Decisione di esecuzione (UE) 2017/553 della Commissione del 22 marzo 2017 relativa alla coerenza degli obiettivi per i settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nei blocchi funzionali di spazio aereo rivisti, presentati da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione per il secondo periodo di riferimento [notificata con il numero C(2017) 1798] (I testi in lingua neerlandese, francese e tedesca sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo1 («il regolamento quadro»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete2, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
In conformità al regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri adottano i piani nazionali o i piani per i blocchi funzionali di spazio aereo («FAB») comprendenti obiettivi nazionali od obiettivi a livello di FAB di carattere vincolante, garantendone la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione. Il regolamento (CE) n. 549/2004 stabilisce inoltre che la Commissione valuti la coerenza di tali obiettivi in base ai criteri di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera d), del medesimo regolamento. Norme dettagliate al riguardo sono definite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
Per quanto riguarda il blocco funzionale di spazio aereo dell'Europa centrale («FABEC»), Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno presentato un tale piano alla Commissione. A norma della decisione di esecuzione (UE) 2015/347 della Commissione3, gli Stati membri in questione hanno rivisto il piano e i relativi obiettivi. Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/2594 la Commissione ha tuttavia stabilito che non erano ancora adeguati gli obiettivi prestazionali rivisti relativi ai settori essenziali di prestazione concernenti la capacità per il FABEC nel suo insieme e l'efficienza economica per Francia, Germania e Paesi Bassi e che non erano sufficienti le misure incluse nel piano rivisto. Di conseguenza tali Stati membri dovrebbero adottare determinate misure correttive al fine di rivedere ulteriormente gli obiettivi prestazionali ed eliminare le incoerenze con gli obiettivi a livello di Unione.
Il 30 gennaio 2017 i suddetti Stati membri hanno presentato un nuovo piano rivisto comprendente obiettivi prestazionali ulteriormente rivisti, basati ove necessario su misure correttive. Sia gli obiettivi rivisti che le misure correttive sono stati successivamente valutati dalla Commissione.
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, è stata valutata la coerenza di tali obiettivi in relazione al ritardo ATFM (Air traffic flow management: gestione dei flussi di traffico aereo) di rotta, in conformità al principio di cui all'allegato IV, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, utilizzando i rispettivi valori di riferimento FAB per la capacità i quali, se applicati, garantiscono che l'obiettivo prestazionale a livello di Unione, calcolato dal gestore della rete e definito nel piano operativo della rete (2014-2018/2019) nella sua versione più recente, sia raggiunto a livello dell'Unione. Tale valutazione ha dimostrato che questi obiettivi sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione.
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, sono stati valutati gli obiettivi in questione espressi in termini di costi determinati unitari dei servizi di rotta, in conformità ai principi di cui all'allegato IV, punto 5, in combinato disposto con il punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, tenendo conto della tendenza dei costi determinati unitari dei servizi di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento e nel periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento (2012-2019), del numero di unità di servizio (previsioni di traffico) e del livello dei costi determinati unitari dei servizi di rotta rispetto ad altri Stati membri aventi un ambiente economico e operativo simile. Tale valutazione ha dimostrato che questi obiettivi sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione.
Le misure correttive adottate da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi per quanto riguarda il FABEC sono pertanto coerenti con la decisione di esecuzione (UE) 2017/259 e gli obiettivi prestazionali relativi ai settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nel piano di prestazione rivisto presentato dai suddetti Stati membri sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione in tali settori per il secondo periodo di riferimento (2015-2019). È opportuno, per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, stabilire tale constatazione mediante la presente decisione e informarne gli Stati membri interessati.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli obiettivi relativi ai settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nel piano rivisto di prestazione presentato a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, elencati nell'allegato, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione per il secondo periodo di riferimento, stabiliti nella decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione5.
Art. 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2017 Per la Commissione Violeta Bulc Membro della Commissione