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Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione del 28 giugno 2013 concernente i metodi di lavoro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell’applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE1, in particolare l’articolo 24, paragrafo 5,

L’articolo 24, paragrafo 1, e l’articolo 54 del regolamento (CE) n. 216/2008 prevedono che l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (in appresso «l’Agenzia»), assista la Commissione nel controllo dell’applicazione delle sue disposizioni, nonché delle relative norme di attuazione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, effettuando ispezioni in materia di standardizzazione.

L’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 216/2008, stabilisce che se un’ispezione effettuata dall’autorità competente di uno Stato membro comporta l’ispezione di un’impresa o di un’associazione di imprese, l’Agenzia applica le disposizioni dell’articolo 55.

Il regolamento (CE) n. 736/20062 stabilisce i metodi di lavoro dell’Agenzia per l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione (in appresso «gli attuali metodi di lavoro»).

Sono passati sei anni dall’adozione degli attuali metodi di lavoro e nel frattempo sono state adottate importanti modifiche alle norme comuni. È stata adottata una serie di accordi internazionali e l’Agenzia e gli Stati membri hanno accumulato un’esperienza preziosa della quale è necessario avvalersi.

Quando è stato adottato il regolamento (CE) n. 736/2006 le norme comuni nel campo dell’aviazione civile si limitavano all’aeronavigabilità iniziale e continua. Il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione3 ha stabilito le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione; Il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione4 ha stabilito le regole di attuazione per il mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni.

Da allora, il regolamento (CE) n. 216/2008 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituiva un’Agenzia europea per la sicurezza aerea5 mentre le norme comuni sono state prorogate due volte: una prima volta per includere gli equipaggi degli aerei, le operazioni di volo e le ispezioni a terra; una seconda volta per includere la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea (ATM/ANS), nonché la sicurezza aeroportuale; conseguentemente la Commissione ha adottato numerose norme di attuazione relative ai suddetti nuovi settori di competenza, come il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che stabilisce norme dettagliate per le licenze dei controllori del traffico aereo e taluni certificati6, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione, del 17 ottobre 20117, che stabilisce procedure amministrative per la sorveglianza in materia di sicurezza di gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea8, il regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea9, il regolamento (CEE) N. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile10, modificato dal regolamento (CE) N. 859/2008 della Commissione11, la direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari12, modificata dalla direttiva 2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l’effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari13, il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo14, nonché il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile15.

Il regolamento (CE) n. 216/2008 ha inoltre introdotto una serie di nuove disposizioni che dovrebbero trovare riscontro nei metodi di lavoro dell’Agenzia per l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione. In particolare, l’articolo 11 stabilisce le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché le condizioni per sospendere tale riconoscimento, ove le ispezioni di standardizzazione costituiscono un importante strumento per questo tipo di decisioni. L’articolo 15 stabilisce una rete in grado di fornire informazioni utili di cui tener conto per le ispezioni di standardizzazione, mentre può esservi la necessità che alcuni dei risultati di tali ispezioni debbano essere messi a disposizione senza indugio della suddetta rete. L’articolo 27, paragrafo 3, stabilisce che l’Agenzia deve assistere gli Stati membri nell’osservanza dei loro obblighi nei confronti dell’ICAO.

Fatte salve ulteriori modifiche delle norme comuni come stabilito dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dalle relative norme di attuazione, è necessario che l’Agenzia assista la Commissione nel monitorare l’attuazione di altri requisiti di sicurezza aerea derivanti, ad esempio, dalla normativa sul cielo unico europeo o da quella relativa ad inchieste su incidenti o alla segnalazione di eventi.

Dal 2006 la politica esterna europea in materia di aviazione ha inoltre registrato notevoli sviluppi, sia per quanto concerne l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) che gli Stati limitrofi dell’Unione europea e alcuni partner essenziali a livello mondiale.

Nel 2010 è stato firmato un Memorandum di cooperazione con l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO)16 che istituisce un quadro per una cooperazione strutturata tra le parti, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni relative alla sicurezza, al fine di evitare, ove possibile, la duplicazione dei compiti e in conseguenza del quale dovrebbe risultare una maggiore interdipendenza tra il programma di ispezioni di normalizzazione dell’Agenzia e l’«Universal Safety Oversight Audit Programme» (USOAP) dell’ICAO. È necessario che i metodi di lavoro in materia di ispezioni tengano conto anche del documento Doc 9735 dell’ICAO — Manuale di monitoraggio continuo.

Per quanto riguarda gli Stati che fanno parte della politica di vicinato e di allargamento dell’UE, tra i quali in particolare gli Stati parti dell’accordo sullo Spazio aereo comune europeo, è necessario che le ispezioni di standardizzazione siano organizzate secondo gli stessi metodi di lavoro e secondo gli stessi standard come avviene per gli Stati membri, fatti salvi gli opportuni accordi o modalità di lavoro.

Per quanto riguarda gli Stati che hanno firmato accordi bilaterali in materia di sicurezza aerea che prevedono la reciproca accettazione di approvazioni e risultanze di certificazioni, è opportuno che le ispezioni di standardizzazione offrano un’assistenza nell’attività di monitoraggio dell’attuazione dell’accordo e comunichino i risultati all’apposito comitato di sorveglianza bilaterale in vista di eventuali correzioni. È necessario che le ispezioni di quegli Stati membri le cui approvazioni e risultanze di certificazioni vengono accettate nel quadro degli accordi bilaterali includano ulteriori controlli diretti ad assicurare che le autorità competenti abbiano espletato correttamente le responsabilità che derivano loro dagli accordi bilaterali.

Al fine di monitorare in modo efficiente l’applicazione del regolamento (CE) n. 216/2008 e le relative norme di attuazione, nonché altre disposizioni in materia di sicurezza aerea derivanti da regolamenti e accordi esistenti, è necessario riesaminare gli attuali metodi di lavoro, in particolare per assicurare che essi siano più orientati al sistema, seguano un’impostazione di monitoraggio più continuo e più incentrato sulle prestazioni in materia di sicurezza, prevedano un uso più efficiente delle risorse in modo da non generare un onere eccessivo per le autorità competenti e includano uno strumento di feed-back per le attività normative dell’Agenzia. È opportuno che i gruppi di ispettori siano costituiti da personale adeguatamente formato e qualificato mentre l’Agenzia dovrà preoccuparsi di realizzare una partecipazione equilibrata per quanto riguarda il personale autorizzato proveniente da Stati membri diversi.

È opportuno che i metodi di lavoro adottino le definizioni e i principi di audit definiti nella norma ISO 19011.

Oltre al livello ispettivo, è necessario che i metodi di lavoro sviluppino maggiormente l’attività di monitoraggio a livello di sistema e a livello di risultanze.

È necessario che i metodi di lavoro consentano all’Agenzia una maggiore flessibilità di intervento in questioni attinenti alla sua competenza tecnica, pur mantenendo nel contempo la certezza del diritto per quanto riguarda i metodi di lavoro.

È pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 736/2006.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i metodi di lavoro per quanto riguarda:

  1. a) il controllo dell’applicazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle sue norme di attuazione nei settori contemplati dall’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento;

  2. b) l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione presso le autorità competenti degli Stati membri;

  3. c) la verifica che le autorità competenti degli Stati membri rilascino e supervisionino i certificati a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle corrispondenti norme attuative;

  4. d) la partecipazione alla valutazione di impatto dell’attuazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle corrispondenti norme attuative.

2. I metodi di lavoro stabiliti nel presente regolamento si applicano anche, per quanto possibile, quando l’Agenzia è incaricata di monitorare l’applicazione dei requisiti di sicurezza aerea stabiliti da altre normative dell’UE, da accordi conclusi dall’Unione o da modalità operative stabilite dall’Agenzia.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «ispezione», l’ispezione in materia di standardizzazione di cui all’articolo 24, paragrafo 1, e articolo 54 del regolamento (CE) N. 216/2008, comprendente anche l’ispezione di imprese o di associazioni di imprese, di cui all’articolo 54, paragrafo 4, e all’articolo 55 del suddetto regolamento, svolta dall’Agenzia;

  2. 2) «autorità competente», il soggetto designato dallo Stato membro in quanto competente per l’attuazione del regolamento (CE) N. 216/2008 e corrispondenti norme attuative;

  3. 3) «personale autorizzato», le persone autorizzate dall’Agenzia ad effettuare ispezioni, tra cui anche il personale distaccato;

  4. 4) «personale distaccato», i funzionari messi a disposizione dalle autorità competenti degli Stati membri, dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO), da altre organizzazioni dell’aviazione internazionale o dalle autorità competenti di paesi terzi che hanno concluso accordi con l’Unione o stabilito modalità operative con l’Agenzia, che sono designati da tali autorità ad assistere l’Agenzia nell’esecuzione delle ispezioni;

  5. 5) «elementi di prova», registrazioni, dichiarazioni fattuali o altre informazioni pertinenti e verificabili;

  6. 6) «constatazione», il risultato del confronto tra i dati disponibili e i requisiti applicabili;

  7. 7) «rettifica», una misura volta a eliminare una constatazione di non conformità ai requisiti applicabili;

  8. 8) «misura correttiva», una misura volta a eliminare la causa di una constatazione di non conformità ai requisiti applicabili al fine di prevenirne il ripetersi;

  9. 9) «criticità immediata in materia di sicurezza», una situazione in cui vi è la prova che un prodotto, un servizio, un sistema, un componente, un’apparecchiatura o un impianto si trova in condizioni tali o il suo utilizzo, fornitura o manutenzione sono tali da rendere probabile il verificarsi di danni alle persone, a meno che tale situazione venga immediatamente corretta.

Art. 3 Principi applicabili all’attività di controllo

1. L’Agenzia controlla l’applicazione da parte delle autorità competenti dei requisiti di cui all’articolo 1, nonché la loro applicazione uniforme in base alla metodologia stabilita nel presente regolamento e riferisce al riguardo.

2. Il controllo deve essere continuo e basato sul rischio, sulla base delle informazioni a disposizione dell’Agenzia. Esso comporta la valutazione della capacità delle autorità competenti di esercitare le proprie responsabilità di sorveglianza in materia di sicurezza, di condurre le ispezioni necessarie, nonché di adottare le misure necessarie a seguito delle constatazioni derivanti dalle ispezioni, al fine di assicurare che vengano tempestivamente attuate le opportune rettifiche e azioni correttive.

3. Il controllo deve seguire un approccio sistematico. Esso deve riguardare tutti i settori e gli elementi essenziali del sistema di sorveglianza in materia di sicurezza, come definito dall’ICAO. Occorre prestare particolare attenzione alle interfacce tra settori.

4. Il controllo deve essere effettuato in modo trasparente, efficiente, efficace, armonizzato e coerente.

5. L’Agenzia analizza i risultati delle sue attività di controllo in modo da individuare le necessità di miglioramenti a livello di regolamentazione.

Art. 4 Principi applicabili ad ispezioni e constatazioni

1. Le ispezioni delle autorità competenti tengono conto dei risultati delle ispezioni precedenti e riguardano in particolare le modifiche dei requisiti regolamentari, la capacità di sorveglianza in materia di sicurezza dell’autorità competente e devono essere proporzionate al livello e alla complessità del settore oggetto della sorveglianza, garantendo prioritariamente un livello elevato e uniforme di sicurezza per il trasporto aereo commerciale.

2. I suddetti controlli possono includere ispezioni di imprese o associazioni di imprese poste sotto la sorveglianza dell’autorità competente oggetto di ispezione.

3. Le ispezioni possono includere, se così concordato con le parti interessate, ispezioni di strutture militari aperte all’utilizzo pubblico o ispezioni di servizi forniti dal personale militare al pubblico, al fine di verificare che i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008 siano osservati.

4. Le ispezioni sono effettuate da un gruppo composto da personale autorizzato dall’Agenzia, che deve essere qualificato e formato nei rispettivi settori di competenza. Il personale autorizzato applica i principi di indipendenza, integrità, comportamento etico, due diligence, corretta presentazione e riservatezza.

5. Quando l’Agenzia ritiene che uno o più certificati non siano conformi al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative, la constatazione di non conformità deve essere comunicata all’autorità competente in questione. Se la situazione di non conformità non viene tempestivamente corretta l’Agenzia formula raccomandazioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008 in vista di una decisione sul riconoscimento reciproco del(i) suddetto(i) certificato(i).

6. L’Agenzia deve classificare e seguire le constatazioni di non conformità individuate nel corso delle ispezioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sulla base del loro impatto sulla sicurezza dando la priorità alle constatazioni connesse alla sicurezza. L’Agenzia informa senza indugio le autorità competenti degli Stati membri, quando la correzione di una criticità immediata in materia di sicurezza non sia stata effettuata in modo soddisfacente.

7. Il presente regolamento non pregiudica gli articoli 15 e 58 del regolamento (CE) n. 216/2008, la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom, della Commissione17, il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio18 e il regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione19.

Art. 5 Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono all’Agenzia tutte le informazioni necessarie pertinenti alla sorveglianza in materia di sicurezza, relative a tutti gli elementi essenziali del loro sistema di sorveglianza in materia di sicurezza, comprese le imprese o associazioni di imprese sottoposte alla loro sorveglianza. Le informazioni vengono fornite nella forma e con le modalità specificate dall’Agenzia, tenendo conto delle informazioni che sono state messe a disposizione dell’ICAO.

2. L’Agenzia può anche chiedere informazioni ad hoc alle autorità competenti degli Stati membri. Nel presentare tale richiesta di informazioni, l’Agenzia indica la base giuridica e la finalità, precisa le informazioni richieste e fissa il termine entro il quale tali informazioni devono essere fornite.

3. L’Agenzia fornisce alle autorità competenti degli Stati membri le informazioni pertinenti per contribuire all’applicazione uniforme dei requisiti applicabili.

Art. 6 Coordinatore nazionale di standardizzazione

1. Gli Stati membri designano un coordinatore nazionale di standardizzazione, che funge da primo punto di contatto per tutte le attività di standardizzazione e in particolare per coordinare lo scambio di informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1. Il coordinatore nazionale di standardizzazione è responsabile per quanto riguarda:

  1. a) la conservazione e l’aggiornamento delle informazioni fornite all’Agenzia su base continuativa, comprese le informazioni richieste in conformità agli articoli 3, 4 e 5, le rettifiche e piani di azioni correttive nonché la documentazione relativa alla attuazione delle azioni correttive concordate;

  2. b) l’assistenza fornita all’Agenzia in tutte le fasi di un’ispezione assicurando che il gruppo degli ispettori sia sempre accompagnato per tutta la durata delle ispezioni in loco.

2. Le autorità competenti assicurano la presenza di chiare linee di comunicazione tra il coordinatore nazionale di standardizzazione designato e la loro organizzazione interna, affinché quest’ultimo possa svolgere in modo adeguato i propri compiti.

Art. 7 Controllo continuo

1. Il controllo continuo di cui all’articolo 3 deve comprendere quanto segue:

  1. a) la raccolta e l’analisi di dati e informazioni trasmessi dalle autorità competenti degli Stati membri, dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO), dalla Commissione o da altre fonti di informazione pertinenti;

  2. b) la valutazione della capacità dell’autorità competente di assolvere le proprie responsabilità di sorveglianza in materia di sicurezza;

  3. c) in funzione della valutazione di cui alla lettera b), la definizione delle priorità, la pianificazione e la definizione del campo di applicazione delle ispezioni;

  4. d) la condotta di tali ispezioni, includendo la relativa attività di relazione;

  5. e) il seguito dato e la chiusura delle constatazioni di non conformità derivanti dalle ispezioni.

2. Ai fini della valutazione di cui alla lettera b) del paragrafo 1, l’Agenzia stabilisce, sviluppa e mantiene un modello unico, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

  1. a) la dimensione e la complessità del settore del trasporto aereo;

  2. b) inconvenienti gravi, incidenti, incidenti mortali e relativi decessi;

  3. c) i risultati delle ispezioni a terra;

  4. d) i risultati delle ispezioni precedenti;

  5. e) la capacità delle autorità competenti di eseguire efficacemente le rettifiche e le azioni correttive;

  6. f) il risultato di audit effettuati a norma di convenzioni internazionali o di programmi statali di valutazione della sicurezza;

  7. g) l’esistenza di misure ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008 o dell’articolo 258 del trattato.

3. Gli esiti del modello di cui al paragrafo 2, nonché i dati e i risultati della valutazione sono messi a disposizione del coordinatore nazionale di standardizzazione dello Stato membro interessato.

4. L’Agenzia deve adeguare il programma delle ispezioni alla luce della sua attività di controllo continuo, tenendo conto sia dei miglioramenti che del deteriorarsi del livello di sicurezza. L’Agenzia adotta i provvedimenti opportuni quando vi sono prove che attestano il deteriorarsi del livello di sicurezza.

Art. 8 Programma di ispezioni

1. L’Agenzia stabilisce, in coordinamento con la Commissione, un programma pluriennale, che specifica le ispezioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), nonché un programma annuale che specifica le ispezioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b).

2. I programmi di ispezioni specificano lo Stato membro o gli Stati membri interessati, il tipo di ispezione, i settori da sottoporre a ispezione e il calendario previsto per la fase in loco, tenendo conto del modello di cui all’articolo 7.

3. I programmi di ispezione possono essere modificati dall'Agenzia per tener conto dei rischi emergenti individuati dal controllo continuo di cui all'articolo 7.

4. Il programma annuale deve essere comunicato alla Commissione, ai membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia in quanto parte del programma di lavoro dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 216/2008, e al coordinatore nazionale di standardizzazione dello Stato membro interessato.

Art. 9 Settori di ispezione

1.

L’Agenzia effettua ispezioni che riguardano ciascun settore definito nel capo II del regolamento (CE) n. 216/2008. Tali settori comprendono:

  1. a) l’aeronavigabilità, definita all’articolo 5 e la protezione dell’ambiente, definita all’articolo 6 del suddetto regolamento

  2. b) gli equipaggi degli aerei, definiti agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento;

  3. c) le operazioni di volo, definite agli articoli 8 e 9 del suddetto regolamento;

  4. d) le ispezioni a terra, definite all’articolo 10 del suddetto regolamento;

  5. e) gli aeroporti, definiti all’articolo 8 bis del suddetto regolamento;

  6. f) ATM/ANS e i controllori del traffico aereo, definiti agli articoli 8 ter e 8 quater, del suddetto regolamento.

Ulteriori settori possono essere definiti in funzione degli sviluppi del regolamento (CE) n. 216/2008 o su richiesta della Commissione.

2. L’Agenzia assicura l’assegnazione adeguata delle proprie risorse alle attività di controllo e ispezione dei diversi settori, in funzione dei risultati del controllo continuo di cui all’articolo 7.

Art. 10 Tipi di ispezione

1. L’Agenzia effettua:

  1. a) ispezioni approfondite, ai fini dell’ispezione di uno o più settori; tali ispezioni devono essere effettuate a intervalli determinati sulla base dei risultati del controllo continuo;

  2. b) ispezioni mirate, ai fini dell’ispezione di aree specifiche all’interno di uno o più settori, e/o per valutare lo stato di attuazione delle rettifiche e delle azioni correttive convenute;

  3. c) ispezioni ad hoc, al fine di verificare criticità specifiche derivanti dal controllo continuo dell’Agenzia o su richiesta della Commissione.

2. Nonostante le ispezioni di cui al paragrafo 1, l’Agenzia può rilasciare constatazioni al di fuori del sito, dopo aver raccolto prove sufficienti di non conformità.

Art. 11 Criteri di addestramento, qualificazione e autorizzazione per i gruppi di ispettori

1. L’Agenzia stabilisce criteri di qualificazione per il personale che partecipa ai gruppi di ispezione.

2. I criteri di qualificazione devono comprendere:

  1. a) conoscenza del quadro istituzionale e normativo, in particolare del presente regolamento, nonché dei pertinenti accordi internazionali,

  2. b) conoscenza ed esperienza di tecniche di auditing,

  3. c) competenza tecnica ed esperienza pratica nei settori pertinenti di cui all’articolo 9.

3. I capigruppo sono dipendenti dell’Agenzia. I criteri inerenti alle loro qualifiche devono comprendere, oltre a quelli di cui al paragrafo 2, la gestione di un gruppo nonché capacità di gestione e di comunicazione in un contesto internazionale e in situazioni delicate.

4. I membri del gruppo sono dipendenti dell’Agenzia o personale distaccato.

5. Sia i capigruppo che i membri di un gruppo vengono formati sui requisiti applicabili e sulle procedure dell’Agenzia. L’Agenzia assicura la continuità delle competenze sia dei capigruppo che dei membri di un gruppo per partecipare alle ispezioni in quanto personale autorizzato. L’Agenzia stabilisce adeguati programmi di formazione continui a tale scopo.

6. Il personale che soddisfa i criteri di qualificazione ed ha ricevuto una formazione adeguata, può essere autorizzato dall’Agenzia a partecipare a gruppi di ispezione.