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Decisione di esecuzione (UE) 2017/1015 della Commissione del 15 giugno 2017 sulle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l'anno 2014

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE1, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,

La decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 stabilisce i limiti delle emissioni di gas a effetto serra (le assegnazioni annuali di emissioni) per ciascuno Stato membro per ciascun anno del periodo dal 2013 al 2020 e un meccanismo per la valutazione annuale del rispetto di tali limiti. Le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, sono contenute nella decisione 2013/162/UE della Commissione3. Tali assegnazioni sono state adeguate dalla decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione4.

L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 prevede una procedura di revisione degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri ai fini di verificarne la conformità con la decisione n. 406/2009/CE. La revisione completa di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 è stata effettuata sulla base dei dati sulle emissioni del 2014 trasmessi alla Commissione nell'aprile 2016, secondo le procedure di cui al capo III e all'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione5.

La quantità totale delle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE per ciascuno Stato membro per il 2014 dovrebbe prendere in considerazione le rettifiche tecniche e le stime rivedute calcolate nel corso della revisione completa, quali contenute nelle relazioni di revisione finali redatte a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014.

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione al fine di essere in linea con le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 525/2013, che fissa la data di pubblicazione della presente decisione quale inizio del periodo di quattro mesi in cui gli Stati membri sono autorizzati a ricorrere alle flessibilità previste dalla decisione n. 406/2009/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La somma totale delle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE per ciascuno Stato membro per l'anno 2014, calcolata in base ai dati di inventario corretti al momento del completamento della revisione completa di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013, è riportata nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker