Decisione di esecuzione (UE) 2016/2133 della Commissione del 5 dicembre 2016 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni ossidi di manganese originari di Brasile, Georgia, India e Messico
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea1, in particolare l'articolo 9,
A. PROCEDURA
Apertura
Il 17 dicembre 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di alcuni ossidi di manganese originari di Brasile, Georgia, India e Messico («i paesi interessati») in base all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio2 («il regolamento di base») mediante un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea3 («l'avviso di apertura»).
La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 20 novembre 2015 dalla Erachem Comilog SPRL («il denunciante»), unico produttore di alcuni ossidi di manganese nell'Unione, che rappresenta pertanto il 100 % della produzione totale dell'Unione di tali prodotti. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di dumping e del conseguente notevole pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.
La Commissione ha invitato a partecipare il denunciante, gli utilizzatori e gli importatori, i produttori noti dei paesi interessati nonché le associazioni notoriamente interessate dall'apertura dell'inchiesta. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
Il denunciante, i produttori esportatori dei paesi interessati, gli importatori e gli operatori commerciali hanno comunicato le loro osservazioni. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.
B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
In data 6 settembre 2016 il denunciante ha formalmente ritirato la denuncia mediante lettera indirizzata alla Commissione. Conformemente all'articolo 9 del regolamento di base un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura non sia contraria all'interesse dell'Unione.
Dall'inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ritiene quindi che il presente procedimento debba essere chiuso.
Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Nessuna di esse ha contestato la chiusura del procedimento.
La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni ossidi di manganese originari di Brasile, Georgia, India e Messico debba essere chiuso senza l'istituzione di misure.
La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di ossidi di manganese (formula chimica: MnO) con una purezza in peso netto pari al 50 % e più ma inferiore al 77 % di manganese, originari di Brasile, Georgia, India e Messico e attualmente classificati ai codici NC ex28209090 ed ex26020000 è chiuso.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker