diritto.io

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1818 del Consiglio del 10 ottobre 2016 che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE al fine di rimuovere la Repubblica di Guinea dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/19991, in particolare l'articolo 34, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

Il regolamento (CE) n. 1005/2008 istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Il capo VI del regolamento (CE) n. 1005/2008 stabilisce la procedura per l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN e prevede l'elaborazione di un elenco di tali paesi terzi.

Con la decisione del 15 novembre 20122 la Commissione ha incluso le informazioni relative ai fatti essenziali e le considerazioni alla base di tale eventuale identificazione e ha notificato a otto paesi terzi, tra cui la Repubblica di Guinea («Guinea») la possibilità di essere identificati come paesi che la Commissione considera paesi terzi non cooperanti.

Con la decisione di esecuzione del 26 novembre 20133 la Commissione ha identificato la Guinea come paese terzo non cooperante nella lotta alla pesca INN. In tale decisione la Commissione ha illustrato i motivi per cui riteneva che la Guinea non avesse adempiuto all'obbligo a essa imposto dal diritto internazionale, nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e eliminare la pesca INN.

Con la decisione di esecuzione 2014/170/UE4 il Consiglio ha adottato l'elenco dei paesi terzi non cooperanti, che includeva la Guinea.

A seguito dell'inclusione nell'elenco la Guinea si è adoperata per sanare la situazione che ne ha causato l'inserimento e per adottare misure concrete in grado di porre rimedio alle lacune identificate.

Le informazioni pervenute alla Commissione indicano che la Guinea ha adempiuto ai propri obblighi di diritto internazionale e ha adottato un quadro giuridico adeguato per lottare contro la pesca INN. La Guinea ha predisposto un sistema di sanzioni dissuasivo. Ha inoltre istituito un sistema di monitoraggio, controllo e ispezione adeguato ed efficiente: ha infatti elaborato un piano nazionale d'ispezione, ha introdotto un sistema di sorveglianza aerea e ha dotato il proprio centro nazionale di controllo della pesca di un sistema di controllo dei pescherecci pienamente operativo. La Guinea ha inoltre riesaminato i suoi sistemi di registrazione e rilascio delle licenze e ha introdotto misure tecniche, di conservazione e di gestione volte a garantire un giusto equilibrio tra le licenze di pesca rilasciate, le risorse disponibili e le sue capacità di controllo e di esecuzione. La Guinea ha inoltre riconsiderato la sua partecipazione nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), ha migliorato la conformità ai suoi obblighi internazionali derivanti da raccomandazioni e risoluzioni adottate da tali organizzazioni e ha preso opportuni provvedimenti nei confronti delle proprie navi INN iscritte negli elenchi INN delle ORGP.

Si può inoltre ritenere che, grazie alle azioni adottate, la Guinea non sia più inadempiente agli obblighi a essa imposti dal diritto internazionale, in particolare alla luce degli articoli 61, 62, 94, 117 e 118 della convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare e degli articoli 18, 19 e 20 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici.

Si può pertanto concludere che la situazione che ha causato l'inserimento della Guinea nell'elenco è stata sanata e che tale paese ha adottato misure concrete atte a conseguire un miglioramento durevole della situazione.

È opportuno di conseguenza modificare la decisione di esecuzione 2014/170/UE al fine di rimuovere la Guinea dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN.

La presente decisione non preclude eventuali successive misure che potrebbero essere adottate dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008, qualora emergessero elementi di fatto che dimostrino che la Guinea non ha adempiuto agli obblighi a essa imposti dal diritto internazionale, in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e eliminare la pesca INN.

Alla luce delle conseguenze negative provocate dall'inserimento nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti, è opportuno conferire effetto immediato alla rimozione della Guinea da detto elenco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2016 Per il Consiglio Il presidente G. Matečná