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Decisione di esecuzione (UE) 2017/695 della Commissione del 7 aprile 2017 che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose [notificata con il numero C(2017) 2198]

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose1, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 4,

L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE contengono elenchi di deroghe nazionali che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche. Alcuni Stati membri hanno chiesto varie nuove deroghe nazionali e svariate modifiche delle deroghe autorizzate.

È opportuno autorizzare tali deroghe.

Dato che l'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, devono quindi essere adattati, per motivi di chiarezza è opportuno sostituirli integralmente.

La direttiva 2008/68/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Gli Stati membri figuranti nell'allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste in relazione al trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.

Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.

Art. 2

L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2017 Per la Commissione Violeta Bulc Membro della Commissione