Decisione (UE) 2016/2026 del Consiglio del 15 novembre 2016 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2018, l'importo annuo per il 2017 e la prima quota per il 2017 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui per gli anni 2019 e 2020
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 20001, quale modificato da ultimo («accordo di partenariato ACP-UE»),
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE, e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE2 («accordo interno»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo3 («regolamento finanziario dell'11o FES»), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
Secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario dell'11o FES, la Commissione ha presentato entro il 15 ottobre 2016 una proposta che specifica: a) il massimale dell'importo annuo del contributo per il 2018; b) l'importo annuo del contributo per il 2017; c) l'importo della prima quota del contributo per il 2017; e d) una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per il 2019 e il 2020.
Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11o FES, il 28 luglio 2016 la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11o FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi a titolo del 10o FES.
Con la decisione (UE) 2015/22884, il 30 novembre 2015 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione che fissa come segue i contributi degli Stati membri al FES per il 2017 a 3850000000 EUR per la Commissione e a 150000000 EUR per la BEI.
Con la decisione 2013/759/UE5, il 12 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la creazione di un meccanismo di transizione relativo a misure transitorie di gestione del FES dal 1o gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11o Fondo europeo di sviluppo («meccanismo di transizione»),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 è fissato a 4550000000 EUR per la Commissione e a 250000000 EUR per la BEI.
Art. 2
L'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2017 è fissato a 4000000000 EUR così ripartiti: 3850000000 EUR per la Commissione e 150000000 EUR per la BEI.
Art. 3
I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo della prima quota per il 2017 sono riportati nella tabella che figura nell'allegato della presente decisione.
I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della detrazione dei fondi a norma del meccanismo di transizione, previa comunicazione alla Commissione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri al momento dell'adozione della terza quota per il 2015.
Art. 4
La previsione indicativa non vincolante per l'importo annuo dei contributi previsti è fissata per il 2019 a 4500000000 EUR per la Commissione e a 300000000 EUR per la BEI e per il 2020 a 4500000000 EUR per la Commissione e a 300000000 EUR per la BEI.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2016 Per il Consiglio Il presidente I. Korčok