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Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/20081, in particolare l’articolo 58, paragrafo 4, l’articolo 62, paragrafo 2, lettere da a) a f) e lettera h), l’articolo 63, paragrafo 5, l’articolo 77, paragrafo 8, l’articolo 78, l’articolo 96, paragrafo 4, e l’articolo 101, paragrafo 2,

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 fissa le norme fondamentali riguardanti, fra l’altro, l’obbligo per gli Stati membri di proteggere gli interessi finanziari dell’Unione. Al fine di garantire il buon funzionamento e l’applicazione uniforme del nuovo quadro giuridico stabilito da tale regolamento, la Commissione è stata autorizzata ad adottare talune norme riguardanti i controlli amministrativi e i controlli in loco, la misurazione delle superfici, i casi in cui le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere corrette, l’applicazione e il calcolo delle revoche totali o parziali, il recupero delle somme indebitamente pagate e le sanzioni, l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative, i requisiti per la banca dati informatizzata, le domande di aiuto e le domande di pagamento nonché le domande di diritti all’aiuto, ivi compreso il termine ultimo per la presentazione, l’esecuzione di controlli, i trasferimenti di aziende, i pagamenti di anticipi, l’esecuzione dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità, il calcolo e l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di condizionalità e le specifiche tecniche necessarie ai fini dell’applicazione uniforme delle norme fondamentali che disciplinano il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato») nel settore della condizionalità.

È opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie al buon funzionamento del sistema di gestione e di controllo quando più organismi pagatori sono competenti nei confronti dello stesso beneficiario.

Qualora l’autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

Occorrono disposizioni specifiche e dettagliate per garantire un’equa applicazione delle varie riduzioni originate da una o più domande di aiuto o domande di pagamento presentate dallo stesso beneficiario. Si dovrebbe pertanto determinare l’ordine di calcolo delle varie riduzioni possibili per ciascun regime di pagamento diretto o misura di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato.

Allo scopo di garantire l’applicazione uniforme del principio di buona fede in tutta l’Unione, ove vengano recuperati importi indebitamente erogati, è necessario stabilire le condizioni alle quali il suddetto principio può essere invocato, fatto salvo il trattamento della spesa in questione nel contesto della liquidazione dei conti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013.

È opportuno stabilire norme che disciplinino gli effetti della cessione di intere aziende che devono rispettare taluni obblighi in forza dei regimi di pagamento diretto o delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato.

Al fine di consentire alla Commissione un efficace monitoraggio del sistema integrato, gli Stati membri dovrebbero comunicarle i dati e le statistiche annuali di controllo. Analogamente, le statistiche dei controlli sulle misure di sviluppo rurale al di fuori del campo di applicazione del sistema integrato, compresi i risultati di tali controlli, dovrebbero essere forniti dagli Stati membri con scadenza annuale. Inoltre la Commissione dovrebbe essere informata, se del caso, delle eventuali misure adottate dagli Stati membri in materia di condizionalità.

A norma dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri possono versare anticipi per i pagamenti diretti a determinate condizioni, tra cui il completamento dei controlli amministrativi e dei controlli in loco in relazione all’anno di domanda in questione. L’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2 prevede che il tasso di adattamento determinato a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applichi ai pagamenti diretti superiori a una determinata soglia. Tuttavia, in virtù dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione può, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adeguare il tasso di adattamento dei pagamenti diretti fino al 1o dicembre. Di conseguenza, il tasso di adattamento della disciplina finanziaria che può essere applicato può non essere ancora noto al 16 ottobre. Il pagamento a saldo a partire dal 1o dicembre dovrebbe tener conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria applicabile in quel momento.

È opportuno definire gli orientamenti generali per la semplificazione delle procedure di comunicazione tra i beneficiari e le autorità nazionali. Tali orientamenti dovrebbero prevedere, in particolare, la possibilità di avvalersi dei mezzi elettronici. Si deve peraltro garantire che i dati trasmessi con tali mezzi siano pienamente attendibili e che le procedure pertinenti non comportino alcuna discriminazione tra beneficiari. Per semplificare gli adempimenti amministrativi a carico dei beneficiari e delle autorità nazionali dovrebbe inoltre essere possibile, per le competenti autorità, utilizzare direttamente le informazioni a disposizione delle autorità nazionali, anziché chiedere al beneficiario di fornire tali informazioni per verificare l’ammissibilità di determinati pagamenti.

Per consentire controlli efficaci negli Stati membri che decidono che tutte le domande di aiuto per i pagamenti diretti e tutte le domande di pagamento per le misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato devono essere oggetto della domanda unica di cui all’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno disporre che le domande di aiuto o di pagamento che riguardano in qualche modo la superficie siano presentate soltanto una volta all’anno in una domanda unica.

Gli Stati membri dovrebbero fissare un termine ultimo per la presentazione della domanda unica e/o delle domande di pagamento che, per consentirne il trattamento e i controlli in tempo utile, non dovrebbe essere successivo al 15 maggio. L’Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Finlandia e la Svezia, a causa delle particolari condizioni climatiche che caratterizzano questi paesi, dovrebbero tuttavia essere autorizzate a differire il termine ad una data non successiva al 15 giugno. Inoltre, in futuro dovrebbe essere possibile ammettere deroghe caso per caso, ove lo giustifichino le condizioni climatiche in un dato anno.

Nella domanda unica i beneficiari dovrebbero dichiarare non solo la superficie adibita ad uso agricolo ma anche i propri diritti all’aiuto e comunicare qualsiasi informazione necessaria al fine di accertare l’ammissibilità all’aiuto e/o al sostegno. È tuttavia opportuno consentire agli Stati membri una deroga a taluni obblighi qualora i diritti all’aiuto da attribuire nel corso di un determinato anno non siano stati ancora definitivamente stabiliti.

Per consentire ai beneficiari di pianificare l’uso del suolo con la massima flessibilità possibile, essi dovrebbero essere autorizzati a modificare la loro domanda unica o domanda di pagamento fino al periodo normalmente previsto per la semina, a condizione che siano rispettati tutti i particolari requisiti inerenti ai vari regimi di aiuto o misure di sostegno e che l’autorità competente non abbia ancora comunicato al beneficiario l’esistenza di errori nella domanda unica o nella domanda di pagamento né i risultati del controllo in loco che hanno evidenziato errori in relazione alla parte della domanda interessata dalla modifica. Dopo che tali modifiche sono state apportate, dovrebbe essere lasciata la possibilità di adeguare i relativi documenti giustificativi o contratti da presentare a corredo della domanda.

Poiché sono responsabili della presentazione di una domanda di aiuto o domanda di pagamento corretta, i beneficiari dovrebbero apportare, se del caso, le necessarie correzioni e modifiche al modulo prestabilito.

In caso di domande di aiuto per i regimi di aiuto per superficie e/o di domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie, dovrebbe essere fornito al beneficiario un modulo prestabilito in formato elettronico e il corrispondente materiale grafico attraverso un’applicazione software basata su un sistema d’informazione geografica (SIG) (di seguito «domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali»). I moduli per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali contribuiranno a prevenire gli errori dei beneficiari all’atto di dichiarare le loro superfici agricole e renderanno più efficienti i controlli amministrativi incrociati. Inoltre, le informazioni spaziali più accurate fornite tramite i moduli per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali forniranno dati più affidabili ai fini del monitoraggio e della valutazione. È pertanto opportuno stabilire che, a partire da una determinata data, tutte le domande di aiuto e/o le domande di pagamento di questo tipo debbano essere presentate tramite il modulo elettronico di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali. Tuttavia, qualora i beneficiari non siano in grado di utilizzare tale modulo, l’autorità competente dovrebbe fornire loro un’alternativa affinché possano presentare una domanda di aiuto e/o di pagamento. L’autorità competente dovrebbe in ogni caso assicurare che le superfici dichiarate siano digitalizzate.

È opportuno che le informazioni specifiche relative alla produzione di canapa, al sostegno accoppiato volontario o al pagamento specifico per il cotone siano fornite insieme alla domanda unica o, ove appropriato vista la natura delle informazioni, ad una data ulteriore. Si dovrebbe inoltre disporre che nel modulo di domanda unica siano dichiarate anche le superfici per le quali non viene richiesto alcun aiuto. Poiché è importante disporre di informazioni dettagliate per determinati tipi di uso di una superficie, le informazioni su tali tipi di usi dovrebbero essere dichiarate separatamente, mentre le altre possono essere dichiarate nella stessa rubrica.

Nei casi in cui siano tenuti ad avere un’area di interesse ecologico nella superficie agricola ai fini dell’ammissibilità al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 («pagamento di inverdimento»), i beneficiari dovrebbero dichiarare l’area di interesse ecologico nelle domande di aiuto per i regimi di aiuto per superficie. Qualora una parte degli obblighi inerenti alle aree di interesse ecologico sia attuata a livello regionale o collettivamente, la dichiarazione delle aree di interesse ecologico dovrebbe essere integrata con una dichiarazione separata delle aree di interesse ecologico attuate a livello regionale o collettivamente.

Al fine di consentire un monitoraggio e un controllo efficaci, la domanda di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori dovrebbe contenere un riferimento alla domanda unica presentata dallo stesso beneficiario. Per consentire controlli efficaci del rispetto delle condizioni speciali del regime per i piccoli agricoltori, tutte le informazioni necessarie dovrebbero essere fornite tramite la procedura semplificata di cui all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013. È inoltre opportuno chiarire che i beneficiari che decidono di ritirarsi dal regime per i piccoli agricoltori hanno l’obbligo di informare l’autorità competente in tempo utile per consentire una transizione armoniosa ai pagamenti previsti dai titoli III e IV del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Per consentire lo svolgimento dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità, è opportuno che presentino una domanda di aiuto anche i beneficiari che dispongono di una superficie agricola, ma che non chiedono alcun aiuto e/o sostegno oggetto della domanda unica. È tuttavia opportuno permettere agli Stati membri di dispensare i beneficiari da tale obbligo qualora le autorità già dispongano delle informazioni in questione.

Al fine di semplificare l’iter della domanda e in conformità all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri dovrebbero, per quanto possibile, fornire al beneficiario moduli prestabiliti contenenti le informazioni necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto o di pagamento corretta. È opportuno che il modulo prestabilito sia elaborato in modo che il beneficiario debba soltanto confermare l’assenza di modifiche rispetto alla domanda di aiuto e/o di pagamento presentata nell’anno precedente.

È opportuno stabilire disposizioni comuni relative ai dati da includere nelle domande di aiuto per animali o nelle domande di pagamento qualora uno Stato membro opti per il sostegno accoppiato facoltativo connesso agli animali o per misure di sviluppo rurale.

A norma dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione3, i pagamenti nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo connesso agli animali o di misure di sviluppo rurale possono essere effettuati solo per gli animali adeguatamente identificati e registrati in conformità al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio4 o al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio5. I beneficiari che presentano domande di aiuto o domande di pagamento a titolo dei regimi di aiuto o delle misure di sostegno considerati dovrebbero pertanto poter accedere in tempo utile alle informazioni pertinenti.

La puntualità nella presentazione delle domande di diritti all’aiuto da parte dei beneficiari è essenziale per consentire agli Stati membri di stabilire tali diritti. È pertanto opportuno fissare il termine ultimo per la presentazione delle domande.

È opportuno stabilire norme applicabili alle situazioni in cui sono stati assegnati diritti all’aiuto indebiti, in particolare a seguito di un dichiarazione in eccesso, o in cui il valore dei diritti assegnati è stato fissato a un livello inesatto, ad esempio perché quest’ultimo era stato calcolato sulla base di un importo di riferimento errato. È opportuno precisare che qualsiasi rettifica del numero e/o del valore dei diritti all’aiuto non dovrebbe portare sistematicamente al ricalcolo dei rimanenti diritti all’aiuto. In alcuni casi i diritti all’aiuto indebitamente assegnati corrispondono a importi estremamente ridotti e il loro recupero comporta notevoli costi e oneri amministrativi. A fini di semplificazione e per raggiungere un equilibrio tra i costi e gli oneri amministrativi, da un lato, e l’importo da recuperare, dall’altro lato, dovrebbe essere fissato un importo minimo al di sotto del quale non è necessario effettuare alcun recupero.

Il rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto e alle misure di sostegno gestiti nell’ambito del sistema integrato dovrebbe essere controllato in modo efficace. A tal fine, e per ottenere un livello di controllo armonizzato in tutti gli Stati membri, è necessario determinare dettagliatamente i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco vertenti sui criteri di ammissibilità, sugli impegni e sugli altri obblighi stabiliti per i regimi di pagamenti diretti, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

È opportuno chiarire che, qualora la fotointerpretazione effettuata ad esempio durante i controlli in loco o nell’ambito dell’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole non fornisca risultati conclusivi, è opportuno svolgere controlli sul campo.

Il preavviso in merito ai controlli in loco relativi all’ammissibilità o alla condizionalità dovrebbe essere consentito unicamente qualora esso non rischi di compromettere i controlli e, in ogni caso, dovrebbero essere fissati termini adeguati. Inoltre, qualora disposizioni settoriali specifiche per gli atti o le norme relativi alla condizionalità prevedano controlli in loco senza preavviso, tali disposizioni devono essere rispettate.

È opportuno prevedere che gli Stati membri debbano combinare i vari controlli, ove necessario. Tuttavia, per alcune misure di sostegno i controlli in loco dovrebbero essere ripartiti nel corso dell’anno per poter verificare il rispetto degli impegni. La durata di un controllo in loco dovrebbe essere limitata al minimo indispensabile. Tuttavia, se i criteri di ammissibilità, gli impegni o gli obblighi sono connessi ad un determinato periodo di tempo, un controllo in loco può richiedere ulteriori visite presso un beneficiario a una data successiva. Per tali casi è opportuno precisare che l’arco di tempo dei controlli in loco nonché il numero delle visite devono essere limitati al minimo indispensabile.

È opportuno garantire che sia dato l’opportuno seguito ai casi di inadempienza constatati e che questi siano presi in considerazione per la concessione dei pagamenti. In tale contesto, quando si verifica il rispetto delle condizioni di ammissibilità, si dovrebbe tener conto anche delle eventuali inadempienze segnalate da organismi, servizi od organizzazioni diversi da quelli direttamente responsabili dei controlli. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire che le risultanze degli accertamenti effettuati nell’ambito dei controlli di conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi siano oggetto di una comunicazione incrociata tra le autorità competenti responsabili della concessione dei pagamenti. Questo principio dovrebbe essere esteso a tutti gli accertamenti effettuati dalle autorità di certificazione pubbliche o private nei confronti dei beneficiari che hanno scelto di ottemperare ai propri obblighi di inverdimento attraverso pratiche di equivalenza coperte da un sistema di certificazione, che dovrebbe essere comunicato all’autorità responsabile della concessione del pagamento di inverdimento. Infine, qualora i controlli relativi alle misure di sviluppo rurale riguardino anche le pratiche equivalenti, i risultati di tali controlli dovrebbero essere oggetto di una comunicazione incrociata affinché siano presi in considerazione nella successiva valutazione di ammissibilità per il ricevimento di pagamenti di inverdimento.

Ai fini di un rilevamento efficace delle inadempienze nel corso dei controlli amministrativi è opportuno stabilire disposizioni, in particolare per quanto concerne il contenuto dei controlli incrociati. Si dovrebbe dare seguito a eventuali inadempienze con procedure adeguate.

Per semplificazione, se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento presentata da due o più beneficiari che chiedono l’aiuto e/o il sostegno in virtù dello stesso regime di aiuto o della stessa misura di sostegno e se la superficie dichiarata in eccesso o sovrapposta rientra nella tolleranza definita per la misurazione delle parcelle agricole, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare una riduzione proporzionale delle superfici in oggetto. È tuttavia opportuno dare ai beneficiari la facoltà di ricorrere contro tali decisioni.

È opportuno determinare il numero minimo di beneficiari da sottoporre a controllo in loco nell’ambito dei vari regimi di aiuto e delle misure di sostegno.

Il campione di controllo per i controlli in loco dei regimi di aiuto per superficie dovrebbe essere costituito in base ad un metodo di campionamento stratificato al fine di contenere l’onere amministrativo entro limiti proporzionati e il numero dei beneficiari da sottoporre a controllo in loco a un livello ragionevole. Il metodo di campionamento stratificato dovrebbe comprendere una parte casuale in modo da ottenere un tasso di errore rappresentativo. Tuttavia, per quanto riguarda i controlli in loco relativi al pagamento per l’inverdimento, ai regimi di aiuti per animale o alle misure di sviluppo rurale, il campione dovrebbe essere selezionato in parte sulla base di un’analisi dei rischi. L’autorità competente dovrebbe stabilire i fattori di rischio per le superfici in cui il rischio di errori è più elevato. Per garantire la pertinenza e l’efficacia delle analisi dei rischi è opportuno che l’efficienza dei criteri di rischio sia valutata e aggiornata su base annua tenendo conto della rilevanza di ciascun criterio di rischio, confrontando i risultati relativi a campioni selezionati a caso e in base al rischio e considerando la situazione specifica dello Stato membro e la natura dell’inadempienza.

In alcuni casi è opportuno effettuare controlli in loco prima che tutte le domande siano pervenute. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati ad effettuare una selezione parziale del campione di controllo prima della fine del periodo di presentazione delle domande.

Per garantire controlli in loco efficaci è importante che il personale incaricato di effettuarli sia a conoscenza dei motivi che hanno determinato la scelta dei beneficiari da controllare. È opportuno che gli Stati membri tengano un registro contenente queste informazioni.

Inadempienze significative riscontrate durante i controlli in loco dovrebbero imporre un livello più elevato di controlli nell’anno successivo al fine di raggiungere un livello accettabile di affidabilità quanto all’esattezza delle domande di aiuto e delle domande di pagamento in questione.

È necessario stabilire le condizioni alle quali si può considerare giustificata una riduzione del livello minimo dei controlli in loco per taluni regimi di aiuto e talune misure di sostegno sulla base di un buon funzionamento del sistema di gestione e di controllo e di tassi di errore che restano ad un livello accettabile.

Al fine di garantire un adeguato monitoraggio e un controllo efficace, i controlli in loco dei regimi di aiuto per superficie e delle misure di sviluppo rurale dovrebbero riguardare tutte le parcelle agricole dichiarate. Per talune misure di sviluppo rurale il controllo in loco dovrebbe coprire anche i terreni non agricoli. Al fine di agevolare l’attuazione del sistema integrato, dovrebbe essere consentito di limitare la vera e propria misurazione delle parcelle agricole a un campione casuale del 50 % delle parcelle agricole dichiarate. I risultati delle misurazioni a campione dovrebbero essere estrapolati al resto della popolazione o le misurazioni dovrebbero essere estese a tutte le parcelle agricole dichiarate.

È opportuno stabilire le norme riguardanti gli elementi dei controlli in loco, la verifica delle condizioni di ammissibilità, i metodi di misurazione delle superfici e gli strumenti di misurazione che gli Stati membri sono tenuti ad utilizzare ai fini dei controlli in loco per garantire una qualità della misurazione equivalente a quella richiesta dalle norme tecniche elaborate a livello dell’Unione.

È opportuno stabilire le condizioni per l’esecuzione dei controlli in loco mediante telerilevamento, prevedendo che, qualora la fotointerpretazione non fornisca risultati abbastanza chiari, si debba comunque ricorrere ai controlli sul campo. A causa di condizioni meteorologiche avverse, ad esempio, potrebbe accadere che non per tutte le parcelle siano disponibili immagini di qualità sufficiente per verificare tutte le condizioni di ammissibilità o effettuare la misurazione della superficie. In questi casi il controllo in loco dovrebbe essere svolto o integrato con mezzi tradizionali. È inoltre opportuno esigere che la verifica della conformità con tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi sia effettuata allo stesso livello di accuratezza di un controllo in loco svolto con mezzi tradizionali.

Per consentire alle autorità nazionali e alle autorità competenti dell’Unione di dare un seguito ai controlli in loco effettuati, i dati pertinenti dovrebbero essere registrati in una relazione di controllo. Il beneficiario o un suo rappresentante dovrebbe avere la possibilità di firmare la relazione. Tuttavia, nel caso di controlli in loco eseguiti mediante telerilevamento, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prevedere tale possibilità soltanto se i controlli evidenziano inadempienze. A prescindere dal genere di controllo in loco effettuato, il beneficiario dovrebbe ricevere una copia della relazione qualora siano riscontrate inadempienze.

Specifiche disposizioni in materia di controllo sono state adottate sulla base del regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione6. Ogni volta che vengono effettuati controlli ai sensi del suddetto regolamento, i risultati dovrebbero essere inclusi nella relazione di controllo ai fini del sistema integrato.

Per quanto riguarda gli Stati membri che optano per l’applicazione di un regime di aiuto per animale o di una misura di sostegno connessa agli animali, il calendario e il contenuto minimo dei controlli in loco dovrebbero essere specificati con riguardo all’aiuto o al sostegno chiesti nell’ambito di tali regimi di aiuto o misure di sostegno. È essenziale effettuare tali controlli in loco al fine di verificare in modo efficace l’esattezza delle dichiarazioni effettuate nelle domande di aiuto o di pagamento e nelle comunicazioni alla banca dati informatizzata degli animali. I controlli in loco relativi ai regimi di aiuto per animale o alle misure di sostegno connesse agli animali dovrebbero includere in particolare la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità, l’esattezza dei dati contenuti nel registro e, se del caso, i passaporti.

Per consentire alle autorità nazionali competenti e alle autorità competenti dell’Unione di dare un seguito ai controlli in loco effettuati, i dati pertinenti dovrebbero essere registrati in una relazione di controllo. Il beneficiario o un suo rappresentante dovrebbe avere la possibilità di firmare la relazione durante il controllo. A prescindere dal genere di controllo in loco effettuato, il beneficiario dovrebbe ricevere una copia della relazione qualora siano riscontrate inadempienze.

Ai fini dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è opportuno fissare le norme per l’attuazione del sistema che deve essere utilizzato dagli Stati membri per la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nella canapa.

A tal fine è necessario prevedere un periodo in cui non si possa procedere alla raccolta della canapa destinata alla produzione di fibre dopo la fioritura per consentire l’efficace esecuzione dei controlli imposti per questo tipo di coltura.

Occorrono regole più particolareggiate per l’organizzazione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco e per il calcolo delle sanzioni amministrative per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale che non rientrano nell’ambito del sistema integrato.

Date le particolari caratteristiche di tali misure, i controlli amministrativi dovrebbero verificare la conformità con il diritto unionale o il diritto nazionale e con il pertinente programma di sviluppo rurale e vertere su tutti i criteri di ammissibilità, sugli impegni e sugli obblighi che possono essere verificati da tali controlli. Per verificare la realizzazione di operazioni di investimento, i controlli amministrativi dovrebbero di norma comprendere anche una visita sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento.

I controlli in loco dovrebbero essere organizzati sulla base di campioni casuali e di campioni basati sul rischio. La proporzione del campione casuale dovrebbe essere sufficientemente elevata da ottenere un tasso di errore rappresentativo.

Al fine di garantire controlli sufficienti, è necessario definire un livello di controllo minimo per i controlli in loco. Tale livello dovrebbe essere aumentato qualora i controlli rivelino inadempienze significative. Allo stesso modo, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di ridurre il livello quando i tassi di errore sono al di sotto della soglia di rilevanza e i sistemi di gestione e di controllo funzionano correttamente.

È necessario definire il contenuto dei controlli in loco al fine di garantire la loro applicazione uniforme.

È opportuno svolgere controlli ex post sulle operazioni di investimento per verificare il rispetto del requisito di stabilità di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio7. Si dovrebbero precisare la base e il contenuto di tali controlli.

L’esperienza ha dimostrato che sono necessarie disposizioni di controllo specifiche per determinate misure di sviluppo rurale e per le spese relative all’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri.

A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, non possono essere applicate sanzioni amministrative nei casi in cui l’inadempienza sia di scarsa rilevanza, anche se espressa sotto forma di una soglia. È opportuno stabilire norme relative a determinate misure di sviluppo rurale per definire le inadempienze di scarsa rilevanza, compresa la fissazione di una soglia quantitativa espressa in percentuale dell’importo ammissibile del sostegno. È opportuno definire tale soglia, al di sopra della quale si dovrebbe applicare una sanzione amministrativa proporzionata.

Per sorvegliare l’adempimento dei diversi obblighi di condizionalità è necessario istituire un sistema di controllo e predisporre adeguate sanzioni amministrative. A questo scopo le varie autorità degli Stati membri sono tenute a comunicare informazioni, segnatamente sulle domande di aiuto, sui campioni di controllo e sui risultati dei controlli in loco. È opportuno definire i principali elementi di tale sistema.

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 introduce obblighi di condizionalità per i beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, sostegno nel settore vitivinicolo ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio8, e i premi annuali previsti dall’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio9, e prevede un sistema di riduzioni ed esclusioni nel caso in cui tali obblighi non siano rispettati. È opportuno definire le modalità di applicazione di detto sistema.

I controlli di condizionalità possono essere ultimati prima o dopo il ricevimento dei pagamenti e dei premi annuali di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In particolare, se tali controlli non possono essere ultimati prima del ricevimento dei suddetti pagamenti e premi annuali, l’importo che deve essere versato dal beneficiario a seguito di una sanzione amministrativa dovrebbe essere recuperato in conformità al presente regolamento o tramite compensazione.

È opportuno stabilire le norme concernenti le autorità degli Stati membri responsabili del sistema di controllo relativo agli obblighi di condizionalità.

Si dovrebbe stabilire la percentuale minima di controlli riguardanti il rispetto degli obblighi di condizionalità. Detta percentuale dovrebbe essere fissata almeno all’1 % del numero totale di beneficiari di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 che rientrano nella sfera di competenza di ciascuna autorità di controllo, selezionati sulla base di un’adeguata analisi dei rischi.

Ai fini del calcolo del campione di controllo, nel caso specifico di un’associazione di persone di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 gli Stati membri dovrebbero disporre di una certa flessibilità nel decidere se considerare l’associazione nel suo complesso o ciascuno dei suoi soci a titolo individuale.

È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di raggiungere la percentuale minima di controlli a livello di ciascuna autorità di controllo competente, a livello dell’organismo pagatore, a livello di un atto o di una norma determinati o anche a livello di un gruppo di atti o di norme.

Ove la normativa specifica applicabile agli atti o alle norme preveda già percentuali minime di controlli, gli Stati membri dovrebbero rispettare tali percentuali. È tuttavia opportuno permettere agli Stati membri di applicare una percentuale di controllo unica per i controlli in loco relativi alla condizionalità. Ove gli Stati membri scelgano questa opzione, le eventuali inadempienze constatate nel corso di controlli in loco effettuati in virtù della normativa settoriale dovrebbero essere menzionate nella relazione di controllo e successivamente verificate nell’ambito della condizionalità.

A fini di semplificazione, per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità in relazione alla direttiva 96/22/CE del Consiglio10 è opportuno che l’applicazione di un livello di campionamento specifico dei piani di monitoraggio sia considerata atta a soddisfare il requisito della percentuale minima stabilito dal presente regolamento.

Gli Stati membri dovrebbero disporre della flessibilità necessaria per raggiungere la percentuale minima di controlli utilizzando i risultati di altri controlli in loco o sostituendo i beneficiari.

Al fine di evitare un allentamento del sistema di controllo, in particolare per quanto riguarda il campionamento per i controlli in loco della condizionalità, i controlli di verifica effettuati in riferimento alla norma «de minimis» di cui all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 non dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo del campione minimo di controllo della condizionalità.

La constatazione di un livello significativo di inadempienze in relazione alla condizionalità dovrebbe portare a un aumento del numero di controlli in loco durante l’anno successivo al fine di raggiungere un livello accettabile di affidabilità quanto all’esattezza delle domande di aiuto in questione. I controlli aggiuntivi dovrebbero riguardare gli atti o le norme in questione.

Per quanto riguarda l’applicazione della norma de minimis, conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è importante stabilire la percentuale di beneficiari da sottoporre a controlli al fine di verificare che sia stato posto rimedio alle inadempienze accertate.

Il campione di controllo per la verifica della condizionalità dovrebbe essere selezionato in parte sulla base di un’analisi dei rischi e in parte in modo casuale. I fattori di rischio pertinenti dovrebbero essere stabiliti dall’autorità competente, poiché essa si trova nella posizione migliore per compiere tale scelta. Per garantire la pertinenza e l’efficacia delle analisi dei rischi è opportuno che la loro efficienza sia valutata e aggiornata su base annua tenendo conto della rilevanza di ciascun fattore di rischio, confrontando i risultati relativi a campioni selezionati a caso e in base al rischio e considerando la situazione specifica dello Stato membro.

È possibile migliorare il campionamento ai fini dei controlli in loco relativi alla condizionalità consentendo agli Stati membri di tener conto dell’analisi dei rischi concernente la partecipazione dei beneficiari al sistema di consulenza aziendale di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché ai sistemi di certificazione pertinenti. Tuttavia, se si tiene conto di tale partecipazione, si dovrebbe dimostrare che i beneficiari che partecipano a tali sistemi rappresentano un rischio inferiore rispetto a quelli che non vi partecipano.

In alcuni casi è opportuno effettuare controlli in loco relativi alla condizionalità prima che tutte le domande siano pervenute. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati ad effettuare una selezione parziale del campione di controllo prima della fine del periodo di presentazione delle domande.

Come norma generale, il campione di controllo per la verifica della condizionalità dovrebbe essere selezionato dall’insieme della popolazione di beneficiari di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dei quali l’autorità di controllo competente è responsabile. In deroga a tale disposizione, i campioni possono essere selezionati separatamente da ciascuna delle tre categorie di beneficiari. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a costituire il campione di controllo sulla base dei campioni di beneficiari selezionati per i controlli in loco vertenti sui criteri di ammissibilità. Anche una combinazione delle procedure dovrebbe essere autorizzata soltanto nella misura in cui renda più efficace il sistema di controllo.

Qualora per i controlli in loco sia selezionata un’associazione di persone di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è opportuno garantire che tutti i suoi soci siano sottoposti a verifica per quanto riguarda il rispetto dei criteri e delle norme pertinenti.

I controlli in loco relativi alla condizionalità richiedono in generale più ispezioni nella stessa azienda. Al fine di ridurre l’onere costituito dai controlli sia per i beneficiari che per le amministrazioni, dovrebbe essere possibile limitare tali controlli a una sola ispezione. È opportuno precisare il momento in cui tale ispezione deve essere effettuata. Parallelamente, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché sia effettuato nel corso dello stesso anno civile un controllo effettivo e rappresentativo dei criteri e delle norme.

La limitazione dei controlli in loco a un campione costituito da almeno la metà delle parcelle interessate non dovrebbe comportare una riduzione proporzionale della pertinente sanzione eventuale.

Al fine di semplificare i controlli in loco relativi alla condizionalità e sfruttare al meglio le capacità di controllo esistenti, dovrebbe essere possibile, quando l’efficacia dei controlli è almeno equivalente a quella delle verifiche tramite controllo in loco, la sostituzione dei controlli nell’azienda con controlli amministrativi.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di utilizzare, ai fini dei controlli in loco relativi alla condizionalità, indicatori oggettivi specifici di taluni criteri o talune norme. Tali indicatori dovrebbero tuttavia avere un legame diretto con i criteri o le norme che rappresentano e includere tutti gli elementi che devono essere controllati.

I controlli in loco dovrebbero essere effettuati nel corso dell’anno civile in cui sono state presentate le corrispondenti domande di aiuto e domande di pagamento. Per quanto riguarda i richiedenti dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, i relativi controlli dovrebbero essere effettuati in qualsiasi momento durante il periodo indicato all’articolo 97, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Occorre stabilire le norme per la stesura di relazioni di controllo specifiche e circostanziate in materia di condizionalità. Gli ispettori specializzati che intervengono sul campo dovrebbero segnalare ogni accertamento e precisarne la gravità, affinché l’organismo pagatore possa fissare le conseguenti riduzioni o, se del caso, decidere l’esclusione dell’interessato dal beneficio dei pagamenti e dei premi annuali di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Per garantire controlli in loco efficaci è importante che il personale incaricato di effettuarli sia a conoscenza dei motivi per cui il beneficiario è stato scelto per il controllo in loco. È opportuno che gli Stati membri tengano un registro contenente queste informazioni.

Tutti gli organismi pagatori competenti per la gestione dei vari pagamenti soggetti alla condizionalità dovrebbero essere informati dei risultati dei controlli effettuati sulla condizionalità, affinché siano applicate le opportune riduzioni qualora gli accertamenti lo giustifichino.

I beneficiari dovrebbero essere informati in merito ad eventuali inadempienze identificate a seguito di un controllo in loco. È opportuno fissare un termine entro il quale i beneficiari dovrebbero ricevere questa informazione. Tuttavia, il superamento di tale termine non dovrebbe dare la possibilità ai beneficiari interessati di evitare le conseguenze di un’inadempienza rilevata.

Per quanto riguarda la norma «de minimis» o il sistema di allerta precoce di cui rispettivamente all’articolo 97, paragrafo 3, e all’articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno chiarire che l’obbligo di informare il beneficiario delle misure correttive non si applica qualora il beneficiario abbia già preso misure immediate.

È opportuno stabilire i requisiti relativi alle modalità con cui porre rimedio al le inadempienze per le situazioni in cui uno Stato membro decida di non applicare alcuna sanzione amministrativa secondo quanto previsto all’articolo 97, paragrafo 3, e all’articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Al fine di migliorare la comunicazione tra le parti che partecipano al controllo, è opportuno disporre che i pertinenti documenti giustificativi siano trasmessi o resi accessibili all’organismo pagatore o all’autorità di coordinamento su richiesta.

La sanzione amministrativa dovrebbe essere applicata all’importo totale dei pagamenti elencati all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, concessi o da concedere al beneficiario, in relazione alle pertinenti domande di aiuto o domande di pagamento presentate nel corso dell’anno civile dell’accertamento. Per quanto riguarda in particolare i richiedenti delle misure previste dai regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la sanzione amministrativa dovrebbe essere applicata all’importo totale percepito in applicazione dei regimi di sostegno previsti dai suddetti articoli. Per quanto riguarda la misura relativa alla ristrutturazione e alla riconversione, l’importo complessivo dovrebbe essere diviso per tre.

Nel caso di un’associazione di persone di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la riduzione dovuta a inadempienze da parte di un socio dovrebbe essere calcolata in base alle pertinenti disposizioni in materia di condizionalità. L’applicazione della percentuale di riduzione risultante dovrebbe tener conto del fatto che gli obblighi di condizionalità sono individuali e dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità. Tuttavia è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere se tale riduzione debba essere applicata all’associazione o soltanto ai soci inadempienti.

È opportuno stabilire norme procedurali e tecniche dettagliate concernenti il calcolo e l’applicazione delle sanzioni amministrative relative agli obblighi di condizionalità.

Le riduzioni e le esclusioni dovrebbero essere graduate in funzione della gravità dell’inadempienza commessa e contemplare l’esclusione totale del beneficiario da tutti i pagamenti di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l’anno civile successivo.

Il comitato per i pagamenti diretti e il comitato per lo sviluppo rurale non hanno emesso un parere entro il termine stabilito dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda:

  1. a) le comunicazioni che gli Stati membri devono effettuare alla Commissione in conformità ai loro obblighi di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione;

  2. b) i controlli amministrativi e in loco che devono essere svolti dagli Stati membri per quanto riguarda il rispetto di criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi;

  3. c) il livello minimo dei controlli in loco nonché l’obbligo di aumentare tale livello o la possibilità di ridurlo;

  4. d) la comunicazione di relazioni relative alle verifiche e ai controlli svolti e dei relativi risultati;

  5. e) le autorità competenti per l’esecuzione dei controlli di conformità nonché il contenuto di tali controlli;

  6. f) le misure di controllo specifiche e i metodi per la determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo nella canapa;

  7. g) l’istituzione e il funzionamento di un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute ai fini del pagamento specifico per il cotone;

  8. h) i casi in cui le domande di aiuto e le domande di pagamento o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione;

  9. i) l’applicazione e il calcolo della revoca parziale o totale dei pagamenti;

  10. j) il recupero degli importi indebitamente erogati e le relative sanzioni nonché il recupero dei diritti all’aiuto indebitamente assegnati e l’applicazione degli interessi;

  11. k) l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative;

  12. l) la definizione delle inadempienze di scarsa rilevanza;

  13. m) le domande di aiuto e le domande di pagamento, nonché le domande di diritti all’aiuto, compreso l’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, le prescrizioni in merito alle indicazioni minime che devono figurare nelle domande, le disposizioni per la modifica o il ritiro delle domande di aiuto, l’esenzione dall’obbligo di presentare una domanda di aiuto e le disposizioni che consentono agli Stati membri di seguire procedure semplificate;

  14. n) lo svolgimento dei controlli volti a verificare l’adempimento degli obblighi nonché l’esattezza e la completezza dei dati contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento, comprese norme sulle tolleranze delle misurazioni per i controlli in loco;

  15. o) le specifiche tecniche necessarie ai fini dell’attuazione uniforme del titolo V, capo II, del regolamento (CE) n. 1306/2013;

  16. p) la cessione di aziende;

  17. q) il pagamento di anticipi;

  18. r) lo svolgimento dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità, tenendo conto della partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale e a un sistema di certificazione;

  19. s) il calcolo e l’applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli obblighi di condizionalità, anche per quanto riguarda i beneficiari costituiti da un’associazione di persone.

Art. 2 Scambio di informazioni in materia di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni

1. Ai fini della corretta gestione dei regimi di aiuti e delle misure di sostegno e ove, all’interno di uno Stato membro, più di un organismo pagatore sia responsabile per la gestione dei pagamenti diretti e delle misure di sviluppo rurale nei riguardi dello stesso beneficiario, lo Stato membro interessato adotta le misure idonee ad assicurare, se del caso, che le informazioni richieste nelle domande di aiuto, nelle domande di sostegno, nelle domande di pagamento o in altre dichiarazioni siano messe a disposizione di tutti gli organismi pagatori interessati.

2. Se i controlli non sono effettuati dall’organismo pagatore responsabile, lo Stato membro interessato provvede a che tale organismo riceva informazioni sufficienti sui controlli eseguiti e sui relativi risultati. Spetta all’organismo pagatore definire le informazioni che gli sono necessarie.

Art. 3 Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni

1.

Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un’altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall’autorità competente.

Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all’articolo 21, paragrafo 3, può disporre che la comunicazione alla banca dati informatizzata degli animali di un animale che non si trova più nell’azienda possa sostituire il ritiro scritto.

2. Se l’autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l’autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

3. I ritiri di cui al paragrafo 1 riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

Art. 4 Correzione e adeguamento di errori palesi

Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L’autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma.

Art. 5 Applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni

Se un caso di inadempienza che è oggetto dell’applicazione di sanzioni in conformità al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione11 è anche oggetto di revoche o sanzioni in conformità al titolo II, capi III e IV, o al titolo III di detto regolamento:

  1. a) le riduzioni, i rifiuti, le revoche o le sanzioni di cui al titolo II, capi III e IV, o al titolo III del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 si applicano in relazione ai regimi di pagamento diretto o alle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato;

  2. b) le sanzioni di cui al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 si applicano all’importo totale dei pagamenti da erogare al beneficiario interessato, a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che non sono soggetti alle riduzioni, ai rifiuti, alle revoche o alle sanzioni di cui alla lettera a).

Le riduzioni, i rifiuti, le revoche e le sanzioni di cui al primo comma si applicano in conformità all’articolo 6 del presente regolamento, ferme restando le sanzioni supplementari previste da altre disposizioni unionali o dalla normativa nazionale.

Art. 6 Ordine delle riduzioni, dei rifiuti, delle revoche e delle sanzioni per ciascun regime di pagamento diretto o ciascuna misura di sviluppo rurale

1. L’importo del pagamento da concedere a un beneficiario nell’ambito di un regime di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 è determinato dallo Stato membro sulla base delle condizioni stabilite a norma di tale regolamento nonché dei programmi a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e delle isole minori del Mar Egeo, introdotti, rispettivamente, con i regolamenti (UE) n. 228/201312 e (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio13, per il regime di sostegno diretto in questione.

2. Per ciascun regime di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e per ciascuna misura di sviluppo rurale che rientra nell’ambito del sistema integrato di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 6, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, le riduzioni, le revoche e le sanzioni sono calcolate, se del caso, nell’ordine seguente:

  1. a) le riduzioni e le sanzioni di cui al titolo II, capo IV, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, salvo le sanzioni di cui all’articolo 16 dello stesso regolamento, sono applicate a tutti i casi di inadempienza;

  2. b) l’importo risultante dall’applicazione della lettera a) serve da base per il calcolo dei rifiuti di cui al titolo III del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;

  3. c) l’importo risultante dall’applicazione della lettera b) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare alle domande presentate tardivamente a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;

  4. d) l’importo risultante dall’applicazione della lettera c) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per la mancata dichiarazione di parcelle agricole a norma dell’articolo 16 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;

  5. e) l’importo risultante dall’applicazione della lettera d) serve da base per il calcolo delle revoche di cui al titolo III del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;

  6. f) l’importo risultante dall’applicazione della lettera e) serve da base per praticare:

    1. i) la riduzione lineare di cui all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

    2. ii) la riduzione lineare di cui all’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

    3. iii) la riduzione lineare di cui all’articolo 65, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

    4. iv) la riduzione lineare di cui all’articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

    5. v) la riduzione lineare che si pratica se i pagamenti da effettuare a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1307/2013 superano il massimale nazionale fissato in conformità all’articolo 42, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

3. L’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 2, lettera f), serve da base per applicare:

  1. a) la riduzione dei pagamenti di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013;

  2. b) la percentuale di riduzione lineare determinata a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

  3. c) il tasso di adattamento di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

4. L’importo del pagamento risultante dall’applicazione del paragrafo 3 serve da base per il calcolo delle eventuali riduzioni da applicare per inadempienza alla condizionalità conformemente al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

Art. 7 Recupero di importi indebitamente erogati

1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.

2.

Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell’ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell’indebito.

3.

L’obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell’autorità competente o di un’altra autorità e se l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario.

Tuttavia, qualora l’errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento.

Art. 8 Cessione di aziende

1. Ai fini del presente articolo, si intende per:

  1. a) «cessione di un’azienda»: la vendita, l’affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;

  2. b) «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;

  3. c) «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l’azienda.

2. Qualora un’azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all’azienda ceduta.

3. L’aiuto o il pagamento per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:

  1. a) entro un termine fissato dagli Stati membri, il cessionario informa l’autorità competente dell’avvenuta cessione e chiede il pagamento dell’aiuto e/o del sostegno;

  2. b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall’autorità competente;

  3. c) l’azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto e/o del sostegno.

4. Dopo che il cessionario ha comunicato all’autorità competente la cessione dell’azienda e richiesto il pagamento dell’aiuto e/o del sostegno a norma del paragrafo 3, lettera a):

  1. a) tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l’autorità competente per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento sono conferiti al cessionario;

  2. b) tutte le operazioni necessarie per la concessione dell’aiuto e/o del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell’applicazione delle pertinenti norme dell’Unione;

  3. c) l’azienda ceduta è considerata, se del caso, alla stregua di un’azienda distinta per quanto riguarda l’anno di domanda in questione.

5. Gli Stati membri possono decidere, se del caso, di concedere l’aiuto e/o il sostegno al cedente. In tal caso:

  1. a) nessun aiuto o sostegno è versato al cessionario;

  2. b) gli Stati membri applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

Art. 9 Comunicazioni

1.

Ogni anno, entro il 15 luglio, per tutti i regimi di pagamento diretto, le misure di sviluppo rurale, l’assistenza tecnica e i regimi di sostegno al settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di controllo e le statistiche di controllo per l’anno civile trascorso e in particolare:

  1. a) i dati relativi ai singoli beneficiari per quanto riguarda le domande di aiuto e le domande di pagamento, le superfici e gli animali dichiarati o oggetto di domanda e i risultati dei controlli amministrativi, in loco ed ex post;

  2. b) ove applicabile, i risultati dei controlli relativi alla condizionalità, comprese le riduzioni ed esclusioni pertinenti.

Tale comunicazione è effettuata per via elettronica secondo le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di controllo e delle statistiche di controllo messe a loro disposizione dalla Commissione.

2. Entro il 15 luglio 2015 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle opzioni scelte per il controllo dei requisiti di condizionalità e degli organismi di controllo competenti per la verifica dei criteri e delle norme di condizionalità. Eventuali modifiche successive concernenti le informazioni fornite in tale relazione sono trasmesse senza indugio.

3.

4. I dati in formato elettronico raccolti nel quadro del sistema integrato servono da supporto alla comunicazione delle informazioni da inviare alla Commissione nell’ambito delle normative settoriali.

Titolo II. Sistema integrato di gestione e di controllo

Capo I. Norme generali

Art. 10 Anticipi sui pagamenti diretti

Lo Stato membro che versa anticipi sui pagamenti diretti a norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013 non tiene conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 nel calcolo di tali pagamenti anticipati.

Il pagamento a saldo da versare ai beneficiari a partire dal 1o dicembre tiene conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria applicabile all'anno di domanda in questione per l'importo complessivo dei pagamenti diretti dell'anno suddetto.

Capo II. Domande di aiuto e domande di pagamento

Sezione 1. Disposizioni comuni

Art. 11 Semplificazione delle procedure

1. Salvo ove diversamente disposto dai regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013, dal regolamento delegato (UE) n. 640/2014 o dal presente regolamento, gli Stati membri possono autorizzare o richiedere che le comunicazioni di qualsiasi tipo effettuate nel quadro del presente regolamento, dal beneficiario alle autorità e viceversa, siano trasmesse per via elettronica, a condizione che ciò non comporti alcuna discriminazione tra i beneficiari e che siano adottate le misure necessarie per garantire, in particolare, che:

  1. a) il beneficiario sia identificato in modo inequivocabile;

  2. b) il beneficiario soddisfi tutti i requisiti previsti nell’ambito del regime di pagamenti diretti o della misura di sviluppo rurale in questione;

  3. c) i dati trasmessi siano affidabili ai fini della corretta gestione del regime di pagamenti diretti o della misura di sviluppo rurale in questione; ove si utilizzino i dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 9, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, la banca stessa offra le garanzie di certezza e buon funzionamento necessarie per la corretta gestione del regime di pagamenti diretti o della misura di sviluppo rurale in questione;

  4. d) tutti i documenti di accompagnamento che non sia possibile trasmettere per via elettronica pervengano all’autorità competente entro gli stessi termini previsti per le domande inoltrate per via non elettronica.

2. Ferme restando le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto o delle domande di pagamento qualora le autorità competenti dispongano già di tutti i dati necessari e non siano intervenuti cambiamenti rispetto all’ultima domanda di aiuto o domanda di pagamento presentata nell’ambito del regime di pagamenti diretti o della misura di sviluppo rurale in questione in conformità all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Gli Stati membri possono decidere di utilizzare dati provenienti da fonti di dati a disposizione delle autorità nazionali ai fini delle domande di aiuto e delle domande di pagamento. In tal caso lo Stato membro provvede a far sì che tali fonti di dati offrano il livello di certezza necessario per la corretta gestione dei dati al fine di garantire l’affidabilità, l’integrità e la sicurezza degli stessi.

3. Ove possibile, l’autorità competente può domandare le informazioni richieste nei documenti giustificativi da accludere alla domanda di aiuto o alla domanda di pagamento direttamente alla fonte delle informazioni medesime.

4.

Se il sistema integrato prevede il modulo prestabilito e il corrispondente materiale grafico di cui all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 forniti tramite un'interfaccia basata sul SIG, che consente il trattamento dei dati alfanumerici e territoriali delle zone dichiarate (di seguito: «modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali»), gli Stati membri possono decidere di introdurre un sistema di controlli incrociati preliminari (di seguito: «controlli preliminari»), che include almeno i controlli incrociati di cui all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c) del presente regolamento. I risultati sono comunicati tempestivamente ai beneficiari per aiutarli a soddisfare i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi. Gli Stati membri possono utilizzare i risultati provvisori a livello di parcella di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera d), come informazioni utili per i controlli preliminari relativi ai regimi di aiuto e alle misure di sostegno che non sono soggetti a controlli tramite monitoraggio. Qualora uno Stato membro decida in tal senso, l’articolo 40 bis, paragrafo 4, non si applica alle informazioni comunicate ai beneficiari nell’ambito dei controlli preliminari.

Gli Stati membri possono decidere di svolgere tali controlli preliminari a livello regionale, a condizione che il sistema che si avvale del modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali sia istituito a livello regionale.

5.

Se il beneficiario è un gruppo di persone che presentano domanda di sostegno per interventi agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (di seguito: «collettivo»), lo Stato membro può decidere di derogare al requisito, di cui all'articolo 14 del presente regolamento, secondo il quale la domanda di pagamento deve contenere tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità al sostegno, nonché alla restrizione di cui all'articolo 13 del presente regolamento, secondo la quale tutti i dati pertinenti ai fini della corretta gestione amministrativa e finanziaria del sostegno devono essere presentati entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento, introducendo una domanda di pagamento annuale semplificata (di seguito: «domanda collettiva») che sarà presentata da un collettivo.

Gli articoli 2, 3, 4, 9, 11, 13, 15 e 16, l'articolo 17, paragrafi 1 e da 3 a 9, gli articoli 21, 24, 25, 27, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 42, 43 e 45 del presente regolamento e gli articoli 4, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 si applicano mutatis mutandis ai particolari requisiti stabiliti ai fini della domanda collettiva.

Gli Stati membri inseriscono nel programma di sviluppo rurale una descrizione delle disposizioni amministrative per i collettivi.