Decisione (UE) 2016/2357 della Commissione del 19 dicembre 2016. concernente la mancanza di effettiva conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle relative norme di attuazione per quanto riguarda gli attestati emessi dall'Hellenic Aviation Training Academy (HATA) e le licenze di cui alla parte 66 rilasciate in base a tale regolamento [notificata con il numero C(2016) 8645]
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato per la sicurezza aerea,
Nel febbraio 2014 l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l'Agenzia») ha effettuato un'ispezione in materia di standardizzazione dell'aeronavigabilità (AIR.EL.02.2014) nei confronti dell'Hellenic Civil Aviation Authority (HCAA). Nel corso di tale ispezione è stata rilevata una non conformità che dà adito a criticità in materia di sicurezza se non tempestivamente corretta (constatazione di categoria D) in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione2 concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008.
La non conformità in questione riguardava una presunta frode in sede di esame presso l'impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione a norma della parte 147, l'Hellenic Aviation Training Academy (HATA), con numero di approvazione EL.147.0007. Le criticità in materia di sicurezza erano dovute alla possibilità che il personale autorizzato a certificare la manutenzione aeronautica abbia conseguito una licenza di cui alla parte 66 basata sugli attestati di riconoscimento emessi dall'HATA in conformità all'allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione3 mediante presunte attività fraudolente e stia esercitando attribuzioni e rilasciando aeromobili in seguito a lavori di manutenzione senza essere in possesso delle necessarie competenze fondamentali.
Il 26 febbraio 2014 l'HCAA ha revocato l'approvazione dell'HATA e ha informato le autorità competenti di tutti gli Stati membri in merito alla possibile emissione, da parte dell'HATA, di attestati di riconoscimento fraudolenti.
Il 3 luglio 2014 l'Agenzia e l'HCAA hanno concordato un piano di azioni correttive, comprendente tra l'altro indagini relative agli attestati di riconoscimento che sono stati utilizzati per il rilascio delle licenze di cui alla parte 66 dalle autorità competenti degli Stati membri e agli attestati di riconoscimento che non sono stati ancora utilizzati per ottenere tali licenze.
Il 9 dicembre 2014 l'Agenzia ha pubblicato un bollettino informativo sulla sicurezza (SIB n. 2014-32), che forniva informazioni in merito alle potenziali criticità in materia di sicurezza associate alla presunta frode in sede di esame presso l'HATA e raccomandava alle autorità competenti degli Stati membri l'adozione di misure concrete per far fronte a tale situazione.
Nell'aprile 2016 l'Agenzia ha condotto un'altra ispezione in materia di standardizzazione nei confronti dell'HCAA. Durante tale ispezione ha riesaminato il piano di azioni correttive concordato e ha concluso che l'HCAA non è stata in grado di attuare in modo adeguato le azioni convenute prima delle scadenze previste. Nel maggio 2016 l'Agenzia ha pertanto trasmesso all'HCCA una relazione supplementare in conformità all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione(UE) n. 628/2013.
Poiché l'HCAA non ha condotto indagini sufficienti nei confronti dell'HATA per individuare la presunta frode commessa da tale impresa e non ha fatto piena luce sulle licenze di cui alla parte 66, rilasciate in base agli attestati di riconoscimento emessi dall'HATA, permangono le potenziali criticità in materia di sicurezza. Le criticità riguardano gli attestati di riconoscimento emessi dall'HATA per gli esami teorici fondamentali in relazione ai moduli tecnici (moduli 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17).
Alla luce di quanto precede, l'Agenzia ha chiesto alla Commissione di garantire che l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 cessi di applicarsi agli attestati di riconoscimento per gli esami teorici fondamentali in relazione ai moduli tecnici emessi dall'HATA e alle licenze di cui alla parte 66 rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri in base a tali attestati. L'Agenzia ha inoltre sostenuto che dette autorità competenti sono tenute ad intraprendere azioni correttive e misure di salvaguardia adeguate al fine di far fronte ai rischi per la sicurezza.
In linea con l'analisi esposta dall'Agenzia, la Commissione conclude che la situazione ha evidenziato un'inadempienza sistemica dei compiti e delle responsabilità di sorveglianza in materia di sicurezza di cui è investita l'HCAA; pertanto gli attestati di riconoscimento emessi dall'HATA non offrono sufficienti garanzie. È pertanto necessario che le autorità competenti interessate intraprendano misure correttive finalizzate a garantire il livello di sicurezza richiesto dalle circostanze,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Mancanza di effettiva conformità
Quanto segue non è effettivamente conforme al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme di attuazione:
1. gli attestati di riconoscimento per gli esami teorici fondamentali in relazione ai moduli tecnici emessi dall'Hellenic Aviation Training Academy (HATA) a norma del punto 147.A.145(a)(4), e dell'allegato IV (parte 147), appendice III, del regolamento (UE) n. 1321/2014, presentati da un richiedente quale documentazione giustificativa per il rilascio, da parte delle autorità competenti, di una licenza di cui alla parte 66 a norma del punto 66.B.100 dell'allegato III (parte 66) di tale regolamento;
2. le licenze di manutenzione aeronautica di cui alla parte 66, rilasciate dalle autorità competenti a norma dell'allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 in base agli attestati di riconoscimento per gli esami teorici fondamentali in relazione ai moduli tecnici emessi dall'HATA a norma del punto 147.A.145(a)(4), e dell'allegato IV (parte 147), appendice III, di tale regolamento.
Art. 2 Azioni correttive
1. Le autorità competenti che hanno rilasciato le licenze di cui alla parte 66 in base agli attestati di riconoscimento per gli esami teorici fondamentali in relazione ai moduli tecnici emessi dall'HATA effettuano, entro tre mesi dalla data di notifica della presente decisione, una nuova valutazione di ciascuna licenza di cui alla parte 66 tenendo conto, fatta salva la presente decisione, delle raccomandazioni contenute nell'ultima edizione del bollettino informativo sulla sicurezza (SIB) dell'AESA n. 2014-32, pubblicato dall'Agenzia in data 9 dicembre 2014.
2. In seguito al completamento di detta nuova valutazione, le autorità competenti:
a) ove giustificato a norma dell'articolo 1, limitano, sospendono o revocano la licenza di cui alla parte 66 in conformità al punto 66.B.500 dell'allegato III (parte 66); e
b) in ogni caso forniscono alla Commissione e all'Agenzia i risultati di tale nuova valutazione.
Art. 3 Destinatari e pubblicazione
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016 Per la Commissione Violeta Bulc Membro della Commissione