Decisione di esecuzione (UE) 2017/919 della Commissione del 29 maggio 2017 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1942 relativa alle specifiche del portale dei progetti di investimento europei
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici1, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
Il regolamento (UE) 2015/1017 affida alla Commissione il compito di creare, con il sostegno della Banca europea per gli investimenti (BEI), un portale dei progetti di investimento europei (PPIE). Il PPIE è un portale web pubblicamente accessibile relativo ai progetti di investimento, che funge da piattaforma per la promozione di progetti presso i potenziali investitori in tutto il mondo.
Le specifiche del PPIE sono state stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1942 della Commissione2.
Dall'esperienza acquisita nella gestione del PPIE è emersa la necessità di modificare alcune disposizioni, in particolare per attirare un numero maggiore di progetti dei promotori più piccoli, delle PMI e delle imprese di media capitalizzazione, con l'obiettivo, per l'Unione europea, di sostenere le PMI e l'imprenditorialità. Pertanto, il costo minimo dei progetti dovrebbe essere ridotto da 5 milioni di EUR a 1 milione di EUR.
Per accrescere l'attrattività del PPIE e ridurre in maniera non discriminatoria gli oneri a carico dei promotori dei progetti, e pertanto per dare al PPIE lo slancio per la pubblicazione di un numero maggiore di progetti, è opportuno non applicare a carico dei promotori dei progetti diritti per il trattamento delle domande. Per assicurare la pubblicazione di progetti di qualità sul PPIE è opportuno mantenere la selezione dei progetti di cui alla sezione 3 dell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/1942,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione di esecuzione (UE) 2016/1942 è così modificata:
1) all'articolo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il progetto (o il programma formato da progetti di minori dimensioni) ha un costo totale di almeno 1000000 di EUR;»
2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Non si applicano diritti per il trattamento delle domande.»;
3) la sezione 4 dell'allegato è soppressa.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker