Decisione (PESC) 2016/2356 del Consiglio del 19 dicembre 2016 per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 15 e 16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (la «strategia»), che stabilisce le linee guida per l'azione dell'Unione nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro (SALW). Tale strategia individua nei Balcani e nell'Europa sudorientale le regioni particolarmente colpite dall'accumulazione e dalla diffusione eccessive di SALW. Stabilisce che l'Unione presterà un'attenzione prioritaria all'Europa centrale e orientale e sottolinea, con specifico riferimento ai Balcani, che il sostegno a un multilateralismo efficace e alle iniziative regionali pertinenti costituisce uno strumento efficace per la sua attuazione. Promuove inoltre specificamente la necessità di partecipare allo sforzo di ridurre le scorte delle SALW in eccedenza in Europa orientale derivanti dalla guerra fredda.
Nella sesta conferenza preparatoria di riesame, del 2016, del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti (il «programma di azione delle Nazioni Unite»), adottato il 20 luglio 2001, tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno ribadito l'impegno a prevenire il traffico illecito di SALW. Essi hanno espresso apprezzamento per i progressi compiuti nel rafforzamento della cooperazione regionale e subregionale e si sono impegnati a istituire o potenziare, ove necessario, i meccanismi relativi a tale cooperazione, coordinamento e scambio di informazioni, tra cui la condivisione delle migliori prassi, allo scopo di sostenere l'attuazione del programma di azione.
Il Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC), istituito a Belgrado nel 2002 e operante sotto il mandato congiunto del programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU) e del Consiglio di cooperazione regionale (succeduto al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale), assiste le parti interessate nazionali e regionali nel controllo e nella riduzione della diffusione e dell'uso illecito di SALW e relative munizioni, e contribuisce così ad aumentare la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo nell'Europa sudorientale e nell'Europa orientale. Il SEESAC riserva particolare attenzione allo sviluppo di progetti regionali per affrontare la realtà del flusso transfrontaliero di armi.
L'Unione ha già dato sostegno al SEESAC in passato mediante la decisione 2002/842/PESC1 del Consiglio, prorogata e modificata con le decisioni del Consiglio 2003/807/PESC2 e 2004/791/PESC3, nonché mediante la decisione 2010/179/PESC del Consiglio4. L'Unione ha altresì dato sostegno alle attività del SEESAC relative al controllo delle armi mediante la decisione 2013/730/PESC del Consiglio del 9 dicembre 20135.
L'Unione intende finanziare un ulteriore progetto del SEESAC sulla riduzione della minaccia della diffusione e del traffico illeciti delle SALW e relative munizioni nell'Europa sudorientale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
In vista dell'attuazione della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, e della promozione della pace e della sicurezza, le attività del progetto SEESAC per la riduzione della minaccia della diffusione e del traffico illeciti SALW e relative munizioni nell'Europa sudorientale che saranno sostenute dall'Unione hanno gli obiettivi specifici seguenti:
rafforzamento della cooperazione regionale, dello scambio di conoscenze e della condivisione di informazioni volto a migliorare la capacità di definire politiche fondate su elementi probanti;
miglioramento delle capacità per la sicurezza fisica e la gestione delle scorte attraverso il potenziamento della sicurezza dell'infrastruttura, la riduzione delle eccedenze e la formazione;
miglioramento della capacità di marchiatura, rintracciamento e registrazione;
riduzione della detenzione e dell'uso illeciti di armi da fuoco attraverso il sostegno alle campagne di sensibilizzazione e di raccolta.
L'Unione finanzia il progetto descritto in dettaglio nell'allegato.
Art. 2
1. L'alto rappresentante è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è a cura del SEESAC.
3. Il SEESAC svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine l'alto rappresentante stabilisce le modalità necessarie con il PSNU, che agisce per conto del SEESAC.
Art. 3
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione di cui all'articolo 1 è pari a 6508136 EUR. Il bilancio totale stimato per l'intero programma è pari a 9142355 EUR. Il programma è cofinanziato dall'Unione, dal ministero degli affari esteri del Regno di Norvegia e dal beneficiario.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude l'accordo necessario con il PSNU, che agisce per conto del SEESAC. L'accordo stabilisce che il SEESAC deve assicurare al contributo dell'Unione una visibilità corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione dell'accordo.
Art. 4
1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di rapporti periodici trimestrali stilati dal SEESAC. Su tali rapporti si basa la valutazione del Consiglio.
2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti decorsi quarantuno mesi dalla data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3 oppure, se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine, sei mesi dopo la data di entrata in vigore della stessa.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016 Per il Consiglio Il presidente L. Sólymos