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Decisione (UE) 2017/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi sul bilancio generale dell'Unione per il 2017

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea1, in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria2, in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza per dimostrare solidarietà alla popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.

Per tale Fondo è fissato un massimale dell'importo pari a 500000000 EUR (ai prezzi del 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio3.

L'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002 prevede, laddove necessario per garantire la tempestiva disponibilità di risorse di bilancio, la possibilità di mobilizzare il Fondo per un importo fino ad un massimo di 50000000 EUR per il versamento di anticipi e di iscrivere i corrispondenti stanziamenti nel bilancio generale dell'Unione.

Al fine di garantire la tempestiva disponibilità di risorse sufficienti nel bilancio generale dell'Unione per il 2017, il Fondo dovrebbe essere mobilizzato per un importo pari a 50000000 EUR per il versamento degli anticipi.

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilizzazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2017,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione fissato per l'esercizio 2017, una somma pari a 50000000 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilizzata per il versamento di anticipi a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2016 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente I. Korčok