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Decisione di esecuzione (UE) 2016/2229 della Commissione del 9 dicembre 2016 che chiude il riesame intermedio parziale relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore cinese, Shandong Kaison, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (EU) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea («il regolamento di base»)1, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 965/20102 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio secco, numero CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 e numero di registro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, attualmente classificato al codice NC ex29181600 (codice TARIC 2918160010) originario della Repubblica popolare cinese («l'inchiesta iniziale»).

1.2. Domanda di riesame

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio3 presentata da Jungbunzlauer SA e da Roquette Italia SpA («i richiedenti»). La domanda si limitava alla verifica delle pratiche di dumping per quanto riguarda un unico produttore esportatore della Repubblica popolare cinese («RPC»), vale a dire Shandong Kaison.

1.3. Apertura di un riesame

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la domanda conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura4 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 19 febbraio 2016, l'apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, limitato all'esame del dumping per quanto riguarda Shandong Kaison.

2. RITIRO DELLA DOMANDA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Con lettera del 22 settembre 2016 indirizzata alla Commissione i richiedenti hanno ritirato la domanda di riesame.

A norma all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia, il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.

Dall'inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ritiene pertanto che la presente inchiesta debba essere chiusa. Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono tuttavia pervenute osservazioni.

La Commissione conclude pertanto che il riesame intermedio parziale concernente le importazioni di gluconato di sodio originario della RPC debba essere chiuso.

La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese è chiuso senza modifica del livello delle misure antidumping in vigore.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker