Decisione (UE) 2016/1780 del Consiglio del 29 settembre 2016 che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione di tale accordo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'articolo 12 dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti1 («accordo») istituisce un comitato misto («comitato misto») e prevede che esso debba, in particolare, controllare l'applicazione dell'accordo.
Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio2 prevede le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel territorio degli Stati membri.
Gli orientamenti comuni sono necessari per garantire che le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri applichino l'accordo in modo del tutto armonizzato e per chiarire la relazione fra le disposizioni dell'accordo e le disposizioni della legislazione delle parti dell'accordo che continuano ad applicarsi alle questioni in materia di visti non contemplate dall'accordo.
È opportuno stabilire la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio3; il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio4; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 12 dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016 Per il Consiglio Il presidente P. Žiga