Decisione (UE) 2016/1352 del Consiglio del 4 agosto 2016 relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso l'Agenzia europea per la difesa e che abroga la decisione 2004/677/CE
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42 e 45,
vista la decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa1, in particolare l'articolo 11,
Il distacco di esperti dovrebbe permettere all'Agenzia europea per la difesa («Agenzia») di beneficiare delle conoscenze ed esperienze professionali di alto livello di tali esperti, segnatamente nei settori in cui tale competenza non è immediatamente disponibile all'interno dell'Agenzia.
Lo scambio di esperienze e di conoscenze professionali nel settore della difesa, stabilito dalla decisione (PESC) 2015/1835, e delle relative funzioni di supporto dovrebbe essere sostenuto mediante la temporanea assegnazione di esperti nazionali distaccati («END») provenienti dai settori pubblici degli Stati membri.
I diritti e gli obblighi degli END dovrebbero garantire che essi esercitino le proprie funzioni esclusivamente nell'interesse dell'Agenzia.
Il termine «distacco» dovrebbe essere inteso nell'ambito della presente decisione.
Poiché il regime stabilito dalla presente decisione dovrebbe sostituire quello previsto dalla decisione 2004/677/CE del Consiglio2, è opportuno abrogare detta decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Ambito di applicazione
Il regime stabilito dalla presente decisione si applica agli END che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, distaccati presso l'Agenzia e che sono esperti distaccati dalle amministrazioni pubbliche degli Stati membri partecipanti, a livello nazionale o regionale, in particolare dai ministeri della Difesa e/o loro agenzie, organi, accademie per la difesa nazionale e istituti di ricerca, compresi quelli a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della decisione (PESC) 2015/1835.
Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della decisione (PESC) 2015/1835, gli esperti:
di paesi terzi con cui l'Agenzia ha concluso un accordo amministrativo, o
di organizzazioni/entità che hanno un accordo amministrativo con l'Agenzia, a condizione che l'END sia cittadino di uno Stato membro o di un paese terzo con cui l'Agenzia ha concluso un accordo amministrativo,
sono distaccati o assegnati, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo1 della decisione, all'Agenzia in accordo con il comitato direttivo, conformemente alle condizioni stabilite in detti accordi.
Art. 2 Condizioni di idoneità al distacco
Per essere distaccati presso l'Agenzia, gli esperti:
1) hanno lavorato per il loro datore di lavoro, su base permanente o contrattuale, per almeno 12 mesi prima del distacco;
2) restano al servizio del loro datore di lavoro per tutta la durata del distacco e continuano ad essere retribuiti da quest'ultimo;
3) hanno maturato un'esperienza professionale di almeno tre anni a tempo pieno nell'esercizio di funzioni di difesa, amministrative, scientifiche, tecniche, operative, di consulenza o supervisione pertinenti ai fini dell'esecuzione delle mansioni loro affidate. Il datore di lavoro fornisce all'Agenzia, precedentemente al distacco, un attestato del lavoro svolto dall'esperto negli ultimi 12 mesi;
4) hanno la cittadinanza di uno Stato membro partecipante o che rientra nelle disposizioni dell'articolo 1, secondo comma;
5) per poter svolgere le funzioni che saranno loro affidate, possiedono una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale di uno degli Stati membri partecipanti e una conoscenza soddisfacente di un'altra di tali lingue.
Art. 3 Procedura di selezione
1. Gli END sono selezionati secondo una procedura aperta e trasparente stabilita in conformità dell'articolo 42.
2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, il distacco degli END è volto ad assicurare all'Agenzia la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento, integrità e merito. Il loro distacco avviene sulla più ampia base geografica possibile tra i cittadini degli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia cooperano per garantire, nella misura del possibile, il rispetto dell'equilibrio tra uomini e donne ed il rispetto del principio della parità di opportunità.
3. Un invito a manifestare interesse è trasmesso, secondo il caso, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri partecipanti, alle missioni dei paesi terzi, all'organizzazione o entità, ed è pubblicato sul sito web dell'Agenzia. L'invito contiene la descrizione dei posti ed indica i criteri di selezione nonché il termine per la presentazione delle candidature. I candidati a un posto di END devono essere proposti dalle proprie autorità, organizzazione o entità nazionali. La conferma deve pervenire sotto forma di lettera di proposta indirizzata all'Agenzia per quanto possibile entro il termine ultimo per la ricezione delle candidature e, in ogni caso, non oltre la data di assunzione.
