Decisione (UE) 2017/342 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte all'attuale crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria1, in particolare il punto 12,
vista la proposta della Commissione europea,
Lo strumento di flessibilità è destinato a permettere il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche.
Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è pari a 471 milioni di EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio2.
In considerazione delle esigenze urgenti, è necessario mobilizzare importi supplementari sostanziali per finanziare misure intese ad attenuare l'attuale crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza.
Dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nell'ambito della rubrica di spesa 3 (Sicurezza e cittadinanza), si rende necessario mobilizzare lo strumento di flessibilità per un importo pari a 530,0 milioni di EUR oltre il massimale della rubrica 3 per integrare il finanziamento disponibile nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, al fine di finanziare misure nel settore della migrazione, dei rifugiati e della sicurezza.
Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità dovrebbero essere scaglionati su vari esercizi di bilancio e sono stimati a 238,3 milioni di EUR nel 2017, a 91,0 milioni di EUR nel 2018, a 141,9 milioni di EUR nel 2019 e a 58,8 milioni di EUR nel 2020.
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilizzazione dello strumento di flessibilità, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dall'inizio dell'esercizio 2017,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1.
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2017, lo strumento di flessibilità è mobilizzato per erogare l'importo di 530,0 milioni di EUR in stanziamenti di impegno nella rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza).
Detto importo è utilizzato per finanziare misure volte a gestire l'attuale crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza.
2.
Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità saranno pari a:
a) 238,3 milioni di EUR nel 2017;
b) 91,0 milioni di EUR nel 2018;
c) 141,9 milioni di EUR nel 2019;
d) 58,8 milioni di EUR nel 2020.
Gli importi specifici per ciascun esercizio finanziario sono autorizzati conformemente alla procedura annuale di bilancio.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.
Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2016 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente I. Korčok