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Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (codificazione)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,

Il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio2 ha subito varie e sostanziali modifiche3. A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno provvedere alla sua codificazione.

L'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («accordo antidumping del 1994»), contiene norme per quanto riguarda, tra l'altro, il calcolo del dumping, la procedura relativa all'apertura e allo svolgimento successivo delle inchieste, compresi gli aspetti inerenti all'accertamento e all'esame dei fatti, l'istituzione di misure provvisorie e l'imposizione e la riscossione dei dazi antidumping, la durata e il riesame delle misure antidumping e la divulgazione delle informazioni relative alle inchieste antidumping.

Ai fini dell'applicazione adeguata e trasparente delle norme dell'accordo antidumping del 1994, è opportuno recepire nella legislazione dell'Unione, nella misura massima possibile, i termini di tale accordo.

Per l'applicazione delle norme dell'accordo antidumping del 1994, è essenziale che, al fine di mantenere l'equilibrio tra diritti e obblighi derivanti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT»), l'Unione tenga conto dell'interpretazione delle norme stesse da parte dei suoi principali interlocutori commerciali.

È opportuno fissare norme chiare e circostanziate sul calcolo del valore normale, precisando che in tutti i casi dovrebbe essere basato sulle vendite rappresentative effettuate nel corso di normali operazioni commerciali nel paese esportatore. È opportuno indicare quando due o più persone si considerano collegate ai fini della determinazione del dumping. Conviene definire le circostanze nelle quali si può considerare che le vendite sul mercato interno, essendo state effettuate in perdita, non possono essere prese in considerazione e che quindi è possibile fare ricorso alle restanti vendite oppure al valore normale costruito oppure alle vendite a paesi terzi. È inoltre opportuno adottare disposizioni adeguate per la ripartizione dei costi, anche per la fase di avviamento e occorre fissare gli orientamenti inerenti alla definizione di tale fase e ai relativi metodi di ripartizione dei costi. È inoltre necessario, per il calcolo del valore normale, indicare il metodo da applicare per determinare gli importi delle spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto da inserire in tale valore.

Per determinare il valore normale relativo ai paesi che non hanno un'economia di mercato, conviene dettare le regole per la scelta di un appropriato paese terzo ad economia di mercato da utilizzare a tale scopo e, qualora non sia possibile trovare un paese terzo adatto, stabilire che il valore normale può essere determinato su qualsiasi altra base equa.

È opportuno definire il prezzo all'esportazione ed elencare gli adeguamenti che devono essere applicati nei casi in cui si ritiene necessario ricostruire il prezzo rispetto al primo prezzo sul mercato libero.

Ai fini di un equo confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale, è consigliabile elencare i fattori che possono incidere sui prezzi e sulla loro comparabilità, nonché fissare disposizioni specifiche riguardo ai tempi e alle modalità di applicazione degli adeguamenti, tenendo presente che occorre evitare di duplicare detti adeguamenti; è inoltre necessario stabilire che il confronto può essere effettuato utilizzando la media dei prezzi, anche se i singoli prezzi all'esportazione possono essere confrontati con la media del valore normale qualora i primi varino secondo il cliente, la regione o il periodo di tempo.

È opportuno fissare orientamenti chiari e particolareggiati sui fattori che sono pertinenti per determinare se le importazioni oggetto di dumping abbiano causato un pregiudizio grave oppure minaccino di provocare pregiudizio. Per dimostrare che il volume e i prezzi delle importazioni in questione sono responsabili del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, occorre tener conto dell'incidenza di altri fattori e in particolare delle condizioni di mercato nell'Unione.

È opportuno definire il termine «industria dell'Unione» e stabilire che le parti collegate agli esportatori possono essere escluse da tale industria, definendo il termine «collegate»; occorre inoltre precisare che le azioni antidumping possono essere attuate nell'interesse dei produttori di una regione dell'Unione e fissare gli orientamenti relativi alla definizione di tale regione.

È necessario stabilire chi abbia diritto a presentare una denuncia antidumping, precisando in quale misura la denuncia debba essere sostenuta dall'industria dell'Unione e le informazioni in materia di dumping, pregiudizio e nesso di causalità che essa deve contenere; conviene inoltre specificare le procedure di rigetto delle denunce oppure di apertura dei procedimenti.

È necessario stabilire le modalità secondo le quali si comunicano alle parti interessate le informazioni richieste dalle autorità. Alle parti interessate devono essere accordate ampie possibilità per la presentazione di tutti gli elementi di prova pertinenti e la difesa dei propri interessi. È inoltre opportuno fissare chiaramente le norme e le procedure da seguire durante l'inchiesta, precisando che le parti interessate devono manifestarsi, presentare le loro osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro termini precisi, affinché le osservazioni e i dati comunicati possano essere presi in considerazione. È inoltre opportuno fissare a quali condizioni le parti interessate possono avere accesso alle informazioni comunicate dalle altre parti e presentare osservazioni in merito. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero collaborare riguardo alla raccolta di informazioni.

È necessario stabilire le condizioni alle quali possono essere istituiti i dazi provvisori, in particolare le condizioni secondo cui tali dazi devono essere istituiti non prima dei sessanta giorni dall'inizio del procedimento e non oltre nove mesi da detta data; per ragioni amministrative, occorre stabilire che in tutti i casi tali dazi possono essere istituiti dalla Commissione direttamente per un periodo di nove mesi oppure per due periodi successivi di sei e tre mesi.

Occorre specificare le procedure relative all'accettazione di impegni idonei ad eliminare il dumping e il pregiudizio invece dell'imposizione di dazi provvisori o definitivi. È inoltre opportuno precisare le conseguenze della violazione o della revoca di impegni e stabilire che possono essere istituiti dazi provvisori in caso di sospetta inosservanza degli impegni oppure qualora sia necessaria un'inchiesta supplementare per completare le risultanze. Ai fini dell'accettazione degli impegni, occorre considerare se gli impegni proposti e la loro esecuzione non inducano ad un comportamento lesivo della concorrenza.

È necessario prevedere la chiusura dei procedimenti, con o senza l'istituzione di misure definitive, di norma entro dodici mesi e comunque non oltre quindici mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta.

Le inchieste o i procedimenti dovrebbero essere chiusi quando il margine di dumping è irrilevante oppure il pregiudizio è trascurabile; è opportuno definire tali situazioni. Qualora debbano essere istituite misure, è necessario stabilire le modalità di chiusura dell'inchiesta e precisare che le misure devono essere inferiori al margine di dumping qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, nonché specificare il metodo di calcolo del livello delle misure in caso di ricorso a tecniche di campionamento.

È necessario stabilire che i dazi provvisori possono essere riscossi a titolo retroattivo e precisare le circostanze che giustificano l'applicazione retroattiva dei dazi per evitare che sia pregiudicata l'efficacia delle misure definitive; è inoltre necessario stabilire che i dazi possono essere applicati con effetto retroattivo in caso di violazione o di revoca di impegni assunti.

Occorre prevedere che le misure scadano dopo cinque anni, salvo che da un riesame risulti che esse devono essere lasciate in vigore. È inoltre necessario stabilire che, in presenza di elementi di prova sufficienti relativi al mutamento di circostanze, devono essere svolti riesami intermedi o inchieste per determinare se siano giustificate le restituzioni di dazi antidumping. È opportuno inoltre precisare che, qualora sia necessario ricalcolare il margine di dumping con una ricostruzione del prezzo all'esportazione, i dazi non devono essere considerati un costo sostenuto tra l'importazione e la rivendita se detti dazi si ripercuotono sui prezzi dei prodotti soggetti alle misure nell'Unione.

È necessario specificare che i prezzi all'esportazione e i margini di dumping possono essere sottoposti ad una nuova valutazione qualora il dazio sia stato assorbito dall'esportatore con una forma di compensazione e di conseguenza non incida sui prezzi dei prodotti soggetti alle misure nell'Unione.

L'accordo antidumping del 1994 non contiene disposizioni sull'elusione delle misure antidumping, benché una separata decisione ministeriale del GATT abbia riconosciuto il problema dell'elusione e lo abbia deferito al comitato antidumping del GATT. Poiché i negoziati multilaterali non hanno sinora avuto alcun risultato e in attesa dell'esito del deferimento al comitato antidumping dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), è necessario che la legislazione dell'Unione preveda disposizioni per far fronte a pratiche, incluso il semplice assemblaggio nell'Unione oppure in un paese terzo, volte essenzialmente ad eludere le misure antidumping.

È opportuno inoltre chiarire quali pratiche costituiscano un'elusione delle misure in vigore. Le pratiche di elusione possono aver luogo all'interno o all'esterno dell'Unione. Occorre pertanto prevedere che le esenzioni dai dazi estesi che possono essere concesse agli importatori possano essere accordate anche agli esportatori, quando si estendono i dazi per impedire l'elusione che ha luogo al di fuori dell'Unione.

Occorre autorizzare la sospensione delle misure antidumping qualora si riscontri un temporaneo mutamento delle condizioni di mercato che renda temporaneamente inopportuno il mantenimento di tali misure.

È necessario prevedere che le importazioni sotto inchiesta possano essere soggette a registrazione al momento dell'importazione, ai fini della successiva applicazione di misure contro dette importazioni.

Ai fini di una corretta esecuzione delle misure, è necessario che gli Stati membri controllino gli scambi relativi alle importazioni dei prodotti soggetti a inchieste o oggetto di misure nonché gli importi dei dazi riscossi a norma del presente regolamento, e relazionino in merito alla Commissione.

È opportuno che siano svolte visite di verifica per controllare le informazioni presentate in materia di dumping e di pregiudizio, ancorché tali visite dovrebbero essere condizionate dal ricevimento di risposte adeguate ai questionari.

È necessario stabilire che, nel caso di elevato numero di parti o di transazioni commerciali, si ricorra a tecniche di campionamento ai fini di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

È necessario stabilire che nei confronti delle parti che non collaborano in misura sufficiente possono essere usate ai fini delle risultanze altre informazioni che possano essere meno favorevoli per dette parti.

È opportuno provvedere al trattamento di informazioni riservate per evitare di divulgare i segreti d'impresa.

È essenziale stabilire che le parti aventi diritto a tale trattamento possano essere informate correttamente dei fatti e delle considerazioni principali, e ciò tenuto conto del processo di formazione delle decisioni nell'Unione, in tempo utile affinché possano difendere i loro interessi.

Appare opportuno prevedere un sistema amministrativo nell'ambito del quale possano essere presentate argomentazioni in merito all'interesse dell'Unione all'istituzione di misure, compreso l'interesse dei consumatori, nonché fissare i termini per la presentazione di tali osservazioni, precisando inoltre i diritti all'informazione delle parti interessate.

L'esecuzione del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di dazi provvisori e definitivi e per la chiusura di un'inchiesta senza adozione di misure. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio4.

È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione delle misure definitive. Tale procedura dovrebbe essere utilizzata anche per l'accettazione degli impegni, l'apertura e la non apertura di riesami in previsione della scadenza, la sospensione delle misure, la proroga della sospensione delle misure e il ripristino delle misure, dato l'effetto di tali misure rispetto alle misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure possa causare un pregiudizio che sarebbe difficile da riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Principi

1. Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nell'Unione causi un pregiudizio.

2. Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all'esportazione nell'Unione è inferiore ad un prezzo comparabile di un prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell'ambito di normali operazioni commerciali.

3. Il paese esportatore è di norma il paese d'origine. Esso, tuttavia, può essere un paese intermedio, salvo quando i prodotti transitano semplicemente in tale paese oppure non sono ivi fabbricati o il loro prezzo in tale paese non è comparabile.

4. Ai fini del presente regolamento, per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato.

Art. 2 Determinazione del dumping

A. VALORE NORMALE 1. Il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore. Qualora l'esportatore nel paese esportatore non produca né venda il prodotto simile, il valore normale può tuttavia essere stabilito in base ai prezzi di altri venditori o produttori. I prezzi praticati tra le parti apparentemente associate oppure vincolate da un accordo di compensazione possono essere considerati come propri di normali operazioni commerciali, e possono quindi essere utilizzati per stabilire il valore normale unicamente qualora sia dimostrato che tale rapporto non incide sui prezzi. Per determinare se due parti sono associate, occorre tener conto della definizione di «parti collegate», di cui all'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione1. 2. Le vendite del prodotto simile destinato al consumo sul mercato interno sono di norma utilizzate per determinare il valore normale se il volume di tali vendite corrisponde ad almeno il 5 % del volume delle vendite del prodotto all'Unione. Può tuttavia essere utilizzato anche un volume di vendite inferiore, ad esempio quando i prezzi applicati sono considerati rappresentativi per il mercato considerato. 3. Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono vendite del prodotto simile, oppure se tali vendite riguardano quantitativi insufficienti oppure se, a causa di una particolare situazione di mercato, tali vendite non permettono un valido confronto, il valore normale del prodotto è calcolato in base al costo di produzione nel paese d'origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti oppure in base ai prezzi all'esportazione, nel corso di normali operazioni commerciali, ad un paese terzo appropriato, purché tali prezzi siano rappresentativi. Ai sensi del primo comma, si ritiene che una particolare situazione di mercato per il prodotto interessato sussista, tra l'altro, in presenza di prezzi artificialmente bassi, di accordi di compensazione e di altri regimi di perfezionamento non commerciali. 4. Le vendite del prodotto simile sul mercato interno del paese esportatore, oppure destinate ad un paese terzo, che sono effettuate a prezzi inferiori ai costi di produzione unitari (fissi e variabili), con l'aggiunta delle spese generali, amministrative e di vendita, possono essere considerate come non eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali a causa del prezzo, e quindi si può non tenerne conto ai fini della determinazione del valore normale, soltanto se tali vendite sono avvenute in un periodo di tempo prolungato, in quantitativi consistenti e a prezzi che non consentono di coprire tutti i costi entro un congruo termine. Si ritiene che i prezzi inferiori ai costi al momento della vendita consentano il recupero dei costi entro un congruo termine se sono superiori alla media ponderata dei costi nel periodo dell'inchiesta. Per periodo di tempo prolungato si intende di norma un anno e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. Si ritiene che le vendite a prezzi inferiori ai costi unitari siano effettuate in quantitativi consistenti entro tale periodo qualora venga accertato che la media ponderata dei prezzi di vendita è inferiore alla media ponderata dei costi unitari oppure che il volume delle vendite a prezzi inferiori ai costi unitari è pari ad almeno il 20 % del volume delle vendite prese in considerazione per determinare il valore normale. 5. I costi sono di norma calcolati in base ai documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all'inchiesta, a condizione che tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti nel paese interessato e che sia dimostrato che essi esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame. Se i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame non sono adeguatamente riflessi nei documenti contabili della parte interessata, saranno adeguati o calcolati sulla base dei costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, di qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi. Sono presi in considerazione gli elementi di prova comunicati sulla corretta ripartizione dei costi, a condizione che sia dimostrato che tali metodi sono tradizionalmente utilizzati. In mancanza di un metodo più appropriato, la ripartizione dei costi è effettuata di preferenza in funzione del volume d'affari. Se l'adeguamento non è già previsto nel sistema di ripartizione di cui al presente comma, i costi sono opportunamente adeguati per tener conto delle voci di spesa straordinarie attinenti alla produzione attuale e/o futura. Quando, per una parte del periodo previsto per il recupero dei costi, sono utilizzati nuovi impianti di produzione che implicano sostanziali investimenti aggiuntivi e bassi indici di utilizzazione degli impianti, in seguito ad operazioni di avviamento che si svolgono nel periodo dell'inchiesta o in una parte di esso, i costi medi per la fase di avviamento sono quelli applicabili, secondo le regole di ripartizione sopra specificate, alla fine di tale fase e come tali sono inseriti, per il periodo dell'inchiesta, nella media ponderata dei costi di cui al paragrafo 4, secondo comma. La durata della fase di avviamento è determinata in funzione delle circostanze relative al produttore o all'esportatore interessato e non deve comunque superare un'adeguata parte iniziale del periodo previsto per il recupero dei costi. Per tale adeguamento dei costi applicabile durante il periodo dell'inchiesta, le informazioni relative ad una fase di avviamento che si estende oltre detto periodo sono prese in considerazione unicamente se sono presentate prima delle verifiche ed entro tre mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta. 6. Gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte dell'esportatore o del produttore soggetti all'inchiesta. Se non è possibile determinare tali importi in base ai dati suddetti, possono essere utilizzati i seguenti elementi: a) la media ponderata degli importi effettivi determinati per altri esportatori o produttori sottoposti all'inchiesta riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato interno del paese d'origine; b) gli importi effettivamente sostenuti dall'esportatore o dal produttore in questione sul mercato interno del paese d'origine, nel corso di normali operazioni commerciali, per la produzione e la vendita di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale; c) qualunque altro metodo appropriato, a condizione che l'importo del profitto così determinato non superi quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese d'origine, dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale. 6 bis. a) Qualora sia accertato, all'atto dell'applicazione della presente disposizione o di qualsiasi altra disposizione pertinente del presente regolamento, che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, nel rispetto delle seguenti norme. Tra le fonti che la Commissione può utilizzare figurano: i corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore, a condizione che siano prontamente disponibili i dati pertinenti; qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale; se lo ritiene opportuno, i prezzi, i costi o i valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni; oppure i costi sul mercato interno, ma solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di prove precise e adeguate, anche nel quadro delle disposizioni relative alle parti interessate di cui alla lettera c). Fatto salvo l'articolo 17, tale valutazione deve essere eseguita separatamente per ciascun esportatore e produttore. Il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. b) Per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione; la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato, l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale; la distorsione dei costi salariali; l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato. c) Se la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore. Tali relazioni e gli elementi di prova su cui esse si basano sono inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o settore. Le parti interessate hanno ampie possibilità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione e gli elementi di prova su cui essa si basa in ciascuna inchiesta nella quale siano utilizzati tale relazione o tali elementi di prova. Nel valutare l'esistenza di distorsioni significative, la Commissione tiene conto di tutti i pertinenti elementi di prova presenti nel fascicolo dell'inchiesta. d) Nel presentare una denuncia in conformità dell'articolo 5, oppure una richiesta di riesame in conformità dell'articolo 11, l'industria dell'Unione può fare riferimento agli elementi di prova della relazione di cui alla lettera c) del presente paragrafo, laddove ricorra l'evidenza relativa agli elementi di prova di cui all'articolo 5, paragrafo 9, ai fini della giustificazione del calcolo del valore normale. e) Qualora la Commissione rilevi che vi sono elementi di prova sufficienti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 9, in merito a distorsioni significative ai sensi della lettera b) del presente paragrafo, e decida di avviare un'inchiesta su tali basi, ciò deve essere specificato nell'avviso di apertura dell'inchiesta. La Commissione raccoglie i dati necessari per la determinazione del valore normale in conformità della lettera a) del presente paragrafo. Le parti interessate sono informate immediatamente dopo l'apertura dell'inchiesta in merito alle fonti pertinenti che la Commissione intende utilizzare ai fini di determinare il valore normale ai sensi della lettera a) del presente paragrafo e hanno dieci giorni di tempo per presentare osservazioni. A tal fine le parti interessate possono accedere al fascicolo, che include eventuali elementi di prova su cui si basa l'autorità incaricata dell'inchiesta, fatto salvo l'articolo 19. Qualsiasi elemento di prova relativo all'esistenza di distorsioni significative può essere preso in considerazione soltanto se può essere verificato in modo tempestivo nell'ambito dell'inchiesta, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 8. 7. Nel caso di importazioni da paesi che, al momento dell'apertura dell'inchiesta, non sono membri dell'OMC e che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio2, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese rappresentativo appropriato oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa l'Unione oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto. Il paese rappresentativo appropriato è selezionato in modo ragionevole, tenuto debitamente conto delle informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta e, in particolare, della cooperazione da parte di almeno un esportatore e un produttore in tale paese. Qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. Si deve inoltre tenere conto dei termini. Se del caso, è utilizzato un paese rappresentativo appropriato sottoposto alla stessa inchiesta. Le parti interessate sono informate subito dopo l'apertura dell'inchiesta in merito al paese che si prevede di utilizzare e hanno dieci giorni di tempo per presentare osservazioni. B. PREZZO ALL'ESPORTAZIONE 8. Il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l'esportazione dal paese esportatore all'Unione. 9. Quando non esiste un prezzo all'esportazione oppure quando il prezzo all'esportazione non è considerato attendibile a causa dell'esistenza di un rapporto d'associazione o di un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore o un terzo, il prezzo all'esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non è rivenduto a un acquirente indipendente o non è rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, su qualsiasi altra base equa. In tali casi, per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile al livello della frontiera dell'Unione, sono applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti tra l'importazione e la rivendita nonché dei profitti. Le voci per le quali sono applicati gli adeguamenti comprendono quelle normalmente a carico dell'importatore, ma che sono sostenute da qualsiasi parte operante all'interno o all'esterno dell'Unione, che sia collegata all'importatore o all'esportatore oppure ad essi vincolata da un accordo di compensazione inclusi: il trasporto normale, l'assicurazione, la movimentazione, il carico e lo scarico nonché le spese accessorie; dazi doganali, dazi antidumping ed altre tasse pagabili nel paese importatore per l'importazione o la vendita delle merci, nonché un margine adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita nonché i profitti. C. CONFRONTO 10. Tra il valore normale e il prezzo all'esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all'esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto è parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Nell'applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni, quantitativi e stadio commerciale. Quando sono soddisfatte le condizioni specificate, possono essere applicati adeguamenti per i fattori qui di seguito elencati: a) Caratteristiche fisiche Èeffettuato un adeguamento per le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche del prodotto interessato. L'importo dell'adeguamento corrisponde alla stima del valore di mercato della differenza. b) Oneri all'importazione e imposte indirette Il valore normale è adeguato di un importo corrispondente agli oneri all'importazione o alle imposte indirette che gravano sul prodotto simile e sui materiali in esso incorporati destinati al consumo nel paese esportatore e che non sono riscossi oppure sono rimborsati per i prodotti esportati nell'Unione. c) Sconti, riduzione e quantitativi Èapplicato un adeguamento per le differenze inerenti agli sconti e alle riduzioni, compresi quelli accordati per le differenze tra i quantitativi, a condizione che siano adeguatamente quantificati e direttamente collegati alle vendite in oggetto. Può essere effettuato un adeguamento anche per gli sconti e le riduzioni differiti, a condizione che la domanda di adeguamento si basi su una prassi normalmente seguita in precedenza, inclusa l'osservanza delle condizioni richieste per ottenere gli sconti o le riduzioni. d) Stadio commerciale i) Viene applicato un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale, compresa ogni differenza che può emergere nelle vendite del produttore originale di apparecchiature (Original Equipment Manufacturer — OEM), se rispetto al sistema di distribuzione nei due mercati risulta che il prezzo all'esportazione, compreso quello costruito, si riferisce ad uno stadio commerciale diverso rispetto a quello del valore normale e che la differenza incide sulla comparabilità dei prezzi, ciò che è dimostrato dalle costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi stadi commerciali nel mercato interno del paese esportatore. L'importo dell'adeguamento è determinato in funzione del valore di mercato della differenza. ii) Tuttavia, in circostanze non previste nel punto i), qualora una differenza esistente nello stadio commerciale non possa essere quantificata per l'assenza di tali stadi sul mercato interno dei paesi esportatori, o quando si dimostri che talune funzioni si riferiscono a stadi commerciali diversi da quello che deve essere utilizzato in sede di confronto, può essere accordato uno speciale adeguamento. e) Trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori Èapplicato un adeguamento per le differenze inerenti ai costi direttamente connessi sostenuti per far pervenire il prodotto dai locali dell'esportatore a un acquirente indipendente, quando tali costi sono inclusi nei prezzi applicati. Sono comprese le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e quelle accessorie. f) Imballaggio Si applica un adeguamento per tener conto delle differenze relative ai rispettivi costi, direttamente collegati, sostenuti per l'imballaggio del prodotto. g) Credito Si applica un adeguamento per le differenze inerenti al costo di eventuali crediti concessi per le vendite in esame, a condizione che si sia tenuto conto di talefattore nella determinazione dei prezzi applicati. h) Servizio d'assistenza Èeffettuato un adeguamento per le differenze inerenti ai costi diretti sostenuti per fornire garanzie, assistenza tecnica e servizi, a norma di legge oppure in conformità del contratto di vendita. i) Commissioni Si applica un adeguamento per le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame. Nel termine «commissione» si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. j) Conversione valutaria Se il confronto tra i prezzi richiede una conversione valutaria, deve essere utilizzato il tasso di cambio della data di vendita. Tuttavia, nei casi in cui la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all'esportazione in oggetto, si utilizza il tasso di cambio della vendita a termine. La data di vendita è di norma la data della fattura, ma si può utilizzare la data del contratto, dell'ordine di acquisto o della conferma dell'ordine, se talidocumenti sono più idonei a determinare le condizioni di vendita. Non si tiene conto delle fluttuazioni dei cambi e gli esportatori dispongono di un termine di sessanta giorni per modificare i propri prezzi in funzione di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell'inchiesta. k) Altri fattori Un adeguamento può essere ugualmente effettuato per differenze relative ad altri fattori non indicati nelle lettere da a) a j), se è dimostrato, come prescritto a norma del presente paragrafo, che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi, e, in particolare, se gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa della differenza fra tali fattori. D. MARGINE DI DUMPING 11. Salve le disposizioni pertinenti relative all'equo confronto, l'esistenza di margini di dumping nel corso dell'inchiesta è di norma accertata in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione nell'Unione oppure in base al confronto tra i singoli valori normali e i singoli prezzi all'esportazione nell'Unione per ogni operazione. Il valore normale determinato in base alla media ponderata può tuttavia essere confrontato con i prezzi delle singole operazioni di esportazione nell'Unione, se vi sono sensibili differenza nell'andamento dei prezzi all'esportazione tra i differenti acquirenti, regioni o periodi e se con i metodi specificati nella prima frase del presente paragrafo non è possibile valutare correttamente il margine di dumping. Il presente paragrafo non osta all'utilizzazione delle tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17. 12. Per margine di dumping si intende l'importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione. Quando i margini di dumping variano, può essere calcolata una media ponderata.

Art. 3 Accertamento di un pregiudizio

1. Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato a norma del presente articolo.

2. L'accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo:

  1. a) del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell'Unione; e

  2. b) dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione.

3. Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nell'Unione. Riguardo agli effetti sui prezzi si esamina se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell'industria dell'Unione oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

4. Se le importazioni di un prodotto da più di un paese sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che:

  1. a) il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all'articolo 9, paragrafo 3, e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile; e

  2. b) la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto dell'Unione simile.

5. L'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione interessata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria, quali il fatto che l'industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni; l'entità del margine di dumping effettivo; la diminuzione reale e potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell'utile sul capitale investito e dell'utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi nell'Unione; gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita e sulla capacità di ottenere capitale o investimenti. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

6. Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati a norma del paragrafo 2, che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull'industria dell'Unione gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che tale incidenza si manifesta in maniera che può essere considerata materiale.

7. Oltre alle importazioni oggetto di dumping, sono esaminati anche i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all'industria dell'Unione per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a tale proposito comprendono, tra l'altro, il volume e i prezzi delle importazioni non vendute a prezzi di dumping; la contrazione della domanda oppure le variazioni dell'andamento dei consumi; le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e dell'Unione nonché la concorrenza tra gli stessi;egli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell'industria dell'Unione in materia di esportazioni e di produttività.

8. L'effetto delle importazioni oggetto di dumping è valutato in relazione alla produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile, quando i dati disponibili permettono di individuare distintamente tale produzione in base a criteri quali i processi di produzione, le vendite e i profitti dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sono valutati in relazione alla produzione del gruppo e della gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente il prodotto simile, per la quale possono essere ottenute le necessarie informazioni.

9.

L'esistenza di una minaccia di un pregiudizio notevole deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere stato chiaramente prevedibile e deve essere imminente.

Per accertare l'esistenza di una minaccia di notevole pregiudizio, sono presi in considerazione, tra l'altro, i seguenti fattori:

  1. a) un sensibile tasso di incremento delle importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni;

  2. b) l'esistenza di una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibile aumento della medesima, che denotino un probabile e sostanziale incremento delle esportazioni oggetto di dumping nell'Unione, in considerazione della disponibilità di altri mercati d'esportazione con capacità residua di assorbimento;

  3. c) il fatto che le importazioni siano effettuate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si sarebbero verificati e tali da stimolare la domanda di altre importazioni;

  4. d) la situazione delle scorte dei prodotti soggetti all'inchiesta.

Nessuno dei fattori sopra elencati costituisce, di per sé, una base di giudizio determinante, ma dalla totalità dei fattori considerati si conclude che sono imminenti ulteriori importazioni a prezzi di dumping dalle quali, se non venissero adottate misure di difesa, deriverebbe un notevole pregiudizio.

Art. 4 Definizione di industria dell'Unione

1.

Ai fini del presente regolamento, si intende per «industria dell'Unione» il complesso dei produttori di prodotti simili nell'Unione o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione dell'Unione complessiva di tali prodotti. Tuttavia:

  1. a) qualora i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto assertivamente oggetto di dumping, l'espressione «industria dell'Unione» può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori;

  2. b) in circostanze eccezionali, il territorio dell'Unione può essere suddiviso, per quanto riguarda la produzione considerata, in due o più mercati competitivi e i produttori all'interno di ogni mercato possono essere considerati un'industria distinta se:

    1. i) i produttori di detto mercato vendono tutta o quasi tutta la produzione del prodotto considerato su tale mercato; e

    2. ii) la domanda su detto mercato non è soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato stabiliti altrove nell'Unione.

In tal caso, l'esistenza di un pregiudizio può essere riconosciuta anche se una parte notevole dell'industria totale dell'Unione non viene colpita da detto pregiudizio, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni a prezzi di dumping in tale mercato isolato e che inoltre tali importazioni causino pregiudizio ai produttori di tutti o quasi tutti i prodotti presenti su detto mercato.

2.

Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori solo qualora:

  1. a) uno di essi controlli l'altro in forma diretta o indiretta;

  2. b) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo; oppure

  3. c) insieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, a condizione che vi siano motivi per ritenere o sospettare che, a causa di tale rapporto, detto produttore sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati.

Ai fini del presente paragrafo, si ritiene che uno controlli l'altro quando il primo è in grado, di diritto o di fatto, di imporre limitazioni od orientamenti al secondo.

3. Qualora per industria dell'Unione si intendano i produttori di una determinata regione, gli esportatori hanno l'opportunità di offrire impegni a norma dell'articolo 8 riguardo alla regione interessata. In tali casi, qualora si valuti l'interesse dell'Unione alle misure, occorrerà attribuire una particolare importanza all'interesse della regione. Se non è offerto prontamente un impegno adeguato, oppure nelle circostanze esposte nell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, può essere istituito un dazio provvisorio o definitivo per tutto il territorio dell'Unione In tal caso, i dazi, se possibile, possono essere applicati unicamente a determinati produttori o esportatori.

4. Al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 8.

Art. 5 Apertura del procedimento

1.

Salvo il disposto del paragrafo 6, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle presunte pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria dell'Unione

Le denunce possono anche essere presentate congiuntamente dall'industria dell'Unione o da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto di tale industria, nonché dai sindacati, oppure essere sostenute dai sindacati. Ciò non pregiudica la possibilità per l'industria dell'Unione di ritirare la denuncia.

La denuncia può essere presentata alla Commissione o a uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia ricevuta. La denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione.

Uno Stato membro che, in mancanza di una denuncia, sia in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione al dumping o al pregiudizio che ne risulta per un'industria dell'Unione comunica immediatamente tali elementi alla Commissione.

1 bis.

La Commissione agevola l'accesso allo strumento di difesa commerciale da parte di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), mediante un apposito helpdesk per le PMI, ad esempio favorendo la conoscenza dello strumento, fornendo informazioni e spiegazioni generali sulle procedure e sulle modalità di presentazione di una denuncia, pubblicando questionari standard in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e rispondendo a quesiti di ordine generale che non riguardano casi specifici.

L'helpdesk per le PMI mette a disposizione formulari standard per le statistiche da presentare a fini di legittimazione ad agire e questionari.

2. La denuncia di cui al paragrafo 1 deve contenere elementi di prova relativi all'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità tra le importazioni asseritamente oggetto di dumping e il presunto pregiudizio. La denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunciante può disporre relativamente a quanto segue:

  1. a) identità del denunciante con una descrizione del volume e del valore della produzione dell'Unione del prodotto simile realizzata dal denunciante stesso; se viene presentata per conto dell'industria dell'Unione, la denuncia scritta deve definire l'industria per conto della quale è presentata con un elenco di tutti i produttori dell'Unione noti (oppure delle associazioni dei produttori dell'Unione) del prodotto simile e, per quanto possibile, con l'indicazione del volume e del valore della produzione dell'Unione del prodotto simile attribuibile a tali produttori;

  2. b) descrizione completa del prodotto asseritamente oggetto di dumping, nome del paese o dei paesi di origine o di esportazione, identità di ciascun esportatore o produttore noto dei paesi terzi, con un elenco delle persone note che importano il prodotto;

  3. c) i prezzi ai quali il prodotto è venduto quando è destinato al consumo nel mercato interno dei paesi di origine o di esportazione (oppure, se delcaso, i prezzi ai quali il prodotto è venduto dal paese o dai paesi di origine o di esportazione a un paese o a paesi terzi oppure sul valore costruito del prodotto), nonché i prezzi all'esportazione oppure, se del caso, i prezzi ai quali il prodotto è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente nell'Unione;

  4. d) le variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell'Unione e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione, elencati all'articolo 3, paragrafi 3 e 5.

3. La Commissione esamina, per quanto possibile, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia, per determinare se siano sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

4. Un'inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se, previo esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori dell'Unione del prodotto simile, è stato accertato che la denuncia è presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto. La denuncia si considera presentata dall'industria dell'Unione, o per suo conto, se è sostenuta dai produttori dell'Unione che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria dell'Unione che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L'inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori dell'Unione che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25 % della produzione totale de prodotto simile realizzata dall'industria dell'Unione.

5. Se non è stata adottata la decisione di avviare l'inchiesta, le autorità si astengono dal rendere pubblica la relativa denuncia. Tuttavia, dopo aver ricevuto una denuncia adeguatamente documentata e prima di avviare l'inchiesta, esse ne informano il governo del paese esportatore interessato.

6. Qualora, in circostanze particolari, la Commissione decida di iniziare un'inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto, l'inchiesta può essere aperta unicamente se è giustificata da sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che abbia stabilito la necessità di avviare tale inchiesta.

7. Ai fini della decisione relativa all'apertura di un'inchiesta, si tiene conto simultaneamente degli elementi di prova dell'esistenza del dumping e del pregiudizio. La denuncia è respinta se gli elementi di prova relativi al dumping o al pregiudizio non sono sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta. Non sono avviati procedimenti contro paesi le cui importazioni rappresentano una quota di mercato inferiore all'1 %, a meno che tali paesi complessivamente rappresentino una quota pari o superiore al 3 % del consumo dell'Unione.

8. Una denuncia può essere ritirata prima dell'apertura dell'inchiesta e in tal caso è considerata come non presentata.

9. Se risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia il procedimento entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunciante ne è informato entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri in merito alla sua analisi della denuncia normalmente entro 21 giorni dalla data in cui la denuncia è stata presentata alla Commissione.

10.

L'avviso di apertura del procedimento annuncia l'inizio dell'inchiesta, indica il prodotto e i paesi interessati, fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e dispone che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione.

L'avviso fissa inoltre i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le informazioni necessarie affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. L'avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 5.

11. La Commissione informa gli esportatori, importatori e associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i denuncianti, in merito all'apertura del procedimento e, tenendo debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, fornisce il testo integrale della denuncia scritta ricevuta a norma del paragrafo 1, agli esportatori interessati e alle autorità del paese esportatore, nonché alle altre parti interessate implicate nell'inchiesta che ne facciano richiesta. Se gli esportatori interessati sono molto numerosi, il testo integrale della denuncia scritta può essere fornito unicamente alle autorità del paese esportatore e alle relative associazioni di categoria.

12. L'inchiesta antidumping non osta alle procedure di sdoganamento.

Art. 6 Inchiesta

1.

Dopo l'apertura del procedimento, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, avvia un'inchiesta a livello dell'Unione. Taleinchiesta riguarda tanto le pratiche di dumping quanto il pregiudizio, i cui aspetti sono esaminati simultaneamente.

Ai fini di una conclusione rappresentativa, viene scelto un periodo dell'inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l'avvio del procedimento.

Le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell'inchiesta non sono di norma prese in considerazione.

2. Le parti che ricevono i questionari utilizzati nelle inchieste antidumping hanno almeno 30 giorni di tempo per la risposta. Per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine si considera ricevuto una settimana dopo la data di spedizione all'esportatore oppure di trasmissione alla competente rappresentanza diplomatica del paese esportatore. Il termine di 30 giorni può essere prorogato, tenendo debitamente conto dei termini fissati per l'inchiesta e a condizione che le parti interessate abbiano validi motivi connessi a circostanze particolari che li riguardino, per chiedere tale proroga.

3.

La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni e gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste.

Essi comunicano alla Commissione le informazioni richieste, nonché i risultati delle verifiche, dei controlli o delle inchieste effettuati.

Quando tali informazioni sono di interesse generale, o sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non siano riservate. Se tali informazioni sono riservate è comunicato un riassunto non riservato.

4.

La Commissione può chiedere agli Stati membri di svolgere le verifiche e i controlli necessari, in particolare presso gli importatori, gli operatori commerciali ed i produttori dell'Unione e di effettuare inchieste in paesi terzi, a condizione che le imprese interessate siano d'accordo e che il governo del paese considerato sia stato ufficialmente informato e non abbia sollevatoobiezioni.

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste della Commissione.

Funzionari della Commissione possono, a richiesta di quest'ultima o di uno Stato membro, assistere gli agenti degli Stati membri nell'adempimento delle loro funzioni.

5. Le parti interessate, che si sono manifestate a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, sono sentite a condizione che, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, presentino una domanda scritta nella quale dimostrino di essere parti in causa che potrebbero essere coinvolte dall'esito del procedimento e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

6.

Gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del governo dei paesi esportatori e i denuncianti, che si siano manifestati a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, e che ne facciano richiesta, hanno la possibilità di incontrarsi con le controparti, in modo che possano essere presentate le tesi opposte e le eventuali confutazioni.

Nel concedere tale possibilità si deve tener conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché delle esigenze delle parti.

Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un incontro e la sua assenza non produce effetti per essa lesivi.

Le informazioni comunicate oralmente a norma del presente paragrafo sono prese in considerazione se sono successivamente ripresentate per iscritto.

7.

I produttori dell'Unione, i sindacati, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, nonché i rappresentanti del paese esportatore, che ne facciano richiesta per iscritto, possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 19 e siano utilizzate nell'inchiesta.

Le parti possono rispondere presentando le loro osservazioni, che sono prese in considerazione, purché siano accompagnate da sufficienti elementi di prova.

8. Salvo nei casi di cui all'articolo 18, l'esattezza delle informazioni comunicate dalle parti interessate e sulle quali si basano le risultanze deve essere accertata con la massima accuratezza.

9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta è conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, essa si conclude entro 14 mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 8 per gli impegni o dell'articolo 9 per i provvedimenti definitivi. Ogni qual volta ciò sia possibile, e segnatamente nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati composti prevalentemente da PMI, il periodo dell'inchiesta coincide con l'esercizio contabile.

10. I produttori dell'Unione del prodotto simile sono tenuti a cooperare con la Commissione nelle inchieste che sono state avviate a norma dell'articolo 5, paragrafo 6.

11. La Commissione istituisce al suo interno l’ufficio del consigliere-auditore i cui poteri e responsabilità sono stabiliti in un mandato adottato dalla Commissione e che tutela l'effettivo esercizio dei diritti procedurali delle parti interessate.

Art. 7 Misure provvisorie

1.

Possono essere imposti dazi provvisori qualora:

  1. a) sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5;

  2. b) sia stato pubblicato un avviso di apertura e le parti interessate abbiano avuto un'adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10;

  3. c) sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione; e

  4. d) l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio.

I dazi provvisori sono imposti non prima di 60 giorni e di norma non oltre sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi, a decorrere dalla data di inizio del procedimento.

I dazi provvisori non sono imposti entro tre settimane dall'invio delle informazioni alle parti interessate in conformità dell'articolo 19 bis (periodo di comunicazione preventiva). La comunicazione di tali informazioni non pregiudica eventuali decisioni successive pertinenti della Commissione.

Entro il 9 giugno 2020, la Commissione valuta se un aumento sostanziale delle importazioni si sia verificato nel periodo di comunicazione preventiva e se, in caso si sia verificato, abbia arrecato un pregiudizio aggiuntivo all'industria dell'Unione, nonostante le misure eventualmente adottate dalla Commissione sulla base dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 9, paragrafo 4. Si avvale, in particolare, dei dati raccolti sulla base dell'articolo 14, paragrafo 6, e di tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 23 bis al fine di modificare la durata del periodo di comunicazione preventiva in due settimane nel caso di aumento sostanziale delle importazioni che abbia arrecato un pregiudizio aggiuntivo e in quattro settimane se ciò non si è verificato.

La Commissione pubblica sul proprio sito web la sua intenzione di imporre dazi provvisori, comprese le informazioni sulle possibili aliquote del dazio, nello stesso momento in cui fornisce alle parti interessate le informazioni a norma dell'articolo 19 bis.

2. L'importo del dazio provvisorio non può superare il margine di dumping provvisoriamente accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

2 bis.

Nel valutare se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, la Commissione tiene conto dell'eventuale esistenza di distorsioni relative alle materie prime per quanto riguarda il prodotto in questione.

Ai fini del presente paragrafo, per distorsioni relative alle materie prime s'intendono le seguenti misure: regimi di doppia tariffazione, tasse all'esportazione, sovrattasse all'esportazione, contingenti all'esportazione, divieti di esportazione, royalties sulle esportazioni, obblighi di licenza, prezzo minimo all'esportazione, riduzione o revoca del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), restrizioni al punto di sdoganamento per gli esportatori, elenco degli esportatori qualificati, obblighi relativi al mercato interno, estrazione vincolata nel caso in cui il prezzo di una materia prima sia considerevolmente minore rispetto ai prezzi sui mercati internazionali rappresentativi.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 bis al fine di modificare il presente regolamento aggiungendo ulteriori distorsioni relative alle materie prime nell'elenco di cui al secondo comma del presente paragrafo se l'inventario delle restrizioni all'esportazione di materie prime industriali dell'OCSE, o qualsiasi banca dati dell'OCSE che lo sostituisce, individua altre tipologie di misure.

L'inchiesta comprende tutte le distorsioni relative alle materie prime individuate nel secondo comma del presente paragrafo sulla cui esistenza la Commissione dispone di sufficienti elementi di prova a norma dell'articolo 5.

Ai fini del presente regolamento, una specifica materia prima, sia essa non trasformata o trasformata, compresa l'energia, per la quale si riscontra una distorsione deve rappresentare non meno del 17 % del costo di produzione del prodotto interessato. Ai fini di tale calcolo si utilizza un prezzo non distorto della materia prima stabilito nei mercati internazionali rappresentativi.

2 ter. Se la Commissione può concludere con chiarezza, alla luce di tutte le informazioni presentate, che è nell'interesse dell'Unione determinare l'importo dei dazi provvisori conformemente al paragrafo 2 bis del presente articolo, il paragrafo 2 del presente articolo non si applica. La Commissione si adopera attivamente per ottenere informazioni dalle parti interessate per poter determinare se si applica il paragrafo 2 o il paragrafo 2 bis del presente articolo. A tale proposito, la Commissione esamina tutte le informazioni pertinenti, quali le capacità inutilizzate nel paese esportatore, la concorrenza per le materie prime e l'effetto sulle catene di approvvigionamento per le imprese dell'Unione. In assenza di cooperazione la Commissione può concludere che è conforme all'interesse dell'Unione applicare il paragrafo 2 bis del presente articolo. Nell'effettuare la verifica dell'interesse dell'Unione conformemente all'articolo 21, si presta particolare attenzione a detta questione.

2 quater. Qualora il margine di pregiudizio sia calcolato in base a un prezzo indicativo, il profitto di riferimento utilizzato è stabilito tenendo conto di fattori quali il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dal paese oggetto dell'inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l'innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non è inferiore al 6 %.

2 quinquies. Nel determinare il prezzo indicativo deve essere debitamente rispecchiato l'effettivo costo di produzione dell'industria dell'Unione, che risulta da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte o dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) elencate nell'allegato I bis del presente regolamento. Si deve altresì tenere conto dei costi futuri non contemplati dal paragrafo 2 quater del presente articolo, che risultano da tali accordi e convenzioni e che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

3. I dazi provvisori sono protetti da una garanzia e l'immissione in libera pratica dei prodotti interessati nell'Unione è subordinata alla costituzione di tale garanzia.

4. La Commissione adotta le misure provvisorie secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

5. Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, la Commissione decide, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, se è opportuno imporre un dazio provvisorio antidumping.

6. I dazi provvisori sono imposti per un periodo di sei mesi e possono essere prorogati di tre mesi oppure possono essere imposti per un periodo di nove mesi. Possono tuttavia essere prorogati, o imposti per un periodo di nove mesi, unicamente se gli esportatori che rappresentano una percentuale significativa degli scambi in oggetto lo richiedono o non fanno obiezione alla relativa notificazione della Commissione.

Art. 8 Impegni

1.

Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2, accettare l'offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, se il pregiudizio causato dal dumping è in tal modo eliminato.

In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni, come successivamente modificata.

Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e devono essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

Nel valutare se aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni inferiori al margine di dumping siano sufficienti per eliminare il pregiudizio, si applica di conseguenza l'articolo 7, paragrafi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies.

2.

Gli impegni possono essere proposti dalla Commissione, senza che gli esportatori abbiano l'obbligo di assumerli. Il fatto che gli esportatori non assumano tali impegni oppure non accettino la proposta della Commissione non pregiudica la valutazione del caso.

Tuttavia, se le importazioni oggetto di dumping continuano, si può ritenere che la minaccia di pregiudizio presenti maggiori probabilità di concretarsi. Non sono chiesti agli esportatori impegni in materia di prezzi, né sono accettati quelli offerti se non è stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio.

Salvo circostanze eccezionali, non possono essere offerti impegni oltre cinque giorni prima della scadenza del termine fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, per la presentazione delle osservazioni, al fine di garantire ad altre parti la possibilità di presentare osservazioni.

3. Gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, anche di ordine generale, che comprendono in particolare i principi e gli obblighi stabiliti negli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte e nelle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis del presente regolamento. Agli esportatori interessati possono essere comunicati i motivi per i quali si propone il rifiuto dell'offerta di impegno e si può dare loro la possibilità di presentare osservazioni. I motivi del rifiuto sono esposti nella decisione definitiva.

4.

Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso nel pieno rispetto dell'articolo 19, che possa essere comunicata alle parti interessate dell'inchiesta, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Inoltre, prima di accettare una simile offerta, all'industria dell'Unione è data la possibilità di formulare osservazioni in merito alle caratteristiche principali dell'impegno.

5. In caso di accettazione degli impegni, l'inchiesta è chiusa. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

6.

Se gli impegni sono accettati, l'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio è di norma completata. In tal caso, se si accerta l'insussistenza del dumping o del pregiudizio, l'impegno decade automaticamente, salvo che tale accertamento sia dovuto in gran parte all'esistenza di un impegno. In tal caso, si può esigere che l'impegno sia confermato per un congruo periodo di tempo.

Se si accerta l'esistenza di dumping o di pregiudizio, l'impegno continua ad esplicarei suoi effetti conformemente alle sue condizioni e alle disposizioni del presente regolamento.

7. La Commissione chiede agli esportatori i cui impegni sono stati accettati di fornire informazioni periodiche inerenti all'adempimento di tali impegni e di autorizzare la verifica dei relativi dati. L'inosservanza di tale obbligo è considerata come una violazione dell'impegno assunto.

8. Quando nel corso dell'inchiesta sono accettati impegni offerti da alcuni esportatori, ai fini dell'articolo 11 si ritiene che tali impegni abbiano effetto dalla data di chiusura dell'inchiesta nei confronti del paese esportatore.

9.

In caso di violazione o di revoca di un impegno a opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, l'accettazione dell'impegno è revocata con decisione o, a seconda dei casi, con regolamento della Commissione e si applica automaticamente il dazio provvisorio istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 7 o il dazio definitivo istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, a condizione che l'esportatore interessato, salvo nei casi in cui abbia revocato lui stesso l'impegno, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri quando decide di revocare un impegno.

Una parte interessata o uno Stato membro può presentare informazioni contenenti elementi di prova prima facie della violazione di un impegno. La successiva valutazione, intesa ad accertare se vi sia stata o meno violazione di un impegno, si conclude di norma entro sei mesi e comunque non oltre nove mesi dopo la presentazione di una richiesta debitamente motivata.

La Commissione può chiedere l'assistenza delle competenti autorità degli Stati membri per controllare il rispetto degli impegni.

10. A norma dell'articolo 7, può essere imposto un dazio provvisorio sulla base delle migliori informazioni disponibili quando vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato oppure in caso di revoca o di violazione di un impegno qualora l'inchiesta nella quale è stato assunto l'impegno non sia ancora conclusa.

Art. 9 Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure; imposizione di dazi definitivi

1. In caso di ritiro della denuncia, il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.

2. Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

3. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, il pregiudizio si considera di norma trascurabile se le importazioni in oggetto sono inferiori ai volumi di cui all'articolo 5, paragrafo 7. Gli stessi procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che il margine di dumping è inferiore al 2 %, espresso in percentuale del prezzo all'esportazione.

4.

Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell'Unione esigono un intervento a norma dell'articolo 21, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, istituisce un dazio antidumping definitivo. Se sono stati istituiti dazi provvisori, la Commissione avvia tale procedura al più tardi un mese prima della loro scadenza.

L'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato, ma dovrebbe essere inferiore al margine se tale dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. L'articolo 7, paragrafi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, si applica di conseguenza.

Se la Commissione non ha registrato le importazioni ma accerta, sulla base di un'analisi di tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione al momento dell'adozione delle misure definitive, che si verifica, durante il periodo di comunicazione preventiva, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto di inchiesta, essa tiene conto del pregiudizio aggiuntivo risultante da tale aumento nel determinare il margine di pregiudizio per un periodo non superiore a quello di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

5.

Il dazio antidumping è istituito per l'importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla fonte, salvo quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati a norma del presente regolamento.

Il regolamento che istituisce misure antidumping fissa il dazio per ciascun fornitore, oppure, qualora ciò non sia possibile, per il paese fornitore interessato. I fornitori che sono giuridicamente distinti da altri fornitori o che sono giuridicamente distinti dallo Stato possono comunque essere considerati come un'unica entità ai fini della fissazione del dazio. Per l'applicazione del presente comma, si può tener conto di fattori quali l'esistenza di collegamenti strutturali o societari tra i fornitori e lo Stato o tra fornitori, il controllo o un'influenza sostanziale dello Stato in materia di fissazione dei prezzi e di produzione, o la struttura economica del paese fornitore.

6.

Se la Commissione ha svolto un'inchiesta limitata a norma dell'articolo 17, il dazio antidumping applicato a importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all'articolo 17, ma che non sono stati inseriti nell'inchiesta, non supera la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione, indipendentemente dal fatto che il valore normale per tali parti sia determinato sulla base dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, o dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a).

Ai fini del presente paragrafo la Commissione non tiene conto di margini nulli o minimi, né di margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18.

Si applicano dazi individuali alle importazioni provenienti da esportatori o produttori che sono stati sottoposti ad un esame individuale, a norma dell'articolo 17.

Art. 10 Retroattività

1. Le misure provvisorie e i dazi antidumping definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo l'entrata in vigore delle misure adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 4, a seconda del caso, fatte salve le eccezioni di cui al presente regolamento.

2.

Se è stato imposto un dazio provvisorio e se è accertata a titolo definitivo l'esistenza di dumping e di pregiudizio, la Commissione, indipendentemente dall'imposizione di un dazio antidumping definitivo, decide in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio.

A tal fine, non è considerato pregiudizio un ritardo grave nella costituzione di un'industria dell'Unione, né una minaccia di un pregiudizio notevole, a meno che si accerti che, in mancanza di misure provvisorie, tale minaccia si sarebbe trasformata in un pregiudizio notevole. In tutti gli altri casi concernenti una minaccia di pregiudizio oppure un ritardo nella costituzione dell'industria, gli eventuali importi depositati a titolo provvisorio sono liberati e i dazi definitivi possono essere istituiti solo a decorrere dalla data di accertamento definitivo della minaccia o del grave ritardo.

3. Se il dazio antidumping definitivo è superiore al dazio provvisorio, la differenza non è riscossa. Se il dazio definitivo è inferiore al dazio provvisorio, il dazio è ricalcolato. Se l'accertamento definitivo dà esito negativo, il dazio provvisorio non è confermato.

4. Può essere riscosso un dazio antidumping definitivo sui prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie e non prima dell'apertura dell'inchiesta, a condizione che:

  1. a) le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5;

  2. b) agli importatori interessati sia stata data la possibilità di presentare le osservazioni;

  3. c) il prodotto di cui trattasi è stato oggetto nel passato di pratiche di dumping per un periodo prolungato o l'importatore è, oppure dovrebbe essere, informato delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato; e

  4. d) oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, si rileva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

5. In caso di violazione o di revoca di un impegno, possono essere applicati dazi definitivi a prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione dei dazi provvisori, a condizione che le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5. Detta imposizione retroattiva non si applica tuttavia alle importazioni introdotte nell'Unione prima della violazione o della revoca dell'impegno.

Art. 11 Durata, riesami e restituzioni

1. Le misure antidumping restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro il dumping arrecante pregiudizio.

2.

Le misure di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell'ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato su iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori dell'Unione o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell'esito di tale riesame.

Il riesame in previsione della scadenza è avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l'altro, il persistere del dumping e del pregiudizio oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, siano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio, oppure il persistere delle distorsioni relative alle materie prime.

Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo, gli esportatori, gli importatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione hanno la possibilità di sviluppare o di confutare le circostanze esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito. Ai fini delle relative conclusioni si tiene debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente documentati, che sono stati presentati in merito al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure.

Un avviso di imminente scadenza delle misure è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a una data appropriata nel corso dell'ultimo anno del periodo di applicazione delle misure definito nel presente paragrafo. I produttori dell'Unione, non oltre tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni, possono presentare una domanda di riesame a norma del secondo comma. È inoltre pubblicato l'avviso relativo all'effettiva scadenza delle misure a norma del presente paragrafo.

3.

Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di mantenere in vigore le misure, per iniziativa della Commissione oppure su richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall'istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori dell'Unione, la quale contenga sufficienti elementi di prova dell'esigenza di tale riesame intermedio.

Un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare il dumping oppure che, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe oppure che le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo.

Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo, la Commissione può, tra l'altro, esaminare se le circostanze relative al dumping o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure vigenti abbiano raggiunto lo scopo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell'articolo 3. A tale riguardo, nella conclusione definitiva, si tiene conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente fondati e documentati.

Qualora le misure antidumping in vigore si basino su un valore normale calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, in vigore al 19 dicembre 2017, il metodo previsto all'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, sostituisce il metodo originario utilizzato per determinare il valore normale solo a decorrere dalla data in cui è avviata la prima procedura di riesame in previsione della scadenza di tali misure, successivamente al 19 dicembre 2017. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, tali misure restano in vigore in attesa dell'esito della revisione.

4.

È inoltre svolto un riesame per accertare i singoli margini di dumping nei confronti dei nuovi esportatori nel paese d'esportazione in oggetto, i quali non hanno effettuato esportazioni nel periodo dell'inchiesta in base al quale le misure sono state istituite.

Il riesame è avviato se un nuovo esportatore o produttore può dimostrare di non essere collegato agli esportatori o ai produttori del paese esportatore nei confronti dei quali sono state istituite misure antidumping per il prodotto in oggetto e di aver effettivamente eseguito esportazioni nell'Unione dopo il periodo dell'inchiesta oppure di aver assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione.

Il riesame relativo ai nuovi esportatori è avviato e svolto rapidamente dopo aver dato ai produttori dell'Unione la possibilità di comunicare osservazioni. Il regolamento della Commissione che avvia il riesame sopprime, nei confronti dei nuovi esportatori interessati, il dazio in vigore modificando il regolamento che istituisce il dazio, e stabilisce che le importazioni siano soggette a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di dumping nei confronti di tali esportatori, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data di inizio del riesame.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai dazi istituiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 6.

Qualora le misure antidumping in vigore si basino su un valore normale calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, in vigore al 19 dicembre 2017, il metodo previsto all'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, sostituisce il metodo originario utilizzato per determinare il valore normale solo dopo la data di apertura della prima procedura di riesame in previsione della scadenza di tali misure, intervenuta dopo il 20 dicembre 2017. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, tali misure restano in vigore in attesa dell'esito della revisione.

5.

Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma dei paragrafi 2, 3 e 4.

I riesami effettuati a norma dei paragrafi 2 e 3 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro 12 mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma dei paragrafi 2 e 3 sono conclusi in tutti i casi entro 15 mesi dalla loro apertura.

I riesami effettuati a norma del paragrafo 4 si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla data di inizio.

Se un riesame a norma del paragrafo 2 è avviato mentre è in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, il riesame a norma del paragrafo 3 si conclude alla scadenza prevista per il riesame a norma del paragrafo 2.

Se l'inchiesta non è completata entro i termini di cui al secondo, terzo e quarto comma, le misure possono:

giungere a scadenza nel quadro delle inchieste a norma del paragrafo 2,

giungere a scadenza in caso di inchieste condotte a norma dei paragrafi 2 e 3 parallelamente, nel caso in cui l'inchiesta a norma del paragrafo 2 sia stata avviata mentre era in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, o nel caso in cui tali riesami siano stati avviati allo stesso tempo, oppure

essere lasciate in vigore nel quadro delle inchieste a norma dei paragrafi 3 e 4.

Un avviso che rende nota la scadenza effettiva o il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente paragrafo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se, a seguito di un'inchiesta a norma del paragrafo 2, la misura giunge a scadenza, tutti i dazi riscossi dalla data di apertura di tale inchiesta sulle merci che sono state sdoganate sono restituiti, purché sia presentata richiesta alle autorità doganali nazionali e questa sia poi accolta dalle stesse autorità conformemente alla legislazione doganale dell'Unione applicabile in materia di rimborso o sgravio dei dazi. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali nazionali interessate.

6.

La Commissione avvia i riesami a norma del presente articolo. La Commissione decide se avviare o meno i riesami a norma del paragrafo 2 del presente articolo secondo la procedura consultiva prevista all'articolo 15, paragrafo 2. La Commissione fornisce inoltre informazioni agli Stati membri una volta che un operatore o uno Stato membro abbia presentato una richiesta che giustifichi l'avvio di un riesame a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo e la Commissione ne abbia completato l'analisi o una volta che la Commissione abbia essa stessa stabilito che la necessità di mantenere in vigore le misure dovrebbe essere riesaminata.

Ove richiesto all'esito del riesame, le misure, secondo la procedura d'esame prevista dall'articolo 15, paragrafo 3, sono abrogate o sono lasciate in vigore a norma del paragrafo 2 del presente articolo oppure abrogate, lasciate in vigore o modificate a norma degli articoli 3 e 4 del presente articolo.

Qualora le misure siano soppresse nei confronti di singoli esportatori, ma non del paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti al procedimento e di conseguenza possono essere automaticamente soggetti a una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese in oggetto a norma del presente articolo.

7. Se un riesame a norma del paragrafo 3 e in corso al termine del periodo di applicazione delle misure previsto al paragrafo 2, esso verte anche sulle circostanze di cui al paragrafo 2.

8.

In deroga al paragrafo 2, un importatore può chiedere la restituzione di dazi pagati se dimostra che il margine di dumping in base al quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato o ridotto ad un livello inferiore al dazio in vigore.

Per chiedere la restituzione dei dazi antidumping, l'importatore presenta una domanda alla Commissione. Essa è trasmessa tramite lo Stato membro sul territorio del quale i prodotti sono stati immessi in libera pratica ed entro sei mesi dalla data sui cui le autorità competenti hanno debitamente accertato l'importo dei dazi definitivi da riscuotere oppure dalla data della decisione di riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Lo Stato membro trasmette al più presto la domanda alla Commissione.

Una domanda di restituzione si considera sostenuta da sufficienti elementi di prova se contiene informazioni precise sull'importo della restituzione dei dazi antidumping richiesta e tutti i documenti doganali relativi al calcolo e al pagamento di detto importo. Essa deve inoltre contenere elementi di prova, per un periodo rappresentativo, relativi ai valori normali e ai prezzi all'esportazione nell'Unione per l'esportatore o il produttore al quale si applica il dazio. Qualora l'importatore non sia collegato all'esportatore o al produttore interessato e tali informazioni non siano immediatamente disponibili oppure l'esportatore o il produttore non sia disposto a comunicarle all'importatore, la domanda deve contenere una dichiarazione del produttore o dell'esportatore attestante che il margine di dumping è stato ridotto o eliminato, secondo quanto è specificato nel presente articolo e che gli elementi di prova pertinenti saranno comunicati alla Commissione. Se l'esportatore o il produttore non comunicano tali informazioni entro un congruo termine, la domanda è respinta.

La Commissione decide se e in quale misura la domanda debba essere accolta, oppure decide in qualsiasi momento di avviare un riesame intermedio e le risultanze di tale riesame, svolto conformemente alle disposizioni pertinenti, sono utilizzate per stabilire se e in quale misura la restituzione sia giustificata. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta conclusa la sua analisi della domanda.

Le restituzioni dei dazi sono eseguite di norma entro 12 mesi e, comunque non oltre 18 mesi dalla data alla quale la domanda di restituzione debitamente sostenuta da elementi di prova è stata presentata dall'importatore del prodotto soggetto al dazio antidumping.

Il pagamento delle restituzioni autorizzate è di norma eseguito dagli Stati membri entro 90 giorni dalla decisione della Commissione.

9.

In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma del presente articolo la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell'articolo 2, in particolare i paragrafi 11 e 12, e dell'articolo 17.

In relazione alle circostanze pertinenti per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, si tengono in debito conto tutti gli elementi di prova pertinenti – comprese le relazioni sulle circostanze prevalenti sul mercato interno degli esportatori e dei produttori e gli elementi di prova su cui si basano tali relazioni – che sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni.

10. Nelle inchieste svolte a norma del presente articolo, la Commissione esamina l'attendibilità dei prezzi all'esportazione a norma dell'articolo 2. Tuttavia, se il prezzo all'esportazione è costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, non è detratto l'importo dei dazi antidumping quando sono forniti elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio è debitamente traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell'Unione.