4. Nel caso degli END senza spese e degli esperti nazionali in formazione professionale («ENFP»), l'Agenzia può decidere che un END sia selezionato senza seguire la procedura di selezione di cui ai paragrafi 1 e 2.
5. Il distacco di esperti è subordinato alle necessità specifiche e alla capacità di bilancio dell'Agenzia.
6. L'Agenzia crea un fascicolo individuale per l'END. Tale fascicolo contiene informazioni amministrative pertinenti.
Art. 4 Procedura amministrativa di distacco
I distacchi sono resi effettivi tramite uno scambio di lettere tra il direttore esecutivo dell'Agenzia e la rappresentanza permanente o la missione dello Stato membro interessato, l'organizzazione o entità, a seconda del caso. Nello scambio di lettere sono indicati la sede di distacco e il gruppo di funzioni cui dev'essere destinato l'END, in un gruppo di funzioni degli amministratori («AD») o in un gruppo di funzioni degli assistenti («AST»). Nello scambio di lettere figurano altresì l'indicazione della direzione/unità presso cui è distaccato l'END, nonché una descrizione dettagliata dei compiti che l'END è chiamato a svolgere. Allo scambio di lettere è allegata una copia del regime applicabile agli END distaccati presso l'Agenzia.
Art. 5 Durata del distacco
1.
La durata del distacco è compresa tra due mesi e tre anni. Essa può essere oggetto di proroghe successive per un totale massimo di quattro anni.
Tuttavia, in casi eccezionali, su richiesta del direttore competente e previo accordo del datore di lavoro, il direttore esecutivo dell'Agenzia può autorizzare una o più proroghe del distacco fino a due anni aggiuntivi oltre il periodo massimo di quattro anni di cui al primo comma.
2. La durata del distacco è stabilita all'inizio, nell'ambito dello scambio di lettere di cui all'articolo 4. La stessa procedura si applica nel caso di eventuale rinnovo, proroga del periodo di distacco o nuovo incarico.
3. L'END che è stato precedentemente distaccato presso l'Agenzia può essere nuovamente distaccato, previa consultazione con l'amministrazione nazionale d'origine, a condizione che continui a soddisfare le condizioni di idoneità al distacco di cui all'articolo 2 e nel rispetto del limite massimo complessivo definito all'articolo 11, paragrafo 5 della decisione (PESC) 2015/1835.
Art. 6 Obblighi del datore di lavoro
Per tutta la durata del distacco, il datore di lavoro dell'END continua a:
a) retribuire l'END;
b) essere responsabile di tutti i diritti sociali dell'END, in particolare quelli relativi alla previdenza sociale, all'assicurazione e alla pensione; e
c) fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), mantenere la posizione amministrativa dell'END quale funzionario permanente o agente contrattuale e informare il direttore esecutivo dell'Agenzia di qualsiasi cambiamento della posizione amministrativa dell'END quale funzionario permanente o agente contrattuale.
Art. 7 Funzioni
1. Gli END assistono il personale dell'Agenzia ed espletano le mansioni e funzioni che sono loro affidate dal direttore esecutivo dell'Agenzia.
2.
Tenendo conto della composizione del personale dell'Agenzia, in particolare del suo ruolo nel contribuire ai risultati dell'Agenzia, il direttore esecutivo può conferire all'END funzioni di gestione, ove necessario nell'interesse del servizio.
In ogni caso l'END non può impegnare giuridicamente l'Agenzia.
3. L'END può partecipare a missioni e riunioni esterne. Tuttavia, il direttore esecutivo può decidere di limitare la partecipazione dell'END a missioni e riunioni esterne unicamente:
a) per accompagnare un membro del personale dell'Agenzia; o
b) se è solo, per partecipare in qualità di osservatore o esclusivamente a fini d'informazione.
4. L'Agenzia resta l'unico responsabile per l'approvazione dei risultati dei compiti svolti dall'END.
5.
L'Agenzia, il datore di lavoro dell'END e l'END stesso si sforzano nella misura del possibile di evitare i conflitti di interessi effettivi o potenziali in relazione alle funzioni dell'esperto nazionale nel corso del periodo di distacco. A tal fine, l'Agenzia informa in tempo utile l'END e il suo datore di lavoro in merito alle funzioni previste e chiede ad entrambi di confermare per iscritto che non esistono motivi per cui all'END non debbano essere assegnati tali funzioni.
L'END è invitato in particolare a dichiarare ogni potenziale conflitto di interessi tra determinati aspetti della propria situazione familiare (segnatamente, le attività professionali dei parenti stretti o di membri della famiglia estesa, oppure importanti interessi finanziari propri o di tali membri della famiglia) e le funzioni che gli saranno affidate durante il periodo di distacco.
Il datore di lavoro e l'END si impegnano a segnalare all'Agenzia ogni cambiamento che, nel corso del distacco, potrebbe dar luogo a conflitti di interessi.
6. Qualora l'Agenzia ritenga che la natura delle funzioni assegnate all'END richieda precauzioni particolari in materia di sicurezza, deve essere ottenuto un nulla osta di sicurezza precedentemente al distacco.
Art. 8 Diritti e obblighi degli END
1. Durante il periodo di distacco, l'END agisce con integrità. In particolare:
a) l'END esercita le funzioni assegnategli e regola altrimenti la sua condotta preoccupandosi unicamente degli interessi dell'Agenzia. Segnatamente, nell'esercizio delle sue funzioni, l'END non accetta istruzioni da parte del proprio datore di lavoro, di governi, altre persone, società private o amministrazioni pubbliche, e non effettua alcuna prestazione per conto dei medesimi;
b) l'END si astiene dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano ledere la dignità della sua funzione presso l'Agenzia;
c) l'END che nell'esercizio delle sue funzioni debba pronunciarsi su una questione riguardo al cui trattamento o alla cui soluzione abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza è tenuto ad informarne il suo superiore gerarchico;
d) l'END non pubblica né fa pubblicare, da solo o in collaborazione, scritti aventi per oggetto l'attività dell'Unione senza aver preliminarmente ottenuto l'autorizzazione alle condizioni e secondo le norme in vigore presso l'Agenzia. Tale autorizzazione può essere rifiutata solo se la pubblicazione mette a repentaglio gli interessi dell'Agenzia o dell'Unione;
e) i diritti derivanti da lavori eseguiti dall'END nell'esercizio delle sue funzioni sono versati all'Agenzia;
f) l'END è tenuto a risiedere nella sede di distacco o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle funzioni conferitegli;
g) l'END è tenuto ad assistere o consigliare la gerarchia del servizio presso il quale è distaccato ed è responsabile di fronte a questa gerarchia dell'esercizio delle funzioni che gli sono affidate.
2. Durante e dopo il distacco, l'esperto nazionale è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. L'END non divulga in alcun modo, a persona non abilitata ad averne conoscenza, alcun documento o informazione non ancora legittimamente resi pubblici e non utilizza tali documenti o informazioni per il proprio beneficio personale.
3.
Al termine del distacco, l'END resta soggetto agli obblighi di agire con integrità e discrezione con riguardo all'esercizio delle nuove funzioni e nell'accettazione di taluni incarichi o benefici.
A tal fine, nei tre anni successivi al periodo di distacco, l'esperto informa immediatamente l'Agenzia in merito alle funzioni e ai compiti che potrebbero dar luogo a un conflitto di interessi rispetto ai compiti svolti nel corso del periodo di distacco.
4. L'END è soggetto alle regole di sicurezza in vigore nell'Agenzia, comprese quelle sulla protezione dei dati e quelle sulla protezione delle reti dell'Agenzia. L'END è altresì soggetto alle norme che disciplinano la protezione degli interessi finanziari dell'Agenzia.
5. In caso di mancato rispetto dei paragrafi 1, 2 e 4 durante il periodo di distacco, l'Agenzia può mettere fine al distacco dell'esperto nazionale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c).
6.
L'END informa immediatamente e per iscritto il proprio superiore gerarchico qualora, durante il suo distacco, venga a conoscenza di fatti che possano lasciar presumere:
a) una possibile attività illecita, in particolare una frode o un atto di corruzione, pregiudizievole per gli interessi dell'Agenzia; o
b) una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi degli agenti dell'Agenzia o degli END.
Il presente paragrafo si applica altresì in caso di mancanza grave a un obbligo analogo da parte di un membro del personale o di qualsiasi altra persona al servizio di un'istituzione o di un prestatore di servizi per conto di un'istituzione dell'Unione.
7. Qualora riceva l'informazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo, il superiore gerarchico adotta le misure previste all'articolo 27 della decisione (UE) 2016/1351 del Consiglio3 («statuto dell'Agenzia»). Gli articoli 27, 28 e 29 dello statuto dell'Agenzia si applicano al superiore gerarchico ai sensi dell'articolo 4 della presente decisione. Tali disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche all'END interessato al fine di garantire il rispetto dei suoi diritti.
Art. 9 Sospensione del distacco
1. Su richiesta scritta dell'END o del datore di lavoro, e con l'accordo di quest'ultimo, il distacco può essere sospeso dietro autorizzazione dell'Agenzia e alle condizioni da questa fissate. Per tutta la durata di tale sospensione:
a) il versamento delle indennità di cui all'articolo 19 è sospeso;
b) il rimborso delle spese di cui all'articolo 20 è corrisposto solo se la sospensione avviene su richiesta dell'Agenzia.
2. L'Agenzia informa il datore di lavoro e la rappresentanza permanente o missione dello Stato interessato.
Art. 10 Fine del distacco
1. Fatto salvo il paragrafo 2, si può porre fine al distacco su domanda dell'Agenzia o del datore di lavoro dell'END con preavviso di tre mesi, o su domanda dell'END, con lo stesso preavviso e su riserva dell'accordo del datore di lavoro e dell'Agenzia.
2. In talune circostanze eccezionali, il distacco può essere concluso senza preavviso:
a) dal datore di lavoro dell'END, qualora gli interessi essenziali del datore di lavoro lo richiedano;
b) per accordo reciproco tra l'Agenzia e il datore di lavoro, su domanda rivolta dall'END alle due parti, qualora gli interessi essenziali, personali o professionali dell'END lo richiedano;
c) dall'Agenzia, in caso di grave inadempienza degli obblighi stabiliti dalla presente decisione da parte dell'END. L'Agenzia conferisce con la Rappresentanza permanente o la Missione dello Stato interessato e al fine della propria decisione tiene in considerazione le eventuali osservazioni ricevute;
d) dall'Agenzia, in caso di cessazione o cambiamento della posizione amministrativa dell'END quale funzionario permanente o agente contrattuale del datore di lavoro. All'END è data precedentemente la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora venga posta fine al distacco in virtù del paragrafo 2, lettera c), l'Agenzia ne consulta immediatamente il datore di lavoro e la rappresentanza permanente o missione dello Stato interessato.
Capo II. Condizioni di lavoro
Art. 11 Sicurezza sociale
1. Precedentemente all'inizio del distacco il datore di lavoro certifica all'Agenzia che l'esperto nazionale rimane soggetto, per tutto il periodo del distacco, alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile all'amministrazione pubblica nazionale oppure all'organizzazione o entità da cui dipende. A tal fine, l'amministrazione pubblica pertinente fornisce all'Agenzia l'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («documento portatile A1»). L'organizzazione o entità fornisce all'END un certificato equivalente al documento portatile A1 e dimostra che la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile prevede il rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero.
2. Dal giorno in cui inizia il periodo di distacco l'END è coperto dall'Agenzia contro i rischi di infortunio. L'Agenzia fornisce all'END una copia delle disposizioni applicabili il giorno in cui l'END si presenta al direttore esecutivo dell'Agenzia per espletare le formalità amministrative connesse al distacco.
3. Quando, nel quadro di una missione alla quale l'END partecipa in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 29, sia necessaria un'assicurazione supplementare o specifica, le relative spese sono a carico dell'Agenzia o dell'amministrazione nazionale d'origine nel caso di un END senza spese e di ENFP, previa consultazione dello Stato membro interessato in relazione alla missione.
Art. 12 Orario di lavoro
1. L'END è soggetto alle norme in vigore presso l'Agenzia in materia di orario di lavoro, in funzione delle esigenze del posto cui è assegnato presso l'Agenzia.
2. Per tutta la durata del distacco, l'esperto nazionale lavora a tempo pieno. Su richiesta debitamente giustificata di un direttore, previo ottenimento dell'accordo del datore di lavoro e compatibilmente con gli interessi dell'Agenzia, l'Agenzia può autorizzare un END a lavorare a tempo parziale.
3. In caso di autorizzazione al tempo parziale, l'END presta servizio almeno per la metà della durata normale del tempo di lavoro.