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Decisione (UE) 2017/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza al Regno Unito, a Cipro e al Portogallo

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria2, in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.

Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500000000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio3.

Il 26 febbraio 2016, il Regno Unito ha presentato una domanda di mobilizzazione del Fondo a seguito delle inondazioni abbattutesi su 11 regioni durante il periodo da dicembre 2015 a gennaio 2016. Nella loro richiesta, le autorità del Regno Unito hanno sottolineato che la valutazione dei danni era incompleta e che i dati pertinenti erano provvisori. La domanda definitiva è stata completata il 22 settembre 2016.

Il 5 settembre 2016 Cipro ha presentato una domanda di mobilizzazione del Fondo relativa alle conseguenze della grave siccità iniziata nell'ottobre 2015 e dei violenti incendi del 18 e 19 giugno 2016.

Il 21 settembre 2016 il Portogallo ha presentato una domanda di mobilizzazione del Fondo a causa dei furiosi incendi che hanno colpito l'isola di Madera tra l'8 e il 13 agosto 2016.

Le domande del Regno Unito, di Cipro e del Portogallo sono conformi alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario del Fondo, come stabilito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

È opportuno pertanto procedere alla mobilizzazione del Fondo per fornire un contributo finanziario al Regno Unito, a Cipro e al Portogallo.

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data dell'adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2017, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilizzato in stanziamenti di impegno e di pagamento nel modo seguente:

  1. a) un importo di 60301050 EUR è erogato al Regno Unito;

  2. b) un importo di 7298760 EUR è erogato a Cipro;

  3. c) un importo di 3925000 EUR è erogato al Portogallo.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 5 aprile 2017.

Fatto a Strasburgo, il 5 aprile 2017 Per il Parlamento europeo Il presidente A. Tajani Per il Consiglio Il presidente I. Borg