Decisione di esecuzione (UE) 2016/1925 della Commissione del 31 ottobre 2016 che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2016/17 della Commissione che autorizza il Regno Unito a vietare sul proprio territorio la commercializzazione di una varietà di canapa inclusa nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, in conformità alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 6860] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole1, in particolare l'articolo 18,
L'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2 stabilisce che, al fine di evitare che siano erogati aiuti a favore di colture illecite, le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà coltivate non supera lo 0,2 %.
L'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione3 stabilisce che, se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà di canapa risulta per il secondo anno consecutivo superiore a quello fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, lo Stato membro richiede alla Commissione l'autorizzazione a vietare la commercializzazione di tale varietà a norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE.
Il 28 aprile 2015 la Commissione ha ricevuto dal Regno Unito una richiesta di autorizzazione a vietare la commercializzazione della varietà di canapa Finola, in quanto il suo tenore di THC è risultato per il secondo anno consecutivo superiore al tenore autorizzato dello 0,2 %.
A seguito di tale richiesta la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2016/174 e autorizzato il Regno Unito a vietare sul proprio territorio la commercializzazione di tale varietà di canapa.
Il 15 marzo 2016 il Regno Unito ha ufficialmente informato la Commissione che, a seguito di ulteriori prove su campioni della varietà di canapa Finola, è stato rilevato che il tenore di THC per il 2014 non ha superato la soglia dello 0,2 % di cui all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Di conseguenza il Regno Unito ha chiesto l'abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/17.
Tale decisione di esecuzione dovrebbe quindi essere abrogata.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Abrogazione delle decisione di esecuzione (UE) 2016/17
La decisione di esecuzione (UE) 2016/17 è abrogata.
Art. 2 Destinatario
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2016 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione