Decisione (PESC) 2017/633 del Consiglio del 3 aprile 2017 a sostegno del programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 20 luglio 2001 gli Stati che partecipano alla conferenza delle Nazioni Unite (ONU) sul commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti hanno adottato il programma di azione dell'ONU per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti («programma d'azione ONU»). L'8 dicembre 2005 l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato uno strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, armi leggere e di piccolo calibro illegali («strumento internazionale per il rintracciamento»). Entrambi detti strumenti internazionali stabiliscono che gli Stati coopereranno, nel modo opportuno, con l'ONU per sostenerne l'effettiva attuazione.
Il 12 luglio 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/589/PESC1.
Il 16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni. Tale strategia riconosce nel sostegno al programma di azione ONU la prima priorità di azione a livello internazionale e sollecita l'adozione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per il rintracciamento e la marchiatura delle armi leggere e di piccolo calibro («SALW») e relative munizioni.
In seguito all'adozione dello strumento internazionale per il rintracciamento, l'Unione ne ha sostenuto la piena attuazione attraverso l'adozione e l'attuazione dell'azione comune 2008/113/PESC del Consiglio2. L'attuazione dell'azione comune 2008/113/PESC è stata valutata positivamente dal Consiglio.
Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/428/PESC3.
Armi di piccolo calibro ottenute illegalmente sono state impiegate per attacchi terroristici in Europa.
La relazione finale della sesta riunione biennale 2016 degli Stati («BMS6») intesa a valutare l'attuazione del programma di azione ONU osserva:
la necessità di rafforzare il rintracciamento delle SALW in situazioni belliche e postbelliche, anche fornendo assistenza allo sviluppo di capacità, al fine di individuare e contenere il flusso di SALW verso zone belliche e postbelliche, avvisare tempestivamente in caso di flussi di SALW illegali destabilizzanti di tali armi e prevenire i conflitti,
l'opportunità di trovare sinergie tra i progetti diretti a sostenere l'attuazione del programma d'azione ONU e dello strumento internazionale per il tracciamento e i progetti relativi agli obiettivi di sviluppo sostenibile,
la necessità di esaminare, nella terza conferenza di revisione del 2018, le implicazioni per il programma d'azione ONU dei recenti sviluppi nella fabbricazione, nella tecnologia e nella progettazione di SALW,
La necessità di un dialogo rafforzato con l'industria, particolarmente per quanto riguarda l'efficace marcatura delle SALW, alla luce di tali recenti sviluppi,
la necessità di incrementare la capacità nazionale di tenere conto dei rischi di diversione al momento di valutare le domande di autorizzazione dell'esportazione di SALW, nonché di predisporre, laddove non esistano, adeguate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative coerenti con le attuali responsabilità degli Stati in virtù del pertinente diritto internazionale, per assicurare un efficace controllo sulle esportazioni, il transito e le importazioni di SALW, ivi compreso l'impiego della certificazione degli utenti finali e di provvedimenti giuridici e misure di esecuzione efficaci,
che la piena ed efficace attuazione del programma d'azione ONU contribuisce a prevenire l'acquisizione di SALW da parte dei terroristi, riducendo in tal modo il potenziale impatto dei loro attacchi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Al fine di sostenere la lotta contro il commercio illecito di SALW riducendo al minimo il rischio di diversione, anche attraverso il furto, lo smarrimento o la riesportazione non autorizzata di SALW verso mercati illeciti, gruppi armati illegali, terroristi e altri destinatari non autorizzati, l'Unione, mediante la presente decisione, persegue gli obiettivi seguenti:
sostenere il programma d'azione ONU e lo strumento internazionale per il rintracciamento,
assicurare la pertinenza del programma d'azione ONU e dello strumento internazionale per il rintracciamento e incrementarne l'efficacia,
sostenere azioni per conseguire risultati positivi e pertinenti nella terza conferenza ONU del 2018 di revisione dei progressi compiuti nell'attuazione del programma d'azione ONU («RevCon3»).
2. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, l'Unione, mediante la presente decisione, sostiene quanto segue:
la preparazione della RevCon3 attraverso una serie di simposi tematici e conferenze regionali,
un'analisi globale delle relazioni degli Stati membri dell'ONU sull'attuazione del programma d'azione ONU e dello strumento internazionale da presentare alla RevCon3,
un programma di sostegno finanziario per i partecipanti dei paesi terzi,
la fornitura di supporto tecnico al presidente della RevCon3,
quattro simposi tematici che producano risultati orientati all'azione su tematiche connesse al controllo delle SALW. Le tematiche selezionate sono state definite quali priorità nei documenti di lavoro dell'UE presentati alle riunioni del programma d'azione ONU (BMS5 nel 2014 e BMS6 nel 2016) e sono state inserite nei documenti finali di tali riunioni:
i) rintracciamento e gestione delle scorte di SALW in situazioni belliche e postbelliche;
ii) le SALW e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile compresi l'obiettivo di sviluppo sostenibile 16 e gli aspetti delle SALW legati al genere;
iii) recenti sviluppi nella fabbricazione, nella tecnologia e nella progettazione di SALW, e sfide e opportunità che ne derivano per l'attuazione del programma d'azione ONU e dello strumento internazionale;
iv) sinergie tra programma d'azione ONU, trattato sul commercio delle armi e altri strumenti pertinenti,
cinque conferenze regionali che consentano di instaurare un dialogo con i rappresentanti dei governi e le organizzazioni regionali di regioni specifiche sui documenti finali dei simposi tematici,
analisi delle relazioni nazionali sull'attuazione del programma d'azione ONU e dello strumento internazionale imperniata sulle difficoltà di attuazione che fanno emergere opportunità di collaborazione e assistenza,
rafforzamento delle basi della RevCon3 mediante un programma di sostegno finanziario e un supporto tecnico al presidente della RevCon3, e
attività di sensibilizzazione mediante comunicati stampa ed eventi a margine.
3. Una descrizione particolareggiata del progetto di cui al paragrafo 2 figura nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è svolta dall'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite («UNODA»), assistito dalla Small Arms Survey a sua volta rappresentata dall'Istituto di alti studi internazionali e dello sviluppo («SAS»).
3. L'UNODA, assistita dalla SAS, svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR conclude gli accordi necessari con l'UNODA.
Art. 3
1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 2798381,56 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con l'UNODA. L'UNODA e la SAS saranno invitati a raggiungere un accordo sul rimborso delle spese sostenute dalla SAS per il suo contributo all'attuazione della presente decisione. L'accordo tra la Commissione e l'UNODA stabilisce che l'UNODA e la SAS devono assicurare al contributo dell'Unione una visibilità corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
Art. 4
L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta delle relazioni periodiche stilate dall'UNODA. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari dell'attuazione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti decorsi 24 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, cessa di produrre effetti decorsi sei mesi dopo la data di entrata in vigore se l'accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.
Fatto a Lussemburgo, il 3 aprile 2017 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini