Decisione (UE) 2017/1441 della Commissione del 30 giugno 2017 relativa al regime di aiuti notificato dalla Polonia, dal titolo «Regime di aiuti a favore dei produttori di latte» [n. SA.45447 (2016/C) (ex 2016/N)] [notificata con il numero C(2017) 4359] (Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo,
1. PROCEDURA
Con lettera del 23 maggio 2016 la Polonia ha notificato, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, un regime di aiuti a favore dei produttori di latte («il regime di aiuti»).
La Polonia ha fornito informazioni supplementari con lettera del 1o giugno 2016. Con lettera dell'11 luglio 2016 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni che le autorità polacche hanno fornito con lettera del 15 luglio 2016.
Con lettera del 16 settembre 20161 (la «decisione di avvio del procedimento») la Commissione ha comunicato alla Polonia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE riguardo il regime di aiuti. Nella stessa lettera la Commissione ha espresso dubbi circa la compatibilità del regime di aiuti con il mercato interno.
Con lettera del 12 ottobre 2016 la Polonia ha presentato informazioni sulla decisione di avvio del procedimento.
La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea2. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni entro un mese.
La Commissione non ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate e ne ha informato la Polonia con lettera del 13 gennaio 2017.
Con lettere del 14 novembre 2016 e del 13 gennaio 2017 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla Polonia. La Polonia ha risposto con la lettera del 20 gennaio 2017.
2. CONTESTO
Nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il contenimento della produzione (il «regime delle quote latte») è stato un prezioso strumento della politica di mercato per molti anni. Introdotto nel 1984, è stato prorogato varie volte, da ultimo fino al 31 marzo 2015 dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio3 (regolamento unico OCM). L'ultimo anno contingentale è stato quindi il 2014/2015. L'obiettivo principale del regime delle quote latte consisteva nel ridurre il divario tra l'offerta e la domanda nel relativo mercato e le conseguenti eccedenze strutturali per conseguire un migliore equilibrio del mercato. Veniva applicato un prelievo sui quantitativi di latte raccolti o venduti per il consumo diretto che superavano un limite di garanzia. Il prelievo doveva essere versato dagli Stati membri non appena la quota nazionale veniva superata. Gli Stati membri dovevano versare al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) il prelievo corrispondente al superamento delle rispettive quote nazionali, ridotto di un importo forfettario dell'1 % per tener conto dei casi di fallimento o di incapacità definitiva di alcuni produttori di versare la loro parte del prelievo dovuto. Gli Stati membri erano quindi obbligati a ripartire l'onere del pagamento tra i produttori che avevano contribuito al superamento. Tali produttori erano debitori verso lo Stato membro del pagamento della loro parte del contributo al prelievo dovuto per il fatto di aver superato i quantitativi di cui disponevano4.
Nell'anno contingentale 2014/2015, il contingente assegnato ai fornitori all'ingrosso (produttori di latte) in Polonia è stato superato di 580,3 milioni di kg, rendendo necessario un contributo di 659,8 milioni di PLN (circa 152,7 milioni di EUR) al bilancio dell'Unione. I produttori di latte polacchi che hanno superato le quote individuali erano tenuti a versare un contributo per il superamento della quota latte a un tasso di 90,98 PLN per 100 kg di eccedenza.
Nel marzo 2015, dati i prezzi bassi del latte e le difficoltà finanziarie del settore lattiero, il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione5 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/517 della Commissione6 per alleggerire l'onere finanziario dei produttori che devono pagare un prelievo sulle eccedenze dell'anno contingentale 2014/2015.
Su tale base, la Polonia ha adottato disposizioni che permettevano ai produttori di latte polacchi interessati di versare il prelievo per il superamento della quota latte in tre rate7. La prima rata, pari ad almeno un terzo del prelievo dovuto, doveva essere versata dai produttori di latte entro il 30 settembre 2015, seguita dalla rata successiva pari ad almeno un terzo del totale del prelievo da versare entro il 30 settembre 2016. Il saldo del prelievo avrebbe dovuto essere versato entro il 30 settembre 2017. I sistemi di pagamento a rate sono stati applicati in conformità alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione8.
Come indicato al considerando 1, il 23 maggio 2016 la Polonia ha notificato alla Commissione un regime di aiuti che consentirebbe la cancellazione del prelievo ancora dovuto («il prelievo dovuto») dai produttori di latte per il superamento delle quote individuali nell'anno contingentale 2014/2015.
3. DESCRIZIONE
La base giuridica nazionale per il regime di aiuti è la risoluzione del Consiglio dei ministri che istituisce un regime di aiuti a favore dei produttori di latte9 (la «risoluzione del Consiglio dei ministri») e la legge sulle finanze pubbliche10.
In base alla risoluzione del Consiglio dei ministri, il ministro dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale può, in seguito alla domanda di un produttore di latte, adottare una decisione che concede la cancellazione totale o parziale del prelievo dovuto.
In base alla risoluzione del Consiglio dei ministri, l'aiuto può essere concesso ai produttori di latte che:
a) sono piccole e medie imprese e
b) nell'anno contingentale 2014/2015 hanno immesso sul mercato un quantitativo di latte o di prodotti lattiero-caseari superiore alla quota individuale disponibile alla data del 31 marzo 2015, ed erano tenuti a versare il prelievo di cui al regolamento unico OCM; e
c) hanno versato la prima rata del prelievo dovuto; e
d) soddisfano le condizioni per l'estinzione dei crediti di bilancio di cui agli articoli 56 e 57 della legge sulle finanze pubbliche; in altre parole, la cancellazione è applicabile se:
i) una persona fisica è deceduta senza lasciare attività o lasciando attività che, in base a disposizioni distinte, sono esenti dall'esecuzione, o lasciando oggetti di uso domestico comune per un valore complessivo non superiore a 6000 PLN;
ii) una persona giuridica è stata cancellata dal registro delle persone giuridiche, non avendo al tempo stesso attività su cui il prelievo dovuto possa essere eseguito, e la responsabilità del credito di bilancio non è stata trasferita a un terzo;
iii) vi sono fondati motivi di sospettare che i procedimenti esecutivi non raccoglieranno un importo superiore ai costi necessari a individuare e recuperare il prelievo dovuto, o se le procedure esecutive non hanno avuto successo;
iv) un'unità organizzativa priva di personalità giuridica è stata liquidata;
v) si tratta di un fondamentale interesse del debitore o di un interesse pubblico;
vi) ciò è giustificato per ragioni sociali o economiche, in particolare la capacità di pagamento del debitore e un interesse legittimo del Tesoro di Stato.
In base alla risoluzione del Consiglio dei ministri, l'aiuto può essere concesso a decorrere dalla data in cui la Commissione adotta una decisione positiva in merito alla compatibilità del regime di aiuti con il mercato interno, fino al 31 ottobre 2017.
4. MOTIVI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 108, PARAGRAFO 2, DEL TFUE
In base alla valutazione effettuata dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento, sono state rispettate tutte le condizioni per l'esistenza dell'aiuto stabilite all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (paragrafi da 28 a 33 della decisione di avvio del procedimento).
Per quanto riguarda la questione della compatibilità con il mercato interno, la Commissione ha osservato che l'aiuto non rientra nelle deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del TFUE e di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a), b) e d), del TFUE (considerando 35 e 36 della decisione di avvio del procedimento).
Inoltre la Commissione esprime dubbi sull'applicabilità dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, dato che l'aiuto non sembra corrispondere a nessuna categoria di aiuto prevista dalle norme in materia di aiuti di Stato applicabili al settore agricolo, vale a dire il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione11, gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-202012 («gli orientamenti agricoli»), gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà13 («gli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione) o il regolamento (UE) n. 1408/2013 (considerando da 37 a 39 e considerando 48 e 49 della decisione di avvio del procedimento). Inoltre l'aiuto non sembra agevolare lo sviluppo del settore lattiero ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c),
Nella decisione di avvio del procedimento è emerso inoltre che il regime di aiuti sembrava violare le disposizioni del regolamento unico OCM che disciplinano il prelievo sul latte (considerando da 40 a 47 della decisione di avvio del procedimento).
5. OSSERVAZIONI DELLA POLONIA
La Polonia non ha presentato osservazioni per dissipare i dubbi sollevati all'avvio del procedimento di indagine formale. Tuttavia, nelle lettere del 12 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, la Polonia ha spiegato che l'aiuto non è stato e non sarà attuato in Polonia, mancando una decisione positiva da parte della Commissione (cfr. il considerando 16).
6. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE
La Commissione non ha ricevuto alcun commento dalle parti interessate.
7. VALUTAZIONE DELL'ESISTENZA DI AIUTI DI STATO
A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
Affinché una misura si qualifichi come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, occorre che siano soddisfatte cumulativamente tutte le condizioni seguenti: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo; e iv) la misura in questione deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza ed essere atta a incidere sugli scambi tra Stati membri.
Aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali
Il regime di aiuti prevede una cancellazione del prelievo dovuto. Il regime è istituito da disposizioni nazionali ed è pertanto imputabile allo Stato. È inoltre finanziato dal bilancio dello Stato, nel senso che il prelievo è già stato versato dalla Polonia al FEAGA e ora lo Stato polacco, mediante la cancellazione del prelievo dovuto, rinuncia ad entrate che potrebbero essere utilizzate per altri scopi. La rinuncia a risorse che, altrimenti, avrebbero dovuto essere versate al bilancio dello Stato costituisce un trasferimento di risorse statali14.
Vantaggio selettivo/imprese
I potenziali beneficiari del regime di aiuti sono determinate aziende agricole produttrici di latte in Polonia (punto 15)15.
Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, per vantaggio s'intende un beneficio economico che un'impresa non avrebbe potuto ottenere in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di un intervento dello Stato16. Per costituire un aiuto, la misura deve conferire al beneficiario vantaggi che riducono gli oneri di norma gravanti sul suo bilancio.
La giurisprudenza recente, in particolare la sentenza del Tribunale nella causa Regno del Belgio/Commissione europea (T-538/11), ha ribadito che «la nozione di oneri che gravano normalmente sul bilancio di un'impresa include, segnatamente, i costi supplementari che le imprese devono sopportare in ragione degli obblighi legali, regolamentari o contrattuali che si applicano a un'attività economica»17.
I costi, come il prelievo sul latte nel caso in esame, sono spese che un produttore di latte deve sostenere utilizzando risorse proprie nel quadro delle sue normali attività. L'obbligo di versare il prelievo sul latte deriva dal regolamento unico OCM e dalle disposizioni nazionali sull'organizzazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (cfr. considerando da 8 a 10). Se talune imprese sono esentate, interamente o parzialmente, dall'obbligo di dette spese, esse beneficiano di un vantaggio.
La Commissione ritiene pertanto che il regime di aiuti conferisca un vantaggio selettivo ai produttori di latte.
Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi
Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, il rafforzamento della posizione competitiva di un'impresa a seguito della concessione di un aiuto di Stato causa generalmente una distorsione della concorrenza nei confronti delle imprese concorrenti che non beneficiano dell'aiuto18. Un aiuto concesso a un'impresa operante in un mercato aperto al commercio intra-UE può incidere sugli scambi tra gli Stati membri19. All'interno dell'UE vi sono notevoli scambi di prodotti agricoli, tra cui il latte20 e la Polonia è uno dei maggiori produttori di latte nell'Unione21.
Il regime di aiuti valutato nella presente decisione serve a sostenere attività relative al settore agricolo. In particolare, si tratta di attività svolte dalle aziende lattiero-casearie. In riferimento ai prodotti delle aziende lattiero-casearie, gli scambi avvengono all'interno dell'Unione, come precedentemente descritto. La Commissione ritiene pertanto che il regime in questione incida sugli scambi tra gli Stati membri.
In considerazione degli ingenti scambi di prodotti agricoli si può perciò presumere che il regime in questione falsi la concorrenza o minacci di falsarla e che pregiudichi il commercio tra gli Stati membri.
Conclusione circa la presenza di aiuto
Si può quindi concludere che il regime di aiuti costituisce un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
8. VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DEGLI AIUTI
Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i progetti diretti a istituire aiuti e non possono dare esecuzione a tali aiuti prima di aver ottenuto l'autorizzazione della Commissione circa la compatibilità del provvedimento (obbligo di sospensione).
Il regime di aiuti è stato notificato alla Commissione il 23 maggio 2016 e non è stato attuato. La Polonia si è pertanto conformata agli obblighi derivanti dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
9. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ
Nella misura in cui il regime di aiuti costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la sua compatibilità deve essere valutata alla luce delle pertinenti norme in materia di aiuti di Stato nel settore dell'agricoltura. Secondo una giurisprudenza consolidata, l'onere di provare che la misura è compatibile con il mercato interno spetta allo Stato membro22. La Commissione osserva che le autorità polacche non hanno presentato informazioni sulle motivazioni che porterebbero a considerare il regime di aiuti compatibile con il mercato interno sulla base degli strumenti di aiuto di Stato della Commissione quali, in particolare quelli elencati di seguito.
Come già indicato nella decisione di avvio del procedimento, il regime di aiuti in esame non corrisponde ad alcuna categoria di aiuti prevista negli orientamenti agricoli o nel regolamento (UE) n. 702/2014. In assenza di osservazioni pertinenti da parte della Polonia, la Commissione rileva che i dubbi sull'applicabilità degli orientamenti agricoli e del regolamento (UE) n. 702/2014 sono confermati.
Inoltre, come già indicato nella decisione di avvio del procedimento, gli aiuti a titolo del regime in esame non soddisfano i criteri degli aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione. In assenza di osservazioni pertinenti da parte della Polonia, la Commissione rileva che i dubbi sull'applicabilità degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione sono confermati.
In assenza di osservazioni pertinenti da parte della Polonia in merito agli aiuti de minimis, la Commissione rileva altresì che i dubbi sull'applicabilità del regolamento (UE) n. 1408/2013 sono confermati.
Nella sua notifica la Polonia fa riferimento al punto 30 degli orientamenti agricoli. A norma del punto 30 degli orientamenti agricoli, la Commissione valuta caso per caso i regimi di aiuti non contemplati dagli orientamenti agricoli o dalle altre pertinenti norme in materia di Stato direttamente sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, tenendo conto delle norme stabilite agli articoli 107, 108 e 109 del TFUE, dalla politica agricola comune e per analogia gli orientamenti agricoli, ove possibile. Gli Stati membri che notificano aiuti di Stato non contemplati dagli orientamenti agricoli devono dimostrare che gli aiuti di Stato in questione sono conformi ai principi di valutazione comuni secondo quanto previsto al capitolo 3, parte I, degli orientamenti agricoli. La Commissione autorizza queste misure soltanto se il loro contributo positivo allo sviluppo del settore è chiaramente predominante sui rischi di distorsione della concorrenza sul mercato interno e di ripercussioni negative sugli scambi tra Stati membri.
La Commissione gode di ampia discrezionalità in materia di aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE23.
L'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE specifica quattro tipi di casi in cui gli aiuti di Stato possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune. La Commissione ritiene che le deroghe previste all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a), b) e d), del TFUE non siano applicabili al presente caso, dato che i regimi di aiuti in questione non erano né destinati a favorire lo sviluppo economico di una regione ove il tenore di vita fosse anormalmente basso o vi sia una grave sottoccupazione, né destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o porre rimedio a un grave turbamento dell'economia, né destinati a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio.
A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
Per essere compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE gli aiuti devono perseguire un obiettivo di interesse comune. A questo proposito, gli aiuti nel settore agricolo dovrebbero, in particolare, essere in linea con le norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. In presenza di un regolamento recante organizzazione comune dei mercati in un determinato settore, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'intraprendere qualsiasi misura che potrebbe derogare o arrecare pregiudizio a detta organizzazione24.
Nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le pertinenti regole sono stabilite nel regolamento unico OCM e nel regolamento (CE) n. 595/2004. Il regolamento (CE) n. 595/2004 stabilisce le norme dettagliate per applicare un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda, tra l'altro, il pagamento di un prelievo. Una modifica introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/517 ha consentito agli Stati membri di decidere che l'importo del prelievo dovuto relativo al periodo di 12 mesi a partire dal 1o aprile 2014 è versato entro il 30 settembre 2017 in tre rate annuali senza interessi. Il regolamento unico OCM non prevede ulteriori eccezioni per quanto riguarda il pagamento del prelievo. La Polonia si è avvalsa della suddetta autorizzazione attraverso il ricorso agli aiuti de minimis. Inoltre il presente regime di aiuti prevede l'eliminazione del prelievo (seconda e terza rata) per gli agricoltori che hanno superato i quantitativi di cui disponevano e pertanto, nell'ambito delle norme relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli, sono debitori verso lo Stato polacco del versamento del prelievo. Esonerare taluni produttori di latte polacchi dall'obbligo di versare il prelievo comprometterebbe il regime delle quote e falserebbe la concorrenza con i produttori che hanno rispettato le quote e con quelli che hanno preso provvedimenti per pagare le fatture individuali del prelievo25.
Su tali basi, la Commissione ritiene che la cancellazione del prelievo sul latte non sia compatibile con il regolamento unico OCM e con il regolamento (CE) n. 595/2004 e pertanto con le norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda il regime delle quote latte.
La cancellazione del prelievo sul latte è semplicemente uno strumento destinato a migliorare la situazione finanziaria delle imprese, ma che non contribuisce in alcun modo allo sviluppo del settore o al perseguimento di un obiettivo di interesse comune e che non è compatibile con le norme OCM.
Inoltre, se una misura di aiuto di Stato comporta una violazione indissociabile del diritto dell'Unione, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno26.
Di conseguenza, il regime di aiuti non può essere considerato compatibile con il mercato interno.
Conclusioni sulla compatibilità
Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione conclude che il regime di aiuti notificato costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, incompatibile con il mercato interno.
Dal momento che il regime di aiuti non è stato attuato (cfr. considerando 21), non sussiste la necessità di recuperare gli aiuti di Stato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il regime di aiuti destinato ai produttori di latte, notificato dalla Polonia il 23 maggio 2016, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Questi aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato interno. Pertanto le autorità polacche non possono dare esecuzione a detto aiuto.
Art. 2
Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Polonia provvede a informare la Commissione delle misure intraprese per adeguarsi a tale decisione.
Art. 3
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2017 Per la Commissione Phil Hogan Membro della Commissione