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Decisione di esecuzione (UE) 2017/1161 della Commissione del 23 giugno 2017 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/159 della Commissione che stabilisce le procedure per la presentazione delle domande di sovvenzione, delle richieste di pagamento e delle informazioni connesse, in relazione alle misure di emergenza contro gli organismi nocivi per le piante di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 4221]

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio1, in particolare l'articolo 36, paragrafo 5,

La decisione di esecuzione (UE) 2016/159 della Commissione2 stabilisce le procedure per la presentazione delle domande di sovvenzione, delle richieste di pagamento e delle informazioni connesse, in relazione alle misure di emergenza contro gli organismi nocivi per le piante di cui al regolamento (UE) n. 652/2014.

A norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 652/2014, l'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017. Al fine di includere nell'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2016/159 i costi stimati dell'indennizzo ai proprietari colpiti per i valori delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti distrutti che rientrano nell'ambito delle misure di cui all'articolo 18 di tale regolamento, è opportuno modificare di conseguenza la decisione.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/159

La decisione di esecuzione (UE) 2016/159 è così modificata:

  1. 1) L'articolo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente: «Al fine di beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione gli Stati membri trasmettono, entro due mesi dalla conferma ufficiale della presenza di un organismo nocivo in conformità all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 652/2014, informazioni preliminari sul focolaio dell'organismo nocivo. Le informazioni preliminari sono trasmesse per mezzo di un documento in formato elettronico secondo il modello di cui all'allegato I della presente decisione. Le notifiche alla Commissione, secondo quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della decisione di esecuzione 2014/917/UE, sono considerate in quanto tali informazioni preliminari.»;

  2. 2) L'articolo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente: «Entro sei mesi dalla conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo gli Stati membri trasmettono alla Commissione una domanda di sovvenzione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014 per mezzo di un documento in formato elettronico secondo i modelli 1 e 2 di cui all'allegato II della presente decisione.»;

  3. 3) All'articolo 1, terzo comma, è aggiunta la lettera seguente: «e) i costi stimati dell'indennizzo ai proprietari per i valori delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti distrutti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 652/2014.»;

  4. 4) L'articolo 1, quinto comma, è sostituito dal testo seguente: «Le domande di sovvenzione per i costi stimati, reputati essenziali per l'eradicazione e/o il contenimento di un organismo nocivo, per i quali una domanda è già stata presentata negli anni precedenti, devono contenere le versioni aggiornate dell'allegato II (1 e 2) della presente decisione.»;

  5. 5) All'articolo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente ed è aggiunta la lettera c) seguente: «a) la richiesta di pagamento dei costi ammissibili sostenuti, utilizzando un documento in formato elettronico secondo i modelli 1 e 2 di cui all'allegato III della presente decisione; se del caso dovrebbe pertanto essere applicata la richiesta di pagamento di cui all'allegato III (1); b) una relazione tecnica finale secondo l'allegato IV della presente decisione; c) le domande di sovvenzione per i costi stimati dell'indennizzo ai proprietari per i valori delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti distrutti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 652/2014 devono contenere l'allegato III (2) della presente decisione.»;

  6. 6) L'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 La presente decisione si applica ai focolai di organismi nocivi notificati alla Commissione a decorrere dal 1o gennaio 2017.»;

  7. 7) Gli allegati I, II, III e IV sono modificati in conformità all'allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione