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Decisione di esecuzione (UE) 2017/944 del Consiglio del 18 maggio 2017 relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Lettonia e che sostituisce la decisione 2014/911/UE

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera1, in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo2,

A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.

L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio3 dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici in Lettonia.

Con l'adozione della decisione 2014/911/UE del Consiglio4, il Consiglio ha concluso che la Lettonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 4 dicembre 2014 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

La presente decisione sostituisce la decisione 2014/911/UE, che è stata annullata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte») con la sentenza del 22 settembre 2016 nelle cause riunite C-14/15 e C-116/15. In tale sentenza la Corte ha disposto il mantenimento degli effetti della decisione 2014/911/UE fino all'entrata in vigore di un nuovo atto diretto a sostituirla. Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, la decisione 2014/911/UE cessa di produrre effetti.

Al fine di garantire la ricezione e la trasmissione continue di dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI, l'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicata la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato dagli Stati membri a norma della decisione 2014/911/UE. Gli Stati membri che hanno ottenuto i dati personali a norma della decisione 2014/911/UE dovrebbero rimanere autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.

L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste dalla decisione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici relativamente alla Lettonia al fine di sostituire la decisione annullata 2014/911/UE e consentire a tale Stato membro di continuare a ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.

La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Ai fini della consultazione automatizzata dei dati dattiloscopici, la Lettonia continua ad avere diritto di ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.

Art. 2

1. La decisione 2014/911/UE cessa di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, fatta salva la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato a norma di detta decisione dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri che hanno ottenuto i dati personali a norma della decisione 2014/911/UE rimangono autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017 Per il Consiglio Il presidente C. Abela