approvazione dei pertinenti Stati membri contributori, sulla base di una proposta comprensiva del progetto di avviso di posto vacante associato a ciascun incarico, da parte di uno o più Stati membri contributori pertinenti o dell'Agenzia.

Art. 29

Gli END ad hoc non sono inclusi nella tabella dell'organico. Tuttavia, ai fini di trasparenza e informazione, il loro numero è trasmesso al comitato direttivo nell'ambito del rapporto annuale del direttore esecutivo.

Art. 30

I bilanci relativi a progetti o programmi ad hoc che coprono le indennità e spese degli END ad hoc possono essere costituiti da contributi di paesi terzi che partecipano a tali progetti e programmi, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 5 della decisione (PESC) 2015/1835.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, secondo comma, detti contributi non autorizzano i cittadini dei paesi terzi interessati ad essere considerati ammissibili nelle procedure di assunzione di END ad hoc.

Capo VI. Esperti nazionali in formazione professionale

Art. 31 Disposizioni generali e definizioni

Gli ENFP sono END ammessi all'Agenzia a fini di formazione professionale.

Art. 32 Finalità della formazione professionale

1. Le finalità della formazione professionale sono:

  1. a) permettere agli ENFP di fare esperienza con i metodi di lavoro e i progetti dell'Agenzia;

  2. b) consentire agli ENFP di acquisire esperienza pratica e conoscenza del lavoro quotidiano dell'Agenzia e offrire loro l'opportunità di lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue;

  3. c) permettere al personale delle amministrazioni nazionali, in particolare del ministero della Difesa, di mettere in pratica le conoscenze acquisite nel corso degli studi, segnatamente nei rispettivi ambiti di competenza.

2. Da parte sua l'Agenzia trae beneficio dal contributo di persone capaci di offrire una prospettiva nuova e conoscenze aggiornate che arricchiranno il lavoro quotidiano dell'istituzione e sviluppa una rete di persone con esperienza diretta delle sue procedure.

Art. 33 Ammissibilità

Le disposizioni dell'articolo 2, ad esclusione del paragrafo 3, si applicano per analogia agli ENFP.

Art. 34 Durata della formazione professionale

1. La durata dei tirocini professionali è compresa fra 3 e 24 mesi. Essa è stabilita all'inizio e può essere prorogata per motivi debitamente giustificati entro il limite massimo di 24 mesi.

2. L'ENFP può svolgere solo un tirocinio professionale.

Art. 35 Organizzazione della formazione professionale

Durante l'intero tirocinio professionale gli ENFP sono seguiti da un consulente per la formazione. Questi deve informare l'unità delle Risorse umane in merito a qualsiasi incidente significativo occorso durante il tirocinio professionale, in particolare assenze, malattie, infortuni o interruzioni, di cui è a conoscenza o è stato messo a conoscenza dall'ENFP.

Gli ENFP osservano le istruzioni impartite dal proprio consulente per la formazione, dai superiori gerarchici nella direzione o nel servizio presso il quale sono distaccati e dall'unità delle Risorse umane.

Gli ENFP possono partecipare a riunioni (salvo che queste siano riservate o confidenziali ed essi siano sprovvisti del nulla osta di sicurezza), possono ricevere documenti e partecipare alle attività del servizio presso il quale sono distaccati.

Art. 36 Sospensione del tirocinio professionale

Su richiesta scritta dell'ENFP o del suo datore di lavoro, e previo accordo di quest'ultimo, il direttore esecutivo dell'Agenzia può autorizzare una sospensione molto breve del tirocinio professionale o la sua fine anticipata. L'ENFP può riprendere il tirocinio professionale per il periodo rimanente, ma solo fino alla fine di tale periodo. Il tirocinio non può essere prorogato in alcun caso.

Art. 37 Condizioni di lavoro e retribuzione

1. L'articolo 2, paragrafo 3, e gli articoli 3, 5, 18, 19 e 20 non si applicano agli ENFP.

2.

Gli ENFP sono considerati END senza spese ai sensi del capo IV. La loro retribuzione continua ad essere corrisposta dal datore di lavoro; nessuna indennità finanziaria è pagata dall'Agenzia.

L'Agenzia non accetta richieste relative a sovvenzioni o compensi oppure al rimborso di spese di viaggio e altre spese a meno che si tratti del rimborso delle spese di missione sostenute nell'ambito del tirocinio professionale.

Art. 38 Rapporti e certificato di frequenza

Gli ENFP che hanno concluso il periodo di formazione professionale stabilito compilano i rapporti di valutazione richiesti dall'unità delle Risorse umane al termine del tirocinio. Anche i consulenti per la formazione compilano il rapporto di valutazione per quanto di loro competenza.

Previa compilazione di tali rapporti, gli ENFP che hanno concluso il tirocinio professionale ricevono un certificato indicante le date della formazione professionale e il servizio in cui si è svolto.

Art. 39

Gli ENFP non sono inclusi nella tabella dell'organico. Tuttavia, ai fini di trasparenza e informazione, il loro numero è trasmesso al comitato direttivo nell'ambito della relazione annuale del direttore esecutivo